Entro il 30 novembre prossimo, i contribuenti sono tenuti versare il secondo acconto imposte, dovuto sulla base al saldo nella dichiarazione relativa all’anno precedente. Il versamento può essere effettuato con modello F24 presso tutti gli istituti bancari oppure tramite home banking, a seconda dei casi. Possono effettuare il versamento entro il 16 gennaio 2024 i soggetti titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, con possibilità di rateizzare le imposte sui redditi in 5 rate mensili.


L’appuntamento con il versamento delle imposte si rinnova, dopo i versamenti di giugno dedicati al versamento del saldo dell’anno precedente e del primo acconto per l’annualità in corso. Entro il 30 novembre, infatti, deve essere effettuato il versamento del secondo acconto imposte per l’annualità in corso. Quest’anno stiamo parlando degli acconti relativi al 2023. Tuttavia, solo per questa annualità, il Governo ha previsto la possibilità per le partite IVA individuali con fatturato (2022) non superiore a 170.000 euro di poter effettuare il versamento del secondo acconto delle imposte (non anche dei contributi INPS) entro il 16 gennaio 2024, con possibilità di rateizzare l’importo in 5 rate mensili.

Gli acconti imposte riguardano tutte le imposte dirette. Principalmente stiamo parlando di IRPEF (e imposte sostitutive), Cedolare secca, IVIE, IVAFE, Irap e addizionali per le persone fisiche (titolari o meno di partita IVA) e di IRES e IRAP per le società di capitali.

Sono tenuti al versamento del secondo acconto imposte tutte le persone fisiche (giuridiche) che nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce l’acconto  risultano a debito per un importo superiore a 51,65 euro. L’acconto può essere versato completamente a novembre ove l’importo dovuto sia complessivamente inferiore a 257,52 euro.

Vediamo, quindi, le modalità di calcolo del secondo acconto imposte, per le imposte dirette in scadenza il 30 novembre tenendo conto della possibilità di ricalcolo dell’importo dovuto con il metodo previsionale. Inoltre, riepiloghiamo le novità per le partite IVA individuali con il differimento a gennaio della scadenza del versamento dell’acconto delle imposte sui redditi.

Che cos’è l’acconto sulle imposte dell’anno corrente?

L’acconto delle imposte è una anticipazione finanziaria delle imposte sui redditi dovute per l’annualità in corso. Tale anticipazione non è dovuta quando l’imposta lorda riferita al periodo precedente (quello considerato nella dichiarazione dei redditi), al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute di acconto risulta inferiore alla soglia di 51,65 euro.

La prima parte degli acconti, che per i soggetti tenuti alla presentazione degli ISA è determinata nel 50% dell’importo dovuto per l’annualità precedente, è dovuta entro il 30 giugno (assieme al versamento del saldo). Entro il 30 novembre, invece, deve essere versata dai contribuenti obbligati, la seconda o unica rata degli acconti relativi alle seguenti imposte:

  • Imposte IRPEF, IRES, IRAP;
  • Allacedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
  • Alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE);
  • All’imposta sostitutiva per i contribuenti forfetari/minimi;
  • Ai contributi Inps alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata.

Quali soggetti sono tenuti al versamento del secondo acconto imposte?

Gli acconti IRPEF, IRES e IRAP devono essere versati da tutti i contribuenti che rientrano nell’ambito di applicazione delle rispettive imposte. Questi soggetti sono tenuti al pagamento del primo e del secondo acconto in corso d’anno e del saldo l’anno seguente, una volta determinato in via definitiva il risultato economico di periodo. In pratica, schematizzando possiamo dire che sono tenuti al versamento degli acconti delle imposte sui redditi i contribuenti che presentano un saldo positivo dei seguenti righi del modello Redditi PF:

SOGGETTIRIGO DEL MODELLO REDDITI VERSAMENTO ACCONTI
Persone fisicheRigo RN 33 Differenza > 0Primo acconto pari al 40% dell’imposta entro il 30/06 e secondo acconto entro 30/11.
SocietàIRES – RN17 Differenza > 0Primo acconto pari al 40% dell’imposta entro il 30/06 e secondo acconto entro 30/11.
SocietàIRAP – IR21 > 0Primo acconto pari al 40% dell’imposta entro il 30/06 e secondo acconto entro 30/11.
Tabella: soggetti tenuti al versamento del secondo acconto imposte

Si rammenta che, in ogni caso, per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi non è riconosciuto ai contribuenti la facoltà di rateizzare gli importi dovuti. La rateazione del versamento, invece, è ammessa per il versamento del saldo e primo acconto, adempimento in scadenza al 30 giugno di ogni anno.

