Smart working dall’estero < 183 giorni: tassazione

HomeFisco NazionaleSmart working dall'estero < 183 giorni: tassazione
Smart working dall’estero: come funziona la regola dei 183 giorni per pagare le tasse solo in Italia ed evitare la doppia imposizione.

Marco, developer di un’azienda milanese, ha ottenuto il permesso di lavorare tre mesi da Lisbona. La sua preoccupazione? Capire se dovrà pagare le imposte in Portogallo oltre che in Italia. Oppure Laura, project manager, che vorrebbe trascorrere l’estate lavorando dalla casa dei genitori in Spagna. Stessa domanda: scatta la doppia tassazione?

Se anche tu stai valutando di lavorare temporaneamente dall’estero per la tua azienda italiana, la risposta al tuo quesito si chiama regola dei 183 giorni, contenuta nell’articolo 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. Questa norma, recepita in quasi tutte le convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia, stabilisce quando puoi evitare di pagare le imposte nel Paese estero dove ti trovi fisicamente.

In questa guida ti spiego nel dettaglio come funziona questo meccanismo, quali sono le tre condizioni che devi rispettare tutte contemporaneamente, come si contano esattamente i giorni e soprattutto quali sono i rischi nascosti che possono farti perdere il beneficio. Troverai anche casi pratici con calcoli numerici e una tabella comparativa delle principali convenzioni.

Smart working temporaneo dall’estero: la regola dei 183 giorni

La regola dei 183 giorni consente a un lavoratore dipendente residente in Italia di evitare la tassazione nel Paese estero dove lavora temporaneamente, a condizione che soggiorni per meno di 183 giorni nell’anno fiscale, che il datore sia italiano e che questo non abbia una stabile organizzazione nello Stato estero. Questa deroga all’ordinario principio di territorialità è prevista dall’art. 15, paragrafo 2, del Modello OCSE ed è applicata dalla maggioranza delle convenzioni bilaterali.

Il principio è semplice nella teoria ma richiede attenzione nei dettagli pratici. Non è sufficiente soggiornare meno di sei mesi: devi verificare che tutte e tre le condizioni previste dalla norma siano rispettate. Se manca anche solo una, scatta la tassazione concorrente in entrambi i Paesi.

La norma nasce per facilitare la mobilità internazionale dei lavoratori in trasferte brevi, evitando complicazioni fiscali per soggiorni temporanei. Con la diffusione dello smart working post-pandemia, questa regola ha assunto una rilevanza pratica enorme per migliaia di lavoratori che vogliono lavorare da remoto da località estere.

L’art. 15 del Modello OCSE: principio e deroga

L’art. 15, co. 1, del Modello OCSE stabilisce il principio di territorialità per i redditi da lavoro dipendente estero. Secondo questa regola generale, i salari e gli stipendi sono tassati nello Stato dove l’attività lavorativa viene materialmente svolta, anche se il lavoratore è residente altrove.

Esempio pratico: Sei residente fiscale in Italia ma lavori fisicamente in Germania per tre mesi. In via ordinaria, il tuo reddito di quei tre mesi è tassabile in Germania (Stato della fonte), perché è lì che viene prestata l’attività. Naturalmente, dovrai dichiarare lo stesso reddito anche in Italia (Stato di residenza), ma potrai scomputare le imposte già pagate in Germania attraverso il credito d’imposta (art. 165 TUIR).

Questo principio si applica indipendentemente da chi sia il datore di lavoro. Anche se lavori per un’azienda italiana, se presti materialmente l’attività in territorio tedesco, la Germania ha diritto di tassarti. Il luogo fisico dove ti trovi mentre lavori è determinante.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo approccio anche per lo smart working con la Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023: lavorare da remoto non cambia le regole. Se sei collegato in videochiamata dalla tua casa a Barcellona, stai prestando attività in Spagna, non in Italia.

La deroga per soggiorni brevi: quando paghi solo in Italia

Il co. 2 dell’art. 15 introduce però una deroga fondamentale al principio generale. Questa norma stabilisce che le remunerazioni restano tassabili solo nello Stato di residenza (l’Italia, nel tuo caso) quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni specifiche.

