Hai sottoscritto una polizza unit linked con una compagnia estera e ora ti chiedi come dichiarare i proventi in Italia. L’imposta sostitutiva è del 26%, ma devi anche compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale e versare l’IVAFE 0,2%. Quando riscatti la polizza, puoi scegliere tra tassazione separata o IRPEF ordinaria per recuperare le imposte pagate all’estero.
Hai sottoscritto una polizza unit linked con una compagnia estera e ora ti chiedi come dichiarare i proventi in Italia. L’imposta sostitutiva è del 26%, ma devi anche compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale e versare l’IVAFE 0,2%. Quando riscatti la polizza, puoi scegliere tra tassazione separata o IRPEF ordinaria per recuperare le imposte pagate all’estero.
Le polizze unit linked estere rappresentano uno strumento di investimento sempre più diffuso tra i residenti italiani, spesso sottoscritte con compagnie in Lussemburgo, Svizzera o Liechtenstein. La componente finanziaria di questi contratti comporta specifici obblighi fiscali in Italia, dalla dichiarazione dei proventi alla compilazione del quadro RW, fino alla gestione del credito d’imposta per evitare la doppia imposizione. Comprendere le regole evita sanzioni che vanno dal 3 al 15% dei valori non dichiarati.
Indice degli argomenti
- Cosa sono le polizze unit linked estere
- Come funziona la tassazione dei proventi
- Riscatti parziali: regole speciali di tassazione
- Tassazione in caso di decesso dell’assicurato
- Quadro RW e obblighi di monitoraggio fiscale
- IVAFE: imposta patrimoniale sulle attività estere
- Consulenza fiscale online
- Riferimenti normativi
Cosa sono le polizze unit linked estere
Le polizze unit linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il rendimento dipende dall’andamento di fondi di investimento sottostanti. Quando le sottoscrivi con compagnie estere, i premi versati vengono investiti in fondi interni o esterni gestiti dalla compagnia. A differenza delle polizze tradizionali, non garantiscono la restituzione del capitale: il valore della polizza oscilla in base ai mercati finanziari.
Queste polizze rientrano nel Ramo III delle assicurazioni vita secondo il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005). La normativa europea le riconosce come contratti assicurativi indipendentemente dalla presenza o meno di garanzie sul capitale, come confermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 1° marzo 2012 (C-166/11).
I proventi delle polizze unit linked estere costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera g-quater del TUIR. La base imponibile si calcola come differenza tra l’ammontare percepito al riscatto (totale o parziale) e i premi pagati nel tempo. Su questa differenza si applica l’imposta sostitutiva secondo le modalità che approfondirò.
Differenza tra polizze italiane ed estere
Quando sottoscrivi una polizza con compagnia italiana, l’impresa applica direttamente l’imposta sostitutiva al momento dell’erogazione. Con le polizze estere, invece, la tassazione dipende dal regime operativo della compagnia in Italia. Devi verificare se la compagnia è autorizzata in Italia e se ha esercitato le opzioni fiscali previste dalla normativa italiana.
Le compagnie estere possono operare in Italia in tre modi: con stabile organizzazione (equiparate alle italiane), in regime di libera prestazione di servizi (LPS) senza opzioni fiscali, oppure in regime LPS con opzioni fiscali. Quest’ultima categoria comprende le compagnie “bi-optate” che hanno scelto di applicare sia l’imposta sostitutiva sui redditi che l’imposta di bollo virtuale.
Come funziona la tassazione dei proventi
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 26% sulla differenza tra il capitale percepito e i premi versati. Questa percentuale si riduce al 12,5% per la quota di rendimento derivante da titoli di Stato italiani o equiparati. Se il fondo interno della polizza investe per il 40% in titoli pubblici, paghi un’aliquota effettiva ponderata inferiore al 26%.
La tassazione avviene solo al momento del riscatto, della scadenza o del decesso dell’assicurato. Durante la vita della polizza non paghi imposte sui rendimenti maturati, beneficiando del differimento fiscale. Questo meccanismo consente al capitale di crescere al lordo delle imposte, sfruttando l’effetto della capitalizzazione composta.
Le modalità di applicazione dell’imposta cambiano in base al tipo di compagnia estera. Distinguo tre situazioni principali che determinano i tuoi obblighi dichiarativi e di versamento.
