Regime PEX per le partecipate estere

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La cessione di partecipazioni estere da parte di controllante residente in Italia può scontare la disciplina PEX (ex art. 87 del TUIR) a condizione che vi sia il periodo minimo di possesso di dodici mesi; l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie; la residenza fiscale della partecipata in un Paese non a fiscalità privilegiata; all’esercizio, da parte della partecipata, di un’impresa commerciale.

La cessione di partecipazioni in società non residenti da parte di una controllante (holding) residente in Italia ha la possibilità di sfruttare i requisiti del regime di partecipation exemption (ex art. 87 del TUIR). Tale regime, al verificarsi delle condizioni (sotto indicate) consente la detassazione del 95% della plusvalenza realizzata. Anche in questo caso devono essere verificate le condizioni previste dalla norma per l'applicazione della tassazione di favore. Ovvero, le seguenti:

Periodo minimo di possesso di dodici mesi (co. 1, lett. a);
L'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie (co. 1, lett. b);
La residenza fiscale della partecipata in un Paese non a fiscalità privilegiata (co. 1, lett. c);
L'esercizio, da parte della partecipata, di un'impresa commerciale (co. 1, lett. d).

Particolare attenzione deve essere dedicata al requisito della residenza fiscale della società partecipata. Per questo vediamo i chiarimenti esistenti su questo punto.
Regime PEX per le plusvalenze (anche estere)
La partecipation exemption italiana è un regime fiscale che prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per le plusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni qualificate in società, sia italiane che estere. Questo regime è stato introdotto per evitare la doppia imposizione dei profitti delle società. Per beneficiare della partecipation exemption, devono essere soddisfatti alcuni requisiti:

La partecipazione deve essere detenuta da almeno 12 mesi prima della vendita;
La partecipazione deve essere classificata come un'immobilizzazione finanziaria nel bilancio dell'ultimo periodo di imposta chiuso prima della vendita;
La società in cui si detiene la partecipazione non deve essere residente in un paese o territorio a fiscalità privilegiata (cosiddetta black list), a meno che non sia in grado di dimostrare che svolge un'effettiva attività economica;
La società in cui si detiene la partecipazione deve svolgere un'attività commerciale. Se svolge un'attività finanziaria, deve essere in grado di dimostrare che non si tratta di un'attività finanziaria pura.

Se tutti questi requisiti sono soddisfatti, il 95% della plusvalenza realizzata dalla vendita della partecipazione è esente da IRES. Il restante 5% è soggetto a IRES al tasso ordinario del 24%.
La residenza fiscale della partecipata estera ai fini PEX
Il co. 2 dell'art. 87 del TUIR prevede che vi sia residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato. Oppure, in alternativa, è necessaria la dimostrazione che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiata. In ogni caso non si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori appartenenti all'Unione europea o aderenti al SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effetti...

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