L’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 ha introdotto il Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. Per la determinazione del reddito di questi soggetti è necessario compilare il quadro LM del modello Redditi P.F.
I contribuenti che appartengono al regime dei minimi (“Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” di cui all’articolo 27 D.L. n. 98/2011), devono compilare in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi il quadro LM del modello Redditi P.F. Il regime si applica esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività di impresa arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Il quadro LM è quello dedicato ad accogliere la determinazione del reddito imponibile dei contribuenti minimi che andrà a scontare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 5%. Vediamo come deve essere compilato il quadro LM del modello Redditi.
Per i contribuenti che beneficiano del regime dei minimi il reddito imponibile è formato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti l’attività svolta sostenute nello stesso periodo. Quindi, per tutti i contribuenti, anche per quelli esercenti attività d’impresa, vale il principio di cassa. Pertanto l’imputazione dei ricavi o dei compensi deve essere effettuato nel periodo d’imposta di loro effettivo sostenimento.
Indice degli Argomenti
Il codice attività
Al rigo LM1 del quadro LM deve essere indicato il codice dell’attività svolta secondo la classificazione ATECO 2007. Nel caso in cui il contribuente svolga più attività, rientranti nel medesimo regime, dovrà indicarsi il codice dell’attività prevalente per compensi o ricavi. Inoltre deve essere barrata la relativa casella riguardante l’attività svolta “Impresa”, “Autonomo”, o “impresa familiare”.
Determinazione del reddito
Al rigo LM2 devono essere indicato l’ammontare dei ricavi o dei compensi effettivamente percepiti dall’imprenditore o dal lavoratore autonomo. In particolare va compreso l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro, in natura o sotto forma di partecipazione agli utili percepiti nell’anno.
Per compenso lordo deve intendersi l’ammontare dell’onorario al netto dei rimborsi spese anticipati, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori posti dalla legge a carico del cliente (es. contributo integrativo), al lordo della maggiorazione del 4% ai fini della contribuzione alla gestione separata INPS, addebitati al committente.
L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi deve essere effettuata in base al “principio di cassa” in considerazione del momento di effettiva percezione de ricavo o compenso, nonché di sostenimento della spesa.
Le rimanenze finali
I soggetti che passano da un regime ordinario al regime agevolato per l’imprenditoria giovanile, nell’esercizio di attività di impresa, sono tenuti obbligatoriamente ad indicare al rigo 3 del quadro LM il valore delle rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci, relative al periodo di imposta precedente, rispetto a quello per cui deve essere compilata la dichiarazione dei redditi. Questo, in quanto, il valore delle rimanenze costituisce un componente positivo di reddito che deve concorrere a tassazione.
Quadro LM: componenti negativi di reddito
Al rigo LM5 deve essere riportato il totale dei componenti negativi così individuati:
- Acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci;
- Spese relative a beni ad uso promiscuo che sono deducibili al 50% dell’importo pagato (es. autovetture, ciclomotori, telefonia ecc);
- Canoni di leasing, che sono integralmente deducibili salvo se relativi a beni promiscui;
- Spese per omaggi, vitto e alloggio, interamente deducibili se riferiti all’attività esercitata;
- Costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nell’anno oggetto di dichiarazione;
- Minusvalenze legate alla cessione di beni strumentali;
- Sopravvenienze passive;
- Altre spese sostenute.
Si precisa che le deduzioni forfetarie per spese non documentate non trovano applicazione nell’ambito del regime di vantaggio in quanto detto regime si fonda sul principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole spese sostenute.
Reddito lordo o perdita
Nel rigo LM6 deve essere indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dalla differenza tra i righi LM4 e LM5, colonna 5. Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno meno. Le perdite fiscali conseguite nel presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione per l’intero importo che trova capienza in esso; l’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR.
Contributi previdenziali e assistenziali
Nel caso in cui si sia dichiarato un reddito (rigo LM6 positivo), al rigo LM7 può essere indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nell’anno (gestione separata INPS, IVS, casse professionali di appartenenza).
I contributi si deducono in via prioritaria dal reddito indicato al rigo LM6. L’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo indicato nel quadro RN (nel caso in cui il contribuente presenti altri redditi oltre a quello indicato nel quadro LM).
Ricordiamo che il reddito imponibile per i contribuenti minimi si calcola con il c.d. “principio di cassa“, secondo il quale devono essere considerati soltanto i costi effettivamente sostenuti nell’anno e i ricavi o compensi effettivamente incassati.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali all’interno del quadro LM troveranno spazio tutti i contributi effettivamente versati nell’anno, a prescindere da quale sia il loro periodo di competenza. Ad esempio, se un contribuente versa nell’anno sia contributi relativi allo stesso anno di imposta che contributi pregressi, entrambi troveranno spazio nel quadro LM. Sarà poi sull’importo netto dato dalla differenza tra ricavi e costi, al netto degli oneri contributivi a determinare l’imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 5%.
