Il Quadro VF rappresenta il cuore della dichiarazione IVA per quanto riguarda le operazioni passive: qui confluiscono tutti gli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività e si determina l’IVA effettivamente detraibile. Una compilazione accurata di questo quadro è essenziale per evitare contestazioni in sede di controllo e per ottimizzare il recupero dell’imposta assolta sugli acquisti.
La dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, deve essere presentata esclusivamente in via telematica nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026 (art. 8, D.P.R. n. 322/1998). Il modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51732 del 15 gennaio 2026.
In questa guida analizziamo nel dettaglio la struttura del Quadro VF, la compilazione rigo per rigo, il calcolo del pro-rata per chi effettua operazioni esenti, e i casi particolari che richiedono attenzione specifica.
Indice degli argomenti
- Cos’è il Quadro VF e a cosa serve
- Sezione 1 – Guida alla compilazione rigo per rigo
- Sezione 2 – Totali e ripartizione acquisti
- Sezione 3 – Come determinare l’IVA ammessa in detrazione
- Sezione 4 – Rettifiche e IVA finale detraibile
- Novità dichiarazione IVA 2026 correlate al Quadro VF
- Tabella riepilogativa: scadenze e adempimenti 2026
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Cos’è il Quadro VF e a cosa serve
Il Quadro VF della dichiarazione IVA è la sezione destinata all’indicazione delle operazioni passive e alla determinazione dell’IVA ammessa in detrazione. Deve essere compilato da tutti i soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa, arte o professione, riportando imponibile e imposta relativi agli acquisti e alle importazioni effettuati nel periodo d’imposta (artt. 19 e 25, D.P.R. n. 633/1972).
Nel Quadro VF devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’attività, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, tenendo conto delle variazioni registrate ai sensi dell’art. 26.
Il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto effettuate nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da Paesi extra-UE.
Struttura del Quadro VF: le 4 sezioni
Il Quadro VF si articola in quattro sezioni funzionalmente collegate tra loro:
| Sezione | Contenuto | Righi |
|---|---|---|
| Sezione 1 | Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, acquisti intracomunitari e importazioni | VF1-VF24 |
| Sezione 2 | Totale acquisti e importazioni, totale imposta, dettaglio operazioni con estero e San Marino | VF25-VF29 |
| Sezione 3 | Determinazione dell’IVA ammessa in detrazione (regimi speciali, pro-rata, imprese agricole, casi particolari) | VF30-VF62 |
| Sezione 4 | Rettifiche della detrazione e IVA finale ammessa in detrazione | VF70-VF71 |
La compilazione segue un flusso logico: si parte dall’indicazione analitica degli acquisti (Sezione 1), si determinano i totali (Sezione 2), si applica l’eventuale metodo speciale di calcolo della detrazione (Sezione 3) e si perviene all’IVA effettivamente detraibile (Sezione 4).
Sezione 1 – Guida alla compilazione rigo per rigo
La Sezione 1 del Quadro VF accoglie l’indicazione analitica di tutti gli acquisti effettuati nel periodo d’imposta, suddivisi per aliquota IVA applicata e per tipologia di operazione. È il punto di partenza per la determinazione dell’imposta detraibile.
Righi VF1-VF13: acquisti imponibili per aliquota
Nei righi da VF1 a VF13 vanno indicati gli acquisti all’interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali:
- si è verificata l’esigibilità dell’imposta nel 2025
- è stato esercitato il diritto alla detrazione nel medesimo anno
Gli importi devono essere riportati in corrispondenza delle aliquote IVA o delle percentuali di compensazione prestampate nel modello (2%, 4%, 5%, 6,4%, 7%, 7,3%, 7,5%, 8,3%, 8,5%, 8,8%, 10%, 12,3%, 22%).
Devono essere inclusi in questi righi:
- gli acquisti effettuati in anni precedenti per i quali l’imposta è divenuta esigibile nel 2025
- gli acquisti e le importazioni di oro, argento puro, rottami e materiali di recupero assoggettati a reverse charge
- gli acquisti realizzati mediante estrazione da depositi IVA (art. 50-bis, D.L. n. 331/1993)
- gli acquisti intracomunitari effettuati all’atto dell’estrazione in regime di consignment stock
Attenzione: se il contribuente ha registrato operazioni con aliquote non più presenti nel quadro, deve computare gli imponibili nel rigo corrispondente all’aliquota più prossima, calcolando l’imposta corrispondente e riportando la differenza (positiva o negativa) nel rigo VF26 tra le variazioni.
