Emendamento alla Legge di Bilancio 2026 elimina la possibilità di rateizzare le plusvalenze su beni strumentali. Tassazione immediata dall'esercizio 2026. Ultime settimane per cedere con rateizzazione. Salve solo cessioni azienda e società sportive
L'emendamento alla Legge di Bilancio 2026 riscrive l'art. 86, comma 4 del TUIR eliminando la possibilità per le imprese di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali. La modifica rappresenta un inasprimento rispetto alla versione originaria del disegno di legge di ottobre 2025. La nuova disciplina si applica alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, significa che le cessioni perfezionate dal 1° gennaio 2026 saranno soggette a tassazione immediata, senza possibilità di spalmare l'imposizione su più esercizi. Restano escluse solo le cessioni di azienda/rami d'azienda (rateizzazione fino a 5 anni) e le plusvalenze delle società sportive. Chi ha cessioni programmate può ancora concluderle entro il 2025 per beneficiare della rateizzazione. Cosa cambia con l'emendamento alla Legge di Bilancio 2026 L'emendamento modifica radicalmente l'art. 86, comma 4 del TUIR, introducendo tre diverse modalità di tassazione delle plusvalenze in base alla tipologia di cessione. La novità principale riguarda la tassazione immediata delle plusvalenze su beni strumentali materiali, come macchinari, impianti e attrezzature, e sui beni immateriali, come brevetti, marchi e software. Anche le plusvalenze su immobilizzazioni finanziarie senza requisiti PEX (disciplinate dall'art. 87, comma 2 TUIR) saranno tassate interamente nell'esercizio di realizzo. Resta invece confermata la possibilità di rateizzare fino a un massimo di cinque esercizi le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, a condizione che il periodo di possesso sia stato non inferiore a tre anni. La scelta di rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi, altrimenti la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le società sportive professionistiche mantengono anch'esse il diritto alla rateizzazione fino a cinque anni per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, purché il periodo di possesso sia stato non inferiore a due anni. La rateizzazione può avvenire nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, mentre la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. La plusvalenza fiscale resta determinata come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, da assumere al lordo delle svalutazioni non dedotte. Questo significa che la plusvalenza civilistica può e...
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