Il regime dei “non residenti Schumacker” è una deroga specifica alla normativa fiscale standard per i soggetti non residenti. I soggetti non residenti, ma che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia, possono beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni fiscali previste per i residenti, a patto che non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza.
Lavori in Italia ma la tua famiglia vive all’estero? Normalmente, chi risiede fuori dal territorio nazionale non può beneficiare delle detrazioni per carichi familiari né dedurre la maggior parte degli oneri. Esiste però una deroga importante: il regime “non residenti Schumacker“ equipara fiscalmente chi produce oltre il 75% del proprio reddito nel nostro Paese ai contribuenti italiani. Questa guida ti spiega se ne hai diritto, la procedura per ottenerlo e quanto puoi risparmiare, includendo il recupero delle annualità pregresse.
Indice degli argomenti
- Che cos’è il regime dei non residenti Schumacker
- L’origine europea: la sentenza della Corte di Giustizia
- I tre requisiti per qualificarsi come “non residenti Schumacker”
- Quali benefici fiscali ottengono i non residenti Schumacker
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per accedere al regime
- Deduzione dei contributi INPS
- Come si applica nella pratica: casi concreti con importi reali
- I controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria
- Consulenza fiscalità internazionale
- Infografica riepilogativa
Che cos’è il regime dei non residenti Schumacker
l regime Schumacker (o Schumacher, entrambe le grafie sono accettate) rappresenta un’eccezione alla normativa fiscale standard per chi vive all’estero ma guadagna prevalentemente in Italia.
La differenza rispetto alla tassazione ordinaria è sostanziale. Chi non risiede nel territorio italiano viene normalmente tassato solo sui redditi prodotti qui (art. 23 TUIR) con accesso limitato a deduzioni e detrazioni. Chi invece rientra nel regime Schumacker ottiene lo stesso trattamento fiscale degli italiani residenti: accesso completo alle deduzioni degli oneri (art. 10 TUIR) e a tutte le detrazioni d’imposta (art. 12-15 TUIR), comprese quelle per familiari a carico.
L’istituto è operativo dal periodo d’imposta 2014 ed è disciplinato dall’art. 24 comma 3-bis del TUIR, introdotto dall’art. 7 della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Legge Europea 2013-bis) e reso operativo dal Decreto MEF del 21 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015.
L’origine europea: la sentenza della Corte di Giustizia
Il nome “Schumacker” deriva dalla storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 febbraio 1995, causa C-279/93, che ha posto un principio cardine: quando un lavoratore produce la parte essenziale del reddito in uno Stato membro diverso da quello di residenza, deve poter accedere alle stesse agevolazioni fiscali previste per i residenti di quello Stato.
Il caso riguardava il sig. Schumacker, cittadino tedesco con residenza in Belgio, che lavorava in Germania dove percepiva quasi la totalità del reddito familiare. Il Fisco tedesco gli negava le detrazioni per la moglie a carico, pur riconoscendole ai propri residenti. La Corte ha giudicato questa disparità di trattamento discriminatoria e incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione Europea.
Il ragionamento della Corte è lineare: se lo Stato di residenza non può concedere le agevolazioni (mancando redditi significativi prodotti localmente) e quello di occupazione le nega (perché il contribuente è formalmente non residente), si configura una discriminazione indiretta contraria ai Trattati europei. In queste circostanze, lo Stato che ospita l’attività lavorativa deve equiparare il non residente al proprio cittadino.
L’Italia ha recepito questo principio con notevole ritardo – quasi vent’anni dopo – introducendo il comma 3-bis dell’art. 24 TUIR nel 2014, in seguito a una procedura d’infrazione della Commissione Europea.
I tre requisiti per qualificarsi come “non residenti Schumacker”
L’accesso al regime richiede la presenza simultanea di tre condizioni previste dall’art. 24 comma 3-bis del TUIR:
1. Residenza fiscale in Paese UE o SEE con adeguato scambio di informazioni
Il contribuente deve essere fiscalmente residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (white list).
L’elenco dei Paesi che garantiscono questo scambio è individuato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2017. Sono inclusi tutti gli Stati UE e SEE che hanno sottoscritto accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale con l’Italia.
Questo requisito esclude automaticamente i residenti in Paesi extra-UE/SEE, anche se collaborativi fiscalmente (es. Svizzera, USA, Canada, Australia).
2. Produzione di almeno il 75% del reddito complessivo in Italia
Il contribuente deve produrre in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo, calcolato al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza.
Questo è il requisito più complesso da verificare perché richiede di considerare tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo.
Il calcolo si effettua con la seguente formula:
Redditi prodotti in Italia (art. 23 TUIR) / Reddito complessivo mondiale × 100 ≥ 75%
Attenzione: Non rilevano come “redditi esteri” quelli prodotti in Italia che siano stati tassati sia in Italia che nello Stato di residenza in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Questi redditi vanno conteggiati solo una volta al numeratore (come redditi italiani) e non anche al denominatore.
