La creazione telematica della società consente di dimezzare i compensi notarili, richiedendo però il rispetto di vincoli stringenti sui conferimenti in denaro e l’adozione di rigidi statuti standard.
Per costituire SRL online senza la presenza fisica in studio, la normativa vigente impone l’uso esclusivo dei modelli di statuto ministeriali. La procedura informatica richiede la sede in Italia e il capitale versato interamente in denaro, con l’identificazione in videoconferenza tramite l’apposita piattaforma del Consiglio Nazionale del Notariato.

Indice degli argomenti
- I requisiti per l’apertura a distanza della società a responsabilità limitata
- La stipula digitale: come funziona l’atto pubblico informatico
- Risparmio sui costi notarili: come si applica il dimezzamento
- Tabella decisionale: quando la procedura telematica è vietata
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
- Fonti e riferimenti normativi
I requisiti per l’apertura a distanza della società a responsabilità limitata
L’apertura a distanza della società a responsabilità limitata richiede obbligatoriamente che la sede legale sia stabilita in Italia e che il versamento del capitale sociale avvenga esclusivamente mediante conferimenti in denaro. Il Decreto n. 155/2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione della direttiva UE 2019/1151, ha introdotto la facoltà di costituire l’impresa senza richiedere la presenza fisica dei soci presso lo studio notarile. Nella prassi istituzionale, questa procedura telematica non elimina il ruolo di garanzia del pubblico ufficiale, ma ne digitalizza l’intervento: l’interazione avviene infatti tramite un collegamento in videoconferenza tra i soggetti richiedenti e il notaio rogante. Il legislatore ha esplicitamente escluso da questa agevolazione digitale tutte le società che necessitano di conferimenti in natura (come immobili, crediti o beni strumentali), vincolando la procedura a criteri di elevata standardizzazione.
L’obbligo dei modelli standard e i limiti sui conferimenti
La stipula digitale dell’impresa vincola i fondatori all’adozione esclusiva dei modelli di statuto uniformi approvati a livello ministeriale. Il decreto disciplina due format inderogabili:
- l’allegato 1, dedicato alla predisposizione dell’atto costitutivo per la SRL ordinaria, e
- l’allegato 2, riservato alla società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).
I conferimenti monetari devono essere eseguiti e versati preventivamente sull’apposito conto corrente del notaio incaricato di ricevere l’atto. Tali modelli standardizzati, pubblicati e resi disponibili anche sui siti istituzionali di ciascuna Camera di Commercio, non ammettono modifiche. Qualora la compagine sociale abbia la necessità di inserire clausole di prelazione, gradimento o patti parasociali personalizzati, la costituzione informatica risulta preclusa, rendendo obbligatorio il ricorso alla procedura tradizionale in presenza.
La stipula digitale: come funziona l’atto pubblico informatico
La stipula digitale si realizza attraverso la redazione di un atto pubblico informatico, completato a distanza senza necessità di interazione fisica tra le parti in studio. Il professionista incaricato riceve l’atto costitutivo della nuova società e, a procedura conclusa, ne cura il deposito obbligatorio presso l’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.
Secondo la prassi procedurale, questa modalità non snatura le funzioni di garanzia del pubblico ufficiale, che mantiene inalterate le proprie prerogative di verifica e controllo. Il notaio, infatti, ha la facoltà di interrompere unilateralmente l’iter telematico qualora nutra dubbi sull’effettiva identità dei richiedenti collegati in videoconferenza. La procedura viene bloccata anche nel caso in cui emerga il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la titolarità di rappresentare la società, portando il professionista a esigere la presenza fisica di alcune o di tutte le parti.
Il ruolo della piattaforma del Consiglio Nazionale del Notariato
Il ruolo della piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato è quello di fornire l’infrastruttura tecnologica protetta per gestire l’intero iter societario a distanza. Questo sistema informatico esegue accertamenti rigorosi, occupandosi della verifica dell’identità personale dei soci e validando la corretta apposizione della firma digitale. Oltre a questo, il software istituzionale effettua un controllo in tempo reale per attestare la validità e la regolarità dei certificati di firma utilizzati durante la videoconferenza. Mentre le regole generali per la costituzione societaria in merito agli obblighi civilistici rimangono invariate, l’utilizzo di questo ambiente crittografato assicura che il documento dematerializzato abbia lo stesso valore probatorio del rogito cartaceo. Senza il transito obbligatorio attraverso tale infrastruttura di sistema, non è giuridicamente possibile convalidare gli statuti standard né beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale.