Righi VF17-VF22: acquisti non imponibili, esenti e indetraibili
I righi da VF17 a VF22 sono destinati agli acquisti che, per varie ragioni normative, non generano IVA detraibile o sono soggetti a regimi particolari.
Rigo VF17 – Acquisti effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond (art. 2, co. 2, L. n. 28/1997). Chi compila questo rigo è obbligato a compilare anche il Quadro VC.
Rigo VF18 – Si compone di due campi:
- Campo 1: acquisti oggettivamente non imponibili effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti non soggetti, acquisti nell’ambito di regimi speciali “base da base”. Rientrano tra gli altri: acquisti ex art. 58, co. 1, D.L. n. 331/93, beni in transito doganale, introduzione in depositi IVA, operazioni nel regime del margine (metodo analitico e globale), regime agenzie di viaggio, attività agricole connesse occasionali (art. 34-bis)
- Campo 2: acquisti esenti all’interno, acquisti intracomunitari esenti (art. 42, co. 1, D.L. n. 331/93), importazioni non soggette (art. 68, esclusa lett. a), acquisti di oro da investimento, acquisti esenti COVID (art. 1, co. 452-453, L. n. 178/2020)
Rigo VF19 – Acquisti da soggetti che nel 2025 si sono avvalsi di regimi agevolativi:
- Campo 1: totale acquisti da soggetti in regime di vantaggio o regime forfetario
- Campo 2: di cui acquisti da soggetti in regime forfetario (art. 1, co. 54-89, L. n. 190/2014)
Rigo VF20 – Acquisti effettuati senza pagamento dell’imposta da contribuenti terremotati e soggetti assimilati, in base alle disposizioni speciali vigenti.
Rigo VF21 – Acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 (indetraibilità oggettiva). Per gli acquisti con detrazione parziale, va indicata solo la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile; la quota residua va nei righi VF1-VF13.
Rigo VF22 – Acquisti per i quali l’IVA è totalmente indetraibile. Riguarda:
- acquisti di soggetti che svolgono esclusivamente operazioni esenti (art. 19, co. 2)
- acquisti di chi ha optato per la dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis)
- acquisti afferenti operazioni esenti occasionali o ex art. 10, nn. 1-9, non rientranti nell’attività propria
- acquisti afferenti operazioni non soggette (artt. 7-7septies) che, se effettuate in Italia, non darebbero diritto alla detrazione (art. 19, co. 3, lett. b)
Righi VF23-VF24: IVA ad esigibilità differita
Rigo VF23 – Acquisti con IVA esigibile in anni successivi, annotati nel 2025 ma per i quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Riguarda:
- acquisti da soggetti ex art. 6, co. 5 (enti pubblici)
- acquisti da soggetti ex art. 17-ter (split payment)
- acquisti da soggetti in regime IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012) – da indicare distintamente nel campo 2
Importante: il campo 2 non deve essere compilato dai cessionari/committenti di soggetti in IVA per cassa che non abbiano a loro volta optato per tale regime. Per questi ultimi, il diritto alla detrazione sorge comunque al momento di effettuazione dell’operazione (Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012).
Rigo VF24 – Acquisti registrati in anni precedenti per i quali l’imposta è divenuta esigibile nel 2025. Questi acquisti vanno indicati anche nei righi VF1-VF13 (ai fini del calcolo dell’imposta detraibile), ma il relativo ammontare deve essere sottratto dal totale acquisti del rigo VF25.
Sezione 2 – Totali e ripartizione acquisti
La Sezione 2 del Quadro VF ha la funzione di riepilogare i dati della Sezione 1, evidenziare le operazioni con l’estero e ripartire gli acquisti per destinazione economica. È una sezione prevalentemente di calcolo e controllo.
Rigo VF25: calcolo del totale imponibile e imposta
Nel rigo VF25 si determina il totale delle operazioni passive:
- Colonna 1 (imponibile): somma dei righi VF1-VF23, colonna 1, diminuita dell’importo del rigo VF24
- Colonna 2 (imposta): somma delle imposte indicate nei righi VF1-VF13, colonna 2
Questo rigo rappresenta il punto di partenza per la determinazione dell’IVA potenzialmente detraibile.
Rigo VF26: variazioni e arrotondamenti
Il rigo VF26 accoglie le variazioni e gli arrotondamenti d’imposta. L’imposta sugli acquisti calcolata nel rigo VF25 potrebbe differire da quella risultante dai registri IVA per effetto di:
- arrotondamenti
- aliquote non presenti nel modello
- rettifiche
La differenza va indicata:
- con segno (+) se il totale IVA da registro è maggiore di quello calcolato
- con segno (–) se è inferiore
Rigo VF27: totale IVA sugli acquisti
Il rigo VF27 indica il totale dell’IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, ottenuto dalla somma algebrica:
VF27 = VF25 colonna 2 + VF26
Questo importo rappresenta l’IVA teoricamente detraibile, prima dell’applicazione di eventuali limitazioni (pro-rata, regimi speciali, rettifiche).
