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Ritenuta d’acconto: cos’è e come si calcola

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
7 min di lettura
In sintesi

La ritenuta d'acconto trattenuta dal sostituto d'imposta: aliquote per tipo di reddito, calcolo in fattura ed esempi pratici aggiornati.

Il DPR 600/73 impone la ritenuta d’acconto sui compensi di lavoro autonomo, provvigioni e interessi. Il sostituto d’imposta trattiene una parte del pagamento e la versa all’Erario tramite modello F24.


La ritenuta d’acconto è una trattenuta fiscale che il sostituto d’imposta opera sui compensi corrisposti a professionisti, agenti e altri percettori, versandola all’Erario in anticipo sull’IRPEF dovuta da questi ultimi. Su un compenso di 1.000 euro, ad esempio, la ritenuta ordinaria del 20% corrisponde a 200 euro: il professionista riceve un netto di 800 euro e recupera l’importo trattenuto in dichiarazione dei redditi.

Il meccanismo, disciplinato dagli artt. 23 e seguenti del DPR n. 600/1973, riguarda soprattutto i compensi di lavoro autonomo (aliquota del 20% per i soggetti residenti), le provvigioni di agenti e mediatori (23% su base ridotta) e gli interessi su depositi e obbligazioni.

Il sostituto versa la somma trattenuta entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, mediante modello F24 con codice tributo 1040. Per il percettore, la ritenuta non rappresenta un costo aggiuntivo: è un acconto sulle imposte che verrà scomputato in dichiarazione dei redditi. Sono esonerati dall’applicazione i contribuenti in regime forfettario, che non subiscono alcuna trattenuta sui compensi fatturati.

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Cos’è la ritenuta d’acconto e chi è il sostituto d’imposta

La ritenuta d’acconto è una trattenuta fiscale operata da alcuni soggetti, i sostituti d’imposta, sui compensi corrisposti a professionisti, agenti e altri percettori. Chi paga applica una percentuale sull’importo dovuto, versa quella somma direttamente all’Erario e corrisponde al beneficiario solo la differenza. Il meccanismo prende il nome di sostituzione d’imposta: il sostituto assolve, per conto del sostituito, una parte dell’obbligazione fiscale che quest’ultimo avrebbe dovuto versare autonomamente. L’obiettivo è far anticipare la tassazione ad un soggetto diverso rispetto a quello inciso dal tributo, per ridurre ipotesi evasive.

La sostituzione può operare a titolo d’acconto o a titolo d’imposta. Nel primo caso la ritenuta anticipa solo una parte dell’imposta complessivamente dovuta dal sostituito, che la scomputerà in dichiarazione dei redditi. Nel secondo caso la ritenuta esaurisce interamente il prelievo fiscale su quel reddito: il sostituito non deve più indicarlo in dichiarazione né versare ulteriori imposte su di esso.

La figura del sostituto d’imposta è definita dall’art. 64 del DPR n. 600/1973: è sostituto “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso“. Sono tenuti a questo ruolo gli enti e le società di cui all’art. 73 del TUIR (società di capitali, enti commerciali, trust), le società di persone e i professionisti con partita IVA, gli imprenditori individuali e i condomini. Un privato cittadino che paga un professionista per una prestazione personale non riveste invece la qualifica di sostituto d’imposta, e non deve applicare alcuna trattenuta.

Quando si applica (e quando no)

La ritenuta d’acconto trova applicazione su una serie definita di compensi, elencati dall’art. 23 del DPR n. 600/1973. Rientrano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionali, le provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e procacciamento d’affari, i corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, gli interessi su obbligazioni e titoli similari, i premi e le vincite corrisposti da soggetti pubblici o privati.

Non tutti i pagamenti rientranti in queste categorie sono però assoggettati alla trattenuta. Restano esclusi i compensi di importo inferiore a 25,82 euro, purché non si tratti di un acconto su un compenso complessivamente superiore a tale soglia. Sono esclusi anche i compensi corrisposti da enti pubblici e privati che non hanno come oggetto principale l’esercizio di attività commerciali.

Il caso più rilevante di esonero riguarda i contribuenti in regime forfettario. La legge istitutiva del regime prevede espressamente che i ricavi e i compensi soggetti a imposta sostitutiva non siano assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto: il forfettario rilascia una dichiarazione in cui attesta questa condizione, e il committente non opera alcuna trattenuta. Chi vuole verificare in dettaglio i requisiti e i limiti di questo regime può consultare la guida al regime forfettario.

