Qualora venga meno la pluralità dei soci di una società di persone, occorre analizzare l’art. 2272, n. 4 c.c. Questo prevede due scenari:
- Può procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese previa liquidazione dei creditori e, nel caso dalla liquidazione residui il complesso aziendale, proseguire nell’attività come imprenditore individuale;
- Qualora il socio intenda proseguire l’attività d’impresa conservando la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società rimasta unipersonale, procedere alla trasformazione in un altro tipo di ente per il quale è ammessa la partecipazione di un solo soggetto.
La disposizione riguarda le società semplici ma può essere estesa anche alla società in nome collettivo ed alla società in accomandita semplice (vedasi richiami contenuti nell’art. 2293 c.c. e art. 2315 c.c.).
Mancata ricostituzione della pluralità dei soci come causa di scioglimento
Nella pratica questa casistica può trovare applicazione per la morte, l’esclusione o il recesso degli altri soci. Qualora la società rimanga con un unico socio e la pluralità non venga ristabilita nei sei mesi successivi si attiva la clausola di scioglimento della società.
Da evidenziare che la causa di scioglimento non riguarda la mancata presenza di più soci, ma piuttosto il fatto che non vi è stata la ricostituzione della pluralità degli stessi nei 6 mesi successivo. Quindi, la causa di scioglimento si verifica una volta trascorso il periodo semestrale. Da quel momento inizia il periodo di liquidazione in cui possono essere nominati uno o più liquidatori, che assumeranno la rappresentanza della società.
In considerazione del fatto che la società esiste fintantoché non venga cancellata dal registro delle imprese, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, pur provocando una causa di scioglimento, non determina di per sé l’estinzione della società di persone che, quindi, continua ad esistere nonostante sia divenuta unipersonale.
Decorsi i sei mesi fissati dall’art. 2272, n. 4, cod. civ., senza ricostituzione della pluralità dei soci, il socio superstite ha l’onere di avviare il procedimento di liquidazione. Nell’ambito di tale fase, si procederà:
- Alla cessione del patrimonio mobiliare e immobiliare della società;
- Alla riscossione dei crediti ed alla definizione dei rapporti pendenti;
- All’eliminazione del passivo mediante la puntuale ricognizione dei debiti ed il loro pagamento con il ricavato del realizzo dell’attivo;
- Alla redazione del bilancio finale di liquidazione.
Approvato il bilancio finale, il liquidatore deve chiedere, ai sensi dell’art. 2495, co. 1, cod. civ., la cancellazione della società dal Registro delle imprese, provocandone così l’estinzione.
Solo a seguito della cancellazione, la società non rappresenterà più il centro di imputazione giuridica dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale e non potrà più ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.
In alternativa, tuttavia, è possibile prevedere anche la prosecuzione dell’attività sul socio superstite.
Periodo di sei mesi
Il periodo di sei mesi previsto dall’articolo 2272 del c.c. rappresenta un elemento cruciale nella gestione di questa situazione. Questo lasso di tempo è concesso dal legislatore per permettere al socio rimasto di prendere decisioni ponderate sul futuro dell’attività.
Durante questi sei mesi, la società continua ad esistere e ad operare normalmente, nonostante la mancanza del requisito fondamentale della pluralità dei soci. Tuttavia, questo periodo non deve essere visto come una semplice proroga, ma come un’opportunità per agire in modo decisivo.
Il socio unico dovrebbe utilizzare questo tempo per valutare attentamente le opzioni disponibili, considerando fattori quali la redditività dell’attività, le prospettive di mercato, e le potenziali responsabilità. È fondamentale iniziare immediatamente a cercare soluzioni, sia che si tratti di trovare nuovi soci o di preparare la trasformazione della società, poiché sei mesi possono rivelarsi un periodo sorprendentemente breve quando si devono affrontare questioni legali e amministrative complesse.
Ricostituzione della pluralità dei soci
Entro il termine di sei mesi, il socio superstite ha la possibilità di ricostituire la pluralità dei soci. Ciò può avvenire mediante:
- Ammissione di nuovi soci;
- Ingresso degli eredi del socio defunto;
- Trasferimento della quota del socio uscente a un nuovo socio.
La ricostituzione della pluralità dei soci è spesso la soluzione preferita, in quanto permette di mantenere la forma societaria originale con minime alterazioni. Tuttavia, questo processo può presentare sfide significative. In primo luogo, trovare nuovi soci adeguati non è sempre facile, specialmente se l’azienda opera in un settore di nicchia o se ci sono state tensioni che hanno portato alla situazione di socio unico.
