Tassazione delle plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.

Modifica all'art. 23 del TUIR per l'attrazione a tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria connessi alla cessione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, immobiliari in Italia;

Le società immobiliari sono quelle costituite per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano;

Problematiche applicative nei trattati internazionali conclusi dall'Italia e possibili problematiche di doppia imposizione del reddito.

La Legge di bilancio per il 2023 prevede una nuova disposizione per la tassazione delle plusvalenze che derivano dalla cessione di società immobiliari. Si tratta di una disposizione che riguarda la detenzione di partecipazioni in società immobiliari estere che investono in Italia.

La disposizione normativa, nel suo stato attuale è la seguente:

"All’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Le disposizioni del periodo precedente non trovano applicazione con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.”. 2. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da ben i immobili situati nel territorio dello Stato.”

La disposizione, di fatto, prevede la modifica dell'attuale formulazione dell'art. 23 del TUIR (dedicato ai criteri di collegamento per la tassazione dei redditi dei non residenti), andando ad inserire un nuovo comma dedicato alla rilevanza territoriale in Italia dei redditi diversi che derivano dalla cessione a titolo oneroso di alcune particolari tipologie di società. In particolare, la disposizione prevede una rilevanza territoriale in Italia (e quindi come redditi prodotti nel territorio dello Stato), ed ivi imponibili, le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall’alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirett...

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