Le prestazioni accessorie Iva: guida

HomeIVA nei rapporti con l'esteroLe prestazioni accessorie Iva: guida

Analisi approfondita del rapporto di accessorietà ai fini Iva secondo l'art. 12 del DPR n. 633/72: presupposti, effetti, casistiche e orientamenti interpretativi per professionisti fiscali.

Il principio di accessorietà consente di ricondurre a un trattamento fiscale unitario un'operazione complessa composta da più elementi. Questo principio, disciplinato dall'articolo 12 del DPR n. 633/72, costituisce una deroga alla regola generale secondo cui ciascuna prestazione deve essere considerata distinta e indipendente ai fini Iva.
La corretta individuazione del rapporto di accessorietà è essenziale per determinare il corretto trattamento fiscale delle operazioni, evitando possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il presente contributo si propone di analizzare la disciplina normativa, la prassi amministrativa e la giurisprudenza.
La normativa comunitaria
Il principio di accessorietà trova il suo fondamento nella normativa europea all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE, il quale stabilisce che nella base imponibile devono essere comprese "le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, addebitate dal fornitore al cliente".
La disposizione comunitaria si limita a prevedere che le spese accessorie concorrano a formare la base imponibile dell'operazione principale, senza specificare ulteriori requisiti. In particolare, non è richiesto che le operazioni accessorie siano effettuate direttamente dal fornitore, ovvero per suo conto e a sue spese, essendo sufficiente che le citate operazioni siano addebitate dal fornitore al cliente.
La normativa nazionale
Nella normativa nazionale il principio di accessorietà è disciplinato dall'articolo 12 del DPR n. 633/72, secondo cui:

"1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. 2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile."

La norma nazionale, rispetto a quella comunitaria, introduce ulteriori requisiti per l'applicazione del principio di accessorietà, richiedendo che le operazioni accessorie siano effettuate "direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese". Questo requisito soggettivo aggiuntivo ha generato divergenze interpretative, come si vedrà in seguito.
È opportuno ricordare anche l'articolo 9, comma 4, della Legge n. 392/78 (legge sull'equo canone), secondo cui gli oneri condominiali, se addebitati dal locatore al conduttore, "devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
I presupposti del rapporto di accessorietà
L'applicazione del principio di accessorietà richiede la sussistenza...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Vendere su Amazon senza partita IVA: è possibile?

Tutte le volte in cui si effettua attività di vendita online in modo abituale è continuativo nel tempo è...

Vendite tramite piattaforme digitali con finzione giuridica

Le piattaforme digitali, laddove intervengano come soggetti “facilitatori” nell'effettuazione di talune cessioni di beni (di modico valore), sono coinvolte nella...

E-commerce in regime forfettario: il registro corrispettivi

Una delle domande che maggiormente mi arrivano sull'argomento E-commerce è se sia possibile operare sfruttando i vantaggi del regime...

Calcolo codice fiscale online 2025

Il codice fiscale è un codice alfanumerico unico utilizzato per identificare in modo inequivocabile i cittadini e i residenti...

Fattura del professionista: software di calcolo ed esempi

La complessità del calcolo di una fattura professionale, con le sue particolarità fiscali come ritenute d'acconto, contributi previdenziali e...

Assicurazioni: la disciplina di esenzione Iva

In questo contributo cercheremo di analizzare in dettaglio la disciplina Iva riguardante le operazioni generalmente effettuate da parte di...