Le tre condizioni sono:

  1. Il beneficiario soggiorna nello Stato estero per un periodo o periodi che non superano in totale i 183 giorni nell’anno fiscale considerato
  2. Le remunerazioni sono pagate da (o per conto di) un datore di lavoro non residente nello Stato estero
  3. L’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nello Stato estero

Quando tutte e tre le condizioni sono soddisfatte, lo Stato estero perde il diritto di tassare il tuo reddito. Pagherai le imposte esclusivamente in Italia, come se non fossi mai uscito dal territorio nazionale. Niente credito d’imposta, niente doppia dichiarazione: solo IRPEF italiana.

Attenzione: Le condizioni devono sussistere tutte contemporaneamente. Se ne manca anche solo una, la deroga non si applica e torni al principio generale della tassazione concorrente. Questo è l’errore più frequente che vedo nella mia attività professionale: sottovalutare anche solo una delle tre condizioni.

Quali Paesi applicano questa regola

La grande maggioranza delle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia si basa sul Modello OCSE e quindi contiene una norma analoga all’art. 15, co. 2. Tuttavia, il testo specifico di ciascuna convenzione può presentare variazioni che devi sempre verificare.

Ecco una tabella riepilogativa dei principali Paesi con cui l’Italia ha convenzioni basate sul Modello OCSE:

PaeseConvenzioneArticoloSoglia giorniNote
FranciaL. 20/1992Art. 15, par. 2 e 4183 giorniRegole speciali per frontalieri (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta)
SpagnaL. 276/1980Art. 15, par. 2183 giorniStandard OCSE
PortogalloL. 127/1982Art. 15, par. 2183 giorniStandard OCSE
GermaniaL. 459/1992Art. 15, par. 2183 giorniStandard OCSE
Regno UnitoD.L. 429/1990Art. 15, par. 2183 giorniPost-Brexit: convenzione ancora in vigore
SvizzeraL. 943/1978 (fino 2023)
L. 83/2023 (dal 2024)
Art. 15183 giorniNuovo accordo frontalieri 2024: tassazione concorrente 80/20
AustriaL. 762/1984Art. 15, par. 2 e 4183 giorniRegole speciali per frontalieri
Paesi BassiL. 770/1993Art. 15, par. 2183 giorniStandard OCSE
BelgioL. 662/1984Art. 15, par. 2183 giorniStandard OCSE

Convenzioni con particolarità:

  • Francia: L’art. 15, par. 4, prevede la tassazione esclusiva in Italia per i frontalieri residenti in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta che lavorano nelle zone di frontiera francesi, indipendentemente dai 183 giorni (Risposta AdE n. 433/E/2019).
  • Svizzera: Dal 2024 è entrato in vigore il nuovo accordo (L. 83/2023) che prevede tassazione concorrente per i frontalieri (80% Svizzera, 20% Italia), superando il vecchio regime di tassazione esclusiva in Svizzera.

Paesi senza convenzione: Per Stati con cui l’Italia non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni (es. alcuni Paesi extra-UE), si applica solo la normativa interna italiana (art. 165 TUIR per il credito d’imposta). In questi casi la deroga dei 183 giorni non esiste e pagherai comunque le imposte in entrambi i Paesi.

Prima di applicare la regola, consulta sempre il testo integrale della convenzione specifica del Paese dove intendi soggiornare. Puoi trovarle sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione “Fiscalità internazionale“.

Le 3 condizioni cumulative per l’esenzione

Come anticipato, per applicare la deroga dei 183 giorni e pagare le tasse solo in Italia devi rispettare tutte e tre le condizioni previste dall’art. 15, co. 2, del Modello OCSE. Non sono alternative: devono sussistere contemporaneamente. Vediamole in dettaglio.

Condizione 1 – Soggiorno inferiore a 183 giorni nell’anno fiscale

La prima condizione richiede che tu soggiorni nello Stato estero per un periodo o per periodi che non oltrepassano complessivamente i 183 giorni nell’anno fiscale considerato. Punti chiave:

  • Anno fiscale, non anno solare: Per l’Italia l’anno fiscale coincide con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Tuttavia, alcuni Paesi hanno anni fiscali diversi (es. Regno Unito: 6 aprile – 5 aprile). Nella pratica, la maggior parte delle convenzioni fa riferimento all’anno solare per semplicità.
  • Soggiorno complessivo: Si sommano tutti i giorni di presenza fisica nello Stato estero durante l’anno, anche se frammentati. Se vai in Spagna 90 giorni a febbraio-marzo e poi altri 90 giorni a settembre-ottobre, hai totalizzato 180 giorni (sotto la soglia).
  • La soglia è 183, non 184: Puoi stare fino a 183 giorni inclusi. Il 184esimo giorno fa scattare la tassazione concorrente. Negli anni bisestili (366 giorni) la soglia resta 183.