Quali soggetti sono esclusi dal versamento del secondo acconto imposte?

Sono esclusi dal versamento dell’acconto delle imposte sui redditi, le seguenti categorie di soggetti:

  • I soggetti titolari di redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi. Ad esempio soggetti che percepiscono pensioni di invalidità o di guerra;
  • I contribuenti titolari esclusivamente di redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta. Ad esempio interessi su depositi bancari e postali, interessi su BOT o su titoli pubblici, etc;
  • soggetti che non hanno conseguito redditi nell’anno precedente, o nell’anno in corso (ad esempio per inizio o cessata attività);
  • soggetti che non hanno legittimamente presentato la dichiarazione per il precedente periodo d’imposta. Nonché i lavoratori dipendenti che non possiedono altri redditi ad eccezione dell’abitazione principale;
  • Gli eredi dei contribuenti deceduti tra il primo gennaio dell’anno ed il 2 dicembre dell’anno, in quanto l’obbligo di versamento non si trasferisce in capo agli eredi.

Il secondo acconto imposte per i soggetti che presentano il modello 730

I contribuenti che presentano il modello 730, come lavoratori dipendenti e pensionati, sono comunque tenuti al versamento dell’acconto. Per il versamento delle imposte dovute in acconto per l’anno in corso, è il sostituto di imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) che effettua la trattenuta fiscale dalla busta paga (o dal cedolino pensione). Il versamento viene effettuato con il meccanismo delle ritenute in busta paga o sulla pensione. Di fatto, quindi, i soggetti che hanno presentato il modello 730 non devono effettuare alcun versamento utilizzando il modello F24.

Sul punto è opportuno sottolineare che, come in tutte le fattispecie di ritenute in busta paga qualora l’importo della trattenuta sia superiore al reddito percepito dal lavoratore, la trattenuta azzererà l’importo percepito dal lavoratore. Nei mesi successivi ci saranno ulteriori ritenute fino a completo versamento dell’importo dovuto. Per questo motivo, al fine di evitare situazioni particolari è di fondamentale importanza scegliere correttamente il modello dichiarativo più consono (tra modello Redditi P.F. e modello 730).

Le modalità di calcolo del secondo acconto imposte e le possibilità di tax planning

Per ciascuna imposta/contributo è possibile adottare alternativamente il metodo storico o il metodo previsionale. Entrambi i metodi sono liberamente ammessi. Spetta al contribuente determinare quale tipologia di calcolo utilizzare per determinare il secondo acconto imposte.

La misura ordinaria dell’acconto per le imposte sui redditi può essere determinata utilizzando:

  • Il metodo storico di calcolo;
  • Il metodo previsionale.

Vediamo, di seguito le due modalità di calcolo spiegate con maggiore dettaglio.

Il calcolo degli acconti con il metodo storico

Il metodo storico si basa sull’imposta che il contribuente ha dovuto corrispondere con riferimento al periodo precedente.

Con il metodo storico l’acconto delle imposte sui redditi deve essere determinato in base all’importo indicato:

  • Al rigo “differenza” ovvero “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN  del modello Redditi (PF o SC);
  • Al rigo “Totale imposta” del quadro IR del modello IRAP. Per determinare l’ammontare da versare deve essere considerato anche l’eventuale saldo a credito risultante dal modello Redditi.

In caso di calcolo degli acconti con il metodo storico l’importo dell’acconto è, generalmente, pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, con alcune eccezioni. In particolare, le misure degli acconti Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, dovuti in misura ordinaria sono le seguenti:

IMPOSTABASE DI CALCOLO DELL’ACCONTO
Irpef100%
Ires100%
Irap100%
Cedolare secca90%
Base imponibile per il calcolo degli acconti di imposta con il metodo storico

Il calcolo degli acconti di imposta con il metodo previsionale

Il metodo previsionale si basa sul debito d’imposta che il contribuente presume di avere per l’anno in corso.

