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Tassazione dei redditi prodotti in Italia dei non residenti

Fisco NazionaleTassazione dei redditi prodotti in Italia dei non residenti

Le modalità di tassazione dei redditi prodotti in Italia da parte di soggetti non residenti (ex art. 23 del TUIR). Come capire se un soggetto estero deve pagare le imposte su un reddito prodotto in Italia.

In questo articolo intendo andare ad analizzare i criteri che fissano la tassazione in Italia dei redditi percepiti da soggetti fiscalmente residenti all’estero, prodotti nel nostro Paese. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 (TUIR) i soggetti fiscalmente non residenti in Italia sono tassati in Italia per i redditi prodotti nel nostro Paese (tassazione nello Stato della fonte).

Di seguito andiamo ad evidenziare quali sono le tipologie reddituali che si considerano prodotte in Italia (ex art. 23 del TUIR) e quale regime di tassazione deve essere applicato ai redditi prodotti in Italia. L’obiettivo di questa analisi è di individuare la tassazione di un soggetto non residente che ha prodotto redditi nel nostro Paese. In caso di dubbi, al termine dell’articolo puoi trovare il link per metterti in contatto con noi e ricevere una consulenza personalizzata sulla tua situazione.

Qual è la tassazione dei soggetti non residenti in Italia?

I soggetti non residenti fiscalmente in Italia sono i cittadini stranieri o italiani che non verificano i requisiti per avere la residenza fiscale italiana. Mi riferisco, in particolare, ai requisiti dettati dall’art. 2, co. 2 del TUIR1, secondo il quale si considerano residenti i soggetti che, per la maggior parte del periodo di imposta:

  • Hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
  • Hanno il domicilio, come luogo in cui si sviluppano i principali elementi personali e familiari del soggetto;
  • Sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
  • Sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, condizione, quest’ultima, che ha natura di presunzione relativa (che ammette la prova contraria).

Al verificarsi di queste condizioni il soggetto è considerato fiscalmente residente in Italia. Ai sensi del successivo art. 3 del TUIR i soggetti residenti sono tenuti a dichiarare in Italia tutti i propri redditi (compresi i redditi di fonte estera). Al contrario, i contribuenti che non verificano i requisiti di residenza fiscale italiana sono tenuti a dichiarare in Italia solo i redditi di fonte italiana. Per questo motivo occorre prestare particolare attenzione alla corretta individuazione dei redditi di fonte italiana per la tassazione dei soggetti non residenti.

Quali sono i redditi che si considerano prodotti in Italia?

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito di persone fisiche (Irpef), e società (Ires), per i soggetti non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato le seguenti tipologie reddituali:

  • Redditi fondiari;
  • Redditi di capitale, se corrisposti:
    • Dallo Stato;
    • Da soggetti residenti;
    • Da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  • Redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • Redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
  • Redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  • Redditi diversi provenienti da:
    • Attività svolte nel territorio dello Stato;
    • Beni che si trovano nel territorio dello Stato;
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti;
  • Redditi imputabili per trasparenza a:
    • Soci;
    • Associati;
    • Partecipanti non residenti di società di persone;
    • Partecipanti non residenti di società di capitali.

Non sono considerati in ogni caso prodotti nel territorio dello Stato, le seguenti tipologie reddituali:

  • Gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (benché rientranti nella categoria dei redditi di capitale);
  • Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di:
    • Partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentari;
    • Titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentari:
      • Valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
      • Contratti finanziari a termine e derivati.

I redditi prodotti dalla stabile organizzazione, in applicazione del c.d. principio della “forza di attrazione“, sono tassati secondo le disposizioni in materia di reddito d’impresa.

Redditi fondiari dei soggetti non residenti

I redditi fondiari derivanti da terreni o fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono (o devono essere) iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano, si considerano prodotti in Italia. Ai fini dell’assoggettamento a tassazione dei terreni o fabbricati situati nel territorio dello Stato posseduti da imprese non residenti, è necessario verificare preliminarmente che tali proventi non siano attratti nell’ambito del reddito d’impresa. Non si considerano in ogni caso produttivi di reddito fondiario gli immobili:

  • Relativi ad imprese commerciali;
  • Che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.

Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si considerano strumentali anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. Con riferimento ai soggetti non residenti, si considerano relativi all’impresa, gli immobili posseduti in Italia da:

  • Persone fisiche o enti non commerciali, relativamente ad attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione;
  • Società ed enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Redditi fondiari nel modello OCSE

Il modello di Convenzione Ocse contro le doppie imposizioni, sancisce il principio della tassazione degli immobili nello Stato in cui sono situati. L’espressione “beni immobili” è definita in conformità alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. Si considerano, in ogni caso, beni immobili:

  • Gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali;
  • I diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria;
  • L’usufrutto sui beni immobili e i diritti corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali del suolo.

Redditi di capitale di soggetti non residenti

Il presupposto per la tassazione dei redditi di capitale, è che gli stessi siano conseguiti nel territorio dello Stato. L’impiego di capitale da cui derivano i proventi deve, pertanto, essere effettuato in Italia. I proventi si considerano prodotti in Italia qualora corrisposti:

  • Dallo Stato;
  • Da un soggetto residente;
  • Da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Gli interessi, i premi e gli altri frutti di obbligazioni e titoli similari corrisposti a non residenti, anche se conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi e i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato (c.d. “paradisi fiscali“). Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono, di regola, la non assoggettabilità ad imposizione per talune tipologie di redditi di capitale. Ovvero l’assoggettamento a ritenuta alla fonte in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

La ritenuta del 26% sugli interessi maturati sui conti correnti bancari e postali e sulle fattispecie assimilate, è operata a titolo di imposta nei confronti dei soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Non sono invece soggetti a ritenuta gli interessi corrisposti a stabili organizzazioni di società ed enti non residenti.

Gli interessi sulle obbligazioni di grandi emittenti, corrisposti a soggetti non residenti, non sono assoggettati all’imposta sostitutiva qualora:

  • Percepiti da soggetti residenti in paesi inclusi nella c.d. white list;
  • Le obbligazioni risultino depositate presso una banca o una SIM residente che abbia acquisito:
    • I dati identificativi del percipiente;
    • Un’autocertificazione dei requisiti per fruire dell’esenzione.

Taluni redditi di capitale non sono soggetti ad imposizione:

  • Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti intrattenuti con soggetti diversi da banche e poste (con esclusione di quelli derivanti da prestiti di denaro);
  • Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue (articoli 1861 e 1869 codice civile);
  • Compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
  • Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
  • Proventi derivanti da mutuo di titoli garantito, qualora siano percepiti da soggetti residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Istanza di rimborso

I soggetti non residenti che intendessero beneficiare della non applicazione delle imposte, sono tenuti a produrre una specifica istanza utilizzando il modello (redatto secondo lo schema approvato con DM 12.12.2001).

Non rientrano tra le ipotesi di esenzione gli interessi e altri proventi:

  • Derivanti da mutui che abbiano ad oggetto somme di denaro;
  • Derivanti da negozi di deposito e conto corrente, se tali negozi costituiscono lo strumento per la realizzazione di un prestito di denaro.

Cash pooling

Beneficiano dell’esenzione altresì gli interessi corrisposti dalla società residente alla società capogruppo in relazione a contratti di gestione accentrata di tesoreria, c.d. “cash pooling“. Sono viceversa esclusi dall’agevolazione gli interessi passivi eventualmente corrisposti da società residenti in dipendenza di contratti che prevedono la compensazione degli interessi tra le società facenti parte del medesimo gruppo, giacché tale fattispecie risulta assimilabile ad un contratto di deposito o di conto corrente. Sugli interessi passivi eventualmente corrisposti dalla società residente all’istituto bancario deve, pertanto, essere operata la ritenuta di acconto.

Dividendi corrisposti a soggetti non residenti

Gli utili corrisposti a soggetti non residenti sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% salvo che:

  • Le partecipazioni siano relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;
  • Siano erogati a società o enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati:
    • Membri UE;
    • Aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella white list (soggetti a ritenuta a titolo d’imposta nella misura dell’1,375%).