Esempio pratico di calcolo:
Marco è residente fiscale in Francia ma lavora come dipendente in Italia. Nel 2025 ha percepito:
- Reddito lavoro dipendente Italia: €45.000
- Reddito da immobile affittato in Francia: €8.000
- Dividendi da società francese: €2.000
Reddito complessivo mondiale: €45.000 + €8.000 + €2.000 = €55.000
Percentuale reddito italiano: €45.000 / €55.000 × 100 = 81,82%
Marco supera la soglia del 75% e può qualificarsi come “non residente Schumacker”.
3. Assenza di benefici fiscali analoghi nello Stato di residenza
Il contribuente non deve godere nello Stato di residenza (e in nessun altro Stato diverso da questo) di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti in Italia.
Questo requisito serve ad evitare duplicazioni di agevolazioni. Se lo Stato di residenza già riconosce le detrazioni per carichi di famiglia o altre agevolazioni sostanzialmente equivalenti a quelle italiane, il contribuente non può beneficiare del regime Schumacker.
Come verificare questo requisito:
Occorre analizzare la legislazione fiscale dello Stato di residenza per accertare se vengono riconosciute:
- Detrazioni o crediti d’imposta per coniuge/figli a carico
- Deduzioni per oneri familiari
- Altre agevolazioni connesse alla capacità contributiva personale e familiare
Se lo Stato estero riconosce questi benefici ma in misura ridotta rispetto all’Italia, o li riconosce solo parzialmente per assenza di redditi significativi prodotti in quello Stato, il requisito è comunque soddisfatto.
Quali benefici fiscali ottengono i non residenti Schumacker
I soggetti che rientrano nel regime dei non residenti Schumacker sono completamente equiparati ai contribuenti residenti ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Possono quindi beneficiare di:
Tutte le deduzioni degli oneri (art. 10 TUIR)
Mentre chi non risiede in Italia può ordinariamente dedurre solo gli oneri dell’art. 24 comma 2 TUIR (lettere a, g, h, i, l), chi beneficia del regime Schumacker accede a tutte le deduzioni dell’art. 10 TUIR, tra cui:
- Contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente all’INPS (lettera e) – questo è particolarmente rilevante per i lavoratori italiani all’estero che versano contributi volontari
- Contributi per forme pensionistiche complementari (lettera e-bis)
- Contributi SSN per familiari non a carico residenti all’estero (lettera e-ter)
- Assegno periodico al coniuge separato/divorziato (lettera c)
- Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (lettera a-bis)
Caso rilevante: deduzione contributi INPS volontari
Con la risposta a interpello n. 148 del 26 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo i non residenti Schumacker possono dedurre i contributi previdenziali versati facoltativamente all’INPS. I non residenti ordinari non possono dedurre tali contributi perché l’art. 10 lettera e) non è incluso nell’elenco tassativo dell’art. 24 comma 2 TUIR.
Tutte le detrazioni d’imposta (art. 11-15 TUIR)
I non residenti Schumacker hanno diritto a tutte le detrazioni previste per i residenti, mentre i non residenti ordinari hanno accesso solo alle detrazioni dell’art. 24 comma 3 TUIR (escludendo le detrazioni per carichi di famiglia).
Le detrazioni accessibili comprendono:
- Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR): coniuge, figli a carico, altri familiari
- Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 13 TUIR)
- Detrazioni per redditi da pensione (art. 13 TUIR)
- Detrazioni per oneri e spese (art. 15 TUIR): spese sanitarie, interessi mutuo prima casa, spese funebri, erogazioni liberali, spese istruzione, premi assicurativi, spese ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, bonus mobili, ecc.
Accesso a regimi fiscali agevolati
I non residenti Schumacker possono inoltre optare, ricorrendone le condizioni, per:
- Regime forfettario (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014)
- Regime dei contribuenti minimi (per chi ne aveva già diritto prima del 2016)
Questa possibilità è espressamente prevista dall’art. 4 del D.M. 21 settembre 2015.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per accedere al regime
Per beneficiare del regime dei non residenti Schumacker, il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La dichiarazione va presentata:
Se il contribuente ha un sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico):
- Al sostituto d’imposta, che applicherà le detrazioni direttamente in busta paga o nel cedolino pensione;
- Per i pensionati INPS: tramite apposito servizio online accessibile con PIN o tramite Istituti di Patronato.
Se il contribuente non ha un sostituto d’imposta (lavoratori autonomi, redditi d’impresa):
- Nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF), compilando l’apposita sezione e conservando la dichiarazione sostitutiva
Contenuto della dichiarazione sostitutiva
Secondo l’art. 2 del D.M. 21 settembre 2015, la dichiarazione deve attestare:
- Lo Stato nel quale il soggetto ha la residenza fiscale (con eventuale allegato del certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità estere).
- Di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza.
- Di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano.
- I dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si intende fruire della detrazione ex art. 12 TUIR, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate.
- Che il familiare possiede un reddito complessivo non superiore alla soglia prevista (€2.840,51 per figli e altri familiari; €4.000 per figli fino a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza.
