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Società anonime: garantiscono davvero l’incognito?

NewsSocietà anonime: garantiscono davvero l'incognito?

La costituzione di una società anonima consente di mantenere l'anonimato sull'identificazione dei soci della società. Tuttavia, spesso, questo anonimato è solo verso i terzi, non verso gli istituti bancari e verso le Amministrazioni fiscali.

La costituzione di una società anonima rappresenta una scelta strategica per molti imprenditori e investitori, soprattutto per coloro che cercano un alto grado di anonimato e protezione del patrimonio. Questo articolo esplorerà le caratteristiche fondamentali delle società anonime, le diverse modalità di emissione delle azioni, le società anonime mediante intestazione fiduciaria, le imprese offshore anonime e i vantaggi e svantaggi delle società anonime.

Una società anonima è una società costituita in uno Stato che consente la protezione dei dati dei soci della società, in modo che i terzi non possano venire a sapere chi è il titolare effettivo di quella società. Inutile nascondersi, la diffusione e la distribuzione a livello mondiale delle società anonime, è sovente legata all’utilizzo di schemi di elusione fiscale o per i riciclaggio di capitali di provenienza illecita.

Che cosa sono le società anonime?

Una società anonima è una forma giuridica di impresa nella quale il capitale sociale è suddiviso in azioni, e la proprietà è distribuita tra i vari azionisti che non sono personalmente responsabili per i debiti della società oltre il capitale da loro investito. Una delle caratteristiche distintive delle società anonime, specialmente in alcuni stati, è la segretezza dei dati dei soci, garantendo un alto grado di anonimato.

Le società fantasma o di comodo sono entità che non svolgono attività economiche o, in rari casi, gestiscono solo un numero minimo di operazioni e che generalmente sono utilizzate a fini di pianificazione fiscale aggressiva o di evasione fiscale. Per questo non impiegano nessun (o quasi nessun) dipendente, non producono nulla (o poco) e non hanno alcuna (o quasi nessuna) presenza fisica nella giurisdizione in cui sono registrate.

Caratteristiche

Sebbene ogni Stato che offre la possibilità di costituire società anonime presenti regole proprie, possiamo individuare alcune regole comuni legate alla costituzione di società anonime. In particolare, possiamo individuare i seguenti:

  • Numero e tipologia dei soci: vi è sempre l’individuazione di un numero minimo di soci, che possono essere persone fisiche o giuridiche. Non è necessario indicare il nome dei soci e la quota di partecipazione al capitale (questo si può associare all’emissione di azioni al portatore);
  • Autonomia patrimoniale: le tipologie societarie sono tali da garantire la separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci;
  • Sede legale: deve essere situata all’interno del territorio dello Stato dove si costituisce la società;
  • Nomina di soggetti responsabili: viene data la possibilità di nominare soggetti che saranno responsabili per la società andando a rivestire cariche legali ed amministrative;
  • Redazione di atto costitutivo e statuto: dove occorre indicare gli elementi essenziali e le regole di gestione della società (oggetto sociale, sede, amministrazione, etc).

Anonimato e segretezza

In alcune giurisdizioni, come Svizzera, Liechtenstein, e alcune isole caraibiche, la legislazione permette alle società anonime di mantenere la riservatezza riguardo all’identità degli azionisti. Questo anonimato può essere ottenuto attraverso vari mezzi, come l’emissione di azioni al portatore (sebbene queste siano sempre più limitate per questioni di trasparenza) o attraverso l’uso di servizi fiduciari che intestano le azioni a terzi.

Utilizzo delle società anonime

Le società anonime sono spesso utilizzate per:

  • Protezione patrimoniale: Proteggere il patrimonio personale degli azionisti da eventuali creditori;
  • Privacy: Garantire l’anonimato e la riservatezza degli investitori;
  • Pianificazione fiscale: Ottimizzare il carico fiscale attraverso strutture societarie in giurisdizioni con regimi fiscali favorevoli.

Emissione di azioni al portatore

Le azioni al portatore sono titoli che appartengono a chiunque le possieda fisicamente, consentendo un alto grado di anonimato. Tuttavia, a causa delle preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro e alla trasparenza, molti paesi hanno limitato o abolito l’emissione di azioni al portatore. In Svizzera, per esempio, dal 1° novembre 2019, è stato abolito l’uso delle azioni al portatore, tranne in casi specifici e rigorosamente regolamentati.

