La Legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto un’ulteriore proroga per le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001 che riguardano i terreni e le partecipazioni posseduti all’1.1.2024 da parte dei soggetti non imprenditori.
L’istituto della rivalutazione di partecipazioni viene riproposto ormai con consuetudine dal legislatore. Si tratta di una possibilità offerta a quanti hanno intenzione nell’anno di effettuare una cessione di quote sociali. Dopo la procedura prevista lo scorso anno, anche la legge di bilancio 2024 prevede, una sostanziale proroga della procedura in essere per rivalutare terreni e partecipazioni in società non quotate. La legge di bilancio 2024, all’art. 1, co. 52 e 53 a ripropone nuovamente le disposizioni contenute dagli art. 5 e 7 della Legge n. 448/2001 in relazione alla possibilità di effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni societarie non quotate. La disposizione prevede l’applicazione di un’aliquota dell’imposta sostitutiva al 16%.
Questo significa che anche per l’anno 2024, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e gli enti non residenti hanno la possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 (al di fuori del regime di impresa), affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, co. 1 lett. a) e c-bis) del TUIR, qualora i terreni o le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso. Inoltre è possibile rivalutare anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
Indice degli Argomenti
- Rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni
- Quali soggetti possono rivalutare quote o terreni?
- Partecipazioni rientranti nella rivalutazione quote
- Rivalutazione di terreni e partecipazioni: i vantaggi
- È possibile sfruttare la rivalutazione di quote per favorire il passaggio generazionale d’azienda?
- Consulenza fiscale online
Rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni
La rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni (agricoli ed edificabili) è stata originariamente prevista dall’articolo 5 della Legge n. 448/01. La stessa è stata oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti, negli anni scorsi. La rivalutazione consiste nella possibilità di assumere al posto del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva calcolata sul “valore di perizia” previsto per:
- Partecipazioni societarie in società non quotate;
- Terreni agricoli o edificabili.
Al fine di perfezionare l’operazione è necessario che il contribuente, entro la scadenza del 30 giugno 2024:
- Abbia a disposizione una perizia di stima del valore della partecipazione (qualificata e non qualificata) o del terreno (agricolo o edificabile) predisposta da parte di un professionista abilitato (dottore commercialista, revisore legale, ingegnere, geometra, etc);
- Abbia versato l’imposta sostitutiva del 16% sul valore periziato della partecipazione e/o del terreno. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, ovvero in caso di rateazione limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (vedasi Circolare n. 47/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate). Per il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere utilizzato il codice tributo 8055. Sulle rate successive alla prima è prevista l’applicazione di interessi al tasso del 3% annuo. In questo modo, realizzando tale procedura la rivalutazione assume valenza fiscale. Pertanto, la plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione o del terreno sarà tassabile solo per la quota eccedente rispetto alla rivalutazione effettuata.
Rivalutazione di diritti negoziati in mercati regolamentati
La legge di bilancio 2024 prevede che, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lettera a) del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
In pratica, dovrebbe essere possibile affrancare tali partecipazioni applicando il criterio previsto dalla norma sopra menzionata, per la quale si deve adottare la valore “a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese”.
Perizia di stima delle quote da rivalutare
La rivalutazione delle partecipazioni si effettua assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione o del terreno, il valore al primo gennaio 2024 della frazione del patrimonio netto della società. Tale valore deve essere determinato sulla base di un apposita perizia giurata di stima, redatta con le responsabilità dell’articolo 64 c.p.c.
I soggetti abilitati a redigere ed asseverare la perizia sono: i professionisti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I revisori legali ed i periti iscritti in Camera di Commercio. Il costo della perizia è deducibile dal reddito di impresa, in quote costanti, per cinque esercizi. Questo se la perizia è redatta per la società nella quale si detiene la partecipazione. Se, invece, la perizia è predisposta per conto dei possessori la spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione. Questo in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascun possessore della partecipazione.
Imposta sostitutiva rivalutazione quote societarie
L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate. E non quindi solo sull’incremento attribuito, con l’aliquota del 16%. Tale aliquota vale sia per le partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86) e per quelle non qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del DPR n. 917/86). In caso di comproprietà della partecipazione non quotata, il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota di proprietà.
Opzione per versamento rateale
Il caso di opzione per il versamento rateale, entro la data del 30 giugno 2024 deve essere versata solo la prima rata. Le rate successive: scadranno, rispettivamente alla stessa data dei due anni successivi.
Compilazione del modello f24 rivalutazione quote
In sede di compilazione del modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 8055 esposto nella sezione Erario. Nel campo di riferimento, invece, deve essere indicato l’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione. Espresso nella forma “AAAA“, ovvero il 2022. L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata nel modello F24 con crediti di imposta o contributivi. Nei limiti permessi dalle relative disposizioni.
CODICE TRIBUTO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|---|
8055 | Imposta sostitutiva rivalutazione quote societarie o terreni | 16% del valore periziato |
Quali soggetti possono rivalutare quote o terreni?
La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c) e c-bis) del TUIR. Come chiarito dalla Circolare n. 12/E/2002 sono interessati a questa disposizione legislativa:
- Le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività di impresa;
- Le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 917/86;
- Gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
- Infine, i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni. Salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’improbabilità in Italia.
Partecipazioni intestate a fiduciarie
Possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate ad una società fiduciaria. Questo a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.
Partecipazioni rientranti nella rivalutazione quote
Ai fini della disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni, costituiscono partecipazioni rivalutabili:
- Le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- Le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di Srl o di società di persone);
- Infine, i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili, etc).
In ogni caso deve trattarsi di titoli non quotati. Anche se attribuiscono il diritto al possessore di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati. Anche le partecipazioni in società estere detenute da soggetti residenti possono essere oggetto di rideterminazione del costo fiscale ai fini dell’affrancamento delle plusvalenze da capital gain.
