I contribuenti che appartengono al regime dei minimi (“Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” di cui all’articolo 27 D.L. n. 98/2011), devono compilare in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi il quadro LM del modello Redditi P.F. Il regime si applica esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività di impresa arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Il quadro LM è quello dedicato ad accogliere la determinazione del reddito imponibile dei contribuenti minimi che andrà a scontare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 5%. Vediamo come deve essere compilato il quadro LM del modello Redditi.
Per i contribuenti che beneficiano del regime dei minimi il reddito imponibile è formato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti l’attività svolta sostenute nello stesso periodo. Quindi, per tutti i contribuenti, anche per quelli esercenti attività d’impresa, vale il principio di cassa. Pertanto l’imputazione dei ricavi o dei compensi deve essere effettuato nel periodo d’imposta di loro effettivo sostenimento.
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Il codice attività
Al rigo LM1 del quadro LM deve essere indicato il codice dell’attività svolta secondo la classificazione ATECO 2007. Nel caso in cui il contribuente svolga più attività, rientranti nel medesimo regime, dovrà indicarsi il codice dell’attività prevalente per compensi o ricavi. Inoltre deve essere barrata la relativa casella riguardante l’attività svolta “Impresa”, “Autonomo”, o “impresa familiare”.
Determinazione del reddito
Al rigo LM2 devono essere indicato l’ammontare dei ricavi o dei compensi effettivamente percepiti dall’imprenditore o dal lavoratore autonomo. In particolare va compreso l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro, in natura o sotto forma di partecipazione agli utili percepiti nell’anno.
Per compenso lordo deve intendersi l’ammontare dell’onorario al netto dei rimborsi spese anticipati, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori posti dalla legge a carico del cliente (es. contributo integrativo), al lordo della maggiorazione del 4% ai fini della contribuzione alla gestione separata INPS, addebitati al committente.
L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi deve essere effettuata in base al “principio di cassa” in considerazione del momento di effettiva percezione de ricavo o compenso, nonché di sostenimento della spesa.
Le rimanenze finali
I soggetti che passano da un regime ordinario al regime agevolato per l’imprenditoria giovanile, nell’esercizio di attività di impresa, sono tenuti obbligatoriamente ad indicare al rigo 3 del quadro LM il valore delle rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci, relative al periodo di imposta precedente, rispetto a quello per cui deve essere compilata la dichiarazione dei redditi. Questo, in quanto, il valore delle rimanenze costituisce un componente positivo di reddito che deve concorrere a tassazione.
Quadro LM: componenti negativi di reddito
Al rigo LM5 deve essere riportato il totale dei componenti negativi così individuati:
- Acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci;
- Spese relative a beni ad uso promiscuo che sono deducibili al 50% dell’importo pagato (es. autovetture, ciclomotori, telefonia ecc);
- Canoni di leasing, che sono integralmente deducibili salvo se relativi a beni promiscui;
- Spese per omaggi, vitto e alloggio, interamente deducibili se riferiti all’attività esercitata;
- Costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nell’anno oggetto di dichiarazione;
- Minusvalenze legate alla cessione di beni strumentali;
- Sopravvenienze passive;
- Altre spese sostenute.
Si precisa che le deduzioni forfetarie per spese non documentate non trovano applicazione nell’ambito del regime di vantaggio in quanto detto regime si fonda sul principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole spese sostenute.
Reddito lordo o perdita
Nel rigo LM6 deve essere indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dalla differenza tra i righi LM4 e LM5, colonna 5. Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno meno. Le perdite fiscali conseguite nel presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione per l’intero importo che trova capienza in esso; l’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR.
Contributi previdenziali e assistenziali
Nel caso in cui si sia dichiarato un reddito (rigo LM6 positivo), al rigo LM7 può essere indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nell’anno (gestione separata INPS, IVS, casse professionali di appartenenza).
I contributi si deducono in via prioritaria dal reddito indicato al rigo LM6. L’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo indicato nel quadro RN (nel caso in cui il contribuente presenti altri redditi oltre a quello indicato nel quadro LM).
