L’art. 1, co. 1109 della Legge n. 178/20 ha modificato il regime sanzionatorio inerente la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi disciplinato, negli articoli da 6 a 11 del D.Lgs. n. 471/97. La finalità dell’intervento è quella di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più preciso e coerente con le procedure e gli strumenti utilizzati nell’adempimento degli obblighi fiscali.
Le irregolarità relative alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (omissione, tardività, infedeltà, incompletezza) sono sanzionate, ai sensi dell’art. 6, co. 2-bis del D.Lgs. n. 471/97, in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso. Ove la violazione commessa riguardi sia la memorizzazione che la trasmissione di una sola operazione unica è la sanzione. La riduzione della sanzione al 90% (al posto di quella al 100%, di cui all’art. 6, co. 3 D.Lgs. n. 471/97) trova applicazione altresì in caso di violazioni compiute da soggetti che emettono ancora ricevute o scontrini fiscali.
Quali sanzioni in caso di omessa, tardiva e infedele trasmissione o memorizzazione dei corrispettivi telematici?
La Legge di bilancio 2021 è intervenuta prevedendo alcune novità nelle sanzioni relative allo scontrino elettronico. A partire dal 2021 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta, nel caso in cui, i dati dello scontrino elettronico non siano regolarmente memorizzati o trasmessi.
E’ stato pertanto prevista una sanzione del 90% dell’imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, nel caso di:
- Omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione;
- Omessa, tardiva e/o infedele trasmissione.
La sanzione, in caso di atto di contestazione separata ex art. 16 D.Lgs. n. 472/97 possono essere oggetto di definizione agevolata con riduzione ad 1/3.
È poi prevista una sanzione attenuata ed in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele, qualora non incide sulla liquidazione del tributo.
Sanzioni per violazioni che non hanno riflesso sull’imposta
In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta o infedele trasmissione, viene applicata una sanzione amministrativa nella misura fissa di 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui la violazione non abbia riflesso sulla liquidazione dell’IVA. In questo caso, non può trovare applicazione l’istituto del cumulo giuridico. Di conseguenza, le diverse sanzioni vengono sommate materialmente (art. 11, co. 2-quinquies del D.Lgs. n. 471/97).
Da segnalare che la sanzione, per ogni memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi telematici non può essere inferiore all’imposto di 500,00 euro (art. 6, co. 4, D.Lgs. n. 471/97).
Ravvedimento operoso per le sanzioni sui corrispettivi telematici
Per le violazioni che riguardano la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi telematici si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso (di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97).
La riflessione che viene da fare, comunque, è particolare. Potrebbe essere opportuno attendere l’atto di contestazione della sanzione, con riduzione ad 1/3 dell’importo minimo richiesto. Questa possibilità, infatti, potrebbe essere più conveniente rispetto al ravvedimento operoso in quanto si dovrebbe andare a ravvedere ciascuna violazione, trovando comunque applicazione la sanzione minima di 500 euro.
Naturalmente, ove vi sia già stata la notifica del verbale di contestazione il ravvedimento operoso non può trovare applicazione.
Le sanzioni accessorie per i commercianti al minuto (la chiusura dei locali commerciali)
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione i commercianti possono rischiare anche l’applicazione di sanzioni accessorie. Infatti, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro diverse violazioni dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, anche non sono state irrogate sanzioni accessorie ai sensi del D.Lgs. n. 472/97 (art. 12, co. 2), è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.
Sanzioni per i registratori telematici
L’omessa installazione del misuratore fiscale è punita con la sanzione amministrativa che va da 1.000 a 4.000 euro.
In caso di mancato funzionamento dei registratori telematici, la sanzione amministrativa varia da 250 a 2.000 euro.
La sanzione per manomissioni o alterazioni va da 3.000 a 12.000 euro. Il tutto, salvo il fatto che tale operazione non costituisca reato.