Contributi deducibili
I contributi INPS deducibili sono sia quelli fissi, che quelli calcolati sulla parte di reddito eccedente il minimale da commercianti e artigiani, ma anche i contributi versati alla gestione separata dai professionisti senza cassa. Per quanto riguarda, invece, i professionisti iscritti ad una cassa professionale, i contributi deducibili fiscalmente sono quelli relativi al contributo soggettivo, calcolato sul reddito imponibile, e il contributo di maternità. Non è deducibile, invece, il contributo integrativo, calcolato sul volume d’affari. Tra i contributi deducibili devono essere considerati anche quelli pagati a seguito di avviso o di iscrizione a ruolo. Devono però essere considerate soltanto le somme pagate, al netto di sanzioni ed interessi.
Contributi eccedenti nel quadro RP
Qualora si verifichi la situazione per cui non vi è reddito imponibile nell’anno, perché i costi sono stati maggiori dei compensi, oppure non si sono generati compensi, o ancora le perdite pregresse azzerano il reddito imponibile, gli eventuali versamenti previdenziali e assistenziali pagati andranno indicati nel quadro RP, ed andranno in deduzione degli altri redditi soggetti ad Irpef (si ricorda che i contribuenti minimi non sono soggetti ad Irpef, ma ad un imposta sostitutiva del 5%). Anche nel caso in cui i contributi versati siano superiori siano superiori al reddito imponibile, devono essere indicati in parte nel quadro LM e in parte nel quadro RP. Al rigo LM 07 colonna 2, vanno indicati i contributi fino a concorrenza del reddito imponibile, l’eccedenza andrà indicata in RP 21. Se nell’anno di imposta è stato utilizzato in compensazione, tramite F24 un credito INPS, queste somme dovranno essere indicate all’interno del quadro RM per essere assoggettate a tassazione separata o a tassazione ordinaria, previa opzione.
Le perdite pregresse
Al rigo LM9 vanno indicate le perdite realizzate nei periodi d’imposta precedenti fino a concorrenza dell’importo indicato al rigo LM8 (reddito netto).
In tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del presente regime fiscale di vantaggio, che possono essere scomputate dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, – dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata – nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza. Nella colonna 1 vanno indicate, da parte dei soggetti che svolgono attività d’impresa, le eventuali perdite d’impresa in contabilità ordinaria pregresse utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento. Nella colonna 2 vanno invece indicate le eventuali perdite realizzate nei primi tre anni di attività, sia quelle conseguite nell’esercizio d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata, utilizzabili in misura piena, sia quelle realizzate nel regime di vantaggio o nel regime dei vecchi “minimi” di cui alla L. n. 244 del 2007, riportabili senza limiti di tempo. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.
Si ricorda che per i contribuenti in regime di vantaggio la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinata come segue: LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9, colonna 3 (Perdite pregresse). Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7.
Reddito soggetto ad imposta sostitutiva
Al rigo LM10 va riportato il reddito netto costituito dalla differenza tra gli importi del rigo LM8 e LM9, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 5%. Il medesimo importo rileva per poter essere considerato familiare a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2, del DPR n. 917/86. Su tale importo deve essere calcolata l’imposta sostitutiva del 5%.
Per maggiori approfondimenti:
Circolare Agenzia Entrate n. 17/E 2012
Articolo davvero interessante e chiarificatore. Avrei tuttavia una domanda:
se nel 2013 non ho incassato né speso nulla devo comunque compilare il quadro LM in considerazione del fatto che ho anche redditi da lavoro dipendente?
Nel caso, è sufficiente lasciare tutti i campi (esclusi “codice attività” e scelta tra “impresa, autonomo e impresa familiare) a zero?
A proposito di questo vostro articolo riferito alla parte da me virgolettata, il reddito netto del rigo LM10 che si utilizza per la determinazione dell’imposta sostitutiva è lo stesso da prendere in considerazione per l’inps? grazie…….”Reddito soggetto ad imposta sostitutiva – Al rigo LM10 va riportato il reddito netto costituito dalla differenza tra gli importi del rigo LM8 e LM9, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 5%. Il medesimo importo rileva per poter essere considerato familiare a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 c. 2 del TUIR. Su tale importo deve essere calcolata l’imposta sostitutiva del 5%.”
Salve,
per l’INPS deve prendere a riferimento i compensi percepiti nell’anno al netto delle spese.
Non è così……….Quadro LM6-LM9….Circolare Inps n.74 del 06/06/2014 ed anche http://www.odcec.mi.it/Libraries/Materiale_Convegni/6-GIANCARLO_MODOLO-Quadro_LM-regime_dei_nuovi_contribuenti_minimi.pdf alla pagina 9.
Saluti
il mio dubbio è anche su ciò che riporta l’art. 54 del TUIR (vedi anche art.10 punto 1/e)) – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – dove al punto 1 dice tra l’altro …..”I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.” inoltre è stabilito (vedi anche Inps) che la base imponibile previdenziale è pari all’ “imponibile fiscale”. Ora nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ciò che si deve all’erario, rigo LM11, è il 5% del rigo LM10 (al netto del rigo LM7-Contributi previdenziali e assistenziali). ecco perchè non mi quadra che il computo del 27,72% da dare all’Inps lo debba ricavare dal rigo LM6 (eventualmente meno LM9) e non dal rigo LM10 che è la base del calcolo dei miei tributi all’erario.