Rigo VF28: acquisti intracomunitari, importazioni e San Marino
Il rigo VF28 è riservato ai contribuenti che hanno effettuato operazioni con l’estero. Si articola in sei campi:
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| 1 | Corrispettivi acquisti intracomunitari (inclusi art. 40, co. 2, D.L. n. 331/93, non imponibili ed esenti) |
| 2 | Imposta relativa agli acquisti intracomunitari imponibili (anche se non detraibile) |
| 3 | Corrispettivi importazioni da bollette doganali |
| 4 | Imposta relativa alle importazioni imponibili (anche se non detraibile) |
| 5 | Acquisti da San Marino con fattura con addebito IVA dal cedente sammarinese |
| 6 | Acquisti da San Marino senza addebito IVA, con assolvimento da parte dell’acquirente (art. 17, co. 2) |
Nota: per le importazioni di oro industriale, argento puro, rottami e materiali di recupero senza assolvimento IVA in dogana, gli importi vanno indicati nel Quadro VJ.
Rigo VF29: ripartizione per tipologia di acquisto
Il rigo VF29 richiede la ripartizione del totale imponibile (rigo VF25, colonna 1) per destinazione economica dei beni e servizi acquistati. La compilazione è obbligatoria per tutti i contribuenti, ad eccezione dei produttori agricoli non obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette.
| Campo | Tipologia | Esempi |
|---|---|---|
| 1 | Beni ammortizzabili | Macchinari, attrezzature, impianti, beni ≤ €516,46, prezzo riscatto leasing |
| 2 | Beni strumentali non ammortizzabili | Canoni leasing, usufrutto, locazione beni strumentali, acquisto terreni |
| 3 | Beni destinati alla rivendita | Merci, materie prime, semilavorati, materie sussidiarie |
| 4 | Altri acquisti | Spese generali, servizi, costi non rientranti nei campi precedenti |
La somma dei quattro campi deve corrispondere al totale del rigo VF25, colonna 1.
Sezione 3 – Come determinare l’IVA ammessa in detrazione
La Sezione 3 del Quadro VF è dedicata alla determinazione dell’IVA effettivamente ammessa in detrazione. Questa sezione assume particolare rilevanza per i soggetti che operano in regimi speciali, effettuano operazioni esenti o svolgono attività agricole. La corretta compilazione richiede l’individuazione del metodo applicabile e, in alcuni casi, il calcolo del pro-rata di detrazione.
La Sezione 3 si articola in tre sotto-sezioni:
- Sezione 3-A: operazioni esenti e calcolo del pro-rata
- Sezione 3-B: imprese agricole
- Sezione 3-C: casi particolari
Regola fondamentale: su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella del rigo VF30. In caso di coesistenza di più regimi di determinazione dell’IVA detraibile, occorre compilare un modulo distinto per ciascun regime applicato.
Rigo VF30: scelta del metodo di determinazione
Il rigo VF30 richiede l’indicazione del metodo utilizzato per determinare l’imposta ammessa in detrazione, mediante la barratura di una delle 10 caselle disponibili:
| Casella | Regime/Metodo | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| 1 | Agenzie di viaggio (base da base) | Art. 74-ter |
| 2 | Beni usati (metodo del margine) | D.L. n. 41/1995 |
| 3 | Attività con operazioni esenti | Art. 19-bis |
| 4 | Agriturismo | L. n. 413/1991 |
| 5 | Associazioni operanti in agricoltura | L. n. 413/1991 |
| 6 | Spettacoli viaggianti e contribuenti minori | Art. 74-quater |
| 7 | Attività agricole connesse | Art. 34-bis |
| 8 | Regime speciale agricoltura | Art. 34 |
| 9 | Enoturismo | L. n. 205/2017 |
| 10 | Oleoturismo | L. n. 160/2019 |
Non devono compilare il rigo VF30, ma i righi da VF60 a VF62, i contribuenti che hanno effettuato:
- operazioni esenti occasionali ovvero operazioni imponibili occasionali senza acquisti inerenti
- esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nn. 1-9, non rientranti nell’attività propria o accessorie
- cessioni occasionali di beni usati
- operazioni occasionali in regime art. 34-bis (attività agricole connesse)
Sezione 3-A – Operazioni esenti e calcolo del pro-rata
La Sezione 3-A (righi VF31-VF37) è riservata ai soggetti che hanno registrato operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, con esclusione delle operazioni esenti meramente occasionali o di quelle previste ai nn. 1-9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa.
