Home Fisco Nazionale Royalties corrisposte ad autori non residenti

Royalties corrisposte ad autori non residenti

Royalties corrisposte ad autori non residenti: l'applicazione della disciplina legata alla ritenuta in uscita del 30%.

3

Le royalties per lo sfruttamento dei diritti di autore corrisposte da soggetto residente nei confronti di un autore non residente sono imponibili fiscalmente nello Stato del soggetto erogante. La tassazione attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Tali compensi, quindi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto non residente.

I soggetti non residenti fiscalmente in Italia che percepiscono royalties derivanti da attività di lavoro autonomo riguardanti lo sfruttamento dei diritti di autore, da parte di soggetti residenti sono soggetti ad una particolare tipologia di tassazione. Questo in quanto tali proventi si considerano, ai sensi del DPR n. 917/86, prodotti nel territorio dello stato se corrisposti da soggetti residenti.

Ci siamo già occupati della disciplina riguardante i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di autore (vedasi “Diritto di autore: la disciplina fiscale“. In questa analisi, invece, mi voglio concentrare sul regime fiscale applicabile nel caso in cui il compenso per lo sfruttamento del diritto di autore venga corrisposto da un soggetto residente nel nostro Paese, nei confronti di un autore non residente.

In questo caso, infatti, la disciplina si “scontra” con l’applicazione della ritenuta fiscale prevista in caso di redditi in “uscita” dall’Italia. Vediamo, quindi, come trattare correttamente questa casistica.

Royalties per lo sfruttamento del diritto di autore

Lo sfruttamento, attraverso la cessione o l’utilizzo, del diritto di autore è disciplinato dalla Legge n. 633/1941. Questa disposizione stabilisce che l’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 12 della norma.

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale (deve trattarsi di opera creativa e a carattere originale).

In quest’ottica il titolare di una proprietà intellettuale (come autore), può decidere liberamente di concedere a terzi lo sfruttamento economico della sua opera. A fronte di questa concessione l’utilizzatore (di solito si parla di editore), corrisponde all’autore una somma di denaro, di importo fisso o variabile (royalties). In questo modo, l’autore dell’opera rimane proprietario della stessa ma può beneficiare dei proventi derivanti da terzi che intendano sfruttare l’opera a fini commerciali e/o di lucro.

Che cosa sono le royalties legate allo sfruttamento economico del diritto di autore?

Le royalties rappresentano un corrispettivo variabile determinato dal peso di una serie di differenti variabili legate alle varie pattuizioni contrattuali tra i soggetti interessati. Sostanzialmente, si tratta, del corrispettivo economico di spettanza dell’autore quando un utilizzatore esterno sfrutta l’opera a fini commerciali e/o di lucro.

La casistica delle royalties corrisposte ad autori non residenti

Quando titolare del diritto di autore e il soggetto che intende sfruttare economicamente l’opera sono soggetti aventi sede in territori diversi, ecco, che è necessario andare ad analizzare cosa afferma la normativa fiscale per la determinazione dei compensi medesimi.

In particolare, si tratta di andare a determinare lo Stato ove tali compensi devono essere assoggettati a tassazione. Infatti, in casi come questo è possibile arrivare a situazioni di doppia tassazione giuridica dei redditi.

Per approfondimenti sulla disciplina del diritto di autore: “Redditi da diritto di autore: la disciplina fiscale“.

Il presupposto territoriale per la tassazione delle royalties

L’articolo 20, comma 2, lettera c) del DPR n. 917/86 stabilisce che indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere:

  • d) “redditi di lavoro autonomo“,
  • e) “redditi di impresa” ed
  • f) “redditi diversi” del comma 1, i

compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico” si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti“.

In pratica, i compensi da royalties sono attratti a tassazione nel nostro Paese non già in base alla qualificazione degli stessi come redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo o redditi diversi, né tantomeno con riferimento alla qualità del percettore non residente (persona fisica o giuridica, lavoratore autonomo o imprenditore). Tali redditi si considerano di fonte italiana per il solo fatto che sono erogati (ad un non residente, ancorché privo di stabile organizzazione in Italia) da uno dei soggetti  residenti, indicati dalla norma.

