La corretta indicazione della partita IVA del committente è uno dei requisiti richiesti affinché la fattura elettronica sia regolare, secondo quanto sancito dall’art. 21, co. 2, lettera f) del DPR n. 633/72. Tuttavia, occorre interrogarsi sulla corretta procedura di regolarizzazione da applicare in caso di errata indicazione della partita IVA del committente.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 133 del 18 maggio 2020 ha fornito chiarimenti su questa casistica. In particolare, il caso affrontato è quello legato all’indicazione nella fattura elettronica di una partita IVA sbagliata, nel caso di soggetti che fanno parte di un gruppo IVA. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di fattura emessa nei confronti del gruppo IVA, se il committente ha già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare l’errore commesso al prestatore, quest’ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione. In questo caso, è sufficiente che si annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente.
Partita IVA errata: correzione con emissione di autofattura a SdI
Tra i dati obbligatori da indicare in fattura vi è il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente, del numero di identificazione per i soggetti passivi stabiliti in Stati UE, o del codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. La corretta indicazione della partita IVA del committente è uno dei requisiti richiesti affinché la fattura sia considerata regolare.
Nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetti partecipante ad un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte, l’operazione si considera effettuata nei confronti del gruppo. Gli obblighi ed i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto sono a carico ed a favore del gruppo IVA. Qualora, il soggetto facente parte del gruppo riceva una fattura elettronica sbagliata, con l’indicazione della propria partita IVA, ai fini della registrazione e della detrazione IVA è necessario correggere gli errori.
Art. 3, co. 2 Decreto MEF 6 aprile 2018 – Fatturazione nei confronti del gruppo IVA |
---|
“Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante” |
Quindi, se un soggetto appartenente ad un gruppo IVA, riceve una fattura elettronica con indicata una partita IVA errata, deve necessariamente correggere quel dato. Vediamo i chiarimenti utili alla regolarizzazione.
La regolarizzazione
In caso di emissione di fattura elettronica, una volta inviata al Sistema di Interscambio (SdI) questa non è più modificabile, quindi, in caso di errore, l’unico modo per correggere il documento è tramite l’emissione di una nota di credito.
La procedura di regolarizzazione prevede l’emissione di una autofattura da trasmettere telematicamente al Sistema di Interscambio, indicando lo specifico codice TD20 nel campo “Tipo Documento“. È opportuno andare a compilare le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente con i dati del fornitore e con i dati del soggetto emittente il documento. Questa modalità di correzione necessità del fatto che il cessionario/committente abbia comunicato l’errore contenuto nella fattura al prestatore/cedente, per consentire a questi di emettere una nota di variazione a storno della fattura, emettendo un nuovo documento corretto.
Nel caso in cui il prestatore o cedente non ha effettuato la propria correzione emettendo nota di variazione, in quanto non ha avuto comunicazione dell’errore in fattura, il committente o cessionario può emettere autofattura per correggere l’errore. In tal caso, se il committente regolarizza la fattura per correggere la partita IVA sbagliata senza aver preventivamente comunicato l’errore commesso, al prestatore non è richiesta l’emissione di una nota di variazione.
È sufficiente annotare sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro IVA vendite.
Risposta ad interpello n. 133 del 18 maggio 2020
“Nel caso prospettato, dunque, avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare all’istante l’errore commesso, quest’ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione di cui all’articolo 26 del D.p.r. n. 633 del 1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore. In tale evenienza, infatti, è sufficiente che l’istante annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro IVA vendite” |
Domande frequenti
In caso di emissione di fattura elettronica, una volta inviata al Sistema di Interscambio questa non è più modificabile, quindi, in caso di errore, l’unico modo per correggere il documento è tramite l’emissione di una nota di credito.
Quando gli errori della fattura elettronica sono segnalati dal Sistema di Interscambio, si riceve una notifica di scarto e, per non incorrere in sanzioni, bisogna provvedere alla correzione del documento entro 5 giorni o la fattura sarà considerata “non emessa”.
La regolarizzazione della fattura elettronica deve essere effettuata trasmettendo un’autofattura al sistema di interscambio secondo le modalità previste dal citato Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, n. 89757.