Posso costituire una società anonima in Italia?

L’art. 2247 del Codice Civile prevede che i soci devono scegliere una delle forme societarie previste (società di persone o di capitali), con l’individuazione dei soci da comunicare nel Registro delle Imprese. Di fatto, quindi, in Italia non è possibile costituire una società anonima. Occorre, pertanto, andare all’estero per trovare questo tipo di società. Naturalmente, occorre prestare la dovuta attenzione al fatto che è necessario rispettare alcune regole per non vedersi contestare l’operazione. Le disposizioni antielusive, infatti, in questo ambito sono molto forti, considerati i rischi legati alla costituzione di questo tipo di società.

L’intestazione fiduciaria

L’unica possibilità ammessa in Italia per avere un certo grado di anonimato è dato dall’intestazione fiduciaria. In pratica, attraverso la stipula di un mandato fiduciario un soggetto (persona fisica o società) ha la possibilità di trasferire il mandato di gestione delle stesse ad una società fiduciaria. Questa, una volta preso l’incarico andrà a gestire le partecipazioni seguendo le disposizioni presenti nel documento redatto con il mandante.

La ragione per cui si utilizzano le società fiduciarie riguarda l’impossibilità di individuare i soggetti titolari di azioni o quote societarie (c.d. “titolare effettivo“), in quanto verso i terzi l’unico soggetto detentore delle quote risulterà la società fiduciaria. Deve essere evidenziato che, comunque, la fiduciaria è tenuta a redigere il c.d. “libro dei fiducianti“, ovvero un registro che contiene l’esatta indicazione dei soci che hanno conferito mandato di gestione delle quote.

Questo documento rimane segreto verso soggetti terzi, ma non offre anonimato assoluto. Infatti, su richiesta possono ottenere l’accesso l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l’Autorità giudiziaria. Inoltre, la società fiduciaria, in ottemperanza delle disposizioni antiriciclaggio (ex D.Lgs. n. 90/17) è tenuta ad effettuare misure di verifica della clientela, con misure rafforzate verso soggetti che vengono ritenuti a maggiore rischio riciclaggio.

Le società anonime costituite offshore

Come abbiamo visto, in Italia non esiste la possibilità di costituire società con l’anonimato. L’unica possibilità ammessa è quella dell’intestazione fiduciaria, la quale garantisce anonimato verso terzi (es. clienti o fornitori), ma non verso l’Amministrazione finanziaria. Per ottenere un grado maggiore di anonimato occorre necessariamente affacciarsi al mondo offshore.

Le imprese offshore anonime sono costituite in giurisdizioni che offrono un elevato livello di riservatezza e protezione dei beni. Queste società sono spesso utilizzate per la pianificazione fiscale, la protezione patrimoniale e per condurre affari internazionali. Le giurisdizioni comuni per le imprese offshore anonime includono le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche e le Seychelles. È importante notare che, sebbene queste strutture possano offrire vantaggi in termini di riservatezza, devono comunque rispettare le leggi anti-riciclaggio e di conformità fiscale internazionale.

Andare a costituire una società offshore per l’anonimato, significa, in buona sostanza, individuare delle giurisdizioni che consentano il segreto bancario oltre all’anonimato sull’intestazione di quote. Di fatto, deve individuarsi la presenza di queste caratteristiche:

  • Mancata collaborazione con le autorità fiscali dei Paesi che ne facciano richiesta;
  • Mancata adesione agli standard internazionali sul riciclaggio di denaro;
  • Elevata riservatezza riguardo l’intestazione di quote societarie.

In quali Paesi sono diffuse le società anonime?

Per capire in quali paesi sono maggiormente diffuse società anonime prendiamo a riferimento il documento “Mapping the global geography of shell companies“, realizzato dal centro di ricerca indipendente finanziato dall’Unione europea.

Secondo questo documento, vi sono aree come il Nord-America, l’Europa ed i Caraibi, maggiormente interessate da questi fenomeni. In particolare, possiamo individuare gli Stati Uniti d’America con Stati come il Delaware e il Wyoming, noti per la possibilità di anonimato. Altro Stato molto gettonato sono le Isole Vergini Britanniche, giurisdizione di fatto tax free. Da segnalare anche le Isole Cayman, le Seychelles, Anguilla, Marshall Islands.

