Obbligazioni estere in regime dichiarativo: evita accertamenti

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriObbligazioni estere in regime dichiarativo: evita accertamenti
Detieni obbligazioni con broker esteri e hai dubbi sulla dichiarazione del rateo interessi? Ti spiego come compilare correttamente il Quadro RM ed evitare contestazioni automatiche da scambio CRS. Se hai già ricevuto un avviso, scopri come difenderti efficacemente.

Hai obbligazioni su un broker estero? Operi in regime dichiarativo e gestisci autonomamente la tua posizione fiscale. La compilazione del Quadro RM per le cedole obbligazionarie può sembrare semplice, ma nasconde un’insidia che sta generando accertamenti automatici dall’Agenzia delle Entrate. Il problema si chiama rateo interessi passivo, una componente tecnica del prezzo di acquisto che il sistema CRS non rileva e che può trasformare una dichiarazione corretta dal punto di vista economico in un’apparente irregolarità fiscale.

Negli ultimi due anni, l’intensificazione dei controlli basati sullo scambio automatico di informazioni ha fatto emergere una criticità sistemica. Gli intermediari esteri comunicano le cedole lorde pagate, mentre molti contribuenti dichiarano correttamente l’importo netto. La discrepanza genera comunicazioni di irregolarità che richiedono chiarimenti tecnici approfonditi. Non si tratta di evasione, ma di una questione interpretativa sulla quale manca ancora una prassi ufficiale consolidata dell’Agenzia delle Entrate.

Questo articolo ti fornisce una guida operativa completa. Nella prima parte comprendi come funziona il meccanismo del rateo e come dichiarare correttamente le obbligazioni estere. Nella seconda parte scopri cosa fare se hai già ricevuto un avviso bonario o una comunicazione di irregolarità. Ti spiego anche quando la tua posizione è difendibile e quali documenti preparare per rispondere efficacemente all’Agenzia.

Il rateo interessi passivo: cosa paghi quando acquisti obbligazioni

Quando acquisti un’obbligazione sul mercato secondario tra due date di stacco cedola, non paghi solo il valore del titolo. Devi corrispondere al venditore anche il rateo interessi maturato, cioè quella porzione di cedola già maturata ma non ancora incassata. Questo meccanismo si chiama quotazione a corso secco e rappresenta lo standard di mercato per i titoli obbligazionari.

Il prezzo che vedi sul book di negoziazione è il corso secco, ossia il valore puro del titolo senza interessi. Il prezzo che paghi effettivamente si chiama prezzo tel quel ed è dato dalla somma di corso secco più rateo maturato. Facciamo un esempio concreto per chiarire il meccanismo.

Ipotizziamo che tu acquisti il primo marzo un’obbligazione con cedola semestrale del 4% annuo, con stacchi previsti il primo gennaio e il primo luglio. Dall’ultimo stacco sono trascorsi 59 giorni. Su un titolo da € 10.000 di valore nominale, il rateo ammonta a circa € 65. Paghi quindi € 10.000 di corso secco più € 65 di rateo passivo, per un totale di € 10.065.

Quando arriva il primo luglio e incassi la cedola semestrale completa di € 200, di fatto stai recuperando anche quei € 65 che avevi anticipato al venditore. La tua vera remunerazione sono solo € 135, corrispondenti ai quattro mesi di effettivo possesso del titolo. Questo è il punto chiave che genera la confusione fiscale.

Conserva sempre le conferme di esecuzione delle operazioni emesse dal broker estero. Questi documenti riportano chiaramente la suddivisione tra corso secco e rateo pagato, informazione essenziale per giustificare eventuali contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il regime dichiarativo con broker esteri

Quando operi con intermediari non residenti, sei automaticamente in regime dichiarativo. A differenza del regime amministrato con istituti finanziari residenti, nessuno applica per te le ritenute fiscali. Devi calcolare autonomamente l’imposta sostitutiva e versarla con il saldo della dichiarazione dei redditi.

Gli intermediari esteri ti forniscono un report annuale con tutti i movimenti. Questi documenti riportano le cedole incassate, ma raramente evidenziano in modo chiaro come gestire il rateo passivo ai fini fiscali. Il broker ti invia un estratto che mostra semplicemente gli importi lordi accreditati sul conto.