Risparmio sui costi notarili: come si applica il dimezzamento
Il risparmio sui costi notarili per la costituzione telematica consiste in una decurtazione del 50% rispetto ai compensi professionali ordinari, applicabile esclusivamente se la società adotta i modelli di statuto uniformi. L’articolo 3 del decreto stabilisce infatti che, optando per i format standard previsti dall’articolo 1 (commi 2 e 3), la tariffa spettante al professionista non può superare il valore indicato dalla Tabella C) relativa ai Notai. Questo parametro tariffario fa preciso riferimento al decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, il cui importo viene rigorosamente ridotto alla metà.
Nella prassi istituzionale, per ottenere il dimezzamento delle spese notarili, i soci fondatori devono accettare l’impossibilità di inserire patti in deroga, adottando le versioni approvate dal MISE e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza, il beneficio economico risulta precluso per chiunque desideri personalizzare l’atto costitutivo, confermando che il vantaggio tariffario è il corrispettivo diretto della rigorosa standardizzazione documentale imposta dalla normativa.
Tabella decisionale: quando la procedura telematica è vietata
La procedura telematica è vietata ogniqualvolta i soci fondatori richiedano conferimenti in natura, personalizzazioni dello statuto societario o abbiano la sede legale fuori dal territorio italiano. Il decreto del MISE vincola in modo stringente l’accesso a questa modalità agevolata, permettendola esclusivamente a fronte di requisiti blindati. Nella prassi notarile e degli uffici del Registro delle imprese, qualsiasi deviazione dai modelli uniformi impedisce l’apertura a distanza della società a responsabilità limitata, obbligando le parti a procedere con la stipula tradizionale.
Oltre ai vincoli strutturali societari, il professionista incaricato mantiene il potere assoluto di interrompere l’iter informatico in videoconferenza qualora rilevi anomalie sulla capacità di agire dei soggetti o nutra dubbi sull’effettiva identità dei richiedenti. La matrice seguente incrocia le casistiche pratiche per determinare immediatamente quando la normativa impone il ritorno alla presenza fisica in studio.
| Esigenza societaria | Requisito normativo | Esito procedura |
|---|---|---|
| Conferimento di immobili o beni | Capitale conferito solo in denaro | ❌ Vietata |
| Clausole statutarie personalizzate | Obbligo modelli standard ministeriali | ❌ Vietata |
| Sede legale fuori dall’Italia | Sede obbligatoriamente in Italia | ❌ Vietata |
| Capitale in denaro su conto notaio | Piattaforma informatica Notariato | ✅ Ammessa |
| Dimezzamento compensi notarili | Applicazione Tabella C ridotta al 50% | ✅ Ammessa |
Consulenza fiscale online
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Domande frequenti
Per accedere alla modalità telematica, il capitale sociale deve essere versato integralmente ed esclusivamente in denaro. Non è ammesso il conferimento di beni mobili, immobili o crediti, che richiedono invece la stipula fisica dell’atto.
L’adozione dei modelli ministeriali uniformi garantisce per legge una decurtazione del compenso professionale del notaio. La tariffa applicata non può eccedere il 50% dei parametri stabiliti dalle tabelle ministeriali di riferimento per l’attività notarile.
Sì, il pubblico ufficiale ha il potere di sospendere l’atto informatico se emergono perplessità sulla reale identità dei partecipanti. In caso di dubbi sulla capacità di agire o sui poteri di rappresentanza, può essere pretesa la presenza fisica in studio.
Fonti e riferimenti normativi
- Decreto Ministeriale n. 155 del 21 ottobre 2022: Regolamento recante i modelli degli atti costitutivi delle SRL con capitale versato in denaro.
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 183: Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1151 riguardante l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
- Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140: Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni vigilate (Tabella C – Notai).
- Modelli Standard di Statuto: Allegato 1 (SRL ordinaria) e Allegato 2 (SRL semplificata) approvati dal MISE