È, in definitiva, l’elemento soggettivo della qualità dell’erogante che costituisce il solo valido criterio di collegamento con il territorio dello Stato. Per questo motivo la circostanza che i compensi (royalties o redevances) per l’utilizzazione di opere dell’ingegno (brevetti, marchi di fabbrica etc.) siano corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, è di per sé sufficiente a realizzare la territorialità dei compensi medesimi.

Applicazione della ritenuta alla fonte sulle royalties in uscita

L’ultimo comma dell’articolo 25 del DPR n. 600/73 dispone che i sostituti di imposta residenti che eroghino a soggetti non residenti i compensi (royalties) di cui al citato articolo 20, comma 2, lettera c) del DPR n. 917/86 devono operare una ritenuta di imposta del 30%

La ritenuta si applica sulla parte imponibile dell’ammontare lordo di tali compensi. Analoga disposizione è contenuta nell’articolo 33, comma 4, del DPR n. 42/98 per la determinazione della base imponibile dei canoni dovuti a soggetti diversi  dagli autori e inventori.

Come si determina la quota imponibile delle royalties?

La parte imponibile dei compensi è determinata rispettivamente:

  • Dall’articolo 50, comma 8, del DPR n. 917/86, per i corrispettivi dovuti direttamente all’autore o inventore, e
  • Dall’articolo 85, comma 1, del DPR n. 917/86 per quelli dovuti a soggetti diversi dagli autori o inventori

Corrispettivi dovuti direttamente all’autore o inventore

I caso di corrispettivi dovuti direttamente all’autore o inventore l’imponibile è costituito dal compenso percepito ridotto del 25%.

Corrispettivi dovuti a soggetti diversi dagli autori o inventori

In caso di corrispettivi dovuti a soggetti diversi dagli autori o inventori l’imponibile è costituito dal compenso complessivo. Nel caso, l’abbattimento del 25%si applica solamente se i diritti dalla cui utilizzazione derivano i compensi sono stati acquistati a titolo oneroso.

Accertamento del titolo di acquisto del diritto a ricevere le royalties

Il sostituto di imposta (soggetto erogante residente), quindi, allo scopo di applicare l’abbattimento della base imponibile nei confronti dei soggetti diversi dell’autore o inventore deve accertare il titolo di acquisto del diritto.

Ovviamente l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta comporta che il canone non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del non residente. Sostanzialmente l’autore o inventore non residente fiscalmente in Italia con l’applicazione della ritenuta è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi italiana.

La ritenuta di cui all’articolo 25, ultimo comma del DPR n. 600/73 non è applicabile sulle royalties corrisposte a stabili organizzazioni di soggetti non residenti in quanto tali redditi concorreranno alla formazione del reddito complessivo della stabile organizzazione.

Casi particolari di royalties assoggettate a ritenuta in uscita

Cessione di beni immateriali

Le modalità di trasferimento dei beni immateriali possono essere differenti: 

  • Vendita pura e semplice o, più frequentemente,
  • Contratti di licenza di sfruttamento dietro pagamento di royalties

Nella prassi amministrativa italiana, i corrispettivi derivanti dalla cessione pura e semplice di beni immateriali non sono soggetti alla ritenuta di cui all’articolo 25, ultimo comma del DPR n. 600/73.

Il trasferimento della proprietà di un bene immateriale non genera diritto di autore

Il trasferimento della piena proprietà di un bene immateriale non costituisce una royalty. Questo è presente anche nel Commentario OCSE all’articolo 12 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni. I paragrafi 15 e 16, escludono che l’operazione possa essere trattata come la concessione di un diritto. Pertanto, secondo il Commentario, si possono applicare gli articoli 7, 14 o 13 del trattato, ma non l’articolo 12. Il carattere traslativo dell’operazione non viene meno in relazione alle modalità di pagamento del corrispettivo (ad esempio a rate) o il fatto che il corrispettivo sia correlato a determinati eventi.

Contratti di licenza e ricerca e sviluppo

Come viene evidenziato nel paragrafo 6.3. del documento OCSE “Principi applicabili in materia di prezzi di trasferimento“, con riferimento evidentemente ai rapporti normalmente esistenti nell’ambito dei gruppi multinazionali, i beni immateriali possono essere:

  • Il risultato dell’attività di ricerca e sviluppo di una società che, mantenendone la proprietà giuridica ed economica, lo utilizza in proprio o lo concede in licenza ad altre società del gruppo (o esterne al gruppo);
  • Il risultato di un’attività di ricerca e sviluppo commissionata ad altre società attraverso un contratto di ricerca che preveda che il committente acquisisca la titolarità giuridica ed economica del bene immateriale scaturito dalla ricerca;
  • Oppure, il risultato di un’attività di ricerca e sviluppo di una società per proprio conto e per conto di altre società del gruppo, nell’ambito di un contratto in virtù del quale le parti si impegnano a svolgere un’attività congiunta acquisendo la proprietà economica (anche se non sempre giuridica) comune del risultato della ricerca. Questo tipo di contratto prevede di norma un meccanismo di cost contribution.

Licenza o ricerca e sviluppo

La distinzione fra il contratto di licenza, quello di ricerca e sviluppo e il Cost Contribution Agreement è importante anche ai fini della individuazione del regime impositivo. 

Nel primo caso infatti si applica la ritenuta alla fonte di cui all’articolo 25 del DPR n. 600/73 e 12 del modello OCSE di convenzione in quanto viene corrisposto un canone per lo sfruttamento di un bene immateriale. 

Nel secondo caso il contratto ha per oggetto una prestazione di servizi e, pertanto, il corrispettivo pagato non è di norma soggetto a ritenuta. Anche nel terzo caso non vi sono contratti di licenza e si evita il pagamento di royalties e pertanto non si applicano, in genere, ritenute.

La formulazione del contratto (ed evidentemente la sottostante realtà economica) è fondamentale per operare la distinzione, essendo, in concreto, molto difficile determinare il confine tra i contratti di licenza per lo sfruttamento di brevetti o know-how e i contratti di ricerca e sviluppo rientranti nell’ambito delle normali prestazioni di servizi. Spesso, infatti, l’eccessiva genericità o imprecisione dei contratti a prestare il fianco a critiche di ordine fiscale.

Ad esempio, quando in un cost sharing agreement le premesse precisano che la controllante possiede brevetti e know-how e che intende metterli a disposizione delle controllate, viene automaticamente snaturato l’intero contratto che non ha più per oggetto solamente il finanziamento di futuri progetti comuni, ma diviene anche un contratto di licenza per i beni immateriali già esistenti.

Royalties corrisposte ad autori o inventori esteri: conclusioni

Se stai leggendo questo articolo molto probabilmente ti sei imbattuto nella possibilità di sfruttare economicamente l’opera dell’ingegno realizzata da un autore o inventore estero. In questi casi, infatti, devi tenere ben presente quali sono i tuoi obblighi fiscali, legati alla corretta effettuazione di una ritenuta in uscita dall’Italia. Si tratta di una ritenuta che esonera l’autore da qualsiasi onere fiscale in Italia.

In questi casi è importante conoscere bene la normativa fiscale che sta alla basse dei proventi che andrai a ricevere, per questo motivo la consulenza di un Commercialista diventa necessaria. Se vuoi avere maggiori informazioni o se hai bisogno di una consulenza personalizzata contattaci attraverso il servizio di consulenza online.

Altrimenti, se vuoi condividere con noi la tua esperienza con le royalties estere, lasciaci un commento.

3 COMMENTI

  1. Io sono residente negli Stati Uniti e a breve dovrei ricevere delle royalties da una casa editrice italiana. Se capisco bene, dovrò emettere una ricevuta facendo figurare il mio codice fiscale americano (ITIN) con ritenuta d’acconto del 30%, giusto? E al momento di dichiarare le tasse negli Usa? Devo dichiarare i soldi ricevuti? Dovrò pagare delle tasse federali sugli stessi? Ps : ho un visto H4, quindi mi è solo concesso introito passivo

  2. Lei emetterà ricevuta su cui verrà applicata ritenuta italiana del 30%. Poi per il resto bisogna vedere dove è la sua residenza fiscale.

  3. La mia residenza fiscale è negli Stati Uniti. Dovrebbe esserci un documento per evitare la doppia tassazione, credo (e spero).

Lascia una Risposta

Exit mobile version