I soggetti non residenti a cui è applicata la ritenuta alla fonte diversi da:

  • Azionisti di risparmio;
  • Fondi pensione;
  • Società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella white list, possono richiedere il rimborso dell’imposta pagata all’estero in via definitiva sugli stessi utili:
    • Dietro presentazione all’Amministrazione Finanziaria italiana di idonea documentazione proveniente dal competente ufficio fiscale dello Stato estero;
    • Fino a concorrenza del 25% della ritenuta subita in Italia.

La medesima disciplina risulta applicabile anche agli utili corrisposti in relazione agli strumenti finanziari e ai contratti di associazione in partecipazione.

Regime dei dividendi “madre-figlia

Il regime madre-figlia dei dividendi comunitari (Direttiva 90/435/CE, recepita dall’articolo 27-bis del DPR n. 600/73) rappresenta una deroga al principio di imposizione degli utili corrisposti a soggetti non residenti in presenza dei requisiti:

  • Soggettivi, legati alla natura del socio non residente;
  • Oggettivi, relativi alla partecipazione nella società italiana.

In particolare, la società madre deve:

  • Rivestire la forma di società di capitali (o comunque corrispondenti alle società di capitali italiane);
  • Essere fiscalmente residente in uno Stato dell’UE;
  • Essere assoggettata nello Stato di residenza, senza possibilità di opzione o di esonero, a una delle imposte sui redditi delle società corrispondenti alla Ires italiana (l’elenco delle imposte nazionali è contenuto nell’articolo 2 della citata direttiva del Consiglio Europeo n. 90/435/CE);
  • Detenere una partecipazione diretta pari ad almeno il 10% del capitale della società figlia italiana che distribuisce i dividendi, ininterrottamente per almeno un anno.

Qualora tali requisiti risultino soddisfatti, la ritenuta alla fonte sul dividendo:

  • Può non essere applicata dalla società residente che eroga gli utili;
  • Se applicata, deve essere integralmente rimborsata al socio estero che ne faccia richiesta.

La documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime madre-figlia deve essere conservata fino a quando siano decorsi i termini relativi al periodo d’imposta in corso alla data di pagamento del dividendo (e comunque fino a quando gli accertamenti non siano stati definiti) e deve essere:

  • Acquisita dalla società residente che eroga il dividendo, contestualmente alla richiesta del socio;
  • Prodotta all’Amministrazione Finanziaria italiana in caso di richiesta di rimborso.

In relazione al computo del periodo di possesso ininterrotto, l’Agenzia delle Entrate ha limitato i benefici del regime madre-figlia ai casi in cui al momento dell’effettiva erogazione dell’utile sia già decorso il periodo minimo di possesso delle partecipazioni disponendo, in caso contrario, l’operatività delle ritenute (Risoluzione n. 109/E/2005). Non sono in ogni caso ammesse al regime agevolato le società madri comunitarie:

  • Controllate, direttamente o indirettamente, per più del 25%, da soggetti non residenti in Stati UE;
  • Che detengono le partecipazioni allo scopo esclusivo o principale di beneficiare della disciplina della direttiva.

Redditi di lavoro dipendente a soggetti non residenti

Si considerano prodotti in Italia i redditi:

  • Di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato;
  • Taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato quali:
    • Compensi corrisposti a soci lavoratori di cooperative;
    • Indennità e compensi corrisposti a dipendenti da soggetti diversi dal datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alla propria qualifica e in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Il modello Ocse prevede la tassazione del reddito di lavoro dipendente nello Stato in cui l’attività viene esercitata.

Redditi di lavoro autonomo a soggetti non residenti

Il reddito dei professionisti non residenti si considera prodotto in Italia se deriva da attività esercitate nel territorio dello Stato. In tal caso, il soggetto che eroga il reddito, in relazione alle prestazioni rese nel territorio dello Stato, è tenuto ad operare una ritenuta del 30% a titolo d’imposta sul compenso lordo corrisposto anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Restano invece esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi:

  • Per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero;
  • Corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

In sede di determinazione della ritenuta non possono essere fatti valere i costi sostenuti dal percipiente. Il modello Ocse prevede la tassazione del reddito di lavoro autonomo nello Stato di residenza, a meno che il professionista non disponga nell’altro Stato di una base fissa per l’esercizio della propria attività.