Il tuo compito è dichiarare i redditi di capitale nel Quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche. Devi applicare l’imposta sostitutiva del 26% per le obbligazioni corporate o del 12,5% per i titoli di Stato white list. Contemporaneamente compili anche il Quadro RW per il monitoraggio fiscale, indicando il valore delle obbligazioni detenute al 31 dicembre.

La gestione del rateo passivo rappresenta il nodo critico di questo sistema. Dal punto di vista economico, tassare l’intera cedola quando una parte rappresenta il rimborso di un costo già sostenuto viola il principio di capacità contributiva. Tuttavia, la normativa italiana prevede che i redditi di capitale vadano dichiaratisenza alcuna deduzionesecondo l’art. 45 del TUIR.

La posizione tecnica dell’Agenzia delle Entrate sul rateo

L’Agenzia delle Entrate interpreta letteralmente l’art. 45 del TUIR quando afferma che i redditi di capitale si determinano “senza alcuna deduzione“. Questa formulazione escluderebbe la possibilità di dedurre il rateo passivo dal Quadro RM. La tassazione dovrebbe colpire l’intero importo della cedola incassata.

Il D.Lgs. n. 239/96 introduce però un principio di maturazione specificando che gli interessi vanno tassati “per la parte maturata nel periodo di possesso“. Questo sembrerebbe supportare lo scomputo del rateo passivo. La Circolare n. 213/00 dell’Agenzia conferma che l’imposta sostitutiva si applica sui proventi maturati durante il possesso effettivo del titolo.

La Risposta ad interpello n. 67 del 3 febbraio 2022 ha chiarito che il principio di maturazione si applica nel rispetto della certezza e determinabilità degli interessi. Quando gli interessi non sono certi al momento della cessione, la tassazione viene posticipata. Questo orientamento però non risolve definitivamente la questione del rateo passivo su obbligazioni a tasso fisso.

Nel regime amministrato, gli intermediari residenti gestiscono automaticamente il rateo applicando l’imposta solo sul netto economico. Questa prassi consolidata non trova però applicazione meccanica nel regime dichiarativo. Si crea così una disparità di trattamento che alimenta contenziosi e richieste di chiarimenti.

Il meccanismo corretto secondo la dottrina prevalente

La dottrina tributaria prevalente sostiene che il rateo passivo non sia una deduzione ma una componente del costo di acquisizione del titolo. All’acquisto, il rateo aumenta il costo fiscalmente riconosciuto. Alla vendita o al rimborso, questo costo viene recuperato nel calcolo della plusvalenza o minusvalenza nel Quadro RT.

L’art. 68 comma 7 del TUIR prevede che dal corrispettivo di vendita si scomputino i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi. Questo meccanismo dovrebbe garantire che il rateo non venga tassato due volte. Se tieni il titolo fino a scadenza senza venderlo prima, però, il rateo pagato all’acquisto non viene mai recuperato fiscalmente.

Questo sistema crea un’asimmetria problematica. Paghi l’imposta sulla cedola piena nel Quadro RM, ma recuperi il costo del rateo solo se vendi il titolo prima della scadenza attraverso il Quadro RT. Chi mantiene le obbligazioni fino al rimborso subisce una tassazione più elevata rispetto a chi le cede anticipatamente.

Perché arrivano gli accertamenti: il ruolo del CRS

Il Common Reporting Standard è lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Paesi. Ogni anno, entro settembre, l’Agenzia delle Entrate riceve dai Paesi aderenti i dati su conti e investimenti detenuti all’estero dai residenti italiani. Il sistema trasmette gli importi lordi delle cedole pagate dagli intermediari.

Il software di controllo automatico confronta i dati CRS con quanto dichiarato nel Quadro RM. Se rileva una discrepanza, genera automaticamente una comunicazione di irregolarità. Non c’è valutazione umana preliminare: il sistema applica regole standardizzate che non contemplano le specificità del rateo passivo.

Ecco come si genera la contestazione. Il broker estero comunica all’Agenzia che ti ha pagato una cedola di € 1.000. Tu hai dichiarato € 600 perché hai correttamente dedotto € 400 di rateo passivo pagato all’acquisto. Il sistema vede uno scostamento di € 400 e genera un avviso richiedendo l’imposta del 26% sulla differenza, pari a € 104.