In alternativa, è facoltà del contribuente, in alternativa all’applicazione del metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”). Solitamente, l’utilizzo del metodo previsionale si ha quando il contribuente prevede di determinare, per l’annualità in corso, un reddito e quindi un’imposta inferiore rispetto a quella dell’anno precedente.

Per calcolare gli acconti delle imposte sui redditi con il metodo previsionale è necessario determinare l’imposta presunta per l’anno di competenza, tenendo presenti:

  • Il reddito che il contribuente percepirà nel corso dell’anno;
  • Le ritenute operate dai sostituti d’imposta nel corso dell’anno;
  • L’eventuale presenza di altri redditi imponibili;
  • La presenza di crediti di imposta (anche crediti per imposte estere);
  • Eventuale presenza di oneri deducibili e/o detraibili.

Questo significa, sostanzialmente, calcolare l’acconto delle imposte sui redditi tenendo in considerazione (simulando) la situazione reddituale completa del contribuente. Infatti, il metodo previsionale prevede di prevedere il risultato reddituale del contribuente e di versare gli acconti in base a questa simulazione.

Attraverso il metodo previsionale il contribuente può stimare le imposte dovute sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta in corso. In merito deve essere precisato che:

  • Se in sede di versamento del primo acconto il contribuente ha adottato il metodo storico, lo stesso, non è tenuto a liquidare anche il secondo acconto con lo stesso metodo, ma può adottare il metodo previsionale;
  • L’utilizzo di una metodologia in relazione alla determinazione degli acconti dovuti per un’imposta (ad esempio IRES) non obbliga all’utilizzo dello stesso metodo anche per le altre imposte dovute (ad esempio IRPEF e/o IRAP). Questo sebbene comunque l’applicazione del medesimo metodo dovrebbe rispondere a criteri più che altro di logica. Per quanto di interesse in fase di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria rileverà solo che i versamenti effettuati risultino essere congrui in relazione al criterio di versamento prescelto.

Come si calcola l’acconto con il metodo previsionale?

Per il calcolo dell’acconto delle imposte con il metodo previsionale è necessario:

  • Determinare l’imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali dell’anno precedente a quello in corso;
  • Versare la percentuale minima prevista per l’acconto. Tuttavia, i contribuenti che applicano tale criterio dovranno successivamente verificare se quanto versato in sede di acconto si rivela sufficiente o meno. Tale verifica deve essere effettuata in sede di determinazione del saldo dell’anno in corso (ad esempio, per il 2023 la verifica dovrà essere fatta a giugno 2024).

L’esposizione a rischi con il metodo previsionale

La scelta del metodo previsionale per il calcolo degli acconti può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto. Tuttavia, questo metodo deve essere valutato con particolare attenzione. Questo in considerazione del fatto che il contribuente potrebbe effettuare versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto dovuto (determinato successivamente nella dichiarazione dei redditi).

In questo caso, qualora la previsione di calcolo si riveli poi errata, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di applicare la sanzione per insufficiente versamento (sanzione amministrativa del 30% della maggiore imposta dovuta). Tuttavia, rimane ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (prima dell’invio di atti accertativi dell’Agenzia delle Entrate).

Ricorda che la scelta del metodo storico, piuttosto che del metodo previsionale può essere effettuata per singola imposta (es: può essere utilizzato il metodo storico per l’IRES e il metodo previsionale per l’IRAP). Inoltre, deve essere ribadito che il secondo acconto delle imposte in scadenza il 30 novembre non è mai rateizzabile.

Come si calcolano gli acconti delle imposte sui redditi?

Vediamo adesso, le principali indicazioni per il calcolo degli acconti delle principali imposte sui redditi.