Il principio cardine è che l’effettuazione occasionale di operazioni esenti da parte di un soggetto che svolge essenzialmente attività imponibile (e viceversa) non dà luogo all’applicazione del pro-rata. In questi casi si applica il criterio dell’utilizzazione specifica dei beni e servizi, con indetraibilità dell’IVA afferente le sole operazioni esenti.
Rigo VF31 – Operazioni imponibili occasionali
Da compilare esclusivamente dai soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili, sostenendo acquisti ad esse specificamente destinati. L’IVA relativa a tali acquisti è interamente detraibile.
Vanno indicati:
- Campo 1: imponibile degli acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
- Campo 2: imposta relativa
Se compilato questo rigo, non vanno compilati gli altri righi della Sezione 3-A.
Rigo VF32 – Esclusivamente operazioni esenti
La casella va barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. In questo caso:
- non si compilano gli altri righi della sezione
- gli acquisti afferenti vanno indicati nel rigo VF22
- nel rigo VF37 non va indicato alcun importo (IVA totalmente indetraibile)
Eccezione: la casella non deve essere barrata dai soggetti ex art. 19, co. 5-bis (operatori nel mercato dell’oro) che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti.
Rigo VF33 – Dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis)
La casella va barrata dai contribuenti che nel 2025 si sono avvalsi dell’opzione per la dispensa dagli adempimenti prevista dall’art. 36-bis. In tal caso:
- non si compilano altri righi della sezione
- l’imponibile degli acquisti va indicato nel rigo VF22
- l’IVA è totalmente indetraibile
Righi VF34-VF36 – Calcolo del pro-rata
I righi VF34-VF36 sono riservati ai soggetti che, avendo effettuato sia operazioni imponibili che operazioni esenti nello svolgimento della propria attività, sono tenuti al calcolo della percentuale di detrazione (pro-rata).
Rigo VF34 – Dati per il calcolo della percentuale di detrazione:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Operazioni esenti art. 10, nn. 1-9 non rientranti nell’attività propria |
| 2 | Operazioni esenti art. 10, n. 27-quinquies |
| 3 | Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis) |
| 4 | Operazioni non soggette art. 74, co. 1 |
| 5 | Operazioni artt. 7-7septies senza diritto a detrazione |
| 6 | Cessioni occasionali di beni ammortizzabili |
| 7 | Operazioni esenti art. 1, co. 452-453, L. n. 178/2020 (COVID) |
| 8 | Operazioni esenti (da VE33) |
| 9 | Operazioni che danno diritto a detrazione |
| 10 | Percentuale di detrazione (pro-rata) |
La formula del pro-rata è la seguente:
Percentuale di detrazione = (Operazioni che danno diritto a detrazione) / (Operazioni che danno diritto a detrazione + Operazioni esenti) × 100
Dal calcolo vanno escluse (art. 19-bis, co. 2):
- cessioni di beni ammortizzabili
- passaggi interni ex art. 36, ultimo comma
- operazioni di cui all’art. 2, co. 3, lett. a), b), d) e f)
- operazioni esenti ex art. 10, n. 27-quinquies
- operazioni esenti nn. 1-9 art. 10 se non rientrano nell’attività propria o sono accessorie
Caso pratico: calcolo del pro-rata
Situazione: Studio professionale associato che svolge attività di consulenza aziendale (imponibile) e formazione accreditata (esente ex art. 10).
| Voce | Importo |
|---|---|
| Prestazioni di consulenza (imponibili 22%) | €180.000 |
| Corsi di formazione accreditati (esenti art. 10, n. 20) | €70.000 |
| Cessione computer usato (bene ammortizzabile) | €500 |
| Totale operazioni attive | €250.500 |
Calcolo della percentuale di detrazione:
La cessione del bene ammortizzabile (€500) va esclusa sia dal numeratore che dal denominatore.
- Numeratore (operazioni con diritto a detrazione): €180.000
- Denominatore (numeratore + operazioni esenti): €180.000 + €70.000 = €250.000
Pro-rata = 180.000 / 250.000 × 100 = 72%
Applicazione pratica:
Se lo studio ha sostenuto acquisti con IVA per €15.000 (rigo VF27), l’IVA ammessa in detrazione sarà:
€15.000 × 72% = €10.800 (da indicare nel rigo VF37)
Rigo VF35 – Va indicata, dagli esportatori abituali, l’IVA non assolta sugli acquisti e importazioni effettuati con utilizzo del plafond (rigo VF17).
