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Come pagare il modello F24 online? le regole

Fisco NazionaleProfessioniCome pagare il modello F24 online? le regole

Le modalità di pagamento dei modelli F24. Pagamento online obbligatorio in caso di compensazione e per i titolari da partita IVA. Le regole di pagamento dei modelli F24 per imposte e contributi.

Il modello F24 è uno strumento utile per il pagamento di diversi tipi di tasse, imposte e contributi. Si tratta del modello di pagamento più utilizzato in Italia dai contribuenti. Per questo motivo è importante conoscerne le regole di pagamento. Tieni presente che la presentazione del modello F24 per il pagamento di imposte e contributi può essere effettuata:

  • Con modalità cartacea (solo per i soggetti “privati” non titolari di partita IVA)
  • Con modalità telematica (obbligatoria in caso di compensazioni o per i soggetti titolari di partita IVA).

Nel primo caso, il versamento deve essere effettuato presso gli sportelli bancari, in posta o presso gli uffici dell’ente di riscossione. È possibile pagare l’F24 online, invece, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, su quello di Poste Italiane o tramite i servizi di home banking predisposti dai vari istituti di credito. Detto questo, andiamo ad analizzare, tutte le modalità di pagamento dei modelli F24 da parte di soggetti privati e titolari di partita IVA.

Quali tributi si pagano con il modello F24?

Il modello F24 è uno strumento di pagamento utilizzabile per pagare:

  • Imposte sui redditi (Irpef, Ires);
  • Ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
  • IVA;
  • Imposte sostitutive di imposte sui redditi Irap e IVA;
  • Imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;
  • Altre imposte sostitutive (es: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.);
  • IRAP;
  • Addizionale regionale e comunale IRPEF;
  • Accise, imposta di consumo e di fabbricazione;
  • Contributi e premi Inps, Inail, Inpgi, Cipag, Cnpr, Enpacl, Enpap, Enpapi, Epap, Eppi, Cnocl;
  • Interessi;
  • Tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta;
  • Imu, Tares, Tari e Tasi;
  • Tarsu/Tariffa, Tosap/Cosap, Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. Nel modello F24 nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili o le aree e gli spazi occupati;
  • Imposta/Contributo di soggiorno;
  • Diritti camerali;
  • Canoni di locazione Inps (ex Inpdap) sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli affittuari;
  • Le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposta ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, Invim e tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni);
  • L’imposta sostitutiva sui finanziamenti;
  • Le somme dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per operazioni inerenti al servizio ipotecario;
  • Le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione degli atti giudiziari.

Con il modello F24 devono essere, inoltre, messe in pagamento tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:

  • Autoliquidazione da dichiarazioni;
  • Ravvedimento operoso;
  • Controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
  • Avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione);
  • Avviso di irrogazione di sanzioni;
  • Istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, etc).

Come avviene il pagamento del modello F24?

In generale un modello F24 può essere messo in pagamento attraverso la presentazione dello stesso ad un istituto bancario oppure alle Poste. Il pagamento dei modelli F24 con importi in compensazione o a saldo zero, deve essere effettuato esclusivamente attraverso:

  • Il canale home banking messo a disposizione dal proprio istituto di credito, oppure,
  • Attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ovvero Entratel o Fisconline.

Questa regola è valida per i soggetti “privati” ovvero non titolari di partita IVA. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i pagamenti esclusivamente con home banking o con gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il pagamento non può mai essere effettuato presentando il modello F24 in modalità cartacea presso gli istituti di credito.

Pagamento del modello F24 in compensazione

L’art. 3, comma 2, D.L. n. 124/2019 ha esteso l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per le compensazioni, anche parziali, effettuate dai soggetti privati, anche quando il modello F24 non abbia saldo zero e a prescindere dall’importo del credito. In pratica, vengono estese anche alle persone fisiche non titolari di partita Iva le stesse regole già valide per professionisti e imprese. L’obbligo di utilizzo dei canali telematici è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta. Il pagamento del modello F24 a zero o in compensazione parziale (a saldo positivo) deve essere effettuato attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ovvero Entratel o Fisconline.

L’F24 a zero è un modello in cui non vi è un importo a debito da versare. Questo, in quanto l’importo da versare è completamente compensato per l’utilizzo di un credito di imposta. In altri casi, può capitare che la compensazione sia solo parziale e che il modello F24 presenti un saldo positivo. Anche in questo caso il pagamento del modello F24 deve essere effettuato attraverso home banking o attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate. Gli istituti bancari, infatti, non accettano più la presentazione allo sportello o in home banking di un modello F24 in compensazione.

Per ulteriori approfondimenti in proposito, si veda la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 – pdf.