ATTENZIONE!
La misura degli acconti è stata rivista dall’articolo 58 del D.L. n. 124/2019, per cui il primo acconto e il secondo sono pari al 50% dell’imposta dovuta per quei contribuenti che, contestualmente, esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali
sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
SOGGETTOACCONTO% ACCONTO DA VERSARE
SOGGETTI ISA1° ACCONTO
2° ACCONTO
50%
50%
SOGGETTI NON ISA1° ACCONTO
2° ACCONTO
40%
60%

Acconto IRPEF – Acconto IRES – Acconto IRAP

Acconto IRPEF

Come noto, utilizzando il metodostorico, la seconda (o unica) rata dell’acconto IRPEF deve essere determinata sul 100% del rigo RN61 “Differenza del  modello Redditi PF. Per determinare l’ammontare da versare deve essere considerato anche l’eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi. Così, ad esempio, se il modello Redditi PF al rigo RN46 evidenzia un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.

Sul piano operativo il versamento del secondo acconto imposte deve essere effettuato in un’unica soluzione ovvero in due rate come schematizzato nella seguente tabella:

RIGO RN61“DIFFERENZA”ACCONTOPERCENTUALE DI RIGO RN61SCADENZA
Non superiore a € 51,65NON DOVUTO – –
da € 51,66 a € 257,52IN UNICA SOLUZIONE100%entro il 30/11
superiore a € 257,521° RATA



2° RATA
40% (o 50%)di rigo RN61



60% (50%) di rigo RN61
Entro il 30/06 o 30/07 (+ 0,40%)

entro il 30/11
Acconto IRPEF

Acconto IRES

In sede di versamento della 2° o unica rata, l’acconto IRES dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del modello Redditi. Ovvero, al rigo RN28 del modello Redditi ENC“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”.

Il calcolo del secondo acconto imposte deve avvenire secondo le seguenti modalità:

RIGO RN17 / RN28ACCONTOPERCENTUALE RIGO RN17 / RN28SCADENZA
non superiore a € 20,66NON DOVUTO –
da € 20,67 fino a € 257,50IN UNICA RATA100%entro il 30/11
se l’esercizio è coincidente con l’anno solare
(ovvero entro l’11° mese dell’esercizio)
superiore a € 257,501° RATA





2° RATA
50% di rigo RN17 / RN28




50% di rigo RN17 / RN28
entro il 30/06 – 30/07 con la maggiorazione dello 0,40% se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari
(altrimenti entro il termine per il versamento del saldo)

entro il 30/11
se l’esercizio è coincidente con l’anno solare
(altrimenti entro l’11° mese dell’esercizio).
Acconto IRES

Acconto IRAP

La determinazione dell’acconto IRAP segue le stesse regole previste per gli acconti l’IRPEF/IRES. In particolare, all’importo di rigo IR21 – “Totale imposta del mod. IRAP devono essere applicate le seguenti misure:

  • 100%, per persone fisiche, società di persone ed equiparate, per società di capitali, enti commerciali e non, la prima rata pari al 50% del 100% acconto complessivo dovuto, la seconda rata pari al 50% del 100% dell’acconto complessivo dovuto entro il 30 novembre.
  • Resta fermo che tale acconto non è dovuto se detto importo non supera € 51,65 per le persone fisiche ovvero € 20,66 per i soggetti IRES.

Imprese agricole

Il comma 70 della Legge n. 208/2015 ha apportato una serie di modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. n. 446/1997 (decreto IRAP), non facendo più rientrare tra i soggetti passivi del tributo regionale:

  • I soggetti che esercitano unattività agricola ai sensi dell’articolo 32 del DPR n. 917/86;
  • Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti equiparati agli imprenditori agricoli dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 227/2001);
  • Le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’articolo 10 del DPR n. 601/1973.

Conseguentemente, è stato eliminato dal testo normativo del predetto articolo 3 del decreto IRAP ogni riferimento alla tassazione delle imprese agricole ai fini del tributo regionale, pertanto i soggetti sopra elencati non sono tenuti a versare l’acconto IRAP.

Lo stesso comma 70 ha abrogato anche l’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, che fissava all’1,90 per cento l’aliquota IRAP per i soggetti operanti nel settore agricolo, nonché per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del DPR n. 601 del 1973. Quindi, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esclusione dall’IRAP in commento riguarda le attività, appositamente richiamate dal comma 70, per le quali in precedenza si applicava l’aliquota dell’1,90 per cento (vedi Circolare n. 20/E/2016 Agenzia delle Entrate).

