La notifica di atti tributari al contribuente residente in Paese Ue che extra-UE prevede la spedizione di una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo conosciuto dall'Amministrazione finanziaria, quello di iscrizione AIRE.

Uno degli aspetti che invoglia molte persone ad effettuare un trasferimento di residenza all'estero è quello di rendersi irreperibili per l'Amministrazione finanziaria. Ebbene, è opportuno chiarirlo subito, il trasferimento di residenza all'estero è una procedura che non garantisce alcuna garanzia sulla propria irreperibilità.

Molte persone mi contattano affermando che hanno ricevuto una notifica di atti tributari da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana. Si tratta, per loro, di un aspetto che gli determina notevole preoccupazione, in quanto fino a quel momento pensavano di essersi resi completamente irreperibili nei confronti dell'Italia. Quello che devi sapere, da questo punto di vista, è che il trasferimento all'estero non aiuta a non far recapitare notifiche di atti tributari.

In questo articolo voglio andare ad analizzare il motivo per cui il trasferimento di residenza non è utile a salvarti se devi ricevere notifiche di accertamenti fiscali, avvisi di irregolarità, o cartelle di pagamento. Inoltre, vedrai come avviene la notifica di atti tributari a soggetti residenti all'estero.

Notifica di atti tributari ad iscritti AIRE: normativa

La notifica degli atti tributari a soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano è regolata dalle disposizioni seguenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 58, primo comma, del DPR n. 600/73, “agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato”. Il secondo periodo del secondo comma dello stesso articolo 58 dispone, poi, che le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato “hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato”.

L'articolo 60, primo comma, lettera c), dello stesso DPR n. 600/73 precisa che “salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”. La successiva lettera e) dello stesso comma dispone che, quando nel Comune del domicilio fiscale “non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”, la notificazione è eseguita mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale. Questo attraverso l'affissione dell’avviso di deposito nell'albo dello stesso Comune e, “ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.

Chiude l'articolo 60, primo comma, lettera f), in forza del quale “le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano”. La notifica di atti tri...

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