Entro il 30 aprile 2024 i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali devono presentare il modello annuale riferito al periodo di imposta 2023. I soggetti interessati devono provvedere alla compilazione, seguendo le apposite istruzioni scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello di dichiarazione annuale IVA/2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva concernente l’anno d’imposta 2023.
La dichiarazione annuale Iva deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Per maggiori informazioni: “Dichiarazione iva: termini novità e modello”.
Indice degli Argomenti
- Il quadro VF della dichiarazione Iva: le operazioni passive
- Quadro VF SEZIONE 1 – Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni
- Quadro VF SEZIONE 2 – Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino
- Quadro VF SEZIONE 3 – Determinazione dell’IVA ammessa in detrazione
- Quadro VF SEZIONE 4 – Iva ammessa in detrazione
- Conclusioni
Il quadro VF della dichiarazione Iva: le operazioni passive
Il quadro VF si compone di quattro sezioni:
- 1) Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni;
- 2) Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino;
- 3) Determinazione dell’IVA ammessa in detrazione;
- 4) IVA ammessa in detrazione.
Nel quadro VF, come spiegano le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Iva dell’Agenzia delle Entrate, devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate nello stesso anno.
Se il contribuente ha registrato operazioni assoggettate ad Iva con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VF, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all’aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e deve poi includere la differenza d’imposta (positiva o negativa) nel rigo VF26 fra le variazioni.
Il quadro VF comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da Paesi o territori fuori della Unione europea. |
Quadro VF SEZIONE 1 – Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni
Righi da VF1 a VF13
Occorre indicare gli acquisti all’interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l’esigibilità ed è stato esercitato, nel 2023, il diritto alla detrazione, da riportare in corrispondenza delle aliquote o delle percentuali di compensazione prestampate.
Devono essere inclusi anche gli acquisti effettuati negli anni precedenti e per i quali l’imposta è divenuta esigibile. Sono compresi anche gli acquisti e le importazioni di oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per i quali è stato applicato il meccanismo del reverse-charge.
Compresi, anche gli acquisti realizzati mediante estrazione da depositi Iva, nonché gli acquisti intracomunitari effettuati all’atto dell’estrazione dei beni da parte dello stesso depositario nell’ipotesi di “consigment stock”. Se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto senza pagamento di imposta da parte dello stesso soggetto che li estrae, se l’estrazione dal deposito avviene nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione ovvero l’acquisto del bene custodito in deposito, l’importo dell’imponibile e della relativa imposta devono essere indicati esclusivamente nei righi da VF1 a VF13.
Se l’estrazione dal deposito avviene invece in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta, l’imponibile deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno di effettuazione dell’operazione (immissione in deposito, acquisto di bene custodito in deposito,
ecc.).
Rigo VF18
Nel Rigo VF18, campo 1 e, successivamente, nella dichiarazione relativa all’anno in cui avviene l’estrazione, occorre riportare nei righi da VF1 a VF13 l’imponibile e la relativa imposta, indicando inoltre lo stesso importo anche nel rigo VF24, al fine di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF18, campo 1, della precedente dichiarazione. L’imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei righi da VF1 a VF13 per le corrispondenti aliquote o percentuali di compensazione. L’imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai righi da VF1 a VF13 (colonna 2).
Gli imponibili e le relative imposte devono essere indicati arrotondati all’unità di euro.
Righi da VF17 a VF22
Nei Righi da VF17 a VF22 vanno indicati gli acquisti annotati nel 2023.
Rigo VF17
Rigo VF17 acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo
del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. I contribuenti che hanno effettuato gli acquisti con utilizzo del plafond sono obbligati a compilare anche il quadro VC.
Rigo VF18
Rigo VF18, campo 1, acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti non soggetti ad imposta, nonché quelli effettuati nell’ambito di regimi speciali che prevedono la determinazione dell’imposta con il metodo base da base, ad eccezione degli acquisti da soggetti che nell’anno 2023 si sono avvalsi di regimi agevolativi da indicare nel rigo VF19. Ovvero:
- acquisti all’interno, ivi compresi quelli di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/93;
- acquisti intracomunitari non imponibili;
- acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi Iva;
- acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi Iva;
- acquisti relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine sostenuti dai soggetti che applicano i metodi analitico e globale, comprese le agenzie di vendita all’asta;
- acquisti relativi alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del regime speciale.
Nel campo devono essere indicati anche gli acquisti afferenti le operazioni svolte in via occasionale e rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall’art. 34-bis.