Resta ferma, invece, l’applicazione dell’IRAP, con aliquota ordinaria, per le attività di agriturismo, allevamento – con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari – e per le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del DPR n. 917/86.

Acconto cedolare secca

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto della cedolare secca, occorre seguire una procedura simile all’Irpef, ma prendendo a riferimento il rigo RB11 del modello Redditi PF. L’acconto è dovuto se l’importo indicato al rigo RB11 campo 3 ”Totale imposta cedolare secca supera €. 51,65. In questo caso è pari al 90% del suo ammontare. In caso contrario non è dovuto alcun acconto.

Nel caso in cui l’acconto sia dovuto, questo deve essere obbligatoriamente con le seguenti modalità:

  • In unica soluzione se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • In due rate se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52:
    • La prima deve essere versata nella misura del 45%, entro il 30.6/30.7 con la maggiorazione dello 0,40%;
    • La seconda rata deve essere versata entro il 30.11 nella misura del 45%.

Si ricorda che nel modello Redditi deve essere riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno in corso (Rigo RB12 Acconto cedolare secca locazioni).

Secondo acconto imposte: situazioni particolari

Acconto imposte e contribuenti deceduti

Per i contribuenti deceduti nel corso dell’anno precedente entro il 30.11.2022, gli eredi non sono tenuti versare l’acconto delle imposte.

Niente acconti con modello F24 per chi ha presentato il modello 730

Coloro i quali hanno presentato il modello 730 non devono fare nulla in quanto gli acconti, se dovuti, sono automaticamente trattenuti dal datore di lavoro in busta paga o dall’ente che eroga la pensione. Questa categoria di contribuenti, quindi, non è tenuta al versamento degli acconti di imposta tramite il modello F24.

Scelta/cessazione della “cedolare secca

Le persone fisiche che hanno scelto di assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati alla c.d. “cedolare seccapossono rideterminare in diminuzione l’acconto IRPEF, considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. Tali soggetti pertanto, per detti immobili, non devono versare l’acconto per la cedolare secca e possono ricalcolare l’acconto IRPEF utilizzando il metodo previsionale.

Analogamente, se per taluni immobili si è abbandonata la cedolare secca optando per l’ordinaria tassazione Irpef, non si deve tener conto del reddito di questi immobili per determinare l’acconto Irpef ma è possibile utilizzare il metodo previsionale per ridurre l’importo dell’acconto per la cedolare secca.

Acconto imposte: versamento, scadenze, codici tributo

Il versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Per le persone fisiche non titolari di partita Iva versamenti sotto i tremila euro possono essere effettuati con modalità cartacea presentando il modello F24 in banca. Per le persone fisiche titolari di partita IVA e per le imprese i versamenti devono essere effettuati con modello F24 da presentare obbligatoriamente con modalità telematica. Mi riferisco al versamento tramite home banking o tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 con saldo zero, o comunque in compensazione (anche parziale) comunque, deve essere presentato con modalità telematica, ovvero i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Codici tributo per il versamento degli acconti

Per il versamento del secondo acconto si dovranno utilizzare i seguenti codici tributo:

  • Codice tributo 2002 – Ires Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • Codice tributo 4034 – Irpef  Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • Codice tributo 1794 – Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • Codice tributo 3813 – Irap Acconto seconda rata o unica soluzione.

Il termine per il versamento del secondo acconto d’imposta, è fissato entro la fine dell’undecimo mese dalla chiusura del periodo d’imposta, se si tratta si società, mentre per le persone fisiche il termine coincide sempre con il 30 novembre. Per quanto riguarda le regole di versamento con modello F24 ti rimando a questo contributo: “F24 telematici: le regole di versamento“.

Rateazione del secondo acconto imposte del 30 novembre: è possibile?

