Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) deve essere effettuato il versamento del secondo acconto imposte per il 2024.
Gli acconti imposte riguardano tutte le imposte dirette. Principalmente stiamo parlando di IRPEF (e imposte sostitutive), cedolare secca, IVIE, IVAFE, Irap e addizionali per le persone fisiche (titolari o meno di partita IVA) e di IRES e IRAP per le società di capitali.
Indice degli Argomenti
- Chi deve effettuare il versamento?
- Soggetti che adeseriscono al Concordato Preventivo Biennale
- Contribuenti che presentano il modello 730
- Modalità di calcolo del secondo acconto: storico o previsionale?
- Acconto IRPEF
- Acconto IRES
- Acconto IRAP
- Acconto cedolare secca
- Situazioni particolari
- Versamento, scadenze, codici tributo
- Rateazione del secondo acconto imposte: è possibile?
- Ravvedimento operoso per ritardati od omessi versamenti
Chi deve effettuare il versamento?
Il versamento del secondo acconto è obbligatorio per tutte le persone fisiche e giuridiche che, nel periodo d’imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce l’acconto, risultino a debito per un importo superiore a 51,65 euro. Nel caso in cui l’importo complessivo da versare sia inferiore a 257,52 euro, l’acconto può essere versato integralmente entro il 2 dicembre.
Il primo acconto è solitamente determinato come il 50% dell’importo dovuto per l’annualità precedente, ed è dovuto entro il 30 giugno, insieme al versamento del saldo. Il secondo acconto, o rata unica, deve essere versato entro il 2 dicembre dai contribuenti obbligati, per le seguenti imposte:
- Imposte IRPEF, IRES, IRAP;
- Alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- Alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE);
- All’imposta sostitutiva per i contribuenti forfetari/minimi;
- Ai contributi Inps alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata.
Soggetti che adeseriscono al Concordato Preventivo Biennale
Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato (2024), gli acconti devono essere determinati come segue:
- Metodo Storico: è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente. È dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato (importo indicato nel rigo P06 del modello CPB) e quello d’impresa/lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato (importo del rigo P04 del modello CPB);
- Metodo Previsionale: è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Per i contribuenti forfetari che adottano il metodo storico, è prevista una maggiorazione pari al 10% (o al 3% se l’imposta è applicata con aliquota ridotta del 5%) della differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per l’anno precedente.
Approfondimenti utili:
- Concordato preventivo per i soggetti in regime forfettario.
- Concordato preventivo biennale: versamento degli importi in acconto.
Contribuenti che presentano il modello 730
I contribuenti che presentano il modello 730, come lavoratori dipendenti e pensionati, sono comunque tenuti al versamento dell’acconto. Per il versamento delle imposte dovute in acconto per l’anno in corso, è il sostituto di imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) che effettua la trattenuta fiscale dalla busta paga (o dal cedolino pensione). Il versamento viene effettuato con il meccanismo delle ritenute in busta paga o sulla pensione. Di fatto, quindi, i soggetti che hanno presentato il modello 730 non devono effettuare alcun versamento utilizzando il modello F24.
Sul punto è opportuno sottolineare che, come in tutte le fattispecie di ritenute in busta paga qualora l’importo della trattenuta sia superiore al reddito percepito dal lavoratore, la trattenuta azzererà l’importo percepito dal lavoratore. Nei mesi successivi ci saranno ulteriori ritenute fino a completo versamento dell’importo dovuto. Per questo motivo, al fine di evitare situazioni particolari è di fondamentale importanza scegliere correttamente il modello dichiarativo più consono (tra modello Redditi P.F. e modello 730).
Modalità di calcolo del secondo acconto: storico o previsionale?
Per ciascuna imposta/contributo è possibile adottare alternativamente il metodo storico o il metodo previsionale. Entrambi i metodi sono liberamente ammessi. Spetta al contribuente determinare quale tipologia di calcolo utilizzare per determinare il secondo acconto imposte.
La misura ordinaria dell’acconto per le imposte sui redditi può essere determinata utilizzando:
- Il metodo storico di calcolo;
- Il metodo previsionale.
Vediamo, di seguito le due modalità di calcolo spiegate con maggiore dettaglio.