Rigo VF18, campo 2, devono essere indicati gli acquisti all’interno esenti, acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, d.l. 331/93) e importazioni non soggette all’imposta (art. 68, esclusa la lett. a). Sono inclusi anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento. Inoltre, vanno indicati gli acquisti esenti ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453, della legge n. 178 del 2020.
Rigo VF19
Rigo VF19, campo 1, devono essere indicati gli acquisti da soggetti che nell’anno 2023 si sono avvalsi di regimi agevolativi. Si tratta di acquisti da soggetti che hanno applicato:
- regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni. Tali acquisti devono essere distintamente indicati anche nel campo 2.
Rigo VF20
Nel Rigo VF20 devono essere indicati gli acquisti all’interno e importazioni non soggetti all’imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati.
Rigo VF21
Nel Rigo VF21 acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell’Iva, per i quali non è ammessa la detrazione dell’imposta. Si precisa che per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF13.
Rigo VF22
Rigo VF22 indicare al netto dell’Iva, gli acquisti all’interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni:
- effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i quali l’imposta è totalmente indetraibile ai
- sensi dell’art. 19, comma 2;
- effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis;
- afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili (l’Iva di dette operazioni è
- comunque indetraibile);
- afferenti attività esenti qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali.
Inoltre, nel rigo devono essere indicati gli acquisti afferenti le operazioni non soggette di cui agli artt. da 7 a 7-septies che non danno diritto alla detrazione. Si tratta delle operazioni non soggette che se effettuate nel territorio dello Stato non darebbero diritto alla detrazione.
Rigo VF23
Rigo VF23 occorre indicare nel campo 1 l’ammontare complessivo degli acquisti con Iva esigibile in anni successivi annotati nel 2023, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Ovvero, acquisti:
- effettuati dai soggetti di cui al quinto comma dell’art. 6;
- effettuati dai soggetti di cui all’art. 17-ter;
- effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’Iva per cassa di cui all’art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012.
Rigo VF24
Rigo VF24 acquisti registrati negli anni precedenti, per i quali l’imposta è divenuta esigibile nel 2023. Tali acquisti vanno indicati in corrispondenza delle rispettive aliquote nei righi da VF1 a VF13, ai soli fini della determinazione dell’imposta detraibile. Il loro ammontare (senza essere preceduto dal segno “meno”) deve essere sottratto dal totale degli acquisti del 2023.
Quadro VF SEZIONE 2 – Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino
Rigo VF25
Rigo VF25, colonna 1, occorre indicare il totale degli imponibili determinato sommando gli importi riportati ai righi da VF1 a VF23, colonna 1, diminuito dell’importo di cui al rigo VF24. In colonna 2 va indicato il totale delle imposte determinato sommando gli importi delle colonne 2 dei righi da VF1 a VF13.
Rigo VF26
Rigo VF26 occorre indicare le variazioni e gli arrotondamenti d’imposta. L’imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF25, colonna 2, potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La differenza tra l’importo dell’Iva risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF26, preceduta dal segno (+), se il totale dell’imposta risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero dal segno (–) nel caso contrario.
Rigo VF27
Nel Rigo VF27 occorre indicare il totale dell’Iva sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei righi VF25, colonna 2 e VF26.
Rigo VF28
Nel Rigo VF28 è riservato ai contribuenti che hanno posto in essere acquisti intracomunitari, importazioni di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino. In particolare:
- Occorre indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, annotati sia nel registro di cui all’art. 23 o all’art. 24 che nel registro degli acquisti (art. 25), riportando nel campo 1 i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, compresi quelli di cui all’art. 40, comma 2, del D.L. n. 331/1993 e quelli non imponibili o esenti e nel campo 2 l’imposta relativa agli acquisti imponibili anche se non detraibile;
- indicare i dati complessivi relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d’imposta.
- Nel campo 3 riportare i corrispettivi delle importazioni, nel campo 4 l’imposta relativa alle operazioni imponibili anche se non detraibile. Per quanto riguarda le importazioni di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero, per le quali l’Iva non è assolta in dogana, i relativi importi devono essere compresi nel quadro VJ ai fini della determinazione dell’imposta dovuta;
- nel campo 5 l’ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino per i quali sia stata emessa fattura con addebito di imposta da parte del cedente sammarinese. Nel campo 6 gli acquisti di beni provenienti da San Marino con emissione di fattura senza addebito di imposta da parte del cedente sammarinese, per i quali l’acquirente nazionale abbia assolto i relativi obblighi ai sensi dell’art. 17, secondo comma.