Cosa succede se superi i 183 giorni? Viene meno la deroga e il reddito prodotto nello Stato estero diventa tassabile anche lì, secondo il principio generale. Dovrai quindi presentare la dichiarazione dei redditi in entrambi i Paesi ed applicare il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

Tabella riepilogativa: cosa conta e cosa no

Tipo di giornoConta nel calcolo?Spiegazione
Giorno arrivoAnche se arrivi alle 23:59
Giorno partenzaAnche se parti alle 00:01
Weekend (sabato/domenica)Indipendentemente se lavori o no
Festività nazionaliEs. 25 aprile, 1° maggio
FerieSe trascorse nel Paese estero
MalattiaSe sei fisicamente all’estero
Permessi ROLSe trascorsi all’estero
Trasferta in Paese terzoNOVa conteggiata nel Paese terzo, non in quello base
Transito aeroportualeNOSe non esci dall’area transiti
Smart working dall’ItaliaNOOvviamente, non sei all’estero

Condizione 2 – Datore di lavoro non residente nel Paese estero

La seconda condizione stabilisce che le remunerazioni devono essere pagate da (o per conto di) un datore di lavoro che non è residente nello Stato estero dove presti l’attività.

Nel caso tipico dello smart working dall’estero per azienda italiana, questa condizione è normalmente soddisfatta: il tuo datore è una società italiana con sede legale e direzione effettiva in Italia, quindi non è residente in Spagna, Portogallo o altro Paese estero.

Attenzione ai casi particolari:

  • Filiali estere: Se la tua azienda italiana ha una filiale (branch) nello Stato estero, potrebbe configurarsi una stabile organizzazione (vedi condizione 3). La filiale in sé non è un “datore di lavoro” autonomo, ma può sostenere l’onere delle remunerazioni.
  • Distacco formale presso società estera: Se sei formalmente distaccato presso una controllata estera del gruppo, il datore di lavoro formale potrebbe diventare la società locale. In questo caso la condizione 2 viene meno.
  • Pagamento “per conto di”: La norma prevede anche il caso del pagamento effettuato per conto del datore. Se l’azienda italiana ti fa pagare da una società estera del gruppo “per suo conto”, la condizione può comunque essere soddisfatta, ma serve una verifica attenta.

Nella prassi ordinaria dello smart working temporaneo dall’estero, questa condizione è quella che crea meno problemi: se hai un contratto con un’azienda italiana e il cedolino lo emette la sede italiana, la condizione 2 è rispettata.

Condizione 3 – Nessuna stabile organizzazione del datore nel Paese estero

Questa è la condizione più insidiosa e spesso sottovalutata. La norma richiede che l’onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato estero.

Cosa significa “stabile organizzazione” (SO)? Secondo l’art. 5 del Modello OCSE, una stabile organizzazione è una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Esempi classici: un ufficio, una filiale, una sede di direzione, un’officina.

Il problema nascosto: Se la tua azienda italiana ha già una stabile organizzazione nello Stato estero (es. una filiale a Madrid), la condizione 3 non è rispettata. Anche se tu soggiorni solo 2 mesi in Spagna, se il tuo datore ha una SO a Madrid, la deroga salta e il reddito è tassabile in Spagna.

La stabile organizzazione “occulta”: Qui viene il punto critico per lo smart working. Secondo il Commentario OCSE all’art. 5, anche la tua abitazione privata potrebbe configurare una stabile organizzazione se:

  • È messa a disposizione dell’impresa (l’azienda ti richiede di lavorare da lì o se fornisce attrezzature pc, monitor, scrivania, il requisito è più forte).
  • Viene utilizzata con carattere di continuità (non sporadicamente). Lavorare dalla stessa casa per 6 mesi continuativi può integrare la continuità.
  • Vengono svolte attività core business dell’impresa (non meramente preparatorie o ausiliarie).

