Dal 1° gennaio 2025, il sistema fiscale accoglie un importante aggiornamento normativo con l’introduzione del regime di franchigia Iva transfrontaliero. Questo nuovo quadro regolamentare è stato implementato attraverso il Decreto Legislativo n. 180/24, in attuazione delle direttive europee 2020/285/UE e 2022/542/UE.
L’obiettivo principale è quello di estendere l’esonero dall’Iva alle piccole e medie imprese (PMI), che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati UE. Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 460166/24 ha previsto le regole per dare attuazione alla normativa.
Indice degli Argomenti
Soggetti interessati al nuovo regime di franchigia Iva
Il regime transfrontaliero di franchigia consente alle PMI di realizzare operazioni transfrontaliere senza applicazione dell’Iva, purché rispettino determinate soglie di volume d’affari. Due scenari principali caratterizzano il regime:
- Soggetti italiani che operano in altri Stati membri UE: Le imprese stabilite in Italia possono accedere al regime nei Paesi in cui intendono operare, semplificando notevolmente la loro posizione fiscale e amministrativa.
- Soggetti di altri Stati membri UE che operano in Italia: Le imprese individuali con sede in altri Paesi UE possono applicare il regime in Italia, beneficiando di un trattamento fiscale paritario rispetto alle imprese italiane.
Per entrambi gli scenari, i soggetti interessati devono effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate del proprio Stato di stabilimento, che assegnerà loro un numero identificativo con il suffisso “EX”. Questo sistema punta a migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, promuovendo una gestione più efficiente dei dati fiscali.
Aspetti normativi
Il Decreto Legislativo n. 180/2024 introduce il Titolo V-ter al DPR n. 633/72, suddiviso in due sezioni:
- Sezione I: Regime di franchigia applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri. Questa sezione disciplina le modalità con cui le imprese straniere possono operare in Italia in regime di esenzione fiscale;
- Sezione II: Regime di franchigia applicato in altri Stati membri da soggetti stabiliti in Italia. Qui vengono delineate le regole per le imprese italiane che desiderano avvalersi del regime in altri Paesi UE.
L’aspetto su cui porre attenzione è che il nostro ordinamento consente il regime di esonero, ai contribuenti individuali con fatturato annuo fino agli 85mila euro. Tuttavia, la norma unionale fa riferimento alle PMI, indipendentemente dalla forma giuridica
Requisiti e condizioni di accesso
Per accedere al regime, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali che garantiscono l’equilibrio e la sostenibilità del sistema:
- Volume d’affari massimo nell’UE: Non deve superare i 100.000 euro annui, una soglia progettata per includere le microimprese e le PMI di dimensioni ridotte.
- Volume d’affari nel singolo Stato membro: Per l’Italia, la soglia è fissata a 85.000 euro annui, un limite che riflette le specificità del mercato nazionale.
- Comunicazione preventiva: I soggetti interessati devono notificare la loro intenzione di avvalersi del regime, indicando chiaramente gli Stati membri in cui intendono operare.
- Identificazione IVA: Il numero di partita Iva deve includere il suffisso “EX”, che identifica i soggetti abilitati al regime speciale, garantendo uniformità nell’applicazione delle norme fiscali.
Il regime in commento non vale per gli operatori extra UE, anche se operano attraverso una stabile organizzazione all’interno dell’Unione. Inoltre, il regime non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti/trasportati in altro Stato Ue e ad altre operazioni escluse dallo Stato membro di esenzione.
La comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con cui viene data attuazione al regime transfrontaliero di franchigia IVA (provv. 30 dicembre 2024 n. 460166). Nel documento viene spiegato che, una PMI italiana per poter operare in regime di franchigia transfrontaliero deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la quale deve contenere le seguenti informazioni:
- a) codice fiscale;
- b) denominazione o cognome e nome;
- c) natura giuridica;
- d) domicilio fiscale;
- e) attività prevalente;
- f) attività secondarie;
- g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
- h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;
- i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;
- k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera
- i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
Il ruolo dell’intermediario
L’invio può essere effettuato da parte di un intermediario (ex art. 3 del DPR n. 322/98) con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. Successivamente alla trasmissione, l’Amministrazione finanziaria effettuerà alcuni controlli, e successivamente, la domanda verrà inoltrata agli Stati membri di franchigia ivi indicati. L’intera procedura dovrebbe non superare i 35 giorni dalla trasmissione della comunicazione. In caso di errori, l’Agenzia fa sapere che la domanda può essere rettificata entro cinque giorni lavorativi dall’invio.