Rigo VF36 – Riservato ai soggetti che operano nel mercato dell’oro (diversi dai produttori/trasformatori di oro da investimento) per l’indicazione dell’IVA detraibile secondo le regole specifiche dell’art. 19, co. 5-bis.
Rigo VF37 – IVA ammessa in detrazione (Sezione 3-A)
Il rigo VF37 riporta l’IVA ammessa in detrazione determinata secondo i criteri della Sezione 3-A. Le modalità di compilazione variano in base alla situazione:
| Situazione | Compilazione VF37 |
|---|---|
| Operazioni imponibili occasionali (VF31 compilato) | Importo di VF31, colonna 2 |
| Solo operazioni esenti (VF32 barrata) | Nessun importo (IVA = 0) |
| Dispensa art. 36-bis (VF33 barrata) | Nessun importo (IVA = 0) |
| Pro-rata (VF34 compilato) | Formula: [(VF27 + VF35 – VF36) × VF34 campo 10 : 100] – VF35 + VF36 |
L’importo del rigo VF37, sommato algebricamente al rigo VF70 (rettifiche), confluisce nel rigo VF71.
Tabella riepilogativa Sezione 3-A
Di seguito la sintesi delle modalità di compilazione in base alla tipologia di operazioni effettuate:
| Tipologia operazioni | Modalità compilazione |
|---|---|
| Esclusivamente operazioni esenti | Esonero da dichiarazione (se presentata: barrare VF32) |
| Operazioni esenti + imponibili con contabilità unificata | 1 modulo: compilare righi VF34, VF35, VF36 e VF37 |
| Operazioni esenti + imponibili con contabilità separata | 1 modulo operazioni esenti (VF32), 1 modulo operazioni imponibili |
| Esclusivamente operazioni esenti con opzione art. 36-bis | Esonero (se dichiarazione presentata: barrare VF33) |
| Operazioni esenti con opzione 36-bis + imponibili (contabilità unificata) | 1 modulo: barrare VF33 |
| Operazioni esenti con opzione 36-bis + imponibili (contabilità separata) | 1 modulo operazioni esenti (VF33), 1 modulo operazioni imponibili |
| Operazioni imponibili + esenti occasionali o art. 10 nn. 1-9 non proprie | 1 modulo: barrare VF60 casella 1 |
| Operazioni esenti + imponibili occasionali con acquisti inerenti | 1 modulo: compilare VF31 e VF37 |
| Operazioni esenti + imponibili occasionali senza acquisti inerenti | 1 modulo: barrare VF60 casella 2 |
Sezione 3-B – Imprese agricole
I righi da VF38 a VF55 devono essere compilati da tutti i produttori agricoli, siano essi imprese agricole semplici, miste, cooperative o altri soggetti di cui all’art. 34, co. 2, lett. c).
Rigo VF38 – Cessioni di prodotti non agricoli
Per le imprese agricole miste, vanno indicati imponibile e imposta relativi alle cessioni di prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella Sezione 2 del Quadro VE). L’IVA detraibile corrispondente va riportata nel rigo VF53.
Righi VF39-VF49 – Detrazione forfetaria prodotti agricoli
Questi righi servono al calcolo della detrazione forfetaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Nella prima colonna vanno indicati, per ciascuna percentuale di compensazione:
- i conferimenti a cooperative e altri soggetti ex art. 34, co. 2, lett. c)
- le cessioni di prodotti agricoli con aliquota IVA propria
Nella seconda colonna si indica l’imposta determinata applicando le percentuali di compensazione agli imponibili corrispondenti.
Le percentuali di compensazione vigenti sono: 2%, 4%, 6%, 6,4%, 7%, 7,3%, 7,5%, 8,3%, 8,5%, 8,8%, 10%, 12,3%.
Righi VF50-VF55 – Totali e IVA detraibile agricola
| Rigo | Contenuto |
|---|---|
| VF50 | Totale imponibile e imposta (somma righi VF39-VF49) |
| VF51 | Variazioni e arrotondamenti |
| VF52 | Totale (somma algebrica VF50 e VF51) |
| VF53 | IVA detraibile per acquisti destinati a cessioni non agricole (rigo VF38) |
| VF54 | IVA teorica per cessioni non imponibili di prodotti agricoli (Tabella A, parte prima) e cessioni intracomunitarie |
| VF55 | Totale IVA ammessa in detrazione (somma VF52 + VF53 + VF54) |
L’importo del rigo VF55, sommato algebricamente al rigo VF70, va riportato nel rigo VF71.