Se lavori in smart working dalla tua casa a Lisbona per 6 mesi in modo continuativo, svolgendo attività operative per la tua azienda italiana (es. sviluppo software, consulenza, gestione progetti), potresti configurare una stabile organizzazione occulta in Portogallo. Ne parlo nel dettaglio nella sezione dedicata.

Nella pratica: Per soggiorni brevi (sotto i 183 giorni) e occasionali, il rischio SO è generalmente basso. Ma se lavori sempre dallo stesso indirizzo estero per periodi prolungati, il rischio aumenta. E se si configura la SO, perdi la deroga anche stando sotto i 183 giorni

Attività core vs preparatorie/ausiliarie: L’art. 5, par. 4, del Modello OCSE esclude dalla nozione di SO le attività “preparatorie o ausiliarie” (es. solo archiviazione documenti, acquisto merci). Ma se svolgi attività operative tipiche dell’impresa (sviluppo software, consulenza clienti, project management), l’attività è sostanziale.

Esempio chiarificatore del Commentario OCSE: “Costituisce stabile organizzazione la casa di abitazione di una persona dalla quale questa svolge servizi di consulenza per un’impresa estera, quando l’impresa stessa svolge attività di consulenza.”


Casi pratici con esempi numerici

Vediamo tre scenari concreti con calcoli dettagliati per capire quando si applica la deroga e quando no.

Caso 1: Smart working da Lisbona (Portogallo) – 4 mesi

  • Nome: Marco, sviluppatore software
  • Datore di lavoro: TechItalia S.r.l., con sede a Milano (nessuna filiale estera)
  • Periodo: Dal 1° marzo 2026 al 30 giugno 2026
  • Località: Appartamento in affitto a Lisbona (contratto a nome di Marco, non dell’azienda)
  • Attività: Sviluppo software da remoto, partecipazione a stand-up giornalieri, nessun cliente portoghese

Calcolo giorni:

  • Marzo: 1-31 = 31 giorni
  • Aprile: 1-30 = 30 giorni
  • Maggio: 1-31 = 31 giorni
  • Giugno: 1-30 = 30 giorni
  • Totale: 122 giorni

Verifica delle 3 condizioni:

  • Condizione 1: Soggiorno 122 giorni < 183 giorni → Rispettata
  • Condizione 2: Datore è TechItalia S.r.l., società italiana residente in Italia → Rispettata
  • Condizione 3: TechItalia non ha filiali né SO in Portogallo. La casa è di Marco, non dell’azienda. Periodo di 4 mesi è continuativo ma sotto la soglia critica. Attività operativa ma non gestisce clienti locali → Rispettata (rischio SO basso)

Marco paga le tasse solo in Italia. Non deve presentare dichiarazione in Portogallo. Il reddito dei 4 mesi viene tassato normalmente in Italia con IRPEF ordinaria. TechItalia continua a fare le ritenute IRPEF regolari sul cedolino.

Documentazione da conservare:

  • Contratto di affitto a Lisbona (intestato a Marco)
  • Biglietti aerei con date 1° marzo e 30 giugno
  • Dichiarazione dell’azienda che non ha SO in Portogallo
  • Screenshot delle fatture/ricevute con timestamp portoghese

Caso 2: Smart working da Barcellona (Spagna) – 7 mesi

  • Nome: Laura, project manager
  • Datore di lavoro: Consulting Italia S.p.A., con sede a Roma
  • Periodo: Dal 15 aprile 2026 al 15 novembre 2026
  • Località: Casa dei genitori a Barcellona
  • Attività: Gestione progetti per clienti italiani

Calcolo giorni:

  • Aprile: 15-30 = 16 giorni
  • Maggio: 1-31 = 31 giorni
  • Giugno: 1-30 = 30 giorni
  • Luglio: 1-31 = 31 giorni
  • Agosto: 1-31 = 31 giorni
  • Settembre: 1-30 = 30 giorni
  • Ottobre: 1-31 = 31 giorni
  • Novembre: 1-15 = 15 giorni
  • Totale: 215 giorni

Verifica delle 3 condizioni:

  • Condizione 1: Soggiorno 215 giorni > 183 giorni → NON rispettata
  • Condizione 2: Datore italiano → Rispettata
  • Condizione 3: Nessuna SO evidente → Rispettata (ma irrilevante perché manca condizione 1)

Torna a valere il principio generale dell’art. 15, comma 1: il reddito è tassabile sia in Spagna che in Italia (tassazione concorrente).

