Bonus luce e gas 2025: nuove regole e importi aggiornati

Il bonus luce e gas rappresenta un...

ISEE sotto i 15.000 euro? Ecco i bonus 2025 che puoi richiedere

Le famiglie con un indicatore ISEE inferiore...

PEX per le società non residenti: come funziona?

Fiscalità InternazionalePEX per le società non residenti: come funziona?

Il regime di participation exemption per le plusvalenze su partecipazioni in società residenti realizzate da soggetti non residenti, ex art. 68, co. 2 del TUIR, applicabile dal 2024.

 Il regime di participation exemption  (PEX) è applicabile, a determinate condizioni, anche per le società ed enti commerciali non residenti (art. 68 co. 2-bis del TUIR). Questa disposizione è applicabile dal 2024 in relazione a quanto introdotto dall'art. 1, co. 59 della Legge n. 213/23. A chiarire l'ambito applicativo della norma è intervenuta anche la Circolare n. 17/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate.
Ambito di applicazione: quando una società non residente realizza plusvalenza imponibile in Italia?
Per capire quando una società non residente realizza una plusvalenza rilevante fiscalmente in Italia occorre prendere a riferimento l'art. 23, co. 1, lett. f) del TUIR. Secondo questa disposizione sono rilevanti fiscalmente in Italia le plusvalenze relative a partecipazioni in società italiane ovunque detenute. Tuttavia, restano escluse da imposizione le plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate in società italiane se:

Negoziate in mercati regolamentati;
Cedute da parte di un soggetto che sia residente in un Paese tra quelli elencati dal D.M. 4.9.1996 (c.d. Paesi white list).

Entrando nel merito dell'ambito di applicazione dell'art. 68 co. 2-bis del TUIR, possiamo affermare che sono imponibili nei limiti del 5% del relativo ammontare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società italiane realizzate da soggetti non residenti qualora:

Siano rispettati i requisiti oggettivi previsti dall’art. 87 del TUIR per l’applicazione del regime PEX;
Il soggetto cedente è privo di stabile organizzazione in Italia ed è residente in uno Stato appartenente alla UE o allo SEE che consente un adeguato scambio di informazioni;
Il soggetto cedente è assoggettato nel suo Stato di residenza a un’imposta sul reddito delle società.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
L'ambito di applicazione della disposizione in commento si scontra con la normativa convenzionale. Infatti, le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia prevedono, generalmente, una potestà impositiva esclusiva nello Stato di residenza del cedente, per le plusvalenze su partecipazioni (senza la presenza di una stabile organizzazione nell'altro Stato). Posizione coerente con il paragrafo 13.5 del Modello OCSE.
Questo significa che, in questi casi, il co. 2-bis dell'art. 68 del TUIR, comunque non troverebbe applicazione. La Convenzione, infatti, non porterebbe imponibilità fiscale in Italia della plusvalenza. Pertanto, ai fini convenzionali è necessario andare ad individuare se vi sono Convenzioni che prevedono disposizioni diverse da quella indicata.
Le Convenzioni che prevedono potestà impositiva concorrente tra i due Stati coinvolti della plusvalenza (Stato di residenza della società partecipata e dello Stato del cedente) sono soltanto alcuni (es. Francia e Cipro).
Come funziona la PEX per le società non residenti?
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da società ed enti commerciali non residenti (residenti U...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login
Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Redazione
    Redazione
    La redazione di Fiscomania.com è composta da professionisti che operano nel campo fiscale (commercialisti, consulenti aziendali, legali, consulenti del lavoro, etc) per garantire informazioni aggiornate e puntuali.
    Leggi anche

    Decadenza dal rateizzo di una cartella esattoriale

    In linea generale se hai ricevuto una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione hai 60...

    Cartella di pagamento: cos’è e cosa fare e rimedi

    La cartella di pagamento è lo strumento attraverso il quale lo Stato attua la riscossione delle entrate pubbliche per...

    Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie

    L’art. 3 co. 6 del D.L. n. 202/24 ha disposto la proroga sino al 31 marzo 2025 del divieto...

    Residenza fiscale delle società: gli elementi guida

    L'attuale formulazione di residenza fiscale delle società e degli enti, è contenuta nell’art. 73 del TUIR. Una società si...

    Contabilità semplificata o ordinaria: le differenze

    Quando si avvia una nuova attività professionale o imprenditoriale si cerca sempre di ottenere il massimo risparmio possibile. Questo...

    Reverse charge esterno: che cos’è e come funziona

    In deroga al sistema ordinario di tassazione dei consumi nel paese di origine dei beni, il legislatore ha previsto...