La comunicazione arriva tipicamente tra 12 e 24 mesi dopo la presentazione della dichiarazione. Se arriva uno schema di atto anche alcuni anni dopo. Ricevi una lettera con cui l’Agenzia ti invita a fornire chiarimenti entro 60 giorni. Se non rispondi o la risposta non viene ritenuta sufficiente, arriva l’avviso di accertamento con sanzioni del 70% della maggiore imposta accertata.

I controlli CRS sono massivi e automatizzati. Nei prossimi anni l’Agenzia intensificherà questi accertamenti grazie al miglioramento delle procedure di analisi dei dati. Dichiarare correttamente fin da subito ti evita problemi futuri e costi difensivi.

Come dichiarare correttamente le obbligazioni estere

La compilazione corretta del Quadro RM richiede attenzione ai dettagli tecnici. Devi distinguere tra diverse sezioni a seconda della tipologia di reddito e della presenza o meno di imposta sostitutiva applicata alla fonte. Vediamo passo per passo la procedura corretta.

Nella Sezione V del Quadro RM dichiari i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente senza intermediari residenti. Utilizzi il rigo RM31 per gli interessi e proventi per cui applichi tu stesso l’imposta sostitutiva. Se l’intermediario estero ha già applicato una ritenuta, usi il rigo RM32.

Per ogni rigo compili diverse colonne. Nella colonna 1 inserisci il codice del tipo di reddito secondo la tabella in appendice alle istruzioni. Per le cedole obbligazionarie usi il codice “B”. Nella colonna 2 riporti il codice dello Stato estero dove è localizzato l’intermediario. Nella colonna 3 indichi l’ammontare lordo del reddito percepito.

La colonna 5 è quella dove calcoli l’imposta sostitutiva dovuta. Applichi il 26% per le obbligazioni corporate o il 12,5% per i titoli di Stato inclusi nella white list.

Nel modello Redditi 2025 i righi della Sezione V hanno cambiato numerazione rispetto al passato. Verifica sempre di usare i riferimenti aggiornati: RM31 per redditi con imposta sostitutiva da applicare, RM32 per obbligazioni senza imposta sostitutiva applicata.

Dichiarare il lordo con recupero successivo

Dichiari l’intera cedola lorda nel Quadro RM e paghi l’imposta sul totale. Quando vendi il titolo o arriva a scadenza, inserisci il rateo passivo pagato come componente del costo nel Quadro RT. Questa modalità rispetta letteralmente l’art. 45 TUIR ma crea problemi se mantieni i titoli fino a scadenza.

Questa modalità ti mette al riparo dai controlli automatici, ma sposta il beneficio fiscale nel futuro. Il rateo passivo pagato diventa una minusvalenza (o un minor guadagno) che potrai sfruttare fiscalmente solo al momento della vendita o del rimborso del titolo. Stai di fatto anticipando tasse all’Erario per evitare contenziosi.

Hai ricevuto un avviso: cosa fare immediatamente

La comunicazione di irregolarità ti concede 60 giorni per fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione. Questo termine è perentorio: se scade senza risposta, l’Agenzia procede con l’accertamento e le sanzioni diventano più pesanti. Devi agire rapidamente ma con strategia.

Il primo passo è raccogliere tutta la documentazione necessaria. Recuperi le conferme di esecuzione degli ordini che mostrano il rateo passivo pagato. Scarichi l’estratto conto del broker con evidenza degli addebiti per l’acquisto e degli accrediti per le cedole. Conservi il report fiscale annuale fornito dall’intermediario.

Prepari un prospetto di calcolo che ricostruisce l’operazione economica. Mostri quanto hai pagato totalmente per acquistare il titolo, quanto hai incassato come cedola e qual è il tuo reddito netto effettivo. Evidenzi che la discrepanza rilevata dal CRS deriva dalla corretta applicazione del principio di competenza economica.

La strategia di risposta: istanza di autotutela

L’istanza di autotutela è lo strumento con cui chiedi all’Agenzia di annullare autonomamente l’atto prima che si trasformi in accertamento. Il D.Lgs. n. 219/23 ha reso obbligatoria l’autotutela in caso di doppia imposizione economica, rafforzando la tua posizione difensiva.

Nella tua istanza devi articolare tre ordini di argomenti. Il primo riguarda la violazione dell’art. 53 della Costituzione sul principio di capacità contributiva. Tassare l’intera cedola quando parte di essa rappresenta il rimborso di un costo già sostenuto significa tassare oltre l’arricchimento effettivo.