Non ho capito niente vero?……
grazie…
ho aperto partita iva regime minimi anno 2012, metà novembre,
ho fatto un solo acquisto a fine novembre 2012 relativo a ristrutturazione impianto elettrico.
Inoltre ho acquistato registratore di cassa gennaio 2013 ed iniziato attività vera e propria.
in più non ho presentato dichiarazione redditi per l’anno 2012,
la domanda è se posso avere sanzione per questo, e se , visto che non ho presentato dichiarazione, posso riportare
nel quadro LM9 il dato relativo all’anno 2012
Grazie in anticipo
Salve,
sicuramente ci saranno sanzioni per l’omessa dichiarazione per il 2012. Non avendo presentato la dichiarazione non potrà riportare il credito 2012 in quanto quel credito per il fisco non esiste.
Eventualmente nel momento in cui riceverà l’accertamento per la dichiarazione non presentata se le sarà riconosciuto un credito potrà utilizzarlo successivamente.
Vorrei un’informazione cortesemente.Lo scorso anno ho aperto partita IVA per un lavoro di tmk .ma poi mi è capitato un corso con tirocinio ed ho lavorato poco.Ho emesso comunque due fatture una per un’azienda dove lavoro nella loro sede,ed un’altra fattura per un’azienda per cui ho lavorato da casa.
Vorrei sapere posso comunque dedurre le spese del telefono ? ed anche il computer portatile comperato nel 2014?
Grazie mille buon lavoro
Daniela
Salve,
lei aderisce al regime dei minimi immagino. Certamente può dedurre le spese del telefono, naturalmente al 50% se l’utilizzo è promiscuo. E’ necessario che i pagamenti avvengano in maniera tracciata e che il conto sia a lei intestato. Il Pc rientra tra i beni strumentali, e può essere dedotto nell’anno di sostenimento della spesa. Ha un Commercialista che la segue per gli adempimenti fiscali? Si ricordi che deve predisporre la dichiarazione dei redditi per il 2014.
Nel caso in cui volesse maggiori informazioni, mi faccia sapere, la ricontatteremo in privato.
Gentilissimo,mi è venuto un’ulteriore dubbio,per detrarre le spese telefoniche devo considerare soltanto il periodo in cui ho lavorato?Quindi per esempio soltanto una bolletta,giusto?
Grazie mille buon lavoro daniela
Salve,
la possibilità di portare in deduzione oneri riguarda tutto il periodo in relazione al quale la partita Iva è aperta, tuttavia, come le dicevo è necessario che l’utenza sia a lei intestata è che il pagamento sia avvenuto in maniera tracciabile.
Gentilissimi,
rifacendo i conti(ho aggiunto telefono) al rigo LM6 viene un’importo negativo .Al rigo LM8 devo scrivere lo stesso importo di LM6.NON DEVO PAGARE NULLA ALL’inps.E AL RIGO LM9 COSA DEVO SCRIVERE?
al rigo LM11 devo scrivere 0?
Per favore mi dica qualcosa che mi permetta di risolvere questo problema grazie buon lavoro
Nel regime dei minimi 2011, i contributi si calcolano da una base imponibile che è costituita dal reddito “percepito” (quindi ricavi incassati meno costi sostenuti) lordo dei contributi previdenziali sostenuti nel periodo di riferimento (i contributi obbligatori che sono stati versati nel periodo). Se usassi la voce LM10 per calcolare i contributi da pagare significherebbe usare una base imponibile già epurata da contributi. Ciao.
buonasera.
sono un avvocato e ho applicato il regime dei vecchi minimi fino a dicembre 2015, transitando nel regime forfetario dall’anno 2016.
vorrei sapere quali quadri debbo compilare in unico 2016 oltre al quadro lm.
grazie
saluti
Salve, è difficile da dire, la risposta esatta è dipende: dipende se ha altri redditi, se ha fabbricati, se ha un credito dell’anno precedente. Insomma bisogna vedere la sua situazione per capire come compilare la dichiarazione dei redditi. Se vuole un aiuto più concreto per compilare la dichiarazione, mi faccia sapere.
Dopo aver letto il vostro articolo sul regime dei minimi e forfettario, Vi chiedo quanto segue.
Per l’attività 478201 (commercio) relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011 ho compilato il Quadro CM con pagamento dell’imposta sostitutiva al 20%. Per gli anni di imposta dal 2012 al 2016 è stato compilato il Quadro LM con pagamento dell’imposta sostitutiva al 5% .Ho più di 35 anni. Sono ormai trascorsi i cinque anni per l’applicazione del regime dei minimi. Avrei già dovuto o dovrei passare al regime forfettario? Se così è sufficiente compilare il Quadro LM Sezione e il Quadro RS nell dichiarazione PF 2018?
Grazie
Mi sembra di capire che sono stati commessi degli errori nelle sue dichiarazioni dei redditi. E’ necessario intervenire ripresentando le dichiarazioni nel modo corretto. Ci saranno delle sanzioni da pagare. E’ necessario analizzare la situazione in dettaglio per individuare la giusta strada da seguire per sanare il tutto prima che arrivi un controllo.