Abbonati
In evidenza

Residenza a Monaco: tie-breaker dell’Accordo e presunzione black list

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
5 min di lettura
In sintesi

L'Accordo Italia-Monaco è di scambio di informazioni, ma l'art. 12 regola la doppia residenza: come si raccorda con la black list.

L’Accordo Italia-Monaco nasce per lo scambio di informazioni, ma l’art. 12 contiene criteri per risolvere la doppia residenza delle persone fisiche. Per chi si trasferisce a Monaco l’esito dipende dalla prova dei criteri, dall’annualità e dall’orientamento dei giudici di merito.


Chi trasferisce la residenza a Monaco deve considerare due piani distinti. Il primo è interno: l’art. 2, comma 2-bis, del TUIR presume residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti negli Stati che il D.M. 4 maggio 1999 considera fiscalmente privilegiati ai fini della norma, tra cui il Principato. Il secondo è pattizio: l‘Accordo del 2 marzo 2015, ratificato con la L. 1° dicembre 2016, n. 231 e in vigore per l’Italia dal 4 febbraio 2017, è un accordo di scambio di informazioni, ma all’art. 12, paragrafo 2, fissa criteri gerarchici per la persona fisica residente in entrambi gli Stati. Come questi criteri operino rispetto alla presunzione è questione su cui la giurisprudenza di merito non ha una linea uniforme.

Residenza-Monaco-tie-breaker-Accordo-presunzione-black-list-infografica

Natura dell’Accordo: scambio di informazioni con due norme da convenzione

La parte più ampia dell’Accordo del 2 marzo 2015 regola la collaborazione tra le amministrazioni fiscali, che si scambiano informazioni su richiesta. Le disposizioni sull’imposizione dei redditi sono concentrate in un solo articolo, il 12 («Disposizioni varie»), che contiene una regola sul modo di evitare la doppia imposizione e una seconda, decisiva per chi si trasferisce, sullo Stato di residenza della persona fisica che risulta residente in entrambi i territori.

Le autorità competenti si scambiano, su richiesta, le informazioni utili all’applicazione delle norme interne relative a IRPEF, IRES, IRAP, imposte sulle successioni e sulle donazioni e imposte sostitutive. Lo scambio riguarda anche le informazioni detenute da banche e altri intermediari (artt. 1, 3 e 5).

L’art. 12, paragrafo 1, disciplina la doppia imposizione: l’Italia può includere nella base imponibile i redditi imponibili anche a Monaco e, in tal caso, deve dedurre l’imposta pagata nel Principato, entro la quota di imposta italiana attribuibile a quei redditi. La deduzione non spetta se il reddito è assoggettato in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta. Per chi si trasferisce conta soprattutto il paragrafo 2, esaminato di seguito. Sul regime del Principato e sui requisiti per ottenere la residenza monegasca si rinvia alla scheda sul Principato di Monaco.

Abbonati per continuare a leggere

Accedi a tutti i contenuti premium di Fiscomania.com

Abbonamento trimestrale

72€ / 3 mesi
24,00€/mese
  • Accesso a tutti gli articoli premium
  • Guide operative, checklist e modulistica
  • Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
  • Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Abbonati ora
Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

Richiedi la tua consulenza fiscale

Risposta entro 24 ore lavorative · Dati protetti

Qual è il tuo profilo fiscale?

Scegli per personalizzare la consulenza.

Descrivi brevemente la tua situazione

Più dettagli ci dai, più la nostra risposta sarà mirata. Bastano 2-3 frasi.

Come ti contattiamo?

Solo nome ed email sono obbligatori. Il telefono velocizza la risposta.

Conferma e invia

Controlla i dati e invia la richiesta. Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative.