Il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (art. 17 co. 6 lett. a) del DPR n. 633/72). La norma ha l'obiettivo di contrastare fenomeni evasivi nel settore dell'edilizia, legati al fatto che in alcuni casi il subappaltatore non versa l'IVA addebitata all'appaltatore. Per contrastare questo fenomeno è in vigore una disciplina legata all'applicazione del reverse charge nel settore dell'edilizia.
In particolare, si tratta dell'obbligo di applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Il funzionamento del Reverse Charge
Per reverse charge si intende l’inversione contabile del versamento dell’IVA. Questo meccanismo sposta il carico tributario IVA dal venditore all'acquirente, con conseguente applicazione dell'imposta da parte di quest'ultimo. Normalmente, in un rapporto commerciale è il fornitore del servizio ad incassare l’IVA incorporandola nel prezzo di vendita pagato dal cliente, per poi rigirare l’importo all'Erario. Attraverso il meccanismo dell'inversione contabile l'IVA viene accreditata al committente e sia come "credito" che come "debito". Sostanzialmente è un'operazione neutra finanziariamente che viene utilizzata per evitare che possano esserci frodi nella filiera di produzione distribuzione e vendita.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha introdotto anche nel settore edile il meccanismo del reverse charge, al fine di evitare possibili frodi fiscali. Infatti, in caso di subappalto, accadeva spesso che il subappaltatore emettesse fattura nei confronti dell’appaltatore con normale applicazione dell’IVA, ma senza versarla, e che l’appaltatore richiedesse anche il rimborso dell’IVA. Pertanto, l’onere si sposta dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni; e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi, come nel caso di materia edilizia. In particolare, tale disciplina nel settore edile prevede che:
Che le prestazioni rese dal subappaltatore siano fatturate senza applicazione dell'imposta;
Che l’appaltatore integri le fatture ricevute con l’indicazione dell'IVA (aliquota e importo);
Che l’appaltatore registri le fatture sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle fatture emesse.
Il reverse charge nei subappalti in edilizia
Al fine di contr...
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