Perdite su crediti: criteri di deducibilità

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Le perdite su crediti sono un componente di reddito che deriva dall'evidenza della non recuperabilità di un credito (OIC 15). La deducibilità fiscale della perdita su crediti deriva da un evento certo e preciso tale da rendere certa l'irrecuperabilità del credito.

I crediti rappresentano una delle principali voci che costituiscono il patrimonio di una azienda in funzionamento, sia che la stessa effettui un'attività commerciale oppure industriale. I crediti di natura commerciale (a differenza di quelli finanziari), si formano per dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti. In alcuni casi, tuttavia, le imprese possono trovarsi in bilancio, crediti relativi ad anni precedenti, con scarse o nulle possibilità di recupero.
In questi casi, dopo aver sentito anche il parere di un legale, non vi è altra soluzione che portare il credito a perdita. In relazione a quanto chiarito dall'OIC 15 (§ 13) le perdite si differenziano, ai fini civilistici, rispetto alle svalutazioni su crediti, in quanto costituiscono componenti di reddito realizzate e non derivano, invece, da un procedimento valutativo.
Come si valutano i crediti in bilancio?
Prima di affrontare gli aspetti fiscali connessi alle perdite su crediti è importante far partire l'analisi dalle modalità di valutazione dei crediti in bilancio. In particolare:

Tipologia
Modalità di rilevazione iniziale dei crediti

Società che redigono il bilancio in forma ordinaria
Valutazione dei crediti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione del credito), ex art. 2426, co. 1 n. 8 c.c.

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata/microimprese
Valutazione dei crediti al valore nominale (ovvero l'ammontare contrattualmente definitivo), al netto di premi, sconti, abbuoni, etc. OIC 15

Per quanto riguarda, invece, la valutazione successiva a quella iniziale, per entrambe le casistiche, i crediti devono essere rilevati in bilancio tenendo conto del presumibile valore di realizzo (art. 2426 co. 1 n. 8 c.c. ). È all'interno di questa cornice che, qualora il credito si riduca in dipendenza di un evento certo e definitivo, che rende il credito non recuperabile in tutto o in parte, il valore di iscrizione del credito deve essere rettificato, rilevando in contropartita la perdita su crediti.
Scritture contabili ed indicazioni in bilancio della perdita
La realizzazione di perdite su crediti devono essere indicate in bilancio:

Nella voce B.14 del Conto economico, se relative a crediti iscritti nell'attivo circolante, per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato;
Nella voce C.17 del Conto economico, se relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

In caso di assenza di un fondo svalutazione crediti, la scrittura contabile è la seguente:

CONTO
DARE
AVERE

PERDITE SU CREDITI (B.14 o C.17 CE)
XXX,XX

CREDITI

XXX,XX

Qualora, invece, l'impresa abbia preventivamente rilevato un fondo svalutazione crediti, le scritture contabili sono le seguenti, in relazione al valore di iscrizione del fondo stesso:

CONTO
DARE
AVERE

FONDO SVALUTAZ...

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