Anonimato: limiti e ambiti di applicazione

Una delle caratteristiche distintive della società anonima è la possibilità di mantenere l’anonimato degli azionisti nei confronti del pubblico. Questo significa che i nomi degli azionisti non sono generalmente accessibili attraverso i registri pubblici. Questo anonimato protegge la privacy degli investitori e può essere un fattore di attrazione per chi desidera mantenere riservate le proprie partecipazioni azionarie. Tuttavia, questo tipo di anonimato, anche nelle società offshore, non sempre è garantito verso gli istituti bancari e verso le autorità fiscali.

Trasparenza verso gli istituti bancari

Nonostante l’anonimato verso i terzi, quando si apre un conto bancario per una società anonima, la banca è tenuta a conoscere l’identità dei beneficiari effettivi della società. Questo è parte delle misure di compliance antiriciclaggio (AML) e di know your customer (KYC) che le banche devono rispettare. Le informazioni sugli azionisti e sui beneficiari effettivi sono quindi raccolte e conservate dall’istituto bancario, ma non sono divulgate pubblicamente. Le banche devono garantire che i fondi gestiti non siano di origine illecita e che tutte le transazioni siano trasparenti e tracciabili.

Soltanto in caso di richiesta formale da parte delle autorità fiscali, l’istituto è tenuto a comunicare i dati raccolti sui titolari effettivi delle società.

Normative Internazionali e Compliance

A livello internazionale, vari accordi di scambio automatico di informazioni fiscali, come il Common Reporting Standard (CRS) e il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), obbligano le banche e le autorità fiscali a condividere informazioni sui conti finanziari e sui beneficiari effettivi con le autorità fiscali dei paesi d’origine degli azionisti. Questo aumenta la trasparenza e riduce le possibilità di evasione fiscale tramite l’uso di strutture societarie anonime.

Trasparenza e rapporti con le autorità fiscali

L’anonimato delle società anonime non si estende alle autorità fiscali del paese di costituzione. Le autorità fiscali hanno il diritto di conoscere l’identità dei beneficiari effettivi delle società per garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali. In Svizzera, ad esempio, le società anonime devono comunicare all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) i dati relativi ai loro azionisti. Le autorità fiscali utilizzano queste informazioni per prevenire l’evasione fiscale e per assicurarsi che tutte le imposte dovute siano pagate correttamente. Negli USA, i dati relativi a società costituite in Delaware e il Wyoming, possono essere individuati attraverso azioni legali e richieste formali dell’autorità fiscale USA (l’IRS).

È possibile vivere in Italia e costituire una società anonima offshore?

Per un soggetto fiscalmente residente in Italia aprire una società offshore anonima può creare complessità notevoli. Infatti, non si deve dimenticare che esiste una normativa antielusiva che regolamenta la costituzione e la gestione di società estere da parte di soggetti residenti. Si tratta di normative che impongono requisiti precisi da rispettare. Possiamo dire, quindi, che è molto complessa la possibilità di avere una società offshore da residente in Italia, e richiede soprattutto investimenti importanti per sostenere i requisiti richiesti. Il riferimento è alle normative sulla c.d. “esterovestizione societaria” e sulla c.d. “stabile organizzazione occulta“. Si tratta di temi abbondantemente trattati sul sito in altri articoli ai quali rimando per tutti gli approfondimenti del caso.

Inoltre, anche riuscendo a rispettare tutti quei requisiti il numero di stati che consente, davvero, l’anonimato è molto limitato e di fatto crea problematiche in merito all’attenzione delle varie Amministrazioni fiscali verso questi stati e sulle movimentazioni di denaro transfrontaliere, che possono diventare difficoltose e con elevati rischi di ricevere segnalazioni antiriciclaggio.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Le società anonime offrono un alto livello di anonimato nei confronti del pubblico e dei concorrenti, non garantiscono l’anonimato nei confronti delle banche e delle autorità fiscali. Questo equilibrio tra privacy e trasparenza è fondamentale per rispettare le normative antiriciclaggio e fiscali, garantendo al contempo che le attività commerciali possano essere condotte in modo riservato.

La costituzione di una società anonima offre molti vantaggi, tra cui la limitazione della responsabilità e la protezione del patrimonio, ma comporta anche complessità legali e amministrative. È essenziale comprendere le specifiche normative del paese in cui si desidera costituire la società e considerare attentamente i costi e i benefici.

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