Software ceduto intra UE: applicazione dell’Iva

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Natura standardizzata o personalizzata, modalità di consegna e adempimenti fiscali: variabili che influenzano il trattamento Iva nella cessione di software intra ed extra-UE.

Il trattamento Iva delle operazioni di compravendita di software nei rapporti intra-UE è legato a diverse variabili. Sul punto vi sono sia riferimenti normativi che prassi amministrativa da analizzare. La distinzione fondamentale tra software standardizzato e personalizzato, unitamente alle modalità di consegna (supporto fisico o via telematica), determina l’inquadramento Iva dell’operazione come cessione di beni o prestazione di servizi, con conseguenti diversi adempimenti fiscali. Approfondiamo di seguito le specifiche casistiche e gli obblighi per le imprese italiane che producono e commercializzano software con controparti estere.

Software standardizzato come cessione di beni ai fini Iva

Abbiamo accennato a come, ai fini Iva, assume rilevanza la distinzione tra software standardizzato o personalizzato (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 456 del 1° dicembre 2008). Un software standardizzato è quello realizzato in serie, disponibile “pronto all’uso” e offerto sul mercato a una pluralità di clienti senza specifiche modifiche o adattamenti per un singolo acquirente.

Di norma, la vendita di software standardizzato (realizzato in serie) è considerata una cessione di beni ai fini Iva.

Esempio pratico

Un’azienda italiana vende a un’azienda tedesca 100 licenze di un software gestionale “pronto all’uso“, consegnato su supporto DVD. Questa operazione è, in linea generale, considerata una cessione di beni intracomunitaria non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 41 del D.L. n. 331/93. L’azienda italiana deve emettere fattura senza addebito d’imposta, indicando la non imponibilità e il riferimento normativo, e compilare il modello INTRA 1-bis.

Software standardizzato con consegna telematica: prestazione di servizi

Un’importante eccezione si verifica quando il software standardizzato viene consegnato tramite Internet (download, cloud, ecc.). Caso classico è quello legato all’utilizzo delle licenze d’uso. In questo caso, ai fini Iva, l’operazione è equiparata a una prestazione di servizi “generica” ex art. 7-ter del DPR n. 633/72.

Esempio pratico

Ipotizziamo che la stessa azienda, adesso, venda un abbonamento annuale al medesimo software gestionale, consentendo all’azienda tedesca di scaricarlo e utilizzarlo online. Questa operazione è considerata una prestazione di servizigenericanon soggetta a Iva per difetto del presupposto territoriale (articolo 7-ter del DPR n. 633/72). L’azienda cedente deve emettere fattura entro il 15 del mese successivo, senza addebito Iva, con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale riferimento normativo, e dichiarare l’operazione nel modello INTRA 1-quater.

Software personalizzato come prestazione di servizi ai fini Iva

Il software personalizzato è quello che viene sviluppato appositamente su specifiche richieste di un determinato cliente, tenendo conto delle sue particolari esigenze e funzionalità. Si tratta di una produzione su richiesta specifica, non standardizzata. Tale cessione è sempre considerata una prestazione di servizi, indipendentemente dalla modalità di consegna (supporto fisico o Internet).

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea nella decisione relativa al caso C-41/04 (Levob Verzekeringen e OV Bank) del 27 ottobre 2005, quando viene fornito un software standard che viene poi personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche del cliente, tale operazione va considerata come un’unica prestazione di servizi ai fini Iva. Questo principio si applica particolarmente nei casi in cui la personalizzazione non rappresenta semplicemente un elemento accessorio o secondario (nel caso si rientra nella disciplina delle prestazioni accessorie), ma assume invece un ruolo fondamentale e predominante, essendo determinante per garantire che il software funzioni correttamente e in modo duraturo.

Il cedente italiano effettua, quindi, una prestazione di servizi “generica“, non soggetta ad Iva in mancanza del presupposto territoriale. La fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ex art. 21, co. 4, lett. c) del DPR n. 633/72), con l’indicazione “inversione contabile” (UE) o “operazione non soggetta” (extra-UE), con l’indicazione della relativa norma. Per cessioni UE la prestazione deve essere dichiarata nel modello INTRA 1-quater entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura.

Esempio pratico

Un’azienda sviluppa un software gestionale su misura per le esigenze specifiche di un’azienda francese e lo consegna tramite un link per il download. Questa operazione è considerata una prestazione di servizigenerica” non soggetta a Iva per difetto del presupposto territoriale (articolo 7-ter del DPR n. 633/72). Gli adempimenti fiscali per il fornitore italiano sono gli stessi previsti per la cessione telematica di software standardizzato: emissione di fattura senza Iva con “inversione contabile“, indicazione normativa e dichiarazione nel modello INTRA 1-quater.

Tabella riepilogativa sul trattamento Iva nella cessione di software

Tipo di softwareModalità di consegnaNatura IvaImponibilitàObblighiIntrastat
StandardizzatoSupporto fisicoCessione di beniNon imponibile (Art. 41)Fattura senza Iva, non imponibileINTRA 1-bis
StandardizzatoTelematicaPrestazione di serviziNon soggetta (Art. 7-ter)Fattura senza Iva, “inversione contabile”INTRA 1-quater
PersonalizzatoSupporto fisico/licenzaPrestazione di serviziNon soggetta (Art. 7-ter)Fattura senza Iva, “inversione contabile”INTRA 1-quater
Standardizzato con licenza personalizzataPrestazione di serviziNon soggetta (Art. 7-ter)Fattura senza Iva, “inversione contabile”INTRA 1-quater

Trattamento Iva vendita hardware con software installato

Il trattamento Iva per la vendita di hardware con software installato (standard o personalizzato) a clienti UE o extra-UE segue le regole generali per la cessione di beni.

  • Verso clienti UE (cessione intracomunitaria): Se il cliente è un soggetto passivo Iva in un altro Stato membro, l’operazione è generalmente non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 41 del D.L. n. 331/93. È necessario verificare la validità del numero di identificazione Iva del cliente e compilare il modello INTRA 1-bis, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura;
  • Verso clienti extra-UE (esportazione): La vendita di hardware con software installato a clienti extra-UE è considerata un’esportazione e non è imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, co. , lett. a) del DPR n. 633/72, a condizione che la merce esca dal territorio comunitario e si seguano le procedure doganali previste.

La fattura deve essere emessa, in base all’art. 46, co. 2, del D.L. n. 331/93, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).

Per approfondire: Acquisto software online: adempimenti Iva.

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Riferimenti normativi e di prassi

  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 456 del 1° dicembre 2008
  • Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
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