Il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi del 30 di novembre avviene con un unico versamento senza possibilità di rateazione, a differenza del primo acconto che si può rateizzare (fino a sei rate). Come anticipato, non vi è una possibilità permessa dalla norma per rateizzare questo importo (che solitamente è molto rilevante come importo). Per questo motivo chi non riesce ad affrontare questo tipo di versamento in unica soluzione si trova di fronte a due diverse possibilità, con diversi risvolti pratici. Mi riferisco alle seguenti:

  • La possibilità di ricorrere all’indebitamento bancario. Sostanzialmente è l’istituto bancario che anticipa gli importi necessari al versamento delle imposte. In questo modo il contribuente rispetta la scadenza e rateizza il rientro del debito verso la banca;
  • La possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Il contribuente suddivide l’importo dovuto nel secondo acconto in rate mensili (bimestrali o trimestrali) aggiungendo di volta in volta l’importo delle sanzioni, ridotte con ravvedimento, e gli interessi.

L’aspetto che deve essere sottolineato è che entrambe queste soluzioni comportano un aggravio di costi per il contribuente. Mi riferisco all’applicazione di interessi finanziari o all’applicazione di sanzioni ed interessi. Inoltre, molto spesso l’Agenzia delle Entrate, in caso di applicazione del ravvedimento operoso, non è in grado di riconoscere i versamenti effettuati e quindi si è chiamati a fornire le dovute spiegazioni (con aggravi anche di tempo per il contribuente).

Possibilità di versamento al 16 gennaio 2024 con rateizzo in 5 rate per le partite IVA individuali

Come detto in apertura i soggetti, titolari di partita IVA, interessati dal differimento del versamento dell’acconto al 16 gennaio 2024 (con possibile rateizzo in 5 rate mensili) sono le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi sino alla soglia di 170.000 euro. Indirettamente, quindi, possiamo dire che rimangono escluse da questa disposizione le partite IVA individuali che hanno percepito ricavi o compensi superiori alla soglia, ma anche le persone fisiche soci di società o associazioni che tassano il reddito per trasparenza (ex art. 5, 115 o 116 del TUIR) ed anche tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (come le società di persone, di capitali e gli enti commerciali e non commerciali). Insomma, a poter rateizzare sarà esclusivamente una platea ristretta di contribuenti (anche rispetto alle precedenti dichiarazioni del Governo). Per tutti i soggetti esclusi, quindi, resta fermo l’obbligo di versare il secondo acconto delle imposte entro il 30 novembre.

Per quanto riguarda l’individuazione delle imposte che possono rientrare nell’ambito della rateazione, si ritiene, in attesa della pubblicazione di maggiori chiarimenti, che rientrino “le imposte dovute derivanti dalla dichiarazione dei redditi“. Si tratta, infatti, di tutti quei tributi che vengono liquidati attraverso la compilazione del modello Redditi PF. Dovrebbero, pertanto, restare esclusi dalla rateazione i contributi previdenziali INPS dovuti alla gestione separata ed alla gestione artigiani e commercianti. Per questi versamenti resta ferma la scadenza ordinaria di fine novembre.

La possibilità di effettuare la rateazione consente di effettuare, anziché in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2023 di effettuare il pagamento in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 241/97 e 5 comma 1 del D.M. 21 maggio 2009).

Per approfondire: “Partite IVA: secondo acconto imposte in 5 rate“.

Ravvedimento operoso per ritardati od omessi versamenti di imposte

I contribuenti che commettessero errori nella determinazione del secondo acconto delle imposte sui redditi, o che effettuano in ritardo il versamento, possono usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. n. 472/97). Attraverso il ravvedimento è possibile ottenere la riduzione delle sanzioni previste per l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto, pari al 30% dell’omesso versamento:

  • Ad 1/10 pari al 3%, qualora il pagamento del dovuto a titolo di acconto ed interessi sia effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di versamento;
  • Ad 1/8 pari al 3,75%, qualora il predetto versamento sia effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
SANZIONE RIDOTTATERMINE DI VERSAMENTO
1/10 del 1% per ogni giorno di ritardoEntro 14 giorni dalla scadenza
1/10 del 15%Dal 15° al 30° giorno di scadenza
1/9 del 15%Dal 31° al 90° giorno di scadenza
1/8 del 30%Dal 91° al termine della presentazione della dichiarazione inerente l’anno della violazione
1/7 del 30%Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione
1/6 del 30%Entro il termine di accertamento
Tabella ravvedimento operoso secondo acconto imposte

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