Redditi di impresa con stabile organizzazione

Qualora il soggetto non residente eserciti un’attività commerciale nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, tutti i componenti di reddito provenienti da fonti italiane sono assoggettati a tassazione secondo le disposizioni in materia di reddito d’impresa (c.d. principio della “forza di attrazione” della stabile organizzazione). Per i soggetti non residenti senza stabile organizzazione, viceversa, il reddito complessivo prodotto in Italia risulterà dalla somma dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato che concorrono a formare il reddito complessivo, determinati secondo le disposizioni delle singole categorie di reddito (c.d. “trattamento isolato“).

Redditi diversi a soggetti non residenti

Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti:

  • Da attività svolte nel territorio dello Stato da soggetti non residenti;
  • Da beni che si trovano nel territorio dello Stato, comprese le azioni e le obbligazioni.

Il termine “beni” è riferito anche ai titoli di natura azionaria e obbligazionaria. Pertanto, per i titoli diversi da quelli rappresentativi di una partecipazione in società residenti, ai fini di individuarne il regime impositivo occorre verificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato (Circolare n. 207/E/99). Risultano, inoltre, imponibili:

  • Le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti ovunque detenute;
  • Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non residenti, qualora i titoli rappresentativi della partecipazione si trovino nel territorio nello Stato.

Redditi da partecipazioni

Sono espressamente escluse da imposizione in Italia:

  • Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
  • Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati o dalla cessione o prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
  • I redditi derivanti da contratti a termine conclusi in mercati regolamentati, anche attraverso l’intervento di intermediari.

Nei confronti dei soggetti non residenti, sono previste, di regola, le stesse modalità di tassazione applicabili ai soggetti residenti (imposizione ordinaria ovvero tassazione sostitutiva).

Partecipazioni non qualificate in società quotate – Non rientrano nella sfera impositiva (in Italia) le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni con le seguenti caratteristiche:

  • Relative a società residenti;
  • Negoziate nei mercati regolamentati;
  • Non qualificate;
  • Ovunque detenute.

L’esenzione non è accordata ai soggetti residenti in Stati con i quali non è possibile attuare lo scambio di informazioni a prescindere dall’inclusione in qualsiasi lista di Stati a regime fiscale privilegiato. Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi derivanti da plusvalenze L’imposizione sulle plusvalenze deve essere valutata alla luce delle disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione che, qualora più favorevoli, si rendono applicabili anche in deroga alla normativa nazionale.

Cessione partecipazioni nel modello OCSE

Il modello Ocse contro le doppie imposizioni prevede che le plusvalenze siano assoggettate a tassazione nello Stato di residenza del cedente. L’applicazione del modello convenzionale garantirebbe quindi l’esenzione in Italia, per i non residenti, con riferimento alla realizzazione di plusvalenze:

  • Qualificate;
  • Non qualificate, se non rientranti nei casi di esonero precedentemente commentati;
  • Relative alla cessione di azioni di società immobiliari.

Redditi di partecipazione in società di persone e capitali Sono assoggettati a tassazione nel territorio dello Stato i redditi imputabili a soci, associati o partecipanti derivanti dalla partecipazione in:

  • Società di persone e soggetti assimilati (associazioni fra artisti e professionisti e imprese familiari);
  • Società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale.

La tassazione per trasparenza comporta l’imputazione pro quota dei redditi della partecipata in capo ai soggetti non residenti, indipendentemente dall’effettiva percezione dei dividendi.

Presunzione di redditi prodotti nel territorio dello Stato

Risultano sempre imponibili nel territorio dello Stato qualora corrisposti:

  • Dallo Stato;
  • Da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • Da stabili organizzazioni di soggetti non residenti,

le seguenti tipologie di reddito.

