Dal Codice Civile alla pratica contabile: scopri quando è obbligatorio il metodo del costo o del patrimonio netto, come registrare i dividendi in partita doppia e come gestire le svalutazioni nel Modello Redditi.
Si definiscono partecipazioni gli investimenti nel capitale di altre imprese, rappresentati da titoli azionari per le società di capitali a base azionaria o da quote per le altre tipologie giuridiche di svolgimento dell'impresa in forma associata. Le partecipazioni destinate ad essere utilizzate durevolmente devono essere iscritte tra le immobilizzazioni dell'attivo patrimoniale di bilancio, ai sensi dell'articolo 2424-bis del codice civile. In relazione alle proprie strategie aziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante (OIC 21). Di seguito, i metodi di iscrizione in bilancio e di valutazione delle partecipazioni immobilizzate, secondo i principi civilistici ed i principi contabili, senza dimenticare le implicazioni fiscali.
In breve: come valutare le partecipazioni nel bilancio Secondo il Codice Civile e i principi OIC, il metodo di valutazione dipende dal tipo di controllo:
Società Controllate o Collegate: Scelta facoltativa tra Metodo del Costo (rettificato per perdite durevoli) o Metodo del Patrimonio Netto (Equity Method).
Altre Imprese (senza influenza notevole): Obbligo del Metodo del Costo.
Trattamento Fiscale (OIC 21 vs TUIR): Le svalutazioni civili per "perdite durevoli" sono fiscalmente indeducibili. Le plusvalenze da cessione possono godere della PEX (esenzione 95%) se possedute ininterrottamente da 12 mesi (Art. 87 TUIR).
Figura 1: Albero decisionale per la scelta del metodo di valutazione (Costo vs Patrimonio Netto) e impatti fiscali.
Partecipazioni immobilizzate: tipologie Lo schema di Stato patrimoniale previsto dall'articolo 2424 c.c., nell'ambito del gruppo B.III denominato "Immobilizzazioni finanziarie", suddivide la voce 1) "Partecipazioni" nelle seguenti sottovoci:
Imprese controllate - Sono considerate società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, c.c., le società nelle quali:
si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Per influenza dominante la facoltà di nominare la maggioranza degli amministratori; si esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Imprese collegate - Sono considerate società collegate le società sulle quali si esercita un'influenza notevole. Si considerano collegate, ai sensi del comma 3, dell'articolo 2359 c.c., le ...
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