Il procacciatore d’affari occasionale è una figura che svolge un’attività di intermediazione tra due parti, procurando affari all’una in favore dell’altra, senza essere legato da un rapporto di dipendenza o da un mandato con rappresentanza. La sua attività è, per definizione, occasionale e non abituale.
La sua figura rientra nella fattispecie dei contratti atipici, ossia non regolamentati direttamente dal codice civile, anche se si tratta di una figura commerciale molto diffusa. L’attività del procacciatore di affari occasionale essendo svolta in modo occasionale, non ha l’obbligo di aprire la partita iva, né di iscriversi in Camera di Commercio o in appositi Albi.
Indice degli Argomenti
- Chi è il procacciatore d’affari occasionale?
- Può esercitare il procacciatore d’affari immobiliare?
- Differenze fra il procacciatore d’affari occasionale e continuativo
- Il procacciatore d’affari occasionale deve aprire partita Iva?
- Procacciatore d’affari con partita Iva
- Scelta del regime fiscale
- Prestazione occasionale
- Il procacciatore deve essere iscritto all’albo dei mediatori?
- Conclusioni e consulenza fiscale online
Chi è il procacciatore d’affari occasionale?
Il procacciatore d’affari è la figura incaricata di promuovere la conclusione di affari, che l’azienda proponente è libera o meno di accettare. In altre parole, è colui che promuove la conclusione di contratti in favore di un’azienda, la sua attività riguarda la capacità di trovare opportunità commerciali e potenziali clienti, interessati ai prodotti o ai servizi offerti dall’azienda proponente.
Per la sua attività non è previsto il riconoscimento di un’esclusiva, né un compenso fisso o predeterminato, né la comunicazione dell’accettazione o del rifiuto di un affare. La sua attività viene svolta in autonomia, ossia non deve sottostare a precisi orari di lavoro o alle direttive dell’azienda circa le modalità di svolgimento del lavoro. Solitamente, non ha neanche un rapporto continuativo con un cliente.
Il procacciatore di affari può scegliere di esercitare la propria attività in modo occasionale o continuativo. Il procacciatore d’affari occasionale svolge le medesime attività che sono svolte dal procacciatore d’affari continuativo, ma in via occasionale, in assenza quindi dei requisiti della professionalità e della prevalenza.
Se l’affare va a buon fine ovvero se si conclude il contratto tra le due parti che lui ha messo in contatto, riceve una provvigione che solitamente è prevista nella lettera di incarico che il procacciatore ha sottoscritto. Questa attività non risulta regolamentata da norme di legge. Il contratto di procacciamento, è definito atipico, in quanto non risulta disciplinato da specifica normativa.
La figura del procacciatore di affari non è prevista nel settore immobiliare, essendo incompatibile con quella del mediatore, l’attività del procacciatore non è soggetta all’ applicazione delle norme della Legge 39/89 – art. 6., per cui al procacciatore non è dovuto alcun compenso per la mediazione immobiliare svolta, né potrà essergli delegata l’attività di mediazione, dalle agenzie immobiliari, essendo riservata agli iscritti al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, futuro R.I. – R.E.A.
Al procacciatore d’affari spetta la provvigione per ogni singolo affare procurato al preponente, prevista sulla base di accordi presi in precedenza, solitamente viene liquidata sui contratti per i quali il preponente abbia ricevuto il pagamento integrale dell’importo dovuto. Le provvigioni del procacciatore d’affari occasionale, sono soggette alla ritenuta d’acconto e devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi al netto delle spese eventualmente sostenute dal procacciatore.
Requisiti necessari
Per svolgere l’attività di procacciatore di affari non è necessario possedere nessun requisito particolare, titolo di studio, abilitazione professionale o specializzazione, nè sostenere esami di stato.
Per diventare procacciatore d’affari, occorre fare una differenza: il procacciatore d’affari che svolge la sua professione in maniera continuativa, oppure che tratta beni immobili ed aziende anche in via occasionale, deve essere iscritto all’elenco dei mediatori, il procacciatore d’affari che svolge la sua attività in modo occasionale, quando la sua attività riguarda solamente beni mobili, non dovrà effettuare nessuna iscrizione.