Calcolo degli acconti con il metodo storico
Il metodo storico si basa sull’imposta che il contribuente ha dovuto corrispondere con riferimento al periodo precedente. L’acconto delle imposte sui redditi deve essere determinato in base all’importo indicato:
- Al rigo “differenza” ovvero “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del modello Redditi (PF o SC);
- Al rigo “Totale imposta” del quadro IR del modello IRAP. Per determinare l’ammontare da versare deve essere considerato anche l’eventuale saldo a credito risultante dal modello Redditi.
In caso di calcolo degli acconti con il metodo storico l’importo dell’acconto è, generalmente, pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, con alcune eccezioni. In particolare, le misure degli acconti Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, dovuti in misura ordinaria sono le seguenti:
IMPOSTA | BASE DI CALCOLO DELL’ACCONTO |
---|---|
Irpef | 100% |
Ires | 100% |
Irap | 100% |
Cedolare secca | 90% |
SOGGETTO | ACCONTO | % ACCONTO DA VERSARE |
---|---|---|
SOGGETTI ISA | 1° ACCONTO 2° ACCONTO | 50% 50% |
SOGGETTI NON ISA | 1° ACCONTO 2° ACCONTO | 40% 60% |
Calcolo degli acconti di imposta con il metodo previsionale
Il metodo previsionale si basa sul debito d’imposta che il contribuente presume di avere per l’anno in corso. In alternativa, è facoltà del contribuente, in alternativa all’applicazione del metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”). Solitamente, l’utilizzo del metodo previsionale si ha quando il contribuente prevede di determinare, per l’annualità in corso, un reddito e quindi un’imposta inferiore rispetto a quella dell’anno precedente.
Per calcolare gli acconti delle imposte sui redditi con il metodo previsionale è necessario determinare l’imposta presunta per l’anno di competenza, tenendo presenti:
- Il reddito che il contribuente percepirà nel corso dell’anno;
- Le ritenute operate dai sostituti d’imposta nel corso dell’anno;
- L’eventuale presenza di altri redditi imponibili;
- La presenza di crediti di imposta (anche crediti per imposte estere);
- Eventuale presenza di oneri deducibili e/o detraibili.
Questo significa, sostanzialmente, calcolare l’acconto delle imposte sui redditi tenendo in considerazione (simulando) la situazione reddituale completa del contribuente. Infatti, il metodo previsionale prevede di prevedere il risultato reddituale del contribuente e di versare gli acconti in base a questa simulazione.
Attraverso il metodo previsionale il contribuente può stimare le imposte dovute sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta in corso. In merito deve essere precisato che:
- Se in sede di versamento del primo acconto il contribuente ha adottato il metodo storico, lo stesso, non è tenuto a liquidare anche il secondo acconto con lo stesso metodo, ma può adottare il metodo previsionale;
- L’utilizzo di una metodologia in relazione alla determinazione degli acconti dovuti per un’imposta (ad esempio IRES) non obbliga all’utilizzo dello stesso metodo anche per le altre imposte dovute (ad esempio IRPEF e/o IRAP). Questo sebbene comunque l’applicazione del medesimo metodo dovrebbe rispondere a criteri più che altro di logica. Per quanto di interesse in fase di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria rileverà solo che i versamenti effettuati risultino essere congrui in relazione al criterio di versamento prescelto.
L’esposizione a rischi con il metodo previsionale
La scelta del metodo previsionale per il calcolo degli acconti può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto. Tuttavia, questo metodo deve essere valutato con particolare attenzione. Questo in considerazione del fatto che il contribuente potrebbe effettuare versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto dovuto (determinato successivamente nella dichiarazione dei redditi).
In questo caso, qualora la previsione di calcolo si riveli poi errata, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di applicare la sanzione per insufficiente versamento (sanzione amministrativa del 30% della maggiore imposta dovuta). Tuttavia, rimane ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (prima dell’invio di atti accertativi dell’Agenzia delle Entrate).
Ricorda che la scelta del metodo storico, piuttosto che del metodo previsionale può essere effettuata per singola imposta (es: può essere utilizzato il metodo storico per l’IRES e il metodo previsionale per l’IRAP). Inoltre, deve essere ribadito che il secondo acconto delle imposte in scadenza non è mai rateizzabile.
