L’Agenzia delle Entrate conferma: aver lavorato come frontaliere non preclude l’accesso al Nuovo Regime Impatriati. Attenzione però al rientro con lo stesso datore di lavoro: il requisito di permanenza all’estero sale a 6 o 7 periodi d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, ha sciolto un nodo cruciale per i lavoratori transfrontalieri: aver prestato attività lavorativa in Italia come “frontaliere” (pur risiedendo all’estero) non preclude l’accesso al nuovo regime impatriati quando si decide di trasferire stabilmente la residenza in Italia.
Questa apertura è fondamentale, ma nasconde un’insidia temporale legata alla continuità lavorativa con lo stesso datore di lavoro, che impone requisiti di permanenza all’estero molto più severi rispetto al passato.
Il principio stabilito: Ai fini dell’accesso al nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. n. 209/2023), il luogo in cui è stata svolta l’attività lavorativa durante il periodo di residenza estera è irrilevante. Pertanto, un lavoratore iscritto AIRE che ha lavorato quotidianamente in Italia (frontaliere) può beneficiare della detassazione al rientro, a patto di rispettare il requisito del periodo minimo di permanenza all’estero (che sale a 6 o 7 anni in caso di continuità lavorativa).

Indice degli argomenti
Il caso: il frontaliere che rientra in Italia
L’istanza analizzata dall’Agenzia riguarda una fattispecie molto comune, spesso fonte di incertezza operativa. Il contribuente istante presentava il seguente profilo:
- Residenza: Trasferita all’estero con iscrizione AIRE dal 2018.
- Lavoro: Dipendente di una società italiana dal 2016. Dopo il trasferimento all’estero, ha continuato a lavorare per la stessa società come frontaliere, recandosi quotidianamente presso la sede italiana.
- Progetto: Rientro della residenza fiscale in Italia nel 2026, mantenendo il rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
Il dubbio interpretativo
Il dubbio del contribuente riguardava la compatibilità tra lo status di “impatriato” (che presuppone un ritorno dopo un periodo “fuori“) e il fatto di aver fisicamente lavorato in Italia durante gli anni di residenza estera. Si chiedeva se tale circostanza potesse invalidare il requisito dell’attività lavorativa prestata “all’estero” o la natura stessa del rientro.
I requisiti per l’accesso (analisi della Risposta n. 12/2026)
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere favorevole, basandosi sulla lettura letterale dell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023. Gli elementi principali analizzati su cui si è basata la risposta sono i seguenti.
Irrilevanza del luogo di lavoro pregresso
La norma agevolativa non pone alcuna condizione riguardo al luogo dove l’attività lavorativa deve essere stata svolta durante il periodo di residenza all’estero. Ciò che conta è lo status formale e sostanziale di non residenza fiscale in Italia (iscrizione AIRE e centro degli interessi vitali all’estero). Di conseguenza, il fatto di aver lavorato in Italia come frontaliere non è una causa ostativa.
Il vincolo della “nuova residenza”
Il regime si applica ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR. L’Agenzia conferma che, anche in continuità di datore di lavoro, non è più necessario verificare il “collegamento funzionale” tra rientro e nuovo lavoro (come accadeva in passato), ma è sufficiente che sussistano i requisiti oggettivi di permanenza estera.
Attenzione: L’iscrizione AIRE non basta. L’Agenzia accetta il rientro agevolato solo se la residenza estera passata era effettiva. Se lavoravi come frontaliere ma tua moglie e i tuoi figli vivevano in Italia, il Fisco potrebbe contestare che non sei mai veramente ‘espatriato’, negandoti il regime al rientro.
Il requisito dell’elevata qualificazione
Un punto critico sollevato nell’istanza riguardava il possesso dei requisiti di “elevata qualificazione o specializzazione“. L’Agenzia ha dichiarato il quesito inammissibile in sede di interpello. Perché? La verifica dei titoli di studio o delle qualifiche professionali (D.Lgs. n. 108/2012 e 206/2007) è un accertamento di fatto e tecnico, non interpretabile tramite interpello tributario. Spetta al contribuente (o al suo consulente) accertarsi di rientrare nelle categorie previste (Laurea triennale o qualifiche superiori specifiche).
La verifica della “continuità lavorativa”: 6 o 7 anni?
La vera insidia della Risposta n. 12/2026 non risiede nella qualifica di frontaliere, ma nel calcolo dei periodi d’imposta necessari per attivare il beneficio. Il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. n. 209/2023) introduce una penalizzazione temporale significativa per chi rientra lavorando per lo stesso soggetto (o gruppo).
Attenzione al requisito rafforzato: Se il lavoratore rientra in Italia alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (o di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo) presso cui era impiegato all’estero, il requisito minimo di permanenza fuori dall’Italia non è più di 3 anni, ma sale a 6 o 7 periodi d’imposta.
La Risposta n. 12/2026 è un’ottima notizia per i frontalieri che desiderano tornare a vivere in Italia, rimuovendo un ostacolo interpretativo storico. Tuttavia, il vincolo dei 7 anni per la continuità lavorativa rende l’agevolazione accessibile solo a chi ha una storia di espatrio molto lunga (come nel caso dell’istante, fuori dal 2018). Pianificare il timing del rientro diventa, ora più che mai, un esercizio di precisione matematica
Leggi anche: Impatriati con stesso datore: 6 o 7 anni di residenza estera.