Redditi sempre imponibili in Italia

  • Le pensioni e gli assegni ad esse assimilati;
  • Le indennità di fine rapporto:
    • Trattamento di fine rapporto e di fine mandato;
    • Indennità di preavviso ed altre somme percepite per la cessazione dei rapporti di lavoro;
    • Somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni;
    • Indennità percepite a fronte dell’obbligo di non concorrenza;
    • Indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente;
    • Le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
    • Indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
    • Indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
    • Borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
    • Compensi per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore, per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, relativi partecipazione a collegi e commissioni;
    • Indennità, gettoni di presenza e altri compensi percepiti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie;
    • Rendite vitalizie e a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
    • Prestazioni delle forme pensionistiche complementari;
    • Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili e gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale ed escluse le rendite perpetue;
    • Compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • I compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa. Nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
  • Infine i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

Tassazione obbligatoria in Italia

Tali tipologie di reddito sono attratte a tassazione in Italia indipendentemente:

  • Dalla qualificazione reddituale (redditi d’impresa, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o diversi);
  • Dalla tipologia del percettore.

Sono, allo stesso modo, considerati sempre prodotti nel territorio dello Stato, i compensi conseguiti da non residenti per prestazioni artistiche e professionali effettuate in Italia per conto di imprese, società o enti non residenti, indipendentemente dall’esistenza di una stabile organizzazione.

Oneri deducibili e detraibili per soggetti non residenti

Anche i soggetti non fiscalmente residenti in Italia possono godere di oneri deducibili o detraibili, ma in modalità diversa rispetto ai contribuenti residenti.

Oneri deducibili

Dal reddito complessivo conseguito dal soggetto persona fisica, non residente, sono ammessi in deduzione i seguenti oneri:

  • canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
  • contributi, le donazioni e le oblazioni erogati ad organizzazioni non governative (ONG) nella misura massima del 2% del reddito complessivo dichiarato;
  • Le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore, in base a disposizioni di legge, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati ad uso non abitativo;
  • Le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, fino all’importo massimo di 1.032,91 euro;
  • Le erogazioni liberali in denaro ad altre istituzioni religiose, fino all’importo massimo di 1.032,91 euro per ciascuna di esse;
  • Le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
  • Le somme erroneamente tassate che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilato;
  • Il 50% delle imposte arretrate sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974, con esclusione dell’imposta complementare, e iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nell’anno di competenza della dichiarazione dei redditi.

Detrazioni d’imposta per oneri

La tassazione in Italia delle persone fisiche non residenti prevede che dall’imposta lorda del soggetto possano essere scomputate le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui all’articolo 13 del DPR n. 917/86) nonché, nella misura del 19% ovvero nei limiti massimi sotto riportati, quelle relative ai seguenti oneri:

  • Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti in Italia o in Stati UE o a stabili organizzazioni di soggetti non residenti relativi a:
    • Prestiti o mutui agrari;
    • Mutui garantiti da ipoteca su immobili, se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e l’acquisto è avvenuto nell’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo, nella misura massima di 4.000 euro;
  • Pese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate nella misura effettivamente rimasta a carico;
  • Erogazioni liberali in denaro e valore dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori di iniziative culturali, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro per le seguenti attività:
    • Studio, ricerca o documentazione di rilevante valore culturale e artistico per l’acquisto, manutenzione, protezione o restauro di beni vincolati;
    • Organizzazione e realizzazione di attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, manutenzione, protezione o restauro di beni vincolati;
    • Organizzazione di mostre ed esposizioni (in Italia e all’estero) di rilevante interesse scientifico-culturale relative ai beni sopra richiamati;
    • Organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi studi, ricerche, documentazione e catalogazione, e pubblicazioni relative ai beni culturali;
  • Erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro operanti nel settore dello spettacolo nella misura massima del 2% del reddito complessivo dichiarato;
  • Spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (50%-65%).

Detrazioni per carichi di famiglia

La fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia è consentita esclusivamente qualora risulti possibile documentare:

  • Che i familiari, ai quali tali detrazioni si riferiscono, non posseggano redditi complessivamente superiori, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di €. 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
  • Che il contribuente non goda, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti richiesti risulta diversificata in base allo Stato di residenza del lavoratore, se:

  • Appartenente all’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
  • Aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo purché risulti possibile lo scambio di informazioni, attualmente quindi per i soli stati della Norvegia e dell’Islanda;
  • Non compreso nei precedenti elenchi.
Documenti da produrre per i soggetti residenti in un Paese aderente SEE

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, i soggetti non residenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestare:

  • Il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese in cui le condizioni richieste si sono verificate o sono cessate;
  • Il reddito complessivo del familiare che, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non deve risultare superiore a €. 2.840,51;
  • Di non godere nel Paese di residenza, ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Documenti da produrre per soggetti residenti in altri Paesi esteri

Per i soggetti residenti in Stati non UE (e non aderenti al SEE, come sopra indicati), è prevista una disciplina più complessa in relazione alla documentazione utile ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, per la tassazione in Italia. Viene infatti stabilito che la documentazione necessaria è costituita da:

  • Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
  • Documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la convenzione in materia di Legge sulla protezione dei minori (Convenzione dell’Aja del 5.10.61);
  • Documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano del Paese d’origine.

Soggetti non residenti “Schumacker

Il D.M. 21.09.15 dà attuazione all’articolo 24, comma 3-bis del DPR n. 917/86, in base al quale, se la persona non residenti ritrae in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto e non gode nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe, la base imponibile Irpef è determinata “sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23” del DPR n. 917/86 (ovvero, sempre limitatamente ai redditi che si considerano prodotti in Italia ai sensi dell’articolo 23, ma beneficiando degli stessi oneri deducibili e detraibili e delle stesse esclusioni previsti per i soggetti residenti).

A decorrere dal 2014 tali soggetti (definiti non residenti “Schumacker“) rimangono non residenti ai fini fiscali (il fatto di avere prodotto in Italia almeno il 75% del reddito non fa, infatti, acquisire agli stessi la qualifica di residenti). I benefici fiscali per la tassazione in Italia sono, al contrario, rappresentati dalla possibilità di fruire di riduzioni e agevolazioni altrimenti non spettanti ai non residenti.

Il caso tipico è quello dei soggetti che, lavorando in Italia ma abitando e mantenendo la propria famiglia all’estero, rimangono non residenti in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni (avendo all’estero un’abitazione permanente e/o il centro degli interessi vitali), pur ritraendo la maggior parte dei propri proventi dall’attività svolta in Italia.

Per espressa disposizione di legge, le disposizioni dell’articolo 24, comma 3-bis del DPR n. 917/86 si applicano retroattivamente dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. Il regime interessa anche, se non soprattutto, i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, i quali trovano, nell’articolo 2 del Decreto, le istruzioni per farsi riconoscere dal sostituto d’imposta italiano gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta, comprese quelle per carichi di famiglia, così come stabilito per i contribuenti residenti. L’interessato, per usufruire dei benefici, deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui attesta:

  • Lo Stato di residenza fiscale;
  • Di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta (considerando anche i proventi guadagnati fuori dal Paese di residenza), al lordo degli oneri deducibili;
  • Di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia;
  • I dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall’articolo 12 del DPR n. 917/86;
  • Che il familiare per il quale si chiede l’attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a €. 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti fuori dello Stato di residenza.

Consulenza fiscale online

Come abbiamo detto in questo articolo assume particolare rilevanza, per i soggetti non residenti, individuare correttamente i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi di fonte italiana. Solo attraverso l’individuazione dei redditi di fonte italiana è possibile procedere con la predisposizione della dichiarazione dei redditi. Da evidenziare che, i soggetti non residenti in Italia non presentano obblighi per quanto riguarda la disciplina sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera. Inoltre, la dichiarazione dei redditi italiana (da non residente) sarà poi utile nello Stato di residenza fiscale al fine di un possibile riconoscimento del credito per imposte estere.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.


Note

1 – Articolo modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 209/23.

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