Compagnie estere in LPS con opzioni fiscali
Se hai sottoscritto la polizza con una compagnia che opera in libera prestazione di servizi e ha esercitato l’opzione per applicare l’imposta sostitutiva (art. 26-ter, comma 3, DPR 600/73), la compagnia trattiene direttamente il 26% al momento del riscatto. In questo caso non compili il quadro RM, ma rimangono gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW.
Le compagnie “bi-optate” hanno esercitato anche l’opzione per l’imposta di bollo virtuale. Per queste polizze non devi versare l’IVAFE, ma secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate (Risposta 300/2019) devi comunque compilare il quadro RW se non hai conferito a un intermediario italiano l’incarico di gestire tutti i flussi finanziari. Questa posizione è criticabile ma prudenziale.
Compagnie estere senza intermediario italiano
Quando la compagnia estera non opera in Italia o non ha esercitato le opzioni fiscali, sei tu a dover dichiarare i proventi. Compili il quadro RM, sezione II-A “Redditi ad imposta sostitutiva” della dichiarazione dei redditi. Calcoli l’imposta del 26% sulla differenza tra quanto hai ricevuto e i premi pagati, e la versi con il modello F24.
Devi conservare tutta la documentazione che prova l’ammontare dei premi versati nel tempo. La compagnia estera dovrebbe fornirti un prospetto dettagliato del valore di riscatto e della componente reddituale. Senza questa documentazione, rischi contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Richiedi sempre alla compagnia estera un documento che separi chiaramente i premi versati dal rendimento maturato. Questo attestato ti serve per compilare correttamente il quadro RM e giustificare il calcolo dell’imposta.
Scelta alternativa: tassazione ordinaria IRPEF
L’art. 26-ter, comma 3, DPR n. 600/73 ti consente di scegliere tra l’imposta sostitutiva del 26% e la tassazione ordinaria IRPEF. In questo secondo caso, riporti i proventi nel quadro RN della dichiarazione dei redditi e li tassi con le aliquote progressive IRPEF (fino al 43%).
Questa opzione è conveniente quando hai pagato imposte patrimoniali all’estero sulla polizza. Scegliendo la tassazione ordinaria, puoi detrarre dall’IRPEF le imposte estere pagate a titolo definitivo, secondo l’art. 165 del TUIR. Con l’imposta sostitutiva, invece, non recuperi nulla di quanto versato all’estero.
Fai un confronto tra l’imposta sostitutiva del 26% e la tua aliquota marginale IRPEF, considerando il credito d’imposta recuperabile. Se hai pagato imposte patrimoniali significative all’estero e la tua aliquota IRPEF è inferiore al 35%, la tassazione ordinaria può risultare più vantaggiosa.
Doppia imposizione e credito d’imposta
Quando riscatti la polizza, potresti trovarti a pagare imposte sia in Italia che nel Paese estero. Molte giurisdizioni applicano ritenute alla fonte sui proventi delle polizze o impongono tasse patrimoniali annuali. Senza meccanismi di coordinamento, subiresti una doppia imposizione economica sullo stesso reddito.
L’Italia riconosce il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo due meccanismi. Il primo è previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con il Paese estero. Il secondo è l’art. 165 del TUIR, che consente di detrarre dall’IRPEF le imposte estere pagate a titolo definitivo, anche in assenza di convenzione.
Il credito d’imposta spetta solo se hai scelto la tassazione ordinaria IRPEF (quadro RN). Con l’imposta sostitutiva del 26% non puoi recuperare le imposte estere. Questa limitazione rende spesso conveniente optare per l’IRPEF quando hai versato imposte significative all’estero, anche se la tua aliquota marginale supera il 26%.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Le convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con altri Stati prevedono regole specifiche per eliminare la doppia imposizione. Generalmente, i proventi delle polizze vita sono tassabili nello Stato di residenza del beneficiario (l’Italia). Lo Stato estero può applicare una ritenuta ridotta secondo le aliquote convenzionali.
