Ripartizione dell’onere della prova nel transfer pricing

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriRipartizione dell'onere della prova nel transfer pricing

Il Fisco deve motivare il cambio di metodo nelle verifiche sui prezzi di trasferimento. La CgT di Milano ha stabilito nuovi principi per riequilibrare la ripartizione dell'onere probatorio tra amministrazione e contribuenti.

La Corte di giustizia tributaria di Milano ha segnato un punto di svolta nel transfer pricing con la sentenza n. 5328/10/2024. Per la prima volta viene applicato rigorosamente il comma 5-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 546/92, stabilendo che l'amministrazione finanziaria deve provare in modo adeguato le proprie contestazioni sui prezzi di trasferimento. La decisione ribalta anni di prassi in cui i verificatori cambiavano metodo di analisi senza fornire motivazioni convincenti, scaricando sul contribuente l'intero peso della prova. Il caso nasce da una rettifica per omessa contabilizzazione di componenti positivi verso parti correlate. L'ufficio aveva contestato la mancanza di documentazione idonea e aveva applicato un metodo diverso da quello del contribuente per calcolare i prezzi arm's length. I giudici hanno accolto il ricorso, stabilendo che i verificatori non avevano giustificato adeguatamente il rigetto del metodo aziendale. La tradizionale ripartizione dell'onere della prova La Cassazione ha consolidato negli anni una posizione precisa sulla ripartizione dell'onere probatorio nel transfer pricing. Secondo l'orientamento maggioritario, espresso nelle sentenze n. 22010/2013, n. 10742/2013, n. 16398/2015, n. 16397/2015 e più recentemente n. 6101/2024, il Fisco deve provare soltanto due elementi:

Che le operazioni sono avvenute tra parti correlate e Che i valori si discostano significativamente dal principio di libera concorrenza.

Al contribuente spetta invece dimostrare tutti gli altri elementi a supporto della conformità con il principio arm's length. Questa ripartizione si basa sul principio di vicinanza della prova dell'articolo 2697 del Codice civile, secondo cui l'onere probatorio ricade su chi ha maggiore facilità di accesso agli elementi di prova. La prassi applicativa ha però spesso sbilanciato questa ripartizione. I verificatori tendevano a rigettare i metodi adottati dalle imprese senza fornire analisi approfondite, limitandosi a contestare genericamente l'adeguatezza dell'approccio seguito dal contribuente. Il nuovo equilibrio probatorio La Corte di Milano introduce un principio dirompente: l'amministrazione finanziaria ha un onere di prova rafforzato quando contesta i prezzi di trasferimento. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che il Fisco deve provare in giudizio le violazioni contestate, mentre il giudice annulla l'atto impositivo se la prova risulta mancante, contraddittoria o insufficiente. Questo significa che non basta più una contestazione generica. I verificatori devono dimostrare concretamente perché il metodo adottato dal contribuente è inadeguato e perché quello alternativo da loro scelto risulta più appropriato. La motivazione deve essere tecnica, circostanziata e basata su un'analisi funzionale completa. La decisione si allinea con le linee guida OCSE, che richiedono un'accurata analisi delle funzioni, dei rischi e degli asset delle parti coinvolte prima di selezionare un metodo di t...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Accordi bilaterali di sicurezza sociale: come evitare la doppia contribuzione all’estero

Gli accordi bilaterali di sicurezza sociale sono trattati internazionali che coordinano i sistemi previdenziali di due stati, impedendo che...

Tassazione TFR estero 2026: criteri di ripartizione pro-rata, convenzioni e rimborso delle imposte

Il TFR erogato da ente residente in Italia è sempre imponibile in Italia, indipendentemente dalla residenza fiscale del lavoratore...

Ravvedimento operoso cripto-attività: come regolarizzare le posizioni pregresse

Come regolarizzare le cripto-attività non dichiarate tramite il ravvedimento operoso, distinguendo tra violazioni del monitoraggio fiscale (Quadro RW) e...

Smart working per datore estero: tassazione, stabile organizzazione e regime impatriati

Il lavoratore residente in Italia che svolge la prestazione in smart working per un datore estero è soggetto a...

Tassazione delle plusvalenze da criptovalute: regime fiscale 2026

Le plusvalenze da criptovalute realizzate da persone fisiche non imprenditori sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% sui redditi 2025...

Cripto-attività in dichiarazione dei redditi 2026: guida completa

Le persone fisiche residenti in Italia che hanno realizzato plusvalenze da cripto-attività nel 2025 devono dichiararle nella Sezione V-A...