Rigo VF29
Rigo VF29 deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni indicato nel rigo VF25, colonna 1. Il presente rigo non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette. I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell’Iva, sono:
- campo 1, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);
- campo 2, costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando:
- l’importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
- il corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni);
- campo 3, costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (ad esempio materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);
- campo 4, costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti l’esercizio dell’impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (ad esempio spese generali, spese per l’acquisizione di servizi, ecc.).
Quadro VF SEZIONE 3 – Determinazione dell’IVA ammessa in detrazione
La sezione è prevista per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione. I soggetti che hanno realizzato particolari tipologie di operazioni o che operano in specifici settori di attività devono indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta barrando la corrispondente casella nel rigo VF30, anche in assenza di dati da inserire nella relativa sezione.
Si fa presente che su uno stesso modulo non può essere, in nessun caso, barrata più di una casella. Nei casi di eventuale coesistenza di due o più regimi di determinazione dell’IVA detraibile occorre compilare un modulo per ogni regime applicato.
Non devono compilare il rigo VF30 ma i righi da VF60 a VF62 i contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta hanno effettuato:
- operazioni esenti occasionali ovvero operazioni imponibili occasionali in assenza di acquisti ad esse inerenti esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili
- cessioni occasionali di beni usati
- operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse.
- I contribuenti che effettuano operazioni relative all’oro rientranti sia nella disciplina di cui all’art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due moduli, al fine di evidenziare l’IVA ammessa in detrazione per ciascun metodo di determinazione dell’imposta.
Rigo VF30
Rigo VF30 barrare la casella relativa al metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta ammessa in detrazione:
- casella 1 – Metodo base da base per le agenzie di viaggio (art. 74-ter);
- casella 2 – Metodo del margine per i beni usati (decreto-legge n. 41 del 1995);
- casella 3 – Attività con effettuazione di operazioni esenti;
- casella 4 – Attività di agriturismo (legge n. 413 del 1991);
- casella 5 – Associazioni operanti in agricoltura (legge n. 413 del 1991);
- casella 6 – Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (art. 74-quater);
- casella 7 – Regime speciale per le attività agricole connesse (art. 34-bis);
- casella 8 – Regime speciale per le imprese agricole (art. 34);
- casella 9 – Attività enoturistica (legge n. 205 del 2017);
- casella 10 – Attività oleoturistica (legge n. 160 del 2019).
L’imposta ammessa in detrazione determinata secondo i criteri ordinari ovvero in base ai regimi speciali per i quali è prevista la compilazione del rigo VF30 mediante la barratura delle caselle 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 o 10 deve essere indicata nel rigo VF71 (vedi istruzioni).
I contribuenti che hanno registrato per il periodo d’imposta operazioni esenti di cui all’art. 10, con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili, devono barrare la casella 3 del rigo VF30 e compilare i righi da VF31 a VF37.
SEZIONE 3-A – Operazioni esenti
Tale sezione è riservata ai soggetti che hanno registrato per il periodo d’imposta operazioni esenti di cui all’art. 10 con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili.
Come riportano le istruzioni alla compilazione, l’occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero l’effettuazione delle operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un’attività soggetta ad Iva, come pure l’occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un’attività esente, non dà luogo ad applicazione del pro-rata.
In tali casi torna ad essere applicabile, il criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con la conseguente indetraibilità dell’imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti sopracitate.
Rigo VF31
Rigo VF31 da compilare esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili sostenendo acquisti ad esse inerenti. L’Iva relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile. In tal caso devono essere indicati negli appositi campi l’imponibile ne l’imposta relativi agli acquisti destinati alle operazioni imponibili, già esposti nei righi da VF1 a VF13. Non devono essere compilati gli altri righi della presente sezione.
Rigo VF32
Rigo VF32 la casella deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. In tale caso non vanno compilati gli altri righi della sezione e l’ammontare degli acquisti ad esse afferenti va indicato nel rigo VF22. La casella non deve essere barrata dai soggetti di cui al comma 5-bis dell’art. 19 che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti.
Rigo VF33
Rigo VF33 la casella deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell’anno 2023, dell’opzione di cui all’art. 36-bis. In tal caso non deve essere compilato nessun altro rigo della presente sezione e l’ammontare imponibile degli acquisti effettuati deve essere indicato nel rigo VF22 in quanto non detraibile.
Righi da VF34 a VF36
Righi da VF34 a VF36 riservati ai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione. La percentuale di detrazione è data dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni di cui all’art. 19, comma 3, assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazione e le operazioni esenti di cui all’art. 1, commi 452 e 453, della legge n. 178 del 2020) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.