Può esercitare il procacciatore d’affari immobiliare?
In Italia non è possibile svolgere l’attività di procacciatore d’affari come procacciatore d’affari immobiliari. Tale attività può essere svolta dall’agente immobiliare, o mediatore immobiliare abilitato, ovvero che possiede i requisiti previsti dalla legge, in particolare deve superare un corso ed un esame obbligatorio.
Pertanto, la figura del procacciatore di affari non è prevista nel settore immobiliare, risultando incompatibile con quella del mediatore, l’attività del procacciatore non è soggetta all’ applicazione delle norme della Legge 39/89 – art. 6., per cui al procacciatore non è dovuto alcun compenso per la mediazione immobiliare eventualmente svolta, né potrà essergli delegata l’attività di mediazione, dalle agenzie immobiliari, essendo riservata agli iscritti al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, futuro R.I. – R.E.A.
Differenze con il mediatore
La figura del procacciatore d’affari si distingue da quella del mediatore. Il mediatore svolge le attività necessarie a portare a conclusione l’affare, il procacciatore svolge un incarico più limitato, occupandosi solo di segnalare l’affare al preponente. Il mediatore svolge un’attività autonoma, indipendente, organizzata ed imparziale rispetto alle parti, anche se si è ricevuto l’incarico da una sola di esse, non sussiste alcun vincolo giuridico con le stesse, nel caso del procacciatore, questi agisce dietro incarico del preponente e nell’esclusivo interesse dello stesso.
Differenze fra il procacciatore d’affari occasionale e continuativo
Il procacciatore di affari può esercitare la sua attività in modo occasionale, o in modo continuativo. L’art. 2222 c.c. chiarisce che svolge un’attività di tipo occasionale:
Il procacciatore d’affari occasionale deve aprire partita Iva?
L’attività del procacciatore di affari occasionale essendo svolta in modo occasionale, non ha l’obbligo di aprire la partita Iva, né di iscriversi in Camera di Commercio o in appositi Albi.
Le due condizioni necessarie per la non apertura della partita iva sono:
- Occasionalità;
- compensi non superiori a 5.000 euro.
Se non ci sono queste due condizioni allora il procacciatore d’affari deve aprire la partita iva.
I compensi dovranno essere dichiarati nel modello Redditi PF, all’interno del Quadro RL dove deve trovare collocazione anche la ritenuta d’acconto. A tal fine occorrerà richiedere all’azienda mandate la certificazione di versamento della ritenuta. Con compensi inferiori a 5.000 euro quasi sicuramente la dichiarazione dei redditi si chiuderà con un credito IRPEF che può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione per il versamento di altri tributi.
Ricevuta ed applicazione della ritenuta d’acconto
Non avendo la partita iva il procacciatore d’affari occasionale non può emettere fattura, ma si limita a rilasciare una ricevuta per i compensi percepiti. Sulla ricevuta per la provvigione percepita trova applicazione la ritenuta d’acconto del 23% sul 50% del compenso, ex art. 25-bis del DPR n. 600/73. Sulla ricevuta deve, inoltre, essere applicata una marca da bollo da 2 euro se l’ammontare supera € 77.
Procacciatore d’affari con partita Iva
Come abbiamo detto in precedenza se il procacciatore d’affari svolge l’attività in modo continuativo e/o supera 5.000 euro di compensi allora dovrà obbligatoriamente aprire la partita iva. Occorrerà inoltre effettuare l’iscrizione al Registro Imprese e all’Inps. Inoltre, il procacciatore continuativo deve emettere regolare fattura assoggettata ad IVA e deve registrarla nel registro delle fatture emesse nei termini di legge, mentre quello occasionale deve emettere solo una ricevuta soggetta a ritenuta di acconto e marca da bollo di 2 euro se di importo superiore a 77,47 euro.
