L’estinzione di una società ha effetto, ai fini fiscali, trascorsi 5 anni dalla cancellazione dal Registro imprese, per consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare la sua attività di accertamento.


La cancellazione della società sotto il profilo civilistico si scontra con una diversa disciplina prevista ai fini fiscali. Sul punto, l’art. 28, co. 4 del D.Lgs. n. 175/14 prevede una “sopravvivenza” della società estinta per un determinato periodo, ma solo ai fini fiscali.

Si tratta di una disposizione che intende porre un freno alla situazione di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nei giudizi tesi ad accertare la responsabilità di notificare atti di recupero o esattivi nei confronti della società estinta. Attraverso questa norma è possibile la notifica di atti di accertamento (avvisi di accertamento e di liquidazione), di riscossione (cartelle di pagamento o intimazioni ad adempiere) e di contenzioso (ricorsi, appelli) nei confronti della società estinta.

La ragione principale di questa disposizione è garantire che tutte le obbligazioni fiscali della società siano adeguatamente soddisfatte e che l’amministrazione fiscale abbia il tempo necessario per effettuare eventuali controlli e accertamenti. Anche dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, una società può infatti avere debiti fiscali non saldati o essere soggetta a controlli fiscali per gli anni precedenti.

La “sopravvivenza” fiscale della società per cinque anni dalla cancellazione

Secondo quanto previsto dall’art. 2495 c.c. una società si considera estinta trascorso un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Nella società estinta i creditori sociali insoddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Su questa normativa vigente, la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha precisato che la cancellazione dal Registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione immediata della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti, e di rapporti giuridici non definiti. Questo significa che a livello civilistico, quando la società estinta non ha più rapporti giuridici in essere, e i liquidatori perdono ogni capacità di rappresentanza.

Notifica di atti di liquidazione, accertamento e contenzioso alla società nei cinque anni dalla cancellazione

La disciplina fiscale, invece, prevede senza operare alcuna modifica alle norme del Codice Civile, che la sola Amministrazione Finanziaria possa continuare ad effettuare la propria attività accertativa, in modo da poter intrattenere rapporti, notificare atti alla società, anche se questa, di fatto, è già una società estinta, almeno da un punto di vista civilistico. Infatti, la fittizia permanenza in vita della società determina un ritorno al passato ai fini delle notifiche, delle pretese e delle responsabilità che, pur dovendo soggiacere alle limitazioni di natura civilistica, potranno essere fatte valere direttamente nei confronti dell’ente a livello formale.

Per questi motivi, è pensabile allora, che la società estinta sarà, dopo la cancellazione ancora rappresentata dai propri liquidatori, ai soli fini fiscali, che dovranno continuare ad adempiere a tutti i loro doveri imposti dal Codice Civile. Pertanto, il liquidatore della società, in qualità di ultimo legale rappresentante, ha la legittimità per ricevere gli atti indirizzati alla società. Inoltre, ai fini della notifica è possibile eleggere il domicilio (ex art. 60, co. 1, lett. d) del DPR n. 600/73. In merito all’elezione di domicilio, l’art. 2495 c.c. permette che il luogo della notifica degli atti, nel termine di un anno dalla cancellazione, possa essere individuato nell’ultima sede legale della società.

L’accertamento sui soci della società estinta

Nel caso in cui residuino debiti tributari l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di far valere la pretesa nei confronti dei soci di società di capitali, se questi hanno riscosso somme sulla base del bilancio finale di liquidazione. Il liquidatore può essere ritenute responsabile solo se è dimostrata la sua colpa nella fase di liquidazione.

Legittimità alla proposizione del ricorso

Stante quanto indicato sino a questo momento la società, in persona dell’ultimo legale rappresentante, ha la possibilità di presentare il ricorso avverso all’atto impositivo. Tuttavia, per prudenza è opportuno che l’eventuale ricorso venga presentato sia dai soci che dall’ultimo liquidatore della società (come ultimo legale rappresentante).

Questa normativa impone agli ex amministratori di mantenere un certo grado di vigilanza e di organizzazione amministrativa, anche dopo la cancellazione della società. Devono assicurarsi che tutti i documenti e le registrazioni contabili siano conservati e disponibili in caso di richiesta da parte dell’amministrazione fiscale.

Conclusioni

La sopravvivenza fiscale di una società cancellata per cinque anni è una misura precauzionale che assicura che le società rispettino le loro obbligazioni fiscali anche dopo la cessazione delle loro attività commerciali. Questa disposizione sottolinea l’importanza per gli amministratori e i soci di considerare attentamente le implicazioni fiscali della cancellazione di una società e di pianificare adeguatamente per assicurare la conformità durante il periodo di sopravvivenza fiscale.

La ratio della disposizione in commento è quello di permettere ad una società estinta giuridicamente di restare “in vita” attraverso una finzione giuridica per un arco temporale quinquennale. Tutto questo al fine di permettere alla società ed ai suoi organi (anche loro formalmente estinti) di stare in giudizio nei confronti dell’Amministrazione finanziaria qualora questa vada a notificare atti di accertamento o di riscossione successivamente all’estinzione. Il problema da risolvere, infatti, era l’inefficacia di atti impositivi notificati ad una società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese. Con questa disposizione normativa, invece, si arriva alla condizione di far considerare validi (ovvero emessi come se si fosse nei confronti di un soggetto giuridico esistente) degli atti di accertamento o liquidazione, nonostante il soggetto destinatario risulti sprovvisto di una soggettiva tributaria.

Per approfondire: “Società cancellata: chi paga i debiti?“.

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