Tuttavia, il comma 2 dell’art. 19-bis, individua alcune operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione e pertanto di tali operazioni non deve tenersi conto né al numeratore né al denominatore di tale rapporto.
Ovvero, cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi interni di cui all’art. 36, ultimo comma, delle operazioni di cui all’art. 2, terzo comma, lett. a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 27-quinquies), nonché delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 del predetto art. 10 qualora non formino oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, cioè quando le suddette operazioni siano eseguite nell’ambito di attività occasionali ovvero di attività strumentali per il perseguimento dell’oggetto dell’impresa.
Rigo VF35
Nel Rigo VF35 deve essere indicata dagli esportatori “abituali” l’Iva non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al rigo VF17.
Rigo VF36
Nel Rigo VF36 i soggetti che operano nel mercato dell’oro, diversi dai produttori di oro da investimento e dai trasformatori di oro in oro da investimento, devono indicare nel presente rigo l’ammontare dell’Iva detraibile. Nell’ipotesi in cui i predetti soggetti abbiano effettuato
esclusivamente operazioni esenti, l’importo indicato nel presente rigo deve essere riportato nel rigo VF37.
Rigo VF37
Rigo VF37 deve essere indicata l’Iva ammessa in detrazione. Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle seguenti situazioni:
- operazioni imponibili occasionali (rigo VF31), in tal caso deve essere riportato l’ammontare dell’imposta indicato al rigo VF31, colonna 2;
- effettuazione di sole operazioni esenti (rigo VF32), in tal caso, nel rigo VF37 non va riportato alcun importo in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;
- presenza dell’opzione di cui all’art. 36-bis (rigo VF33), in tal caso nel rigo VF37 non deve essere indicato alcun importo, in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;
- presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili. In tale caso l’Iva ammessa in detrazione è ottenuta applicando il metodo del pro-rata effettuando il seguente calcolo:
VF37 = [(VF27 + VF35 – VF36) x VF34 campo 10 : 100] – VF35 + VF36.
L’importo del rigo VF37, sommato algebricamente all’importo del rigo VF70, va riportato al rigo VF71.
Modalità di compilazione della Sezione 3-A del Quadro VF
Di seguito è riportata una tabella riepilogativa dell’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni alla compilazione:
SEZIONE 3-B – IMPRESE AGRICOLE
Righi da VF38 a VF55
I Righi da VF38 a VF55 devono essere compilati da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lett. c), dell’art. 34.
Rigo VF38
Rigo VF38 devono essere riportati l’ammontare imponibile e l’imposta relativi alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE), effettuate dalle imprese agricole miste.
L’imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo VF53.
Righi da VF39 a VF49
Righi da VF39 a VF49 per il calcolo della detrazione forfetaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli.
Nella prima colonna devono essere riportati nei righi relativi alla percentuale di compensazione applicabile, sia i conferimenti a cooperative o ad altri soggetti di cui al secondo comma, lett. c), dell’art. 34 (da sezione 1 del quadro VE) effettuati con applicazione delle percentuali di compensazione, sia le cessioni di prodotti agricoli effettuate applicando l’aliquota Iva propria di ciascun bene (comprese nella sezione 2 del quadro VE). Nella seconda colonna deve essere indicata l’imposta determinata applicando le percentuali di compensazione agli imponibili riportati nei corrispondenti campi della prima colonna.
Rigo VF51
Nel Rigo VF51 devono essere indicate le variazioni ed arrotondamenti d’imposta, relativi alle operazioni di cui ai righi da VF39 a VF49.
Rigo VF52
Nel Rigo VF52 devono essere indicati i totali dell’imponibile e dell’imposta (somma algebrica dei righi da VF39 a VF51).
Rigo VF53
Nel Rigo VF53 IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli di cui al rigo VF38.
Rigo VF54
Nel Rigo VF54 occorre indicare l’importo detraibile (c.d. Iva teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima -, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli.
Rigo VF55
Rigo VF55 totale Iva ammessa in detrazione, data dalla somma dei righi da VF52 a VF54. L’importo del presente rigo, sommato algebricamente a quello indicato nel rigo VF70, deve essere riportato nel rigo VF71.
SEZIONE 3-C – Casi particolari
I Righi da VF60 a VF62 sono riservati ai soggetti che hanno effettuato:
- operazioni esenti occasionali ovvero operazioni imponibili occasionali in assenza di acquisti ad esse inerenti;
- esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili;
- cessioni occasionali di beni usati;
- operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse.
