Il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono lโattivitร di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (art. 17 co. 6 lett. a) del DPR n. 633/72). La norma ha l'obiettivo di contrastare fenomeni evasivi nel settore dell'edilizia, legati al fatto che in alcuni casi il subappaltatore non versa l'IVA addebitata all'appaltatore. Per contrastare questo fenomeno รจ in vigore una disciplina legata all'applicazione del reverse charge nel settore dell'edilizia.
In particolare, si tratta dell'obbligo di applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivitร del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietร di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Il funzionamento del Reverse Charge
Per reverse charge si intende lโinversione contabile del versamento dellโIVA. Questo meccanismo sposta il carico tributario IVA dal venditore all'acquirente, con conseguente applicazione dell'imposta da parte di quest'ultimo. Normalmente, in un rapporto commerciale รจ il fornitore del servizio ad incassare lโIVA incorporandola nel prezzo di vendita pagato dal cliente, per poi rigirare lโimporto all'Erario. Attraverso il meccanismo dell'inversione contabile l'IVA viene accreditata al committente e sia come "credito" che come "debito". Sostanzialmente รจ un'operazione neutra finanziariamente che viene utilizzata per evitare che possano esserci frodi nella filiera di produzione distribuzione e vendita.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha introdotto anche nel settore edile il meccanismo del reverse charge, al fine di evitare possibili frodi fiscali. Infatti, in caso di subappalto, accadeva spesso che il subappaltatore emettesse fattura nei confronti dellโappaltatore con normale applicazione dellโIVA, ma senza versarla, e che lโappaltatore richiedesse anche il rimborso dellโIVA. Pertanto, lโonere si sposta dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni; e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi, come nel caso di materia edilizia. In particolare, tale disciplina nel settore edile prevede che:
Che le prestazioni rese dal subappaltatore siano fatturate senza applicazione dell'imposta;
Che lโappaltatore integri le fatture ricevute con lโindicazione dell'IVA (aliquota e importo);
Che lโappaltatore registri le fatture sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle fatture emesse.
Il reverse charge nei subappalti in edilizia
Al fine di contr...
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