La tabella seguente riepiloga i casi principali di applicazione e di esclusione.

SituazioneRitenuta applicabile
Compenso lavoro autonomo abituale o occasionale
Compenso inferiore a € 25,82 (non in acconto)No
Compenso a soggetto in regime forfettarioNo
Compenso erogato da privato non sostituto d’impostaNo
Compenso da ente pubblico/privato non commercialeNo

Le aliquote della ritenuta d’acconto per tipo di reddito

Per i compensi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti in Italia, la ritenuta è fissata al 20% a titolo d’acconto, calcolata sul 100% dell’imponibile. Si applica ai compensi professionali, alle prestazioni occasionali, all’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, e ai compensi per l’utilizzo economico di opere dell’ingegno da parte dello stesso autore (in questo caso su base ridotta al 75% o al 60%, a seconda dell’età dell’autore).

Quando il percettore è un professionista non residente, l’aliquota sale al 30% e la ritenuta è a titolo d’imposta: non un anticipo, ma un prelievo definitivo che chiude l’obbligazione fiscale su quel reddito in Italia. La stessa aliquota del 30% si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale corrisposti a non residenti e ai compensi per l’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti e marchi erogati a soggetti non residenti. Se invece i compensi sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, torna applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 20%.

Le provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari seguono una regola diversa: l’aliquota è del 23%, ma non si applica sull’intero compenso. La base imponibile è ridotta al 50% dell’ammontare delle provvigioni, e scende ulteriormente al 20% quando il percipiente dichiara al proprio committente di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della propria attività, dell’opera di dipendenti o di terzi.

Per gli interessi e gli altri proventi di natura finanziaria, l’aliquota dipende dalla fonte del provento: 20% sugli interessi corrisposti dagli emittenti di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie; 26% sugli interessi corrisposti da banche e Poste Italiane ai titolari di conti correnti e depositi, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 66/2014 all’art. 26 del DPR n. 600/1973. Questa seconda ritenuta è a titolo d’acconto solo per imprenditori individuali, società di persone commerciali e società di capitali; in tutti gli altri casi è a titolo d’imposta. Fa eccezione l’imposta sostitutiva del 12,5% applicata agli interessi sui titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT), disciplinata dal D.Lgs. n. 239/1996 in deroga al regime ordinario del DPR 600/73.

Tipologia di redditoAliquotaBase imponibile
Lavoro autonomo, residenti20% acconto100%
Lavoro autonomo, non residenti30% imposta100%
Provvigioni (agenzia, mediazione)23% acconto50% (20% con dipendenti/terzi)
Interessi su obbligazioni (art. 23)20%100%
Interessi conti correnti e depositi bancari26%100%
Interessi su titoli di Stato (BOT, BTP, CCT)12,5% sostitutiva100%

Come si calcola: base imponibile e casi pratici

Il calcolo della ritenuta d’acconto parte dall’individuazione corretta della base imponibile, il punto in cui si concentra la maggior parte degli errori pratici. Rientrano sempre nella base imponibile il compenso professionale e i rimborsi spese a piè di lista (viaggio, vitto, alloggio) quando riaddebitati in modo forfettario. Non rientrano invece i contributi previdenziali obbligatori a carico di chi paga, né le spese analiticamente documentate e anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente.

Il punto che genera più confusione riguarda il trattamento dei due principali contributi previdenziali che compaiono in fattura. Il contributo integrativo alla cassa professionale privata (tipicamente 2% o 4%, per avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti e altre professioni ordinistiche) non è reddito per il professionista: è una partita di giro destinata alla cassa, e per questo resta fuori dalla base imponibile della ritenuta, pur concorrendo alla base imponibile IVA. La rivalsa INPS del 4%, applicata dai professionisti iscritti alla gestione separata (consulenti, amministratori di condominio, collaboratori senza cassa di categoria), ha invece natura diversa: è considerata reddito a tutti gli effetti, e quindi rientra nel calcolo sia dell’IVA che della ritenuta d’acconto.

Il primo esempio riguarda un professionista iscritto a cassa privata che fattura una prestazione di 1.000 euro, con contributo integrativo del 2% e IVA al 22%.

