Scontrino digitale 2025-2029 per i pagamenti elettronici

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Dal 2027 lo scontrino cartaceo diventerà l’eccezione: tutto quello che commercianti e consumatori devono conoscere sulla transizione verso il documento commerciale digitale obbligatorio.

Il tradizionale scontrino di carta che accompagna da decenni ogni nostro acquisto è destinato a diventare un ricordo del passato. La risoluzione n. 7-00286 approvata dalla Commissione Finanze della Camera il 17 giugno 2025 segna l’inizio di una rivoluzione che trasformerà radicalmente il rapporto tra commercianti, consumatori e l’Amministrazione finanziaria.

La proposta, presentata dal deputato Saverio Congedo di Fratelli d’Italia, non introduce un divieto assoluto dello scontrino cartaceo, ma ribalta completamente l’approccio attuale: dal 2027 il formato digitale diventerà la regola, mentre quello cartaceo sarà rilasciato solo su esplicita richiesta del cliente.

Questo cambiamento si inserisce perfettamente nel processo di digitalizzazione del sistema fiscale, iniziato con l’introduzione dei registratori telematici e proseguito con l’obbligo di collegamento tra POS e sistemi di memorizzazione dei corrispettivi previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Il quadro normativo esistente

Il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 già prevede la possibilità di emettere documenti commerciali in formato elettronico, ma con due condizioni fondamentali: l’accordo preventivo con il destinatario e la capacità dell’esercente di apporre la firma digitale sul documento.

Nella pratica quotidiana, questa facoltà è rimasta largamente inutilizzata a causa delle complessità tecniche e procedurali. La maggior parte dei commercianti ha continuato a privilegiare la stampa cartacea, considerata più semplice e immediata.

Il quadro normativo di riferimento è il Decreto Legislativo n. 127/2015, che ha sancito l’avvio di questa rivoluzione digitale. L’obbligo è stato introdotto gradualmente e, a partire dal 1° gennaio 2021, è diventato generalizzato per tutti i soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate, ovvero coloro che certificavano i ricavi tramite scontrino o ricevuta fiscale (art. 22 del DPR n. 633/1972).

Dal punto di vista operativo, l’obbligo non consiste semplicemente nell’emettere un “file” al posto della carta, ma in due distinte attività:

  1. Memorizzazione elettronica dei dati di ogni singola operazione al momento della sua effettuazione.
  2. Trasmissione telematica dei dati complessivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Queste due operazioni garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, che vengono sigillati elettronicamente e inviati ai sistemi dell’Agenzia. Questo flusso informativo sostituisce di fatto l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi cartaceo.

La rivoluzione del 2025-2029: timeline e obblighi

La risoluzione parlamentare disegna un percorso graduale ma inesorabile:

Dal 1° gennaio 2027: l’obbligo di dotare i registratori telematici di sistemi per la generazione e trasmissione digitale dei documenti commerciali partirà dalla grande distribuzione. Questa scelta strategica punta sui soggetti con maggiore capacità di investimento tecnologico e volumi di transazioni più elevati.

Dal 1° gennaio 2028: l’obbligo si estenderà agli altri soggetti IVA con volume d’affari superiore a una soglia che sarà definita nella normativa di attuazione. Il criterio del fatturato ricalca l’approccio utilizzato per l’introduzione dei registratori telematici, garantendo una transizione sostenibile anche per le realtà di medie dimensioni.

Dal 1° gennaio 2029: tutti gli esercenti, indipendentemente dal volume d’affari, dovranno adeguarsi al nuovo sistema. Questa data rappresenta il completamento della digitalizzazione del documento commerciale al dettaglio.

L’integrazione con i sistemi di pagamento elettronico

L’articolo 1, commi 74-77 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) introduce dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. Questa innovazione rappresenta il presupposto tecnico indispensabile per l’implementazione dello scontrino digitale.

Il sistema funzionerà attraverso la registrazione e memorizzazione puntuale dei dati dei corrispettivi unitamente a quelli dei pagamenti elettronici, con invio in forma aggregata all’Agenzia delle Entrate. In termini pratici, ogni transazione con carta o bancomat sarà automaticamente tracciata dal momento del pagamento alla trasmissione fiscale.

Questa integrazione elimina la duplicazione dei processi: quando un cliente paga con strumenti elettronici, l’operazione viene registrata una sola volta nel sistema integrato, riducendo errori manuali e tempi di gestione. Il commerciante non dovrà più preoccuparsi di allineare manualmente i dati del POS con quelli del registratore di cassa.

Aspetti tecnici e modalità di implementazione

I registratori telematici dovranno essere dotati di funzionalità per la generazione e trasmissione automatica dei documenti commerciali in formato digitale. Le modalità di invio includeranno:

  • SMS con riepilogo della transazione e link per il download del documento completo
  • Email con documento allegato in formato PDF firmato digitalmente
  • App dedicate per la gestione e l’archiviazione dei documenti commerciali

Il DM 7 dicembre 2016 richiedeva un accordo esplicito con il destinatario per l’emissione digitale. La nuova normativa semplificherà questo aspetto: sarà sufficiente il comportamento concludente del cliente, manifestato attraverso la comunicazione dell’indirizzo email o del numero di telefono per l’invio dell’SMS.