Rigo VF60
Rigo VF60 deve essere compilato dai soggetti che nell’esercizio di attività che danno luogo all’effettuazione di operazioni imponibili hanno effettuato occasionalmente operazioni esenti ovvero dai contribuenti che nell’esercizio di attività che danno luogo all’effettuazione di operazioni esenti hanno effettuato occasionalmente operazioni imponibili. In particolare:
- casella 1 deve essere barrata se sono state effettuate operazioni esenti meramente occasionali ovvero esclusivamente le operazioni esenti previste ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili. L’ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33, mentre gli acquisti inerenti devono essere indicati nel rigo VF22;
- casella 2 deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e, nell’esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. Si evidenzia che la casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, in presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali e ai fini della relativa detrazione deve essere compilato il rigo VF31.
Le caselle 1 e 2 sono tra loro alternative.
Rigo VF61
Nel Rigo VF61 la casella deve essere barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati effettuate con applicazione del particolare regime del margine.
Rigo VF62
Rigo VF62 deve essere compilato dalle imprese agricole che hanno effettuato in via occasionale operazioni per le quali si rende applicabile il particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall’art. 34-bis. L’Iva ammessa in detrazione, è determinata applicando la percentuale del 50% all’importo evidenziato al campo 2. Gli acquisti afferenti tali operazioni vanno riportati nel rigo VF18, campo1.
Quadro VF SEZIONE 4 – Iva ammessa in detrazione
Rigo VF70
Rigo VF70 totale rettifiche. L’art. 19-bis2 prevede che la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità- modalità di compilazione
Il rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando la rettifica della detrazione al netto della parte eventualmente già utilizzata in diminuzione delle rate ancora dovute per la rettifica d’ingresso al regime.
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2023 si avvalgono del regime forfetario devono indicare nel rigo VF70 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014. Lo stesso rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando l’eventuale imposta a credito per effetto della rettifica.
Rigo VF71
Rigo VF71 il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l’indicazione dell’Iva ammessa in detrazione.
Nel rigo, tenendo conto del totale delle rettifiche di cui al rigo VF70, deve essere indicato:
- l’importo di cui al rigo VF27 se nel rigo VF30 non è stata barrata alcuna casella;
- l’importo di cui al rigo VF27 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 1, riservata ai contribuenti destinatari del regime
- disciplinato dall’art. 74-ter;
- l’importo di cui al rigo VF37 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 3 e compilata la sezione 3-A, operazioni esenti;
- il 50% dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 4;
- il 50% dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 6;
- il 50% dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 7 dalle imprese agricole esercenti l’attività di fornitura di servizi, svolta mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, soggetta al regime di detrazione forfettizzata previsto dall’art. 34- bis;
- l’importo di cui al rigo VF55 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 8, riservata ai produttori agricoli che hanno applicato il regime speciale disciplinato dall’art. 34;
- il 50% dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 9, riservata alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica;
il 50% dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 10, riservata alle imprese agricole esercenti anche l’attività oleoturistica.
Considerazioni ulteriori
La compilazione del rigo VF60, mediante la barratura della casella 1 e del rigo VF61 non rileva ai fini della determinazione dell’imposta ammessa in detrazione. Pertanto, in tali ipotesi, nel rigo VF71 deve essere indicato l’importo di cui al rigo VF27.
Invece, se è stato compilato il rigo VF60 mediante la barratura della casella 2 nel rigo VF71 non va riportato alcun importo non essendoci imposta ammessa in detrazione.
In caso di compilazione del rigo VF62, ai fini della determinazione dell’imposta da indicare nel rigo VF71, occorre tenere conto del cinquanta per cento dell’importo di cui allo stesso rigo VF62.
Conclusioni
In questo articolo abbiamo analizzato le principali novità relative alla dichiarazione Iva ed in particolare alle operazioni passive ammesse in detrazione.
Per quanto riguarda la dichiarazione Iva, deve essere tenuto in considerazione che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione IVA precompilata, che include già molte informazioni sulle operazioni passive.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate andrà ad effettuare controlli automatici sui dati contenuti nella dichiarazione IVA, anche per le operazioni passive.
I contribuenti devono conservare per 10 anni i documenti che giustificano la detrazione dell’IVA sulle operazioni passive.
In considerazione delle novità introdotte, è importante che i contribuenti prestino la massima attenzione alla compilazione della dichiarazione Iva e alla corretta conservazione dei documenti.
Si consiglia di consultare un commercialista per ricevere assistenza in merito alla compilazione della dichiarazione Iva e alla gestione delle operazioni passive.