Successivamente alla trasmissione, l’Amministrazione finanziaria effettuerà alcuni controlli, superati i quali, la domanda viene inoltrata agli Stati membri di franchigia ivi indicati.
Per quali operazioni è utile aderire al regime
Le PMI che operano in regime di franchigia sono esonerate dalla maggior parte degli obblighi Iva, fatta eccezione per la certificazione dei corrispettivi e la conservazione della documentazione fiscale. Tale regime potrebbe rivelarsi utile in tutti quei casi dove l’Iva p dovuta nello Stato membro del soggetto cessionario o committente.
Ad esempio, può essere il caso di alcune prestazioni di servizi business to consumer rilevanti territorialmente in Stati membri diversi da quello del prestatore. Questo accade nelle prestazioni di servizi in deroga, da 7-quater a 7-octies del DPR n. 633/72. Inoltre, aspetto da non sottovalutare possono essere interessate a questo regime le varie PMI che si occupano di vendite a distanza (e-commerce) di beni soggetti ad Iva nel Paese UE di arrivo dei beni.
Le autorità fiscali dello Stato membro o degli Stati membri in cui viene chiesta l’applicazione della franchigia controlleranno altre condizioni, come, ad esempio, che il volume d’affari annuo dell’operatore economico non superi la soglia annua nazionale.
Esclusioni dal regime
Il regime non è applicabile in specifici casi, tra cui:
- Operazioni prevalenti o esclusive su fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, per garantire una corretta applicazione dell’imposta in settori particolarmente sensibili.
- Partecipazione a società di persone o controllo di SRL con attività economiche correlate, per evitare conflitti di interesse o abusi del sistema.
- Superamento di determinate soglie di spese per il personale o di redditi di lavoro dipendente, condizioni che assicurano che il regime sia riservato a soggetti con una reale dimensione ridotta.
Queste esclusioni sono fondamentali per preservare l’integrità del sistema e garantire che le agevolazioni siano indirizzate ai soggetti realmente bisognosi.
Adempimenti per le PMI aderenti
La PMI che aderisce al regime è chiamata, entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre, a presentare una relazione trimestrale unica in cui comunicare:
- Il valore totale delle operazioni effettuate nel corso del trimestre;
- Il valore totale delle operazioni effettuate nel trimestre in ciascuno altro Stato Ue, compresi gli stati diversi da quelli d esenzione.
La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni, ovvero in caso di superamento delle soglie previste.
Per il calcolo del volume d’affari occorre fare riferimento al criterio di calcolo previsto dalla Direttiva. Occorre tenere conto, quindi, del momento di effettuazione dell’operazione con esclusione delle cessioni di beni d’investimento e delle operazioni esenti.
Aspetti operativi
Uno degli aspetti operativi da considerare è dato dalla possibilità di emettere la fattura sfruttando la modalità semplificata prevista dall’art. 24-bis del DPR n. 633/72, anche per importi superiori alla soglia di 400 euro (previsto per gli operatori nazionali).
Cessazione del regime
Il regime di franchigia Iva transfrontaliero cessa di essere applicato al verificarsi di particolari circostanze:
- Il soggetto passivo ha comunicato allo Stato di stabilimento di non volersi più avvalere del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
- Sono venute meno le condizioni di ammissibilità (soglie quantitative e limiti qualitativi di cui all’articolo 70-quaterdecies, comma 1, lett. b), e comma 2, del DPR n. 633/72);
- È stata superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari dello Stato. Nel caso, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento;
- L’Amministrazione finanziaria ha disattivato il numero di identificazione “EX”, ovvero quando:
- quando cessa di applicarsi il regime di franchigia;
- nel momento in cui il soggetto passivo ha cessato l’attività;
- quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività.
Fonti:
- Agenzia delle Entrate
- Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 460166/24
- Commissione Europea