Tabella comparativa: requisiti di permanenza all’estero
Ecco come cambia l’orizzonte temporale in base alla storia lavorativa del contribuente:
| Scenario | Requisito |
| Nuovo datore di lavoro (Nessun legame pregresso) | 3 periodi d’imposta |
| Stesso datore (mai lavorato in Italia per lui prima dell’espatrio) | 6 periodi d’imposta |
| Stesso datore (già lavorato in Italia per lui prima dell’espatrio) | 7 periodi d’imposta |
Nel caso trattato dall’Agenzia, il frontaliere lavorava per la società italiana dal 2016, si è trasferito all’estero nel 2018 e rientra nel 2026 sempre con la stessa società. Rientra quindi nell’ipotesi più severa: la terza riga della tabella.
Il caso pratico: calcolo dei 7 periodi d’imposta
Analizziamo numericamente la timeline del caso oggetto di interpello per comprendere come si matura il requisito dei 7 anni.
I dati del contribuente:
- Assunzione in Italia: 2016 (Stesso Datore).
- Trasferimento all’Estero (AIRE): 20 marzo 2018.
- Rientro in Italia previsto: 2026.
Il conteggio dei periodi fiscali esteri: Per essere considerato residente all’estero per un periodo d’imposta, il soggetto deve essere iscritto AIRE per la maggior parte dell’anno (più di 183 giorni).
- 2018: Iscrizione AIRE dal 20/03. Potenzialmente residente estero (se verificati i requisiti convenzionali o di conteggio giorni), ma spesso un anno “ibrido” o di transizione.
- 2019: Residenza Estera (Anno 1)
- 2020: Residenza Estera (Anno 2)
- 2021: Residenza Estera (Anno 3)
- 2022: Residenza Estera (Anno 4)
- 2023: Residenza Estera (Anno 5)
- 2024: Residenza Estera (Anno 6)
- 2025: Residenza Estera (Anno 7)
- 2026: Rientro in Italia.
L’Agenzia conferma che, rientrando nel 2026, il requisito è soddisfatto (“pari a sette periodi d’imposta” ). Se il contribuente avesse deciso di rientrare nel 2024 o 2025, l’agevolazione sarebbe stata negata pur essendo passati ben più dei 3 anni standard, a causa della continuità con il datore di lavoro storico.
Consulenza online regime impatriati
Come dimostra la Risposta n. 12/2026, l’accesso al nuovo regime impatriati non è mai un automatismo, ma il risultato di una pianificazione fiscale. Il calcolo errato dei periodi d’imposta (specialmente nel distinguere tra 6 o 7 anni in caso di continuità) o una valutazione superficiale dei titoli di qualificazione possono portare non solo alla perdita del beneficio, ma all’applicazione di sanzioni pesanti e interessi da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Non affidare il tuo rientro al “fai da te” o a interpretazioni generiche. Il nostro studio offre un servizio di consulenza fiscale dedicata per lavoratori impatriati, pensato per analizzare la tua specifica storia lavorativa e residenziale.
Cosa faremo per te:
- Analisi preliminare dei requisiti: Analisi dell’iscrizione AIRE e della residenza fiscale effettiva.
- Calcolo del periodo di “cooling-off”: Conteggio esatto degli anni di permanenza estera necessari in base al tuo futuro datore di lavoro.
- Simulazione del risparmio d’imposta: Proiezione del netto in busta paga con l’applicazione dell’abbattimento al 50%.
- Check-up Qualifica: Valutazione tecnica dei titoli di studio o delle specializzazioni rispetto ai decreti legislativi richiesti.
Domande frequenti
Sì. L’Agenzia ha chiarito che il luogo in cui viene prestata l’attività lavorativa durante il periodo di residenza all’estero non è vincolante. Ciò che conta è aver mantenuto la residenza fiscale estera e non in Italia.
No. Se rientri lavorando per lo stesso soggetto (o gruppo) presso cui eri impiegato prima del trasferimento, il requisito sale a 7 periodi d’imposta (se avevi già lavorato per loro in Italia) o 6 periodi (se non avevi lavorato per loro in Italia). I 3 anni valgono solo se cambi totalmente datore di lavoro/gruppo.
No. L’essere frontaliere è solo una modalità lavorativa. Per accedere al regime devi possedere i requisiti di “elevata qualificazione o specializzazione”: laurea triennale/magistrale o qualifiche specifiche per professioni regolamentate (D.Lgs. 108/2012 e 206/2007). L’Agenzia non valuta i titoli in sede di interpello.
Il “nuovo regime” (art. 5 D.Lgs. 209/2023) si applica a chi trasferisce la residenza anagrafica e fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 in poi.
Riferimenti normativi e prassi
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, Art. 5 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale – Nuovo Regime Impatriati).
- D.Lgs. 132/2025 (Decreto correttivo che ha modificato i termini del regime).
- Risposta all’Interpello n. 12 del 20 gennaio 2026 (Oggetto: Lavoratori impatriati e lavoro frontaliere).
- TUIR, Art. 2 (Definizione di Residenza Fiscale).
- D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 (Definizione di lavoratori altamente qualificati / Carta Blu UE).