Partecipazioni in società semplici
La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate può riguardare anche le partecipazioni in una società semplice. In quanto la loro cessione a titolo oneroso rientra nella disciplina del capital gain. Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) e c-bis) del TUIR.
Requisito del possesso
Per avvalersi della disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni è necessario rispettare il requisito del possesso. La partecipazione deve essere detenuta alla data del 01.01.2024. Pertanto, non possono beneficiare della disciplina in esame i soggetti che non sono più possessori delle partecipazioni alla data del 31.12.2023.
Allo stesso tempo, non possono avvalersi della disciplina i soggetti che hanno acquisito le partecipazioni per successione o donazione, già rivalutate dal donante (a patto che le stesse siano avvenute dopo la data di riferimento).Secondo quanto previsto dalla Risoluzione n. 91/E/2014 la donazione di quote sociali non consente ai donatari la possibilità di detrarre l’imposta sostitutiva assolta sulla rivalutazione effettuata precedentemente dal soggetto donante. Infatti, Amministrazione finanziaria ritiene che il soggetto che effettua una nuova rivalutazione sulla medesima partecipazione debba essere lo stesso che aveva effettuato la precedente rivalutazione.
Perfezionamento della rivalutazione
L’opzione per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento entro il limite previsto:
- Dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;
- Ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
Pertanto, il versamento dell’intera imposta sostitutiva oltre il termine previsto dalla norma comporta l’impossibilità di utilizzare il valore rideterminato. Infine, è allo stesso modo preclusa la facoltà di richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in ritardo.
Insufficiente versamento
Qualora il contribuente effettui un versamento del totale dell’imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, inferiore a quello dovuto sulla base della perizia, l’operazione non è perfezionata. Sarà, invece, perfezionata la rivalutazione parziale della quota. Questo in proporzione all’imposta sostitutiva versata. Gli importi non versati sono soggetti ad iscrizione a ruolo. Ai sensi degli articoli 10 e ss. del DPR n. 602/73.
Ravvedimento operoso
In caso di omesso o insufficiente versamento è possibile usufruire del ravvedimento operoso. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/93. Sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate attività di accertamento.
Realizzo di minusvalenze
L’articolo 5, comma 6, Legge n. 448/2001 dispone che l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze. Quindi, non è possibile beneficiare di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi di imposta successivi. Ai sensi dell’articolo 68 del DPR n. 917/86. In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 448/2001 qualora il valore della perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non ha rilevanza fiscale per il contribuente.
Rivalutazione di terreni e partecipazioni: i vantaggi
La rivalutazione della quote è finalizzata a sterilizzare la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione delle stesse, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR. La normativa consente, infatti, di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata. Possiamo dire, quindi, che scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.
Per capire quello che voglio dire proviamo ad effettuare un esempio numerico.
Dati di partenza:
Quota di partecipazione in SRL: | 50% |
Valore nominale della quota posseduta | 5.000 euro |
Valore attuale della quota posseduta | 100.000 euro |
Cessione quota senza senza rivalutazione:
Plusvalenza imponibile | 95.000 euro |
Imposta del 26% sulla plusvalenza | 24.700 euro |
Ricavo netto | 70.300 euro |
Cessione quota con rivalutazione:
Rivalutazione quota a valore di perizia pari a | 100.000 euro |
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 16% | 16.000 euro |
Costo della perizia | Circa 3% del valore dell’operazione |
Ricavo netto | 84.000 euro – costo della perizia |
Come hai puoi vedere a fronte di una stessa operazione di cessione di quote la rivalutazione consente di ottimizzare il carico fiscale, riducendo la tassazione dovuta sulla plusvalenza da cessione di quote.
È possibile sfruttare la rivalutazione di quote per favorire il passaggio generazionale d’azienda?
Uno degli aspetti che spesso vengono affrontati quando si valuta l’opportunità di sfruttare una rivalutazione di quote societarie è se questa operazione possa essere sfruttata in ottica di passaggio generazionale. Infatti, tale operazione può trovare spazio anche in una riorganizzazione societaria in ambito familiare volta al passaggio generazionale, magari dei figli sui genitori. Ad esempio, è possibile ipotizzare un’operazione in cui i soci preesistenti (ipotizziamo due genitori) decidano di rivalutare (tutte o parte) delle loro quote di partecipazione dell’azienda di famiglia (es. SRL), in ottica di cessione delle stesse quote ai figli. Si tratta, naturalmente, di ipotesi di passaggio generazionale a titolo oneroso, ma sicuramente da tenere in considerazione in virtù del risparmio fiscale che si può ottenere dalla rivalutazione (risparmio del 12%, rispetto all’imposta sostitutiva del 26%). I figli potrebbero entrare in gioco attraverso la costituzione di una nuova SRL che andrebbe ad acquistare a titolo oneroso le quote cedute dai genitori. La nuova società potrebbe acquistare le quote sia attraverso le proprie finanze ma anche, se necessario, a debito (attraverso finanziamento). La struttura finale dell’operazione, oltre a permettere il vantaggio fiscale sulla tassazione della plusvalenza da cessione di quote, permette anche di arrivare ad una struttura con una società che detiene partecipazioni (es. holding) e sotto la società operativa. Struttura che permette di sfruttare, nel caso, anche gli aspetti legati allo schema holding/trading sui dividendi.
Naturalmente, non è tutto così semplice, ed ogni situazione deve essere valutata caso per coso, anche perché il rischio di contestazione per abuso del diritto da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile. Tuttavia, deve rinvenirsi sempre la valida ragione economica dell’operazione data dal passaggio generazionale rispetto alla ragione data dal vantaggio fiscale.
Consulenza fiscale online
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