La sospensione del modello F24 in compensazione e le sanzioni

L’art. 37 comma 49-ter del D.L. n. 223/06, introdotto dalla Legge n. 205/2017, ha introdotto la possibilità di sospendere per 30 giorni il modello F24. La sospensione avviene ad opera dell’Agenzia delle Entrate al fine di verificare eventuali profili di rischio in relazione alle compensazioni. Qualora, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla presentazione della delega in assenza di blocco.

In caso di scarto del modello F24, deve esserne data comunicazione all’intermediario. Allo stesso tempo, al contribuente viene applicata una sanzione di 1.000 euro per ciascun modello F24 scartato (art. 15 del D.Lgs. n. 471/97). Questa sanzione, per espressa previsione di legge, non ammette cumulo giuridico e continuazione. Questo significa che se vengono scartate 2 deleghe di pagamento, la sanzione è di 2.000 euro.

Questa sanzione viene applicata al contribuente, non all’intermediario abilitato, a differenza di quanto avviene per la omessa/tardiva trasmissione delle dichiarazioni, in cui pure all’intermediario viene irrogata una sanzione ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/97. Al contribuente viene inviata una comunicazione (in sostanza un avviso bonario), ed egli, oltre a fornire spiegazioni, può pagare il dovuto (quindi la sanzione, o le sanzioni in caso di pluralità di violazioni) entro trenta giorni, per evitare l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione. Inoltre, il contribuente rischia anche la sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il pagamento, essendo la compensazione stata bloccata e il modello F24 scartato, non è avvenuto.

Sul punto è possibile osservare che se il contribuente tenta di compensare violando una specifica disposizione di legge la sanzione può essere giustificata. Tuttavia, se la compensazione viene bloccata in presenza di un generico rischio, l’applicazione della sanzione appare eccessiva.

Presentazione cartacea del modello F24

Le possibilità legate alla presentazione ed al pagamento del modello F24 in modalità cartacea sono circoscritte alle seguenti:

  • In caso di F24 precompilato dall’ente impositore, di qualsiasi importo. Questo, purché non siano indicati crediti in compensazione. Classico esempio è quello dei modelli F24 che arrivano precompilati assieme alle comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari“);
  • Per i beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Sul punto è possibile fare riferimento alla Circolare n. 27/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate. Come detto, non è più possibile presentare in forma cartacea i modelli F24 che presentano importi in compensazione.

Come avviene il pagamento di un modello F24?

L’invio del modello F24 online produce, tecnicamente, un ordine di addebito a favore dell’Agenzia delle Entrate. Sostanzialmente vi è un trasferimento di denaro dal conto corrente di cui il contribuente è titolare. Se le indicazioni fornite in merito al conto corrente sono errate, o il conto risulta incapiente, l’operazione non può andare a buon fine. In questo caso viene notificata al contribuente una ricevuta di scarto del modello F24. Nel caso in cui vi sia lo scarto di un modello F24 è necessario procedere alla sua ri-emissione nel formato corretto.

Il pagamento del modello F24 tramite home banking

Tutti gli istituti di credito consentono ai propri correntisti il pagamento telematico dei tributi tramite F24. Per effettuare questo tipo di operazioni viene messa disposizione un’apposita sezione sul proprio sito istituzionale. La procedura, anche in questo caso, è molto semplice. E’ sufficiente compilare i dati necessari, inserire l’apposita password e inviare l’ordine di pagamento.

Alcune banche, inoltre, consentono di caricare direttamente sul sito un file PDF del modello già compilato. Nei 10 giorni successivi al pagamento l’istituto bancario mette a disposizione la quietanza di pagamento. Questo documento certifica l’avvenuta liquidazione del modello.

Schema riassuntivo: versamento F24 contribuenti non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA di fatto, non sono obbligati al pagamento del modello in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità, possono presentare il modello F24 in forma cartacea presso:

  • Qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.;
  • Una banca;
  • Un ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi.

STRUMENTI DI PAGAMENTO PER IL MODELLO F24
– Presso le banche con assegni bancari e circolari
– Presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
– Presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat
– Presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

Schema riassuntivo: versamento F24 contribuenti titolari di partita IVA

I contribuenti titolari di partita IVA (ditte individuali, professionisti, società, etc) hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche. I versamenti con modalità telematiche possono essere effettuati con una delle modalità seguenti.

DIRETTAMENTETRAMITE INTERMEDIARI (professionisti, etc)
– Mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline – Abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”)
– Mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)– Abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007)
– Si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell’Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e – nel caso in cui il modello F24 abbia saldo maggiore di zero – possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare tale saldo.

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