Acconto IRPEF
Come noto, utilizzando il metodo “storico”, la seconda (o unica) rata dell’acconto IRPEF deve essere determinata sul 100% del rigo RN61 “Differenza” del modello Redditi PF. Per determinare l’ammontare da versare deve essere considerato anche l’eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi. Così, ad esempio, se il modello Redditi PF al rigo RN46 evidenzia un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.
Sul piano operativo il versamento del secondo acconto imposte deve essere effettuato in un’unica soluzione ovvero in due rate come schematizzato nella seguente tabella:
RIGO RN61 “DIFFERENZA” | ACCONTO | PERCENTUALE DI RIGO RN61 | SCADENZA |
---|---|---|---|
Non superiore a € 51,65 | NON DOVUTO | – | – |
da € 51,66 a € 257,52 | IN UNICA SOLUZIONE | 100% | entro il 30/11 (02/12) |
superiore a € 257,52 | 1° RATA 2° RATA | 40% (o 50%)di rigo RN61 60% (50%) di rigo RN61 | Entro il 30/06 o 30/07 (+ 0,40%) entro il 30/11 (02/12) |
Acconto IRES
In sede di versamento della 2° o unica rata, l’acconto IRES dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del modello Redditi. Ovvero, al rigo RN28 del modello Redditi ENC –“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”.
Il calcolo del secondo acconto imposte deve avvenire secondo le seguenti modalità:
RIGO RN17 / RN28 | ACCONTO | PERCENTUALE RIGO RN17 / RN28 | SCADENZA |
---|---|---|---|
non superiore a € 20,66 | NON DOVUTO | – | – |
da € 20,67 fino a € 257,50 | IN UNICA RATA | 100% | entro il 30/11 (02/12) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero entro l’11° mese dell’esercizio) |
superiore a € 257,50 | 1° RATA 2° RATA | 50% di rigo RN17 / RN28 50% di rigo RN17 / RN28 | entro il 30/06 – 30/07 con la maggiorazione dello 0,40% se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo) entro il 30/11 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (altrimenti entro l’11° mese dell’esercizio). |
Acconto IRAP
La determinazione dell’acconto IRAP segue le stesse regole previste per gli acconti l’IRPEF/IRES. In particolare, all’importo di rigo IR21 – “Totale imposta“ del mod. IRAP devono essere applicate le seguenti misure:
- 100%, per persone fisiche, società di persone ed equiparate, per società di capitali, enti commerciali e non, la prima rata pari al 50% del 100% acconto complessivo dovuto, la seconda rata pari al 50% del 100% dell’acconto complessivo.
- Resta fermo che tale acconto non è dovuto se detto importo non supera € 51,65 per le persone fisiche ovvero € 20,66 per i soggetti IRES.
Acconto cedolare secca
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto della cedolare secca, occorre seguire una procedura simile all’Irpef, ma prendendo a riferimento il rigo RB11 del modello Redditi PF. L’acconto è dovuto se l’importo indicato al rigo RB11 campo 3 ”Totale imposta cedolare secca” supera €. 51,65. In questo caso è pari al 90% del suo ammontare. In caso contrario non è dovuto alcun acconto.
Nel caso in cui l’acconto sia dovuto, questo deve essere obbligatoriamente con le seguenti modalità:
- In unica soluzione se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- In due rate se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52:
- La prima deve essere versata nella misura del 45%, entro il 30.6/30.7 con la maggiorazione dello 0,40%;
- La seconda rata deve essere versata entro il 30.11 nella misura del 45%.
Si ricorda che nel modello Redditi deve essere riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno in corso (Rigo RB12 Acconto cedolare secca locazioni).
Situazioni particolari
Acconto imposte e contribuenti deceduti
Per i contribuenti deceduti nel corso dell’anno precedente entro il 30.11.2022, gli eredi non sono tenuti versare l’acconto delle imposte.
Niente acconti con modello F24 per chi ha presentato il modello 730
Coloro i quali hanno presentato il modello 730 non devono fare nulla in quanto gli acconti, se dovuti, sono automaticamente trattenuti dal datore di lavoro in busta paga o dall’ente che eroga la pensione. Questa categoria di contribuenti, quindi, non è tenuta al versamento degli acconti di imposta tramite il modello F24.
