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Quadro VI della dichiarazione Iva: guida alla compilazione

IVA nei rapporti con l'esteroQuadro VI della dichiarazione Iva: guida alla compilazione

La compilazione del quadro VI della dichiarazione IVA relativo alle dichiarazioni d'intento. Vediamo le casistiche di compilazione del quadro.

Dopo aver analizzato le novità della dichiarazione Iva 2020 in questo articolo: “Dichiarazione IVA: modello, procedura e adempimenti” torniamo ad analizzare i singoli quadri dichiarativi. In questo caso la nostra attenzione si è incentrata sul Quadro VI.

Il Quadro VI deve essere compilato dai fornitori di esportatori abituali per riepiloga-
re, i dati delle dichiarazioni di intento ricevute, per l’anno 2018.

Il Quadro VI ha 6 Righi ed ogni rigo è composto da due campi dove devono essere indicati:

Nel caso in cui, i 6 righi non fossero sufficienti per indicare i dati relativi a tutte le
dichiarazioni di intento ricevute, deve essere utilizzato un altro Quadro VI.

Vediamo, quindi, di seguito le modalità di compilazione del Quadro VI della dichiarazione Iva, per riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri clienti.

Quadro VI della dichiarazione Iva: inquadramento

L’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983, convertito dalla Legge n. 17/1984, in materia di acquisti senza applicazione di IVA, da gli esportatori abituali.

Fino al 2014, il cedente o il prestatore che riceveva una dichiarazione di intento da parte di un proprio cliente, esportatore abituale, doveva obbligatoriamente comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tale dichiarazione, entro la prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale vi fossero, le operazioni realizzate senza l’applicazione dell’imposta.

La nuova disciplina, prescrive direttamente all’esportatore di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, la quale, rilascia la ricevuta telematica.

Dopodiché, l’esportatore consegna al fornitore della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia.

Il fornitore deve, tuttavia, verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione di sanzioni.

Il fornitore ha inoltre l’obbligo di riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

A tal fine, nella dichiarazione annuale IVA, troviamo il Quadro VI, nel quale devono essere indicate le dichiarazioni d’intento ricevute per l’anno di imposta del 2018, indipendentemente dalla circostanza che siano state effettuate oppure no forniture in sospensione d’imposta in dipendenza della dichiarazione d’intento.

Il Quadro VI è composto da un’unica Sezione contenente 6 Righi, da VI1 a VI6.

La colonna 3 dei righi da VI1 a VI6, del Quadro VI, è stata eliminata, nella quale doveva essere indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale.

La compilazione del Quadro VI della dichiarazione Iva

Il Quadro VI, si compone di 6 Righi, ognuno dei quali si compone di due campi:

  • Nel campo 1, deve essere indicato il numero di partita IVA del cessionario o del committente, esportatore abituale;
  • Nel campo 2, deve essere indicato il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica.

Qualora, i 6 Righi non fossero sufficienti per indicare i dati relativi a tutte le dichiarazioni di intento ricevute, deve essere utilizzato un altro Quadro VI indicando “02” nel campo “Mod. N.“, e così via.

Le stesse modalità di compilazione devono essere adottate in presenza di operazioni straordinarie.

La compilazione di più Quadri VI non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio.

Addebito dell’imposta in presenza di dichiarazione di intento

Salvo il caso di frodi o abusi, qualora il fornitore abbia addebitato l’imposta sull’operazione nonostante la dichiarazione di intento, rilasciata dal cliente esportatore abituale, non si configura alcuna violazione se sussiste il consenso del cliente.

Il consenso si può desumere, anche implicitamente, a posteriori, per esempio dalla circostanza che il cliente abbia pagato la fattura e detratto l’imposta.

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    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione giornalistica di RadioRadio nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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