Ad esempio, la convenzione Italia-Lussemburgo prevede che i proventi delle assicurazioni siano tassabili solo in Italia se il beneficiario è residente italiano. Il Lussemburgo non dovrebbe applicare imposte alla fonte. Quando la convenzione funziona correttamente, eviti la doppia imposizione a monte, senza bisogno di richiedere crediti d’imposta.
Verifica sempre la convenzione applicabile e le modalità pratiche di esenzione alla fonte. Molte compagnie estere richiedono un certificato di residenza fiscale italiana per non applicare ritenute. Ottieni questo certificato dall’Agenzia delle Entrate presentando il modello previsto, allegando copia della dichiarazione dei redditi.
Riscatti parziali: regole speciali di tassazione
Quando effettui un riscatto parziale della polizza, non puoi semplicemente sottrarre i premi versati dal capitale riscattato. Devi applicare un criterio proporzionale che considera il rapporto tra il capitale erogato e il valore economico complessivo della polizza alla data del riscatto.
La Circolare 11/E del 28 marzo 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo meccanismo. Calcoli prima la percentuale di riscatto dividendo l’importo che ricevi per il valore di riscatto totale teorico a quella data. Poi applichi questa percentuale ai premi complessivamente versati per determinare quanti premi “scarichi” con questo riscatto parziale.
Supponi di aver versato premi per € 100.000 e il valore attuale della polizza è € 150.000. Riscatti € 50.000. La percentuale di riscatto è 33,33% (€ 50.000 / € 150.000). I premi da “scaricare” sono € 33.330 (€ 100.000 × 33,33%). La base imponibile è € 16.670 (€ 50.000 – € 33.330), su cui paghi il 26%, quindi € 4.334.
Questo sistema evita che tu differisca indefinitamente la tassazione riscattando solo quote di capitale senza mai dichiarare rendimenti. Serve documentazione precisa dei premi versati nel tempo e del valore di riscatto alla data del prelievo parziale. Conserva tutti i documenti per almeno cinque anni dalla dichiarazione.
Tassazione in caso di decesso dell’assicurato
Quando l’assicurato muore prima della scadenza della polizza, i beneficiari designati ricevono un capitale. La tassazione di questo capitale dipende dalla composizione tra rischio demografico e componente finanziaria. Solo la parte eccedente la copertura del rischio morte è soggetta a imposizione come reddito di capitale.
L’art. 34, comma 5, del DPR n. 601/73, come modificato dalla Legge n. 190/14, prevede l‘esenzione IRPEF per i capitali percepiti in caso di morte “in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita“. L’esenzione riguarda solo la parte del capitale che remunera il rischio demografico puro. La componente finanziaria eccedente è tassabile.
La Circolare 8/E del 1° aprile 2016 ha chiarito che la base imponibile per la componente finanziaria si determina come differenza tra il valore di riscatto teorico alla data del decesso e i premi pagati per la componente finanziaria. Se la polizza non distingue chiaramente le due componenti, si applica un criterio proporzionale per ripartire i premi.
Quadro RW e obblighi di monitoraggio fiscale
Devi compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4 del D.L. n. 167/1990. Questo adempimento è obbligatorio per tutte le attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, anche se nel periodo d’imposta non hai percepito proventi.
Indichi nel quadro RW il valore di riscatto della polizza al 31 dicembre dell’anno. Per le polizze unit linked, questo valore corrisponde al controvalore di mercato delle quote dei fondi sottostanti alla data di riferimento. La compagnia estera dovrebbe fornirti un estratto conto annuale con questa informazione.
Compili il quadro RW anche se hai già indicato la polizza negli anni precedenti. L’obbligo sussiste per ogni anno in cui detieni il contratto, fino al riscatto totale o alla scadenza. Se nel corso dell’anno hai riscattato totalmente la polizza, indichi comunque il possesso per i giorni in cui l’hai detenuta.
Come compilare correttamente il quadro RW
Selezioni il codice “8” nella colonna “Codice individuazione bene” per identificare le polizze di assicurazione sulla vita. Nella colonna “Stato estero” indichi il codice del Paese dove ha sede la compagnia assicurativa. Il valore iniziale e finale dell’anno vanno riportati nelle apposite colonne.
Per polizze bi-optate, selezioni la casella “Solo monitoraggio” (colonna 16) per disattivare il calcolo automatico dell’IVAFE. La compagnia applica infatti l’imposta di bollo virtuale, quindi non devi versare l’IVAFE. Per tutte le altre polizze estere, l’IVAFE si calcola automaticamente in base al valore dichiarato.
I giorni di possesso vanno conteggiati da gennaio a dicembre, includendo sia il primo che l’ultimo giorno di detenzione. Se hai sottoscritto la polizza il 15 marzo e l’hai ancora al 31 dicembre, indichi circa 292 giorni di possesso. Questi giorni servono per calcolare l’IVAFE proporzionale.
La mancata compilazione del quadro RW comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore della polizza non dichiarata. Per polizze in Paesi black list, le sanzioni raddoppiano (dal 6% al 30%). Puoi sanare l’omissione con il ravvedimento operoso.
IVAFE: imposta patrimoniale sulle attività estere
L’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero) si applica alle polizze unit linked estere con aliquota dello 0,2% annuo sul valore della polizza. Questa imposta sostituisce l’imposta di bollo che pagheresti su una polizza italiana. Il calcolo si basa sul valore di riscatto al 31 dicembre, proporzionato ai giorni di possesso.
L’IVAFE non si applica se la compagnia estera è bi-optata, perché in quel caso la compagnia versa l’imposta di bollo virtuale. Non paghi nemmeno l’IVAFE se hai conferito a un intermediario italiano (come una fiduciaria) l’incarico di gestire la polizza e questo intermediario ha applicato l’imposta di bollo italiana.
Il versamento dell’IVAFE avviene insieme alla dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice tributo “4043” nel modello F24. L’importo si calcola automaticamente nel quadro RW in base ai dati inseriti. Per una polizza del valore di € 100.000 detenuta per l’intero anno, paghi € 200 di IVAFE (€ 100.000 × 0,2%).
Esempio pratico di calcolo IVAFE
Hai sottoscritto una polizza unit linked con compagnia lussemburghese non bi-optata il 1° aprile 2024. Al 31 dicembre 2024 il valore di riscatto è € 150.000. Devi compilare il quadro RW indicando 275 giorni di possesso (da aprile a dicembre inclusi).
L’IVAFE dovuta per il 2024 si calcola: € 150.000 × 0,2% × 275/365 = € 225,68. Versi questo importo con il modello F24 entro la scadenza della dichiarazione dei redditi. Nel quadro RW indichi il valore iniziale € 0 (polizza non esisteva al 1° gennaio 2024) e il valore finale € 150.000.
Consulenza fiscale online
La gestione fiscale delle polizze unit linked estere richiede attenzione a molteplici aspetti normativi e calcoli che variano in base alla tua situazione specifica. Ogni polizza presenta caratteristiche diverse in termini di regime fiscale della compagnia, composizione degli investimenti sottostanti e giurisdizione di riferimento.
La scelta tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria, il calcolo corretto del credito d’imposta, la compilazione del quadro RW e la gestione dei riscatti parziali sono operazioni che, se eseguite in modo errato, possono comportare maggiori imposte o sanzioni. Una consulenza fiscale professionale ti permette di ottimizzare il carico tributario nel pieno rispetto della normativa.
Come commercialista specializzato in fiscalità internazionale, posso aiutarti a verificare la corretta dichiarazione della tua polizza estera, calcolare l’eventuale convenienza della tassazione IRPEF rispetto all’imposta sostitutiva, e predisporre tutta la documentazione necessaria per il credito d’imposta. Richiedi una consulenza personalizzata per analizzare la tua situazione specifica.
Riferimenti normativi
- Art. 44, comma 1, lettera g-quater, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
- Art. 26-ter D.P.R. 600/1973
- Art. 45, comma 4, TUIR
- Art. 165 TUIR
- Art. 4 D.L. 167/1990
- D.L. 201/2011, art. 19, commi 18-22
- Circolare Agenzia delle Entrate 28/E del 2 luglio 2012
- Circolare Agenzia delle Entrate 8/E del 1° aprile 2016
- Circolare Agenzia delle Entrate 11/E del 28 marzo 2012
- Risposta Agenzia delle Entrate 282/2022
- Risposta Agenzia delle Entrate 300/2019
- Sentenza Corte Giustizia UE C-166/11 del 1° marzo 2012