Ricordiamo che il reddito imponibile per i contribuenti minimi si calcola con il c.d. “principio di cassa“, secondo il quale devono essere considerati soltanto i costi effettivamente sostenuti nell’anno e i ricavi o compensi effettivamente incassati.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali all’interno del quadro LM troveranno spazio tutti i contributi effettivamente versati nell’anno, a prescindere da quale sia il loro periodo di competenza. Ad esempio, se un contribuente versa nell’anno sia contributi relativi allo stesso anno di imposta che contributi pregressi, entrambi troveranno spazio nel quadro LM. Sarà poi sull’importo netto dato dalla differenza tra ricavi e costi, al netto degli oneri contributivi a determinare l’imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 5%.
Contributi deducibili
I contributi INPS deducibili sono sia quelli fissi, che quelli calcolati sulla parte di reddito eccedente il minimale da commercianti e artigiani, ma anche i contributi versati alla gestione separata dai professionisti senza cassa. Per quanto riguarda, invece, i professionisti iscritti ad una cassa professionale, i contributi deducibili fiscalmente sono quelli relativi al contributo soggettivo, calcolato sul reddito imponibile, e il contributo di maternità. Non è deducibile, invece, il contributo integrativo, calcolato sul volume d’affari. Tra i contributi deducibili devono essere considerati anche quelli pagati a seguito di avviso o di iscrizione a ruolo. Devono però essere considerate soltanto le somme pagate, al netto di sanzioni ed interessi.
Contributi eccedenti nel quadro RP
Qualora si verifichi la situazione per cui non vi è reddito imponibile nell’anno, perché i costi sono stati maggiori dei compensi, oppure non si sono generati compensi, o ancora le perdite pregresse azzerano il reddito imponibile, gli eventuali versamenti previdenziali e assistenziali pagati andranno indicati nel quadro RP, ed andranno in deduzione degli altri redditi soggetti ad Irpef (si ricorda che i contribuenti minimi non sono soggetti ad Irpef, ma ad un imposta sostitutiva del 5%). Anche nel caso in cui i contributi versati siano superiori siano superiori al reddito imponibile, devono essere indicati in parte nel quadro LM e in parte nel quadro RP. Al rigo LM 07 colonna 2, vanno indicati i contributi fino a concorrenza del reddito imponibile, l’eccedenza andrà indicata in RP 21. Se nell’anno di imposta è stato utilizzato in compensazione, tramite F24 un credito INPS, queste somme dovranno essere indicate all’interno del quadro RM per essere assoggettate a tassazione separata o a tassazione ordinaria, previa opzione.
Le perdite pregresse
Al rigo LM9 vanno indicate le perdite realizzate nei periodi d’imposta precedenti fino a concorrenza dell’importo indicato al rigo LM8 (reddito netto).
In tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del presente regime fiscale di vantaggio, che possono essere scomputate dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, – dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata – nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza. Nella colonna 1 vanno indicate, da parte dei soggetti che svolgono attività d’impresa, le eventuali perdite d’impresa in contabilità ordinaria pregresse utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento. Nella colonna 2 vanno invece indicate le eventuali perdite realizzate nei primi tre anni di attività, sia quelle conseguite nell’esercizio d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata, utilizzabili in misura piena, sia quelle realizzate nel regime di vantaggio o nel regime dei vecchi “minimi” di cui alla L. n. 244 del 2007, riportabili senza limiti di tempo. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.
Si ricorda che per i contribuenti in regime di vantaggio la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinata come segue: LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9, colonna 3 (Perdite pregresse). Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7.
Reddito soggetto ad imposta sostitutiva
Al rigo LM10 va riportato il reddito netto costituito dalla differenza tra gli importi del rigo LM8 e LM9, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 5%. Il medesimo importo rileva per poter essere considerato familiare a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2, del DPR n. 917/86. Su tale importo deve essere calcolata l’imposta sostitutiva del 5%.
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