Documentazione da conservare
L’art. 3 del D.M. 21 settembre 2015 prevede che il contribuente debba conservare ed esibire all’Agenzia delle Entrate, in caso di controllo, la seguente documentazione:
- Certificato di residenza fiscale rilasciato dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero
- Dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o altre certificazioni fiscali ivi previste
- Documentazione relativa ai familiari a carico: stato di famiglia, certificati anagrafici, documenti attestanti il reddito dei familiari
- Modelli CU o equivalenti relativi ai redditi percepiti in Italia
Periodicità della dichiarazione
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata per ciascun periodo d’imposta in cui si intende fruire delle agevolazioni. Non è sufficiente presentarla una sola volta, ma va rinnovata annualmente perché i requisiti (in particolare la soglia del 75%) possono variare di anno in anno.
A quel punto è possibile fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi.
Assegno unico per i figli
La disciplina in commento non è ancora stata armonizzata con l’assegno unico ed universale per i figli. Infatti, se da una parte l’abolizione delle detrazioni per figli a carico e dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) non comporta particolare nocumento per i residenti in Italia che in sostituzione si vedranno riconoscere l’assegno unico universale, dall’altra parte invece vi sono conseguenze pesanti per i gli italiani residenti all’estero ai quali non può essere riconosciuto l’assegno unico per i figli, in quanto presupposto indispensabile è la residenza o il domicilio in Italia. Sul punto auspichiamo che possano essere prese delle modifiche da parte del nostro legislatore.
Deduzione dei contributi INPS
I soggetti non residenti fiscalmente in Italia hanno la possibilità di dedurre i contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (INPS) solo a condizione che rientrino nella categoria dei c.d. “non residenti Schumacher”. Questo è quanto precisato con la risposta ad interpello n. 148 del 26 maggio 2020. I contribuenti non residenti rientranti in questa categoria possono dedurre i contributi previdenziali versati alla forma di previdenza obbligatoria versata in Italia.
La regola generale è quella dell’art. 24 comma 2 del TUIR che considera deducibili dal reddito solo gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 del precedente art. 10. Poiché tale elencazione è da ritenersi tassativa, non possono essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR, vale a dire i “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Tuttavia, il comma 3-bis dell’art. 24 del TUIR rende applicabili i medesimi oneri deducibili previsti per i residenti [e quindi anche la lettera e), comma 1, dell’articolo 10 in esame] a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano che soddisfano i requisiti dei “non residenti Shumacher“. Quindi, ai fini della determinazione del reddito prodotto in Italia, i contributi previdenziali versati nel nostro Paese da un soggetto residente all’estero non possono quindi trovare riconoscimento fiscale. Questo, a meno che si rientri nell’eccezione prevista dal comma 3-bis dell’art. 24 del TUIR.
Come si applica nella pratica: casi concreti con importi reali
Vediamo il caso di un lavoratore dipendente, frontaliere, con famiglia a carico. Giuseppe, 42 anni, cittadino italiano residente fiscalmente in Slovenia (Stato UE con adeguato scambio informazioni), è dipendente a Trieste presso un’azienda italiana. Nel 2025 percepisce:
- Stipendio annuo lordo: € 38.000
- Altri redditi: nessuno
Giuseppe ha moglie senza redditi e due figli minori. Il datore di lavoro trattiene l’IRPEF ma non applica le detrazioni familiari perché Giuseppe risulta formalmente non residente.
- Reddito Italia: € 38.000
- Reddito mondiale: € 38.000
- Percentuale: 100% ✓
Giuseppe presenta al datore di lavoro la dichiarazione sostitutiva attestando:
- Residenza fiscale Slovenia
- 100% reddito italiano
- Assenza di agevolazioni equivalenti in Slovenia (che non riconosce detrazioni per redditi non prodotti localmente)
- Dati moglie e due figli a carico
Dal mese successivo, in busta paga vengono riconosciute:
- Detrazione coniuge a carico: € 690/anno (con reddito € 38.000 la detrazione si riduce progressivamente)
- Detrazione 2 figli: € 1.220 × 2 = € 2.440/anno
Beneficio fiscale annuo: circa € 3.130
Giuseppe può inoltre richiedere il conguaglio retroattivo per i mesi già trascorsi del 2025 e presentare dichiarazioni integrative per recuperare le detrazioni degli anni precedenti (entro i termini di decadenza).
I controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria
I “non residenti” devono conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, in caso di richiesta, la seguente documentazione:
- Copia delle dichiarazioni dei redditi presentate presso altri Stati, relative ai periodi d’imposta per i quali sono state richieste le agevolazioni in Italia. Deve trattarsi di dichiarazioni dei redditi nei quali il contribuente si è dichiarato fiscalmente residente nel Paese;
- Certificazione del datore di lavoro estero del reddito prodotto e delle eventuali agevolazioni fruite all’estero;
- Copia del bilancio dell’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.
L’obiettivo è quelli di dimostrare la propria residenza fiscale estera e l’impossibilità di fruire in questo Stato degli oneri deducibili o detraibili ivi previsti.
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