Scelta/cessazione della “cedolare secca”
Le persone fisiche che hanno scelto di assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati alla c.d. “cedolare secca” possono rideterminare in diminuzione l’acconto IRPEF, considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. Tali soggetti pertanto, per detti immobili, non devono versare l’acconto per la cedolare secca e possono ricalcolare l’acconto IRPEF utilizzando il metodo previsionale.
Analogamente, se per taluni immobili si è abbandonata la cedolare secca optando per l’ordinaria tassazione Irpef, non si deve tener conto del reddito di questi immobili per determinare l’acconto Irpef ma è possibile utilizzare il metodo previsionale per ridurre l’importo dell’acconto per la cedolare secca.
Versamento, scadenze, codici tributo
Il versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Per le persone fisiche non titolari di partita Iva versamenti sotto i tremila euro possono essere effettuati con modalità cartacea presentando il modello F24 in banca. Per le persone fisiche titolari di partita IVA e per le imprese i versamenti devono essere effettuati con modello F24 da presentare obbligatoriamente con modalità telematica.
Mi riferisco al versamento tramite home banking o tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 con saldo zero, o comunque in compensazione (anche parziale) comunque, deve essere presentato con modalità telematica, ovvero i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Codici tributo per il versamento degli acconti
Per il versamento del secondo acconto si dovranno utilizzare i seguenti codici tributo:
- Codice tributo 2002 – Ires Acconto seconda rata o unica soluzione;
- Codice tributo 4034 – Irpef Acconto seconda rata o unica soluzione;
- Codice tributo 1794 – Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio Acconto seconda rata o unica soluzione;
- Codice tributo 3813 – Irap Acconto seconda rata o unica soluzione.
Il termine per il versamento del secondo acconto d’imposta, è fissato entro la fine dell’undecimo mese dalla chiusura del periodo d’imposta, se si tratta si società, mentre per le persone fisiche il termine coincide sempre con il 30 novembre (quest’anno 2 dicembre). Per quanto riguarda le regole di versamento con modello F24 ti rimando a questo contributo: “F24 telematici: le regole di versamento“.
Rateazione del secondo acconto imposte: è possibile?
Il versamento del secondo acconto delle imposte avviene con un unico versamento senza possibilità di rateazione, a differenza del primo acconto che si può rateizzare (fino a sei rate). Come anticipato, non vi è una possibilità permessa dalla norma per rateizzare questo importo (che solitamente è molto rilevante come importo). Per questo motivo chi non riesce ad affrontare questo tipo di versamento in unica soluzione si trova di fronte a due diverse possibilità, con diversi risvolti pratici. Mi riferisco alle seguenti:
- La possibilità di ricorrere all’indebitamento bancario. Sostanzialmente è l’istituto bancario che anticipa gli importi necessari al versamento delle imposte. In questo modo il contribuente rispetta la scadenza e rateizza il rientro del debito verso la banca;
- La possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Il contribuente suddivide l’importo dovuto nel secondo acconto in rate mensili (bimestrali o trimestrali) aggiungendo di volta in volta l’importo delle sanzioni, ridotte con ravvedimento, e gli interessi.
L’aspetto che deve essere sottolineato è che entrambe queste soluzioni comportano un aggravio di costi per il contribuente. Mi riferisco all’applicazione di interessi finanziari o all’applicazione di sanzioni ed interessi. Inoltre, molto spesso l’Agenzia delle Entrate, in caso di applicazione del ravvedimento operoso, non è in grado di riconoscere i versamenti effettuati e quindi si è chiamati a fornire le dovute spiegazioni (con aggravi anche di tempo per il contribuente).
Ravvedimento operoso per ritardati od omessi versamenti
I contribuenti che commettessero errori nella determinazione del secondo acconto delle imposte sui redditi, o che effettuano in ritardo il versamento, possono usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. n. 472/97). Attraverso il ravvedimento è possibile ottenere la riduzione delle sanzioni previste per l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto, pari al 25% dell’omesso versamento.