Quale codice Ateco?
Codice ATECO procacciatore d’affari | Descrizione |
---|---|
46.19.02 | Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
Questo codice è riferito a quel soggetto che si occupa della vendita di prodotti tra loro diversi oppure di prodotti o servizi per i quali non esiste un codice particolare, qualora, il procacciatore d’affari svolga una tipologia di prodotti specifica, non dovrà essere utilizzato un codice generico bensì specifico, come ad esempio il “46.16.08”, riferito ai procacciatori d’affari “di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle”.
Ricevuta per le prestazioni occasionale del procacciatore d’affari
Il procacciatore d’affari continuativo o professionale deve emettere fattura per la sua attività e registrarla nel registro delle fatture emesse, mentre, il procacciatore d’affari occasionale è tenuto ad emettere una ricevuta soggetta a ritenuta di acconto e marca da bollo di 2 euro nel caso di importo superiore a 77,47 euro.
Scelta del regime fiscale
La scelta del regime fiscale si riduce, di fatto, a due opzioni:
- Il regime ordinario;
- Il regime forfettario. L’imposta sostitutiva in regime forfettario è del 15%, 5% per i primi 5 anni in caso di start-up (che prevede che la stessa attività non fosse svolta nei 3 anni precedenti l’apertura della partita Iva). A questo punto è necessario conoscere il proprio coefficiente di redditività in base al proprio codice ATECO, che nel caso dei fotografo è pari al 62%. Viene considerata una percentuale forfettaria del 38% per le spese sostenute per l’attività.
Prestazione occasionale
È possibile svolgere l’attività di procacciatore d’affari anche mediante la prestazione occasionale, che richiede diversi requisiti, primo tra tutti un reddito netto (quindi a deduzione forfettaria del 22% avvenuta) inferiore o pari a 5.000 €. In questo caso non occorre l’apertura della partita Iva, non occorre applicare l’Iva sulle provvigioni percepite, ne al versamento dei contributi, non occorre presentare il modello Redditi. Sarà applicata direttamente dalla ditta committente una ritenuta a titolo d’imposta sulle provvigioni erogate.
Procacciatore d’affari e agente
In una pronuncia la Corte di cassazione (Sezione Lavoro, n. 16565 del 31 luglio 2020) ha previsto che la figura del procacciatore d‘affari non può essere equiparata a quella dell’agente in relazione all’obbligo di pagamento dei contributi del procacciatore d’affari a Enasarco, in quanto, il contratto di intermediazione commerciale consistente nella lettera di incarico del procacciatore d’affari non è caratterizzato da quella stabilità propria del contratto di agenzia. Pertanto, non sussiste nessun obbligo di pagamento dei contributi del procacciatore d’affari con Enasarco.
Il procacciatore deve essere iscritto all’albo dei mediatori?
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19161 del 02.08.2017 ha sancito che, il procacciatore d’affari che si occupa di immobili ed aziende, deve essere iscritto all’elenco dei mediatori, in caso di mancata iscrizione, lo stesso non avrà diritto al pagamento della provvigione. Inoltre, se si tratta di affari relativi a beni mobili, la provvigione è dovuta se si tratta di un’attività occasionale e non svolta professionalmente. Quindi, il procacciatore d’affari che svolge la sua attività in modo continuativa, ovvero si occupa di immobili ed aziende anche in via occasionale, deve essere iscritto all’elenco dei mediatori, altrimenti perderà il diritto alla provvigione.
Conclusioni e consulenza fiscale online
Il procacciatore d’affari occasionale rappresenta una valida opportunità per chi desidera intraprendere un’attività imprenditoriale senza impegni eccessivi. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle implicazioni fiscali e legali associate a questa figura professionale. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o desideri ricevere assistenza personalizzata riguardo alla tua situazione fiscale, ti invitiamo a contattarci per una consulenza fiscale online. Siamo qui per aiutarti a navigare nel complesso mondo della fiscalità e dell’imprenditorialità.