VoceImporto
Imponibile prestazione€ 1.000,00
Contributo integrativo cassa 2%€ 20,00
IVA 22% (su € 1.020)€ 224,40
Ritenuta d’acconto 20% (solo su imponibile prestazione)€ 200,00
Netto a pagare€ 1.044,40

Il secondo esempio riguarda un professionista iscritto alla gestione separata INPS, sugli stessi dati di partenza ma con rivalsa INPS del 4% al posto del contributo di cassa: in questo caso la ritenuta si calcola sull’imponibile comprensivo della rivalsa.

VoceImporto
Imponibile prestazione€ 1.000,00
Rivalsa INPS 4%€ 40,00
IVA 22% (su € 1.040)€ 228,80
Ritenuta d’acconto 20% (su imponibile + rivalsa)€ 208,00
Netto a pagare€ 1.060,80

Il terzo esempio riguarda una prestazione di lavoro autonomo occasionale, senza partita IVA, con compenso lordo di 1.000 euro e nessun rimborso spese analitico. In questo caso non c’è IVA né contributo previdenziale: la ritenuta del 20% si applica direttamente sul compenso lordo, e il documento da emettere è una ricevuta, non una fattura.

VoceImporto
Compenso lordo€ 1.000,00
Ritenuta d’acconto 20%€ 200,00
Netto a pagare€ 800,00

Un errore frequente riguarda proprio quest’ultimo caso: se il committente riconosce anche un rimborso spese forfettario, non documentato analiticamente, quell’importo va sommato al compenso lordo prima di calcolare la ritenuta, mentre i rimborsi analitici (con ricevute o fatture a carico del committente) restano fuori dal calcolo. Una verifica puntuale della composizione del compenso, prima di emettere la ricevuta o la fattura, evita di applicare la ritenuta sulla base sbagliata e di dover poi richiedere una consulenza per correggere l’errore.

Tabella: quale trattamento per ciascun professionista

I tre esempi visti finora corrispondono a tre situazioni ricorrenti, ciascuna con un trattamento diverso della base imponibile e un documento fiscale differente da emettere. La tabella seguente li mette a confronto in un’unica vista, utile per verificare rapidamente quale regola si applica a seconda della propria posizione previdenziale.

PosizioneVoce inclusa in base imponibileDocumentoAliquota
Cassa previdenziale privata (avvocati, commercialisti, ingegneri…)Solo compenso, no contributo cassaFattura con IVA20%
Gestione separata INPS (consulenti, amministratori condominio…)Compenso + rivalsa INPS 4%Fattura con IVA20%
Lavoro autonomo occasionale (no P.IVA)Solo compenso lordo (+ rimborsi forfettari non documentati)Ricevuta, no IVA20%
Regime forfettarioNon applicabileFattura senza IVA né ritenutaEsente

La differenza più rilevante non riguarda l’aliquota, sempre al 20% nei primi tre casi, ma la composizione della base su cui l’aliquota si applica: dimenticare di includere la rivalsa INPS, o al contrario includere per errore il contributo di cassa, è la causa più comune di uno scostamento tra la ritenuta calcolata in fattura e quella effettivamente dovuta.

Gli errori più frequenti nel calcolo della ritenuta d’acconto

Oltre alla composizione della base imponibile, già trattata, nella pratica professionale ricorrono altri punti di attrito che non riguardano il calcolo in sé ma la sua applicazione operativa. Di seguito quattro situazioni che generano più spesso una ritenuta calcolata in modo scorretto o un adempimento mancato.

Applicare la ritenuta a un committente che non è sostituto d’imposta

Un professionista che fattura a un privato cittadino, o a un ente che non esercita attività commerciale in via principale, non deve subire alcuna ritenuta, perché il committente non riveste la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/1973. Capita che la ritenuta venga comunque indicata in fattura per abitudine, generando un netto a pagare inferiore a quanto dovuto e un disallineamento nella successiva dichiarazione dei redditi. Prima di emettere il documento è opportuno verificare la natura del committente, non solo l’importo della prestazione.

Confondere il contributo di cassa con la rivalsa INPS

È l’errore più frequente tra quelli riscontrati nella pratica: applicare alla rivalsa INPS del 4% lo stesso trattamento riservato al contributo di cassa privata, escludendola dalla base della ritenuta. Il risultato è una ritenuta calcolata per difetto, che il sostituto può contestare in sede di controllo del versamento F24, con conseguente necessità di regolarizzare la differenza.