Sezione 3-C – Casi particolari
I righi VF60-VF62 sono riservati a situazioni specifiche che non rientrano nei criteri ordinari né nei regimi speciali della Sezione 3-A e 3-B.
Rigo VF60 – Operazioni esenti o imponibili occasionali
| Casella | Situazione | Effetto |
|---|---|---|
| 1 | Operazioni esenti occasionali o esclusivamente operazioni esenti art. 10, nn. 1-9 non rientranti nell’attività propria | Acquisti inerenti in VF22; operazioni esenti in VE33 |
| 2 | Soggetti essenzialmente esenti che hanno effettuato operazioni imponibili occasionali senza acquisti inerenti | Da usare solo se non ci sono acquisti destinati alle operazioni imponibili |
Le caselle 1 e 2 sono alternative tra loro. La casella 2 non va barrata se esistono acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali: in tal caso va compilato il rigo VF31.
Rigo VF61 – Cessioni occasionali beni usati
La casella va barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995).
Rigo VF62 – Attività agricole connesse occasionali
Riservato alle imprese agricole che hanno effettuato in via occasionale operazioni rientranti nel regime dell’art. 34-bis (attività agricole connesse).
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| 1 | Imponibile delle operazioni occasionali |
| 2 | Imposta |
L’IVA ammessa in detrazione è pari al 50% dell’importo indicato nel campo 2. Gli acquisti afferenti vanno indicati nel rigo VF18, campo 1.
Sezione 4 – Rettifiche e IVA finale detraibile
La Sezione 4 del Quadro VF (righi VF70-VF71) conclude il processo di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, tenendo conto delle eventuali rettifiche previste dall’art. 19-bis2.
Rigo VF70: rettifiche della detrazione
Il rigo VF70 accoglie il totale delle rettifiche della detrazione che devono essere operate quando il diritto alla detrazione, successivamente all’esercizio iniziale, risulta variato al momento di effettivo utilizzo dei beni e servizi (art. 19-bis2).
Le rettifiche più frequenti riguardano:
Beni ammortizzabili – La rettifica opera se, nei 4 anni successivi a quello di entrata in funzione (10 anni per gli immobili), la percentuale di detrazione varia di oltre 10 punti rispetto a quella dell’anno di acquisto. La rettifica è pari a 1/5 (o 1/10 per immobili) della differenza per ogni anno.
Passaggio al regime forfetario – I soggetti che dal 2025 applicano il regime forfetario devono indicare l’eventuale IVA dovuta per effetto della rettifica ex art. 1, co. 61, L. n. 190/2014.
Uscita dal regime forfetario – Chi transita al regime ordinario indica l’eventuale IVA a credito derivante dalla rettifica.
Passaggio da/verso regime di vantaggio – Analogamente, va indicata la rettifica (a debito o a credito) al netto di eventuali rate già utilizzate.
Il rigo VF70 può assumere valore positivo (rettifica a favore) o negativo (rettifica a sfavore).
Rigo VF71: IVA ammessa in detrazione
Il rigo VF71 deve essere sempre compilato da tutti i contribuenti e rappresenta l’importo finale dell’IVA ammessa in detrazione, che confluirà nel Quadro VL per la determinazione del saldo.
La compilazione varia in base al regime applicato:
| Situazione | Formula per VF71 |
|---|---|
| Nessuna casella barrata in VF30 | VF27 ± VF70 |
| VF30 casella 1 (agenzie viaggio) | VF27 ± VF70 |
| VF30 casella 2 (beni usati) | VF27 ± VF70 |
| VF30 casella 3 (operazioni esenti) | VF37 ± VF70 |
| VF30 casella 4 (agriturismo) | 50% di VE26 ± VF70 |
| VF30 casella 5 (associazioni agricole) | 50% di VE26 ± VF70 |
| VF30 casella 6 (spettacoli viaggianti) | 50% di VE26 ± VF70 |
| VF30 casella 7 (attività agricole connesse) | 50% di VE26 ± VF70 |
| VF30 casella 8 (regime speciale agricoltura) | VF55 ± VF70 |
| VF30 casella 9 (enoturismo) | 50% di VE26 ± VF70 |
| VF30 casella 10 (oleoturismo) | 50% di VE26 ± VF70 |
| VF60 casella 1 barrata | VF27 ± VF70 |
| VF60 casella 2 barrata | Nessun importo (IVA = 0) |
| VF62 compilato | Considerare 50% di VF62 |
Novità dichiarazione IVA 2026 correlate al Quadro VF
Sebbene il Quadro VF non presenti modifiche strutturali nel modello IVA 2026, alcune novità introdotte in altri quadri hanno riflessi indiretti sulla gestione delle operazioni passive e sulla detrazione.