Il secondo argomento riguarda la doppia imposizione economica. Hai già sostenuto il costo del rateo passivo all’acquisto. Tassare nuovamente quella stessa porzione quando incassi la cedola configura una duplicazione del prelievo sulla medesima manifestazione di capacità contributiva. L’art. 67 del DPR n. 600/73 vieta espressamente questa situazione.

Il terzo argomento evidenzia la disparità di trattamento rispetto al regime amministrato. Gli intermediari italiani gestiscono automaticamente il rateo tassando solo il netto effettivo. Applicare un trattamento più oneroso ai contribuenti in regime dichiarativo viola l’art. 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza.

Nella tua istanza non sostenere che il rateo è “deducibile” nel Quadro RM, perché tecnicamente non lo è secondo l’art. 45 TUIR. Sostieni invece che tassare la cedola lorda senza riconoscere il costo viola i principi costituzionali di capacità contributiva e divieto di doppia imposizione.

I documenti da allegare alla tua difesa

La solidità della tua posizione dipende dalla qualità della documentazione che presenti. L’Agenzia deve poter verificare facilmente che il rateo passivo è stato effettivamente pagato e che la discrepanza rilevata dal CRS è solo apparente. Ogni documento deve essere leggibile e traducibile se necessario.

Le conferme di esecuzione degli ordini sono il documento più importante. Devono riportare chiaramente la data dell’operazione, il codice ISIN dell’obbligazione, il numero di titoli acquistati, il corso secco applicato e l’importo del rateo interessi addebitato. Se il documento è in lingua estera, prepara una traduzione con dicitura del traduttore.

L’estratto conto del periodo deve mostrare l’addebito complessivo per l’acquisto del titolo. Evidenzia con un segno la riga che riporta il costo del rateo. Se hai acquistato più titoli nello stesso anno, prepara un prospetto riepilogativo che elenca tutte le operazioni con i rispettivi ratei.

Il report fiscale annuale del broker va allegato integralmente. Questo documento mostra le cedole lorde incassate che l’intermediario ha comunicato tramite CRS. Evidenzi la corrispondenza tra quanto dichiarato dall’Agenzia e quanto riportato nel report, dimostrando che non hai occultato alcun reddito.

Prevenire è meglio che difendersi: le best practice

La gestione corretta delle obbligazioni estere parte dalla fase di acquisto. Quando decidi di operare con broker esteri, verifica immediatamente quali documenti l’intermediario ti fornirà a fine anno. Alcuni broker offrono report fiscali dettagliati con calcolo del rateo, altri si limitano a elencare le transazioni.

Prima di eseguire ogni operazione, scarica e conserva la conferma di esecuzione. Non affidarti solo all’estratto conto online: molti broker mantengono disponibili i documenti solo per periodi limitati. Crea una cartella digitale per anno fiscale e salva progressivamente tutti i documenti con nomenclatura chiara.

A fine anno, prima di compilare la dichiarazione, prepara un foglio di calcolo con tutte le operazioni. Per ogni obbligazione annoti data di acquisto, rateo passivo pagato, date e importi delle cedole incassate, rateo attivo eventualmente incassato in caso di vendita prima della scadenza. Questo prospetto ti servirà sia per dichiarare correttamente sia per rispondere a eventuali contestazioni.

Il quadro RW e la valorizzazione delle obbligazioni

Oltre al Quadro RM per i redditi, devi compilare il Quadro RW per il monitoraggio fiscale delle attività estere. Questo adempimento è obbligatorio anche se le obbligazioni non hanno prodotto redditi nell’anno. L’omissione della compilazione comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato.

Nel Quadro RW indichi il valore delle obbligazioni detenute all’estero al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per i titoli quotati usi il valore di mercato alla data. Per i titoli non quotati puoi usare il valore nominale. Se hai acquistato i titoli nel corso dell’anno, indichi anche il valore iniziale di possesso.

Devi compilare un rigo separato per ogni tipologia omogenea di obbligazioni. Puoi aggregare più titoli dello stesso emittente e stessa tipologia in un’unica riga indicando il valore complessivo. Riporti il codice dello Stato estero dove è localizzato l’intermediario, il periodo di possesso espresso in giorni e calcoli l’IVAFE dovuta.