Applicare la ritenuta a un forfettario per mancata dichiarazione

Il committente che riceve una fattura da un fornitore in regime forfettario deve astenersi dall’applicare la ritenuta, ma solo se il fornitore ha reso la dichiarazione prevista dalla norma. In assenza di questa dichiarazione esplicita, alcuni sostituti applicano comunque la trattenuta per prudenza, generando un netto inferiore che il forfettario deve poi farsi restituire, oppure recuperare in altro modo, non essendo previsto lo scomputo in dichiarazione per questo regime.

Versare la ritenuta con codice tributo o periodo di riferimento errato

Il versamento tramite modello F24 richiede di indicare correttamente il mese in cui è avvenuto il pagamento del compenso, non il mese di emissione della fattura. Quando le due date non coincidono, indicare il periodo sbagliato genera un disallineamento che può emergere in sede di controllo automatizzato, anche a fronte di un versamento tempestivo e nell’importo corretto.

Versamento e adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta versa la ritenuta trattenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso. Se il 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo utile. Il versamento avviene tramite modello F24, indicando nella sezione Erario il codice tributo 1040 per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, il mese e l’anno di riferimento del pagamento, e l’importo trattenuto.

I sostituti privi di partita IVA possono versare in forma cartacea presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, oppure per via telematica. I sostituti titolari di partita IVA sono invece obbligati all’invio esclusivamente telematico del modello F24, tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, l’internet banking o un intermediario abilitato.

Oltre al versamento, il sostituto è tenuto a rilasciare al percettore, entro il 31 marzo dell’anno successivo, la Certificazione Unica, che attesta l’ammontare complessivo dei compensi erogati e delle ritenute operate, a prescindere dal loro effettivo versamento. Entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo proroghe, deve inoltre trasmettere il modello 770, la dichiarazione riepilogativa di tutte le ritenute operate nell’anno precedente.

Il mancato versamento, l’omessa applicazione della ritenuta o gli errori nella dichiarazione modello 770 espongono il sostituto a un regime sanzionatorio specifico, distinto a seconda che la ritenuta sia stata operata e non versata, oppure non operata affatto. Chi si trova in questa situazione può approfondire il quadro sanzionatorio aggiornato e le modalità di ravvedimento operoso nella guida dedicata all’omesso versamento delle ritenute fiscali.

Consulenza fiscale online

Ritenuta calcolata sulla base sbagliata? Verifica prima del versamento

Includere o escludere per errore la rivalsa INPS, il contributo di cassa o un rimborso forfettario altera l’importo della ritenuta e il netto in fattura. Una verifica puntuale della composizione del compenso, prima di emettere il documento, evita disallineamenti in sede di controllo F24 e nel modello 770.

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Domande frequenti

Chi paga il 20% della ritenuta d’acconto?

La trattenuta del 20% è operata dal committente, il sostituto d’imposta, che la versa all’Erario per conto del professionista. Il professionista riceve il compenso al netto di questa somma e la recupera in dichiarazione dei redditi come acconto sull’IRPEF dovuta.

Quanto sono 1.000 euro al netto della ritenuta d’acconto?

Su un compenso lordo di 1.000 euro, la ritenuta del 20% è pari a 200 euro: il netto a pagare è 800 euro. Se il compenso è fatturato con IVA e contributi previdenziali, il calcolo cambia in base a come questi ultimi entrano nella base imponibile della ritenuta.

La ritenuta d’acconto si applica ai contribuenti forfettari?

No. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla ritenuta d’acconto sui compensi fatturati, a condizione che rilascino al committente una dichiarazione in cui attestano l’applicazione del regime, ai sensi della L. n. 190/2014.

Qual è la ritenuta d’acconto per gli sportivi dilettanti?

Con la riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021), i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non formano reddito fino a 15.000 euro annui: solo l’eccedenza è soggetta a ritenuta del 20%, applicata previa autocertificazione dell’ammontare complessivo percepito nell’anno.

Cosa succede se non ricevo la Certificazione Unica?

La CU va rilasciata entro il 31 marzo dell’anno successivo, ma la sua mancata trasmissione non impedisce di regola lo scomputo della ritenuta se il percettore può dimostrare, con altra documentazione, di averla effettivamente subita.

Cosa succede se il sostituto trattiene la ritenuta ma non la versa?

Il percettore non ne risponde: la ritenuta operata ma non versata resta un’inadempienza del solo sostituto d’imposta, che è soggetto a un regime sanzionatorio specifico distinto da quello per omessa applicazione della ritenuta.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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