Modifiche ai quadri collegati
Quadro VA – Rigo VA15: la precedente struttura “a codici” (1-4) per le società non operative è stata sostituita da una casella unica. La semplificazione recepisce l’evoluzione giurisprudenziale seguita alla sentenza CGUE C-341/22, che ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando le preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA basate su mere soglie quantitative.
Quadro VJ: rinominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e suddiviso in 2 sezioni:
- Sezione 1: determinazione dell’imposta per operazioni in reverse charge (invariata)
- Sezione 2 (nuova): acquisti di servizi da imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, co. 59-63, L. n. 207/2024) – rigo VJ30
Quadro VX: eliminato il riquadro “Attestazione delle società e degli enti operativi”. Le istruzioni 2026 non contengono più le avvertenze sul divieto di compensazione e perdita del credito per società di comodo.
Dichiarazione IVA precompilata
Con Provvedimento n. 42054/2026, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato di un ulteriore anno la fase sperimentale di predisposizione delle bozze precompilate delle dichiarazioni IVA. I contribuenti troveranno già valorizzati molti dati relativi alle operazioni passive, derivanti dalla fatturazione elettronica e dai dati trasmessi dai fornitori.
Conseguenze pratiche:
- i dati del Quadro VF saranno in larga parte precompilati
- saranno attivati controlli automatici di coerenza tra dichiarazione e dati in possesso dell’Amministrazione
- eventuali scostamenti potranno generare comunicazioni di anomalia
Benefici premiali ISA e CPB
I soggetti che applicano gli ISA con punteggio di affidabilità elevato, nonché i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB), beneficiano di condizioni agevolate per l’utilizzo del credito IVA:
| Beneficio | Soglia ordinaria | Soglia premiale |
|---|---|---|
| Esonero visto di conformità per compensazione | €50.000 | €70.000 |
| Esonero garanzia per rimborso | €50.000 | €70.000 |
Queste soglie si applicano al credito risultante dal rigo VX4 e derivano, a monte, dalla corretta determinazione dell’IVA detraibile nel Quadro VF.
Tabella riepilogativa: scadenze e adempimenti 2026
| Adempimento | Scadenza | Note |
|---|---|---|
| Presentazione dichiarazione IVA 2026 | 1° febbraio – 30 aprile 2026 | Via telematica (direttamente o tramite intermediario) |
| Presentazione con quadro VP (LIPE Q4) | 2 marzo 2026 | Per comunicare dati liquidazione 4° trimestre 2025 |
| Versamento saldo IVA 2025 (unica soluzione) | 16 marzo 2026 | Codice tributo 6099 |
| Versamento saldo IVA 2025 (1ª rata) | 16 marzo 2026 | Maggiorazione 0,33% mensile sulle rate successive |
| Termine ultima rata | 16 dicembre 2026 | Piano rateale da completare entro fine anno |
| Compensazione credito IVA fino a €5.000 | Dal 1° gennaio 2026 | Senza visto di conformità |
| Compensazione credito IVA oltre €5.000 | Dal 10° giorno successivo alla presentazione | Con visto di conformità |
| Dichiarazioni tardive (entro 90 gg) | Entro 29 luglio 2026 | Valide con sanzione |
| Dichiarazioni oltre 90 giorni | Oltre 29 luglio 2026 | Omesse (titolo per riscossione) |
Rateizzazione saldo IVA 2025:
| Rata | Scadenza | Maggiorazione |
|---|---|---|
| 1ª | 16 marzo 2026 | – |
| 2ª | 16 aprile 2026 | 0,33% |
| 3ª | 16 maggio 2026 | 0,66% |
| 4ª | 16 giugno 2026 | 0,99% |
| 5ª | 16 luglio 2026 | 1,32% |
| 6ª | 16 agosto 2026 | 1,65% |
| 7ª | 16 settembre 2026 | 1,98% |
| 8ª | 16 ottobre 2026 | 2,31% |
| 9ª | 16 novembre 2026 | 2,64% |
| 10ª | 16 dicembre 2026 | 2,97% |
Domande frequenti
Il rigo VF71 contiene l’IVA complessivamente ammessa in detrazione e deve essere sempre compilato. L’importo da indicare dipende dal regime applicato: per i contribuenti ordinari corrisponde al rigo VF27 ± VF70; per chi effettua operazioni esenti con pro-rata corrisponde al rigo VF37 ± VF70; per le imprese agricole in regime speciale corrisponde al rigo VF55 ± VF70. Per i regimi forfetari (agriturismo, enoturismo, oleoturismo, spettacoli viaggianti) si indica il 50% del rigo VE26 ± VF70.