Il cliente che non fornisce questi dati o richiede esplicitamente lo scontrino cartaceo continuerà a riceverlo in formato tradizionale, senza alcuna limitazione o costo aggiuntivo.

Vantaggi ambientali e sostenibilità

La carta utilizzata per gli scontrini non è riciclabile a causa degli additivi chimici necessari per la stampa termica. Questi composti, tra cui spesso il bisfenolo A (BPA), rendono impossibile lo smaltimento insieme alla carta comune, creando un significativo impatto ambientale.

La produzione di carta termosensibile richiede inoltre ingenti quantità di acqua e comporta l’abbattimento di alberi per un prodotto che, nella maggioranza dei casi, viene immediatamente gettato dopo l’acquisto. Secondo stime del settore, in Italia vengono stampati ogni anno oltre 30 miliardi di scontrini.

La Francia ha già adottato misure simili, dimostrando la fattibilità del sistema su larga scala. L’esperienza transalpina ha evidenziato una riduzione significativa dei rifiuti non riciclabili e un miglioramento dell’efficienza operativa per i commercianti, soprattutto nella grande distribuzione.

Implicazioni fiscali e di contrasto all’evasione

Il sistema integrato POS-registratore telematico-scontrino digitale crea una catena di tracciabilità completa per ogni transazione elettronica. L’Agenzia delle Entrate riceverà in tempo reale i dati aggregati dei corrispettivi, con la possibilità di effettuare controlli incrociati automatici.

Ogni pagamento elettronico sarà associato univocamente al documento commerciale digitale, rendendo estremamente difficile qualsiasi forma di occultamento o manipolazione dei dati. Il sistema rappresenta un’evoluzione naturale del contrasto all’evasione attraverso la digitalizzazione.

I documenti commerciali digitali, firmati digitalmente dall’esercente, acquisiranno pieno valore probatorio secondo quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale. La conservazione digitale garantirà inoltre una migliore archiviazione rispetto ai tradizionali scontrini cartacei, che tendono a sbiadire nel tempo.

Aspetti pratici per i consumatori

La natura digitale del documento commerciale non modifica i diritti del consumatore relativi a resi, cambi e garanzie. Il documento digitale, correttamente conservato, mantiene la stessa validità probatoria dello scontrino cartaceo per l’esercizio di tutti i diritti previsti dal Codice del Consumo.

I consumatori dovranno adattarsi a conservare i documenti digitali in modo organizzato, possibilmente attraverso app dedicate o sistemi di archiviazione cloud, per poterli presentare quando necessario.

L’invio digitale degli scontrini comporta il trattamento di dati personali (email o numero di telefono), che dovrà avvenire nel rispetto del GDPR. I commercianti dovranno implementare misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati e informare correttamente i clienti sulle modalità di trattamento.

Considerazioni per le diverse categorie di esercenti

Iniziare fin da ora a valutare le soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, confrontando i diversi fornitori di registratori telematici e sistemi integrati, è importante per arrivare preparati al cambiamento. È consigliabile sperimentare già oggi l’emissione digitale su base volontaria per acquisire familiarità con i processi.

Grande distribuzione

Le grandi catene commerciali dispongono già delle infrastrutture tecnologiche necessarie per implementare rapidamente il sistema. Molte hanno già sperimentato soluzioni di scontrino digitale su base volontaria, acquisendo esperienza preziosa per la transizione obbligatoria.

Piccoli commercianti

I piccoli esercenti dovranno affrontare investimenti tecnologici più significativi in proporzione al loro fatturato. Tuttavia, la gradualità dell’implementazione e la possibilità di sfruttare economie di scala attraverso fornitori specializzati dovrebbero contenere i costi.

Professionisti e attività di servizi

Anche i professionisti che utilizzano registratori telematici saranno coinvolti nel processo di digitalizzazione. Per molte categorie professionali, il passaggio al digitale rappresenterà un’opportunità di modernizzazione dell’immagine e dei processi operativi.

Regime sanzionatorio

La mancata o errata gestione dei corrispettivi telematici espone a sanzioni severe. La normativa, in particolare il D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dai provvedimenti successivi, prevede un quadro sanzionatorio preciso. In caso di mancata memorizzazione o trasmissione, o in caso di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

Se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, si applica una sanzione fissa di 100 euro per trasmissione. Altrettanto severe sono le sanzioni accessorie:

  • Mancata installazione del Registratore Telematico: sanzione da 1.000 a 4.000 euro.
  • Manomissione dell’RT: sanzione da 3.000 a 12.000 euro.

In caso di constatazione di quattro distinte violazioni nell’arco di un quinquennio, può essere disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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