Lo strumento del ravvedimento operoso permette al contribuente di sanare la propria posizione per quanto riguarda:
- Violazioni;
- Irregolarità;
- Omissioni tributarie.
Attraverso questo strumento è possibile versare sanzioni ridotte in modo proporzionale dal periodo di tempo trascorso dalla scadenza prevista. Questo è quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97.
Si tratta di una possibilità concessa al contribuente per ravvedersi sino a quando non siano già state constate le violazioni, oppure sino a quando non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche fiscali.
Il ravvedimento operoso prevede, ordinariamente, che tutto il debito sia sanato per la sua validità. Con il D.L. n. 34/19, è stata aperta la possibilità di effettuare un ravvedimento operoso frazionato.
Il ravvedimento operoso frazionato è una particolare forma di ravvedimento che permette al contribuente di sanare la propria situazione a poco a poco. Attraverso di esso il contribuente paga l’intera somma dovuta a più riprese. Il tutto, applicando sanzioni e interessi in maniera proporzionale.
Indice degli Argomenti
- Il ravvedimento operoso frazionato
- Ravvedimento operoso frazionato e le riduzioni delle sanzioni
- Tabella: sanzioni ritardato o omesso versamento imposta per violazioni dal 1° settembre 2024
- Ravvedimento operoso frazionato e versamento in ritardo delle rate
- Ravvedimento operoso: errore nelle somme e pagamenti
- Ravvedimento operoso: consulenza
Il ravvedimento operoso frazionato
Il ravvedimento operoso frazionato è stato introdotto grazie al D.L. n. 34/19 (conv. L. 58/2019), che ha introdotto l’articolo 13 bis del D.Lgs. n. 472/97, il quale recita quanto segue:
Sanare con versamenti rateizzati
Attraverso il ravvedimento operoso frazionato è possibile procedere al pagamento delle somme non ancora versate, gestendole però in modo rateizzato, cioè poco alla volta.
Questo significa che è presente la possibilità di poter frazionare l’importo totale, suddividendolo nel tempo. Non si può parlare di “rate” in quanto la legge è molto fiscale nel sottolineare che tale termine si può usare solo quando esiste effettiva rateizzazione. Circostanza questa, applicabile solo in casi particolari previsti dalla normativa giuridica.
Tale tipo di ravvedimento però può essere applicato solo nei casi in cui la violazione non sia già stata riscontrata, o non abbia già scaturito ispezioni o verifiche né accertamenti da parte delle autorità competenti.
Si deve sottolineare che tale forma di pagamento già veniva usufruita da diversi contribuenti, anche se di fatto non era mai stata ufficializzata grazie alla legge. Oggi invece, l’articolo 13 bis è dedicato esclusivamente al ravvedimento operoso parziale e frazionato.
Esempio pratico di applicazione del ravvedimento operoso frazionato
Proviamo a fare un esempio pratico di ravvedimento frazionato. Ipotizziamo che un contribuente non abbia versato una somma pari a 1.000 di IRPEF e decida di ravvedersi. Può operare nel modo seguente:
- Applicare, entro il termine dei trenta giorni, alla somma di 500 euro una sanzione ridotta a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento;
- Applicare, entro novanta giorni dalla scadenza, alla somma di 300 euro una sanzione ridotta a un nono del minimo;
- Infine, applicare a 200 euro, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, una sanzione ridotta a un ottavo del minimo.
Ravvedimento operoso frazionato: la validità e il perfezionamento
Il ravvedimento operoso parziale e frazionato vale solo ed esclusivamente per tutte le imposte gestite dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza non può mai essere adoperato per poter pagare sanzioni mancati versamenti di tributi locali o di diritti camerali. Se si ricorre a tale tipologia di pagamento, si deve anche sottolineare che si può parlare di “perfezionamento” solo quando tutto sarà stato saldato.
Con il termine “perfezionamento” infatti si indica il pagamento sia delle sanzioni sia delle vecchie somme omesse.
La legge prevede che non si possa considerare “perfezionato” un ravvedimento operoso parziale e frazionato, nel momento in cui è stata versata solo la prima rata. Il perfezionamento sarà ultimato solo quando tutte le somme dovute, saranno state saldate.
Ravvedimento operoso frazionato e le riduzioni delle sanzioni
L’art. 2, co. 1, lett. l) n. 1) del D.Lgs. n. 87/14 prevede la riduzione della sanzione per ritardato o omesso versamento di imposta (dal 30%) al 25%. Per la violazione è possibile l’utilizzo del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97).
In caso di ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà, quindi del 12,5%. Inoltre, se il ritardo nel pagamento non supera i 14 giorni, la sanzione (del 12,5%) è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo.
Inoltre, la disposizione prevede che la sanzione applicata per le imposte emergenti da liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72) e da controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73) è del 25% (non più del 30%).