L’IVAFE sulle obbligazioni estere ammonta allo 0,2% del valore. L’imposta si calcola proporzionalmente al periodo di possesso: se hai detenuto le obbligazioni solo per sei mesi, paghi la metà.

Alternative operative: valutare il regime amministrato

Se gestisci frequentemente obbligazioni estere, valuta se la complessità del regime dichiarativo giustifica i benefici. Aprire un conto con intermediario in regime amministrato elimina tutti gli oneri dichiarativi e i rischi di accertamento. L’intermediario applica automaticamente le ritenute fiscali e gestisce il rateo senza che tu debba fare nulla.

I costi di gestione sono generalmente più elevati. Le banche italiane applicano commissioni di negoziazione superiori rispetto ai broker esteri low cost. Devi valutare se il risparmio commissionale compensa i costi di consulenza fiscale e i rischi di contestazioni nel regime dichiarativo.

Un’alternativa intermedia è mantenere il conto estero ma limitare le operazioni su obbligazioni. Concentri gli acquisti su azioni ed ETF che hanno una gestione fiscale più lineare. Le obbligazioni che prevedono cedole periodiche le acquisti tramite intermediario italiano, mentre mantieni sul broker estero gli strumenti che generano solo plusvalenze da cessione.

Puoi anche valutare il regime del risparmio gestito. Affidi un mandato di gestione a un intermediario italiano che opera per tuo conto. In questo regime le plusvalenze compensano automaticamente le minusvalenze anche tra categorie reddituali diverse. Il gestore applica l’imposta sostitutiva solo sul risultato netto annuale.

Consulenza fiscale online

La gestione fiscale delle obbligazioni estere richiede competenze specialistiche che vanno oltre la semplice compilazione dei quadri. Ogni situazione presenta variabili specifiche che influenzano la strategia ottimale. Il numero di operazioni, la tipologia di titoli detenuti, l’intermediario utilizzato e la completezza documentale determinano l’approccio più efficace.

Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate, il tempo per organizzare una difesa efficace è limitato. Devi analizzare rapidamente la solidità della tua posizione, raccogliere la documentazione necessaria e preparare un’istanza di autotutela tecnicamente ineccepibile. Un errore nella strategia di risposta può compromettere definitivamente le tue possibilità di successo.

Offro consulenze specialistiche in fiscalità internazionale con particolare focus sugli investimenti esteri in regime dichiarativo. Analizzo la tua situazione specifica, verifico la documentazione disponibile e ti propongo la strategia più efficace per gestire correttamente gli obblighi fiscali o per rispondere a contestazioni in corso. Contattami per una valutazione personalizzata della tua posizione.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    [cf7-simple-turnstile]


    Fonti

    • D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 44, 45, 67, 68
    • D.Lgs. 239/1996, artt. 1, 2, 4
    • Agenzia delle Entrate, Risposta n. 67/2022 del 3 febbraio 2022
    • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 213/2000 del 24 novembre 2000
    • D.Lgs. 219/2023
    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Tassazione Peer to Peer Lending 2026 e Quadro RW

    Il Peer to Peer lending (o social lending) è un prestito personale erogato da privati ad altri privati utilizzando...

    Controlli Agenzia Entrate su redditi da lavoro dipendente estero: gestire l’accertamento con adesione

    I controlli dell'Agenzia delle Entrate sui residenti italiani che hanno percepito redditi da lavoro dipendente all'estero si stanno intensificando...

    Tassazione frontalieri Svizzera 2026: regole, esenzioni e novità

    Per i lavoratori frontalieri con la Svizzera, residenti nella fascia di 20 km dal confine, tassazione concorrente del reddito...

    Documenti intermediari esteri: guida pratica a Quadro RW e redditi

    I documenti degli intermediari esteri (banche svizzere, broker come Interactive Brokers, exchange crypto) contengono tutti i dati necessari per...

    Personale hotel e ristorazione su navi: l’esenzione fiscale

    Il Decreto MIT 25/2025 e la Circolare MIT 26608/2025 hanno rivoluzionato la fiscalità del personale alberghiero e di ristorazione...

    Giroconti in valuta estera tra conti propri non tassabili

    Secondo la Risoluzione n. 60/E del 2024 dell'Agenzia delle Entrate, i giroconti in valuta estera tra conti intestati allo...