Laura dovrà:

  1. Presentare dichiarazione in Spagna per i redditi prodotti in territorio spagnolo (7 mesi)
  2. Presentare dichiarazione in Italia per tutti i redditi (world wide taxation)
  3. Applicare il credito d’imposta in Italia per le imposte pagate in Spagna (art. 165 TUIR)

Nota importante: Laura NON può applicare le retribuzioni convenzionali (art. 51 c. 8-bis TUIR), perché quelle richiedono soggiorno estero >183 giorni. Lei soggiorna in Spagna, ma il datore è italiano: non rientra nei requisiti delle convenzionali (che richiedono lavoro prestato all’estero per datore con sede estera o SO estera).


Caso 3: Azienda con filiale in Francia – 3 mesi da Parigi

  • Nome: Giovanni, responsabile marketing
  • Datore di lavoro: Moda Italia S.p.A., con sede a Firenze e filiale (branch) a Parigi
  • Periodo: Dal 1° giugno 2026 al 31 agosto 2026 (estate a Parigi)
  • Località: Appartamento in affitto a Parigi
  • Attività: Marketing per il mercato italiano, nessun coinvolgimento con la filiale francese

Calcolo giorni:

  • Giugno: 1-30 = 30 giorni
  • Luglio: 1-31 = 31 giorni
  • Agosto: 1-31 = 31 giorni
  • Totale: 92 giorni

Verifica delle 3 condizioni:

  • Condizione 1: Soggiorno 92 giorni < 183 giorni → Rispettata
  • Condizione 2: Datore è Moda Italia S.p.A., società italiana → Rispettata
  • Condizione 3: Moda Italia ha una stabile organizzazione (filiale) a Parigi. Anche se Giovanni non lavora per la filiale, l’onere delle sue remunerazioni potrebbe essere imputato alla SO francese → NON rispettata

Anche con soli 92 giorni di presenza, la deroga non si applica a causa della presenza della stabile organizzazione. Il reddito di Giovanni è tassabile in Francia (oltre che in Italia).

Giovanni dovrà presentare dichiarazione fiscale in Francia per i 3 mesi di lavoro svolti da Parigi, e ottenere il credito d’imposta in Italia.

Attenzione: Se l’azienda riesce a dimostrare che l’onere delle remunerazioni di Giovanni NON è sostenuto dalla filiale francese (es. contabilità separata, nessun addebito alla branch francese), la condizione 3 potrebbe essere rispettata. Serve però una documentazione molto precisa e un parere fiscale preventivo.


Differenze tra convenzioni: i dettagli

Abbiamo visto che la maggioranza delle convenzioni segue il Modello OCSE, ma ogni testo ha le sue particolarità. Ecco le principali varianti da conoscere.

Francia: zone frontiera (art. 15 par. 4)

La Convenzione Italia-Francia (L. 20/1992) prevede una disciplina speciale per i lavoratori frontalieri all’art. 15, paragrafo 4

“Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti.”

Zone di frontiera:

  • Per l’Italia: Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta (Protocollo aggiuntivo, par. 9)
  • Per la Francia: dipartimenti confinanti con l’Italia (04-05-06 e altri)

Se sei residente in Liguria e lavori (anche in smart working) nella zona di frontiera francese, paghi le tasse solo in Italia, indipendentemente dai giorni di presenza in Francia. Non serve rispettare la soglia dei 183 giorni. Questa regola è molto vantaggiosa per i frontalieri e prevale sulla deroga generale dei 183 giorni.

Attenzione: Devi avere la residenza effettiva nella zona di frontiera italiana. Non basta l’iscrizione anagrafica se vivi stabilmente altrove. L’AdE francese può contestare lo status di frontaliere con verifiche incrociate (Risposta AdE n. 433/E/2019).

