L'utilizzo durevole è il criterio per classificare le partecipazioni come immobilizzazioni finanziarie. Le partecipazioni immobilizzate consistono in partecipazioni in società controllate, collegate e altre imprese. Di seguito i metodi di valutazione delle partecipazioni immobilizzate: metodo del costo e del patrimonio netto.
Si definiscono partecipazioni gli investimenti nel capitale di altre imprese, rappresentati da titoli azionari per le società di capitali a base azionaria o da quote per le altre tipologie giuridiche di svolgimento dell'impresa in forma associata. Le partecipazioni destinate ad essere utilizzate durevolmente devono essere iscritte tra le immobilizzazioni dell'attivo patrimoniale di bilancio, ai sensi dell'articolo 2424-bis del codice civile.
In relazione alle proprie strategie aziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante (OIC 21). Di seguito, i metodi di iscrizione in bilancio e di valutazione delle partecipazioni immobilizzate, secondo i principi civilistici ed i principi contabili, senza dimenticare le implicazioni fiscali.
Partecipazioni immobilizzate: tipologie
Lo schema di Stato patrimoniale previsto dall'articolo 2424 c.c., nell'ambito del gruppo B.III denominato "Immobilizzazioni finanziarie", suddivide la voce 1) "Partecipazioni" nelle seguenti sottovoci:
Imprese controllate - Sono considerate società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, c.c., le società nelle quali:
si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Per influenza dominante la facoltà di nominare la maggioranza degli amministratori;
si esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Imprese collegate - Sono considerate società collegate le società sulle quali si esercita un'influenza notevole. Si considerano collegate, ai sensi del comma 3, dell'articolo 2359 c.c., le imprese nelle quali è possibile esercitare nell'assemblea ordinaria almeno:
il 20% dei voti, se l'impresa partecipata non è quotata nei mercati regolamentati;
il 10% dei voti, se l'impresa partecipata è quotata nei mercati regolamentati.
Imprese controllanti - Si tratta delle partecipazioni che la società detiene nella sua "controllante", ovvero la società che soddisfa i requisiti dell'articolo 2359, comma 1 c.c.;
Altre imprese - Ai sensi nell'articolo 2424 c.c. rappresenta una categoria residuale nella quale vengono iscritte le partecipazioni che non si possono qualificare come detenute in società controllate o in società collegate.
La valutazione iniziale delle partecipazioni immobilizzate
La contabilizzazione iniziale delle partecipazioni...
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