Il pro-rata si calcola come rapporto percentuale tra le operazioni che danno diritto a detrazione (numeratore) e la somma di queste con le operazioni esenti (denominatore). Dal calcolo vanno escluse: cessioni di beni ammortizzabili, passaggi interni ex art. 36, operazioni esenti occasionali o non rientranti nell’attività propria (art. 10, nn. 1-9), operazioni ex art. 10, n. 27-quinquies. La percentuale ottenuta, arrotondata all’unità superiore, si applica all’IVA sugli acquisti per determinare la quota detraibile. Il calcolo si effettua nei righi VF34-VF37 della Sezione 3-A.
Nel rigo VF22 vanno indicati, al netto dell’IVA, gli acquisti per i quali l’imposta è totalmente indetraibile. Rientrano in questa categoria: acquisti di soggetti che svolgono esclusivamente operazioni esenti (art. 19, co. 2); acquisti di chi ha optato per la dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis); acquisti afferenti operazioni esenti occasionali o previste dall’art. 10, nn. 1-9, non rientranti nell’attività propria dell’impresa; acquisti afferenti operazioni non soggette ex artt. 7-7septies che, se effettuate in Italia, non darebbero diritto alla detrazione.
Gli acquisti intracomunitari imponibili vanno indicati nei righi VF1-VF13 in corrispondenza dell’aliquota applicata, insieme agli acquisti interni e alle importazioni. Nel rigo VF28, campi 1 e 2, si riportano poi in modo riepilogativo: il campo 1 contiene i corrispettivi totali degli acquisti intracomunitari (compresi non imponibili ed esenti), il campo 2 contiene l’imposta relativa agli acquisti imponibili, anche se non detraibile. Gli acquisti intracomunitari esenti vanno indicati nel rigo VF18, campo 2.
Se l’imposta sugli acquisti calcolata nel rigo VF25 differisce da quella risultante dai registri IVA, la differenza va indicata nel rigo VF26 (variazioni e arrotondamenti). Si usa il segno (+) se l’IVA da registro è maggiore di quella calcolata, il segno (–) nel caso contrario. Le cause più frequenti sono: arrotondamenti, operazioni con aliquote non presenti nel modello (da ricondurre all’aliquota più prossima), rettifiche. Il rigo VF27 espone poi il totale IVA corretto (VF25 col. 2 + VF26).
Riferimenti normativi
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 | Istituzione e disciplina dell’IVA |
| Art. 19, D.P.R. n. 633/1972 | Detrazione dell’imposta |
| Art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972 | Percentuale di detrazione (pro-rata) |
| Art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972 | Esclusione o riduzione della detrazione |
| Art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972 | Rettifica della detrazione |
| Art. 25, D.P.R. n. 633/1972 | Registrazione degli acquisti |
| Art. 26, D.P.R. n. 633/1972 | Variazioni dell’imponibile o dell’imposta |
| Art. 34, D.P.R. n. 633/1972 | Regime speciale per i produttori agricoli |
| Art. 34-bis, D.P.R. n. 633/1972 | Attività agricole connesse |
| Art. 36, D.P.R. n. 633/1972 | Esercizio di più attività |
| Art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972 | Dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti |
| Art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972 | Regime agenzie di viaggio |
| D.L. 30 agosto 1993, n. 331 | Disciplina IVA intracomunitaria |
| Art. 50-bis, D.L. n. 331/1993 | Depositi IVA |
| D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 | Regime del margine per beni usati |
| L. 28 dicembre 2015, n. 208 | Legge di Stabilità 2016 (split payment) |
| Art. 1, co. 54-89, L. 23 dicembre 2014, n. 190 | Regime forfetario |
| Art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 | IVA per cassa |
| L. 30 dicembre 2018, n. 145 | Fatturazione elettronica |
| Art. 1, co. 59-63, L. 30 dicembre 2024, n. 207 | Regime IVA logistica e trasporti |
| Documento | Oggetto |
|---|---|
| Provv. AE n. 51732 del 15 gennaio 2026 | Approvazione modelli IVA/2026 e IVA BASE/2026 |
| Provv. AE n. 42054/2026 | Proroga dichiarazione IVA precompilata |
| Circolare AE n. 44/E del 26 novembre 2012 | Chiarimenti IVA per cassa |
| Circolare AE n. 19/E del 31 maggio 2018 | Gruppo IVA |
| Circolare AE n. 32/E del 5 dicembre 2023 | Chiarimenti dichiarazione IVA |
| Istruzioni Modello IVA/2026 | Guida alla compilazione |