Svizzera: nuovo accordo frontalieri

La situazione Svizzera è cambiata radicalmente dal 2024. Nuovo accordo (dal 01/01/2024 – L. 83/2023):

  • Tassazione concorrente: Svizzera (80%) + Italia (20%)
  • La Svizzera applica ritenuta alla fonte fino all’80% dell’imposta dovuta
  • Il frontaliere deve dichiarare il reddito anche in Italia e pagare l’ulteriore 20%
  • Credito d’imposta per l’80% versato in Svizzera

Clausola di salvaguardia: Chi era già frontaliere svizzero al 31/12/2023 può optare per continuare con il vecchio regime (tassazione esclusiva in Svizzera) fino al pensionamento.

Regime opzionale (art. 6 D.L. 113/2024): I residenti in comuni italiani entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera, in luogo della tassazione ordinaria italiana.

Paesi extra-UE: verificare sempre il testo

Per Paesi extra-UE, le convenzioni possono presentare differenze significative rispetto al Modello OCSE standard.

Quadro RW: quando scatta l’obbligo

Il quadro RW del modello Redditi PF serve per il monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero. La domanda frequente è: “Devo compilare il quadro RW se apro un conto corrente all’estero durante lo smart working?”

Quando scatta l’obbligo RW:

  1. Detenzione di investimenti esteri: Conti correnti, depositi, titoli, fondi esteri detenuti al 31/12 o che hanno generato redditi nell’anno
  2. Soglia di non rilevanza: Per i conti correnti con giacenza media annua non superiore a € 5.000 e valore massimo mai superiore a € 15.000, non c’è obbligo di indicazione nel quadro RW (art. 4, c. 3, D.L. 167/1990)

Consulenza fiscale online

Hai ancora dubbi sulla tua situazione fiscale? Come abbiamo visto, la regola dei 183 giorni appare semplice in teoria, ma nasconde insidie nei dettagli pratici. Basta il mancato rispetto di una sola delle tre condizioni cumulative per far scattare la doppia imposizione , e il rischio di configurare una “stabile organizzazione occulta” lavorando da casa è sempre più concreto.

Se stai pianificando un periodo di smart working all’estero o se ti trovi già fuori dall’Italia e vuoi assicurarti di essere in regola con il fisco, prenota una consulenza personalizzata. Analizzeremo il tuo contratto, il conteggio esatto dei giorni e la convenzione bilaterale specifica per garantirti la massima serenità fiscale.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.


    Bibliografia normativa

    • Modello di Convenzione OCSE, Articolo 15 (Redditi da lavoro dipendente) e Articolo 5 (Stabile organizzazione).
    • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 (Chiarimenti sulla tassazione del lavoro da remoto).
    • TUIR (D.P.R. 917/1986), Art. 165 (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero).
    • Legge 13 giugno 2023, n. 83, Nuovo accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera.
    • Principali Convenzioni contro le doppie imposizioni:
      • Italia-Francia (L. 20/1992).
      • Italia-Spagna (L. 276/1980).
      • Italia-Germania (L. 459/1992).
      • Italia-Regno Unito (D.L. 429/1990).
    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Deduzioni e detrazioni fiscali: le differenze

    Si parla spesso di deduzioni e di detrazioni fiscali, specialmente quando si fa riferimento alle prossime scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La deduzione...

    Disciplina società di comodo: guida completa alle novità

    Una società di comodo è un'entità che, pur avendo la forma di una società commerciale, non svolge un'effettiva attività....

    Come abbassare l’ISEE nel 2026 per accedere alle agevolazioni

    Ridurre l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è una delle strategie più ricercate dalle famiglie italiane per ottenere maggiori agevolazioni economiche,...

    Bonus balconi 2026: 50% prima casa, 36% altre e requisiti

    Bonus Balconi 2026: Guida alle nuove aliquote (50% Prima Casa, 36% Altre). Scopri spese ammesse, massimali e le differenze...

    Sistemi piramidali: cosa sono e perché sono vietati

    Sistemi piramidali e Multilevel Marketing: le differenze. Scopri perché sono illegali in Italia (L. 173/2005), cos'è lo Schema Ponzi...

    Comunicazione preventiva per lavoratori autonomi occasionali

    Guida operativa alla comunicazione preventiva: scadenze, portale Servizi Lavoro e sanzioni. Scopri come gestire i lavoratori autonomi occasionali ed...