Dal 1° gennaio 2025, il sistema fiscale accoglie un importante aggiornamento normativo con l’introduzione del regime di franchigia Iva transfrontaliero. Questo nuovo quadro regolamentare è stato implementato attraverso il Decreto Legislativo n. 180/2024, in attuazione delle direttive europee 2020/285/UE e 2022/542/UE.
L’obiettivo principale è semplificare gli obblighi fiscali per le piccole e medie imprese (PMI) che operano in più Stati membri dell’Unione Europea, armonizzando le regole e riducendo le distorsioni di mercato. Il nuovo regime rappresenta una risposta concreta alle sfide della competitività transfrontaliera, rendendo più accessibile l’accesso al mercato unico europeo per le PMI.
Funzionamento del nuovo regime di franchigia Iva
Il regime transfrontaliero di franchigia consente alle PMI di realizzare operazioni transfrontaliere senza applicazione dell’Iva, purché rispettino determinate soglie di volume d’affari. Due scenari principali caratterizzano il regime:
- Soggetti italiani che operano in altri Stati membri UE: Le imprese stabilite in Italia possono accedere al regime di franchigia nei Paesi in cui intendono operare, semplificando notevolmente la loro posizione fiscale e amministrativa.
- Soggetti di altri Stati membri UE che operano in Italia: Le imprese con sede in altri Paesi UE possono applicare il regime di franchigia in Italia, beneficiando di un trattamento fiscale paritario rispetto alle imprese italiane.
Per entrambi gli scenari, i soggetti interessati devono effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate del proprio Stato di stabilimento, che assegnerà loro un numero identificativo con il suffisso “EX”. Questo sistema punta a migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, promuovendo una gestione più efficiente dei dati fiscali.
Aspetti normativi
Il Decreto Legislativo n. 180/2024 introduce il Titolo V-ter al DPR n. 633/72, suddiviso in due sezioni:
- Sezione I: Regime di franchigia applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri. Questa sezione disciplina le modalità con cui le imprese straniere possono operare in Italia in regime di esenzione fiscale;
- Sezione II: Regime di franchigia applicato in altri Stati membri da soggetti stabiliti in Italia. Qui vengono delineate le regole per le imprese italiane che desiderano avvalersi del regime in altri Paesi UE.
Requisiti e condizioni di accesso
Per accedere al regime, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali che garantiscono l’equilibrio e la sostenibilità del sistema:
- Volume d’affari massimo nell’UE: Non deve superare i 100.000 euro annui, una soglia progettata per includere le microimprese e le PMI di dimensioni ridotte.
- Volume d’affari nel singolo Stato membro: Per l’Italia, la soglia è fissata a 85.000 euro annui, un limite che riflette le specificità del mercato nazionale.
- Comunicazione preventiva: I soggetti interessati devono notificare la loro intenzione di avvalersi del regime, indicando chiaramente gli Stati membri in cui intendono operare.
- Identificazione IVA: Il numero di partita Iva deve includere il suffisso “EX”, che identifica i soggetti abilitati al regime speciale, garantendo uniformità nell’applicazione delle norme fiscali.
La comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con cui viene data attuazione al regime transfrontaliero di franchigia IVA (provv. 30 dicembre 2024 n. 460166).
La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
- a) codice fiscale;
- b) denominazione o cognome e nome;
- c) natura giuridica;
- d) domicilio fiscale;
- e) attività prevalente;
- f) attività secondarie;
- g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
- h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;
- i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;
- k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera
- i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
L’invio può essere effettuato da parte di un intermediario (ex art. 3 del DPR n. 322/98) con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. Successivamente alla trasmissione, l’Amministrazione finanziaria effettuerà alcuni controlli, e successivamente, la domanda verrà inoltrata agli Stati membri di franchigia ivi indicati. L’intera procedura dovrebbe non superare i 35 giorni dalla trasmissione della comunicazione.
Una volta ammessi al regime, i soggetti devono adempiere a obblighi informativi trimestrali, comunicando i valori delle operazioni effettuate nei rispettivi Stati membri. La comunicazione deve essere trasmessa entro un mese dalla fine di ogni trimestre. In caso di errori o modifiche, è possibile correggere i dati entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione. Questo approccio garantisce flessibilità e riduce i rischi di penalizzazioni dovute a errori non intenzionali.
Per quali operazioni è utile aderire al regime
Le PMI che operano in regime di franchigia sono esonerate dalla maggior parte degli obblighi Iva, fatta eccezione per la certificazione dei corrispettivi e la conservazione della documentazione fiscale. Tale regime potrebbe rivelarsi utile in tutti quei casi dove l’Iva p dovuta nello Stato membro del soggetto cessionario o committente.
Ad esempio, può essere il caso di alcune prestazioni di servizi business to consumer rilevanti territorialmente in Stati membri diversi da quello del prestatore. Questo accade nelle prestazioni di servizi in deroga, da 7-quater a 7-octies del DPR n. 633/72. Inoltre, aspetto da non sottovalutare possono essere interessate a questo regime le varie PMI che si occupano di vendite a distanza (e-commerce) di beni soggetti ad Iva nel Paese UE di arrivo dei beni.
Esclusioni dal regime
Il regime non è applicabile in specifici casi, tra cui:
- Operazioni prevalenti o esclusive su fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, per garantire una corretta applicazione dell’imposta in settori particolarmente sensibili.
- Partecipazione a società di persone o controllo di SRL con attività economiche correlate, per evitare conflitti di interesse o abusi del sistema.
- Superamento di determinate soglie di spese per il personale o di redditi di lavoro dipendente, condizioni che assicurano che il regime sia riservato a soggetti con una reale dimensione ridotta.
Queste esclusioni sono fondamentali per preservare l’integrità del sistema e garantire che le agevolazioni siano indirizzate ai soggetti realmente bisognosi.
Vantaggi e implicazioni
Il regime di franchigia Iva transfrontaliero rappresenta una significativa opportunità per le PMI, garantendo:
- Riduzione degli oneri amministrativi: La semplificazione fiscale riduce il carico burocratico, migliorando la produttività delle imprese;
- Migliore competitività: Le imprese possono operare in un mercato europeo più integrato, beneficiando di condizioni fiscali uniformi;
- Accesso a nuove opportunità commerciali: Facilitando le operazioni transfrontaliere, le PMI possono espandere il loro raggio d’azione e accedere a nuovi mercati.
Inoltre, il regime rafforza la fiducia delle imprese nei confronti del sistema fiscale europeo, creando un ambiente favorevole agli investimenti e all’innovazione.
Prospettive future
Con questo nuovo regime, l’Italia si allinea alle direttive europee, promuovendo un sistema fiscale più equo e competitivo. Tuttavia, è fondamentale che le imprese interessate si preparino adeguatamente, comprendendo le nuove regole e adeguando le loro procedure operative per sfruttare appieno i vantaggi offerti.
L’introduzione del regime di franchigia transfrontaliero rappresenta una svolta significativa per il panorama fiscale europeo, rafforzando l’integrazione economica tra gli Stati membri e favorendo lo sviluppo delle PMI. Questo cambiamento è destinato a creare un contesto più dinamico e inclusivo per le imprese, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione transnazionale. Con un’attuazione efficace e una comunicazione chiara, il regime può diventare un modello di riferimento per future riforme fiscali in ambito europeo.