Il socio rimasto deve valutare attentamente i potenziali nuovi partner, considerando non solo il loro apporto finanziario, ma anche le competenze, l’esperienza e la visione aziendale che possono portare. È cruciale stabilire chiari accordi sui ruoli, le responsabilità e la distribuzione degli utili fin dall’inizio.
Inoltre, l’ingresso di nuovi soci può richiedere una revisione dello statuto societario e degli accordi esistenti. In alcuni casi, potrebbe essere necessario riconsiderare la struttura del capitale e la governance aziendale. Nonostante queste sfide, la ricostituzione della pluralità può anche offrire opportunità, come l’iniezione di nuovo capitale, l’accesso a nuove competenze o mercati, e una rinnovata dinamica imprenditoriale che può rivitalizzare l’azienda.
La prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite
Il socio superstite ha la possibilità di proseguire l’attività, senza avviare la procedura di liquidazione. Di fatto, quindi, la società può continuare ad operare a tempo indeterminato con un unico socio. Occorre tenere presente che questa casistica non è regolata dal legislatore civilistico, anche se vi è riscontro nella pratica societaria. Gli unici riferimenti su questa casistica si trovano nella giurisprudenza.
In tal caso, è diffusa la continuazione dell’attività economica da parte del socio “superstite” sotto forma di impresa individuale. In questo caso, il venir meno della pluralità dei soci determina la concentrazione della titolarità dei rapporti, già facenti capo alla società, nel socio rimasto, che risponde personalmente delle obbligazioni sociali.
Di fatto, quindi, il socio superstite che prosegue nella gestione unipersonale “succede” nei rapporti della società da lato passivo, si sostituisce come persona fisica nei rapporti cui era parte la società e, di conseguenza, nei suoi obblighi.
Trasformazione della società
Se la pluralità dei soci non viene ricostituita entro il termine previsto, la società potrebbe valutare la trasformazione in un’altra forma giuridica, come una società a responsabilità limitata (S.r.l.) con un unico socio, al fine di garantire la continuità aziendale. Questo richiede un atto notarile e l’adempimento di specifiche formalità.
Dal punto di vista operativo, il passaggio a una società di capitali comporta cambiamenti nella gestione quotidiana, nella contabilità e nella reportistica. Il socio unico deve essere preparato a una maggiore formalità nelle procedure decisionali e a una più rigorosa separazione tra il patrimonio personale e quello aziendale. Tuttavia, questa trasformazione può offrire vantaggi significativi, come una maggiore protezione del patrimonio personale e potenzialmente migliori opportunità di finanziamento e crescita.
Profili fiscali
Per quanto riguarda l’imponibilità fiscale dell’operazione l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 54/E/02 ha chiarito che la casistica di assegnazione non da luogo all’emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività di impresa. Questo, a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di impresa individuale e mantenga inalterati i valori dei beni.
Questo significa che se i valori vengono lasciati inalterati le plusvalenze latenti possono dare luogo all’emersione di plusvalenze solo in caso di successiva cessione o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa da parte del socio rimasto. Inoltre, in caso di cessione di azienda da parte dell’imprenditore individuale, ai fini della verifica della condizione di possesso dell’azienda superiore a 5 anni che consente di fruire della tassazione separata, si può tenere conto anche del periodo di possesso da parte della società di persone.
Adempimenti dichiarativi
Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, la società di persone è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci. Deve essere utilizzato il modello Redditi SP.
Nell’anno in cui si ha lo scioglimento della società, il socio superstite che prosegue l’attività in qualità di imprenditore deve dichiarare il reddito d’impresa prodotto nel residuo periodo utilizzando il modello Redditi PF, quadro RF o RG.
Fiscalità indiretta
Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti dalla C.M. n. 18 del 29.5.2013 (e dalla Risoluzione n. 47/E/06) dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’assegnazione dell’azienda al socio superstite, determina l’obbligo di corrispondere:
- Ove l’azienda non comprenda immobili, solo l’imposta di registro fissa di 200 euro oltre all’imposta di bollo di 156 euro;
- Ove l’azienda comprenda immobili, l’imposta di registro fissa di 200 euro, le imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria del 2% e 1% e l’imposta di bollo di 300 euro.
Consulenza online
Il venir meno della pluralità dei soci in una società di persone rappresenta un momento critico che richiede una gestione attenta e tempestiva. È fondamentale che il socio superstite e gli amministratori adottino le misure necessarie per ricostituire la pluralità o per trasformare la società in una forma che consenta la prosecuzione dell’attività, minimizzando così i rischi legati alla responsabilità personale e assicurando la continuità aziendale.
Se desideri approfondire questi aspetti contattaci seguendo il link sottostante. In questo modo potrai ricevere il preventivo per una consulenza utile a risolvere i tuoi dubbi.