Comprendi le leggi, i beneficiari, la procedura e le tasse del passaggio dei beni ereditari e scopri consigli pratici per gestire al meglio la tua successione
Il patrimonio personale accumulato nel corso della propria vita puรฒ essere trasferito ai propri figli ed ai familiari in vario modo. Gli strumenti divergono per la differente procedura da seguire e per i diversi effetti che producono dal punto di vista civilistico e fiscale.
La metodologia naturale legata al passaggio dei beni รจ legata alla procedura di successione. Si tratta della modalitร  naturale di trasferimento dei beni e delle partecipazioni in caso di morte del titolare. Di seguito andremo ad analizzare proprio questa disciplina connessa al passaggio dei beni in ereditร  per successione. Oggetto di analisi sono soprattutto i risvolti fiscali di questa operazione.
La successione dei beni per ereditร 
La successione dei beni per ereditร  รจ il processo mediante il quale i beni di una persona defunta vengono trasmessi agli eredi designati. In generale, la legge stabilisce come i beni devono essere distribuiti tra gli eredi, ma รจ anche possibile creare un testamento per specificare come si desidera che i propri beni siano distribuiti dopo la morte.
Dal punto di vista giuridico la successione รจ l'evento attraverso il quale uno o piรน soggetti (successori) subentrano in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare un altra persona (il de cuius).
L'imposta sulle successioni e donazioni รจ disciplinata:

Dall'art. 2 co. 47 - 53 del D.L. n. 262/2006 (si tratta, quindi, di una nuova imposta e non della riviviscenza della precedente disciplina, Cass. 12779/2018 e Studio Consiglio nazionale Notariato n. 168/2006/T) ;
Per quanto non disposto dalle norme del D.L. n. 262/2006, dal D.Lgs. 31.10.90 n. 346 (Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni), come vigente al 24.10.2001.

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica solo ove sussista un trasferimento di beni, dal quale scaturisce un arricchimento in capo al soggetto tassato (Circolare n. 3/E/2008). Il presupposto impositivo risiede nel trasferimento di ricchezza che deriva dal trasferimento mortis causa. Questo a norma dell'art. 2 co. 48 del D.L. n. 262/2006. Di conseguenza, ogni trasferimento di beni che derivi dall'apertura di una successione mortis causa, รจ soggetto all'imposta di successione, sia ove si tratti di una costituzione di erede che di un legato, salve le specifiche eccezioni disposte dalla legge.
Secondo quanto disposto dall'art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 346/90, l'imposta sulle successioni รจ dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti per successione, ancorchรฉ esistenti all'estero. Ma se, alla data dell'apertura della successione, il defunto non era residente in Italia, l'imposta รจ dovuta limitatamente ai beni e diritti ivi "esistenti" (come definiti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 346/90). Inoltre, l'Italia ha stipulato 7 Convenzioni internazionali cont...

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