Tabella: sanzioni ritardato o omesso versamento imposta per violazioni dal 1° settembre 2024
Violazione | Sanzione base | Riduzione sanzione | Sanzione ridotta |
---|---|---|---|
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione | 12,5% | 1/10 | 1,25% |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 12,5% | 1/9 | 1,39% |
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 25% | 1/8 | 3,13% |
Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 25% | 1/7 | 3,57% |
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis D.Lgs. 218/97) [*] | 25% | 1/6 | 4,16% |
Ravvedimento dopo PVC senza comunicaz. di adesione (art. 5-quater D.Lgs. n. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) [*] | 25% | 1/5 | 5% |
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis D.Lgs. n. 218/97) [*] | 25% | 1/4 | 6,25% |
[*] – Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Ravvedimento operoso frazionato: altre informazioni sulle sanzioni
Quando si sceglie di fare un ravvedimento operoso frazionato, si deve tener conto anche di altre caratteristiche. Prima di tutto, se l’imposta dovuta venisse versata in ritardo, e il ravvedimento intervenisse successivamente, la sanzione che si andrebbe ad applicare corrisponderebbe a quella riferita al totale tardivo versamento.
Oltre a questo fattore, c’è anche il fatto che gli interessi sono sempre dovuti per l’intero periodo dell’avvenuto ritardo. La riduzione che invece è prevista dal ravvedimento, è sempre riferita al momento del perfezionamento.
Ravvedimento operoso frazionato e avviso bonario
Se il contribuente versasse in ritardo le imposte dovute e prima del versamento delle somme previste dal ravvedimento, arrivasse la notifica dell’avviso bonario, allora il ravvedimento è da ritenersi non perfezionato.
Si ricorda che con “avviso bonario” si indica un avviso inviato al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, che avvisa che è stato effettuato un controllo sulla sua dichiarazione dei redditi ed evidenzia gli eventuali pagamenti non ancora saldati.
In tal caso, se arrivasse tale avviso e le somme del ravvedimento fossero state versate in ritardo, ci sarà una sanzione del 12,5% o del 25%, che dipenderà dall’effettivo periodo di tardività, a cui si dovrà aggiungere la percentuale riguardante gli interessi.
Ravvedimento operoso frazionato e versamento in ritardo delle rate
Sempre nel caso in cui non si riuscisse a tener fronte alla somma prevista dal ravvedimento frazionato, la legge consente al contribuente di rateizzare ulteriormente le cifre. Tali rate però dovranno essere di pari importo e le rate successive alla prima avranno un interesse pari al 4% annuo, quindi mensilmente sono dello 0,33%.
Sia per i titolari di partita IVA, sia per coloro che non la possiedono, la prima rata scadrà il giorno stabilito di versamento in un’unica soluzione. Per i primi però, la seconda rata ed anche quelle successive alla prima scadranno il giorno 16 di ogni mese. Per coloro che non sono in possesso di partita IVA invece, le rate successive alla prima scadono alla fine di ogni mese.
In ogni caso, tutti gli importi dovuti dovranno essere versati entro il mese di novembre, quindi questo permette anche di gestire la suddivisione delle varie rate.
Ravvedimento operoso: errore nelle somme e pagamenti
Nel caso il contribuente facesse un errore nel calcolo dovuto alle somme da versare previste dal ravvedimento, se queste risultassero insufficienti, non si può ritenere totalmente “perfezionato” il ravvedimento.
La legge però prevede di riconoscere come perfezionate tutte quelle porzioni di pagamento avvenute nella giusta misura. Ciò significa che vengono evidenziate come erronee, solamente quelle giudicate come insufficienti o sbagliate. Per non incorrere in errori consiglio sempre di affidare i calcoli ad un commercialista, in modo da non dover poi avere problemi.
Il modello F24
Per quanto riguarda il pagamento del ravvedimento frazionato invece, si deve parlare di “modello F24”, cioè un documento che presenta diversi campi da compilare, che serve per effettuare diversi pagamenti. Tra questi, anche quello relativo alle somme del ravvedimento.
Il modello F24 può essere compilato grazie all’aiuto delle diverse guide presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sia in modo autonomo, sia con l’aiuto di un esperto, come un commercialista. Si deve fare attenzione al tipo di codice tributo da dover inserire, ovvero un codice di diverse cifre che equivale ad un ambito preciso di pagamento.
Per la consultazione della lista di tali codici si può fare riferimento sempre al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Per fare un esempio, il codice 9948 e quello 1984 sono relativi al ravvedimento per addizionale comunale IRPEF, ma il 9946 riguarda tributi erariali, e così via.
Quando si compila un F24 per il ravvedimento, si deve tener conto di tasse, sanzioni ed interessi. La sanzione ovviamente dovrà essere calcolata sempre in base ai periodi di tempo già descritti nei paragrafi precedenti, con le relative percentuali che aumentano a seconda dell’effettivo ritardo di pagamento.
Ravvedimento operoso: consulenza
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