L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha elaborato un modello di convenzione contro la doppia imposizione fiscale, che viene utilizzato come base per la stipula di accordi bilaterali tra paesi. Il modello OCSE prevede regole per evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi e sul patrimonio, definisce le aliquote fiscali applicabili e stabilisce le procedure per la risoluzione delle controversie fiscali tra i paesi. Il modello OCSE è stato adottato da molti paesi, tra cui l’Italia, che ha stipulato circa un centinaio di trattati bilaterali per evitare le doppie imposizioni, generalmente conformi al modello OCSE.
Il modello di convenzione non si occupa esclusivamente dell’eliminazione della doppia imposizione ma affronta anche altre questioni, come la prevenzione dell’evasione fiscale e la non discriminazione. L’eliminazione della doppia imposizione giuridica è lo scopo principale del modello di convenzione fiscale dell’OCSE sul reddito e sul patrimonio, che fornisce uno strumento per risolvere su base uniforme i problemi più comuni che sorgono nel campo della doppia imposizione giuridica internazionale. Come raccomandato dal Consiglio dell’OCSE, i paesi membri, quando concludono o rivedono convenzioni bilaterali, dovrebbero conformarsi a questo modello di convenzione come interpretato dai Commentari al riguardo e tenendo conto delle riserve ivi contenute e le loro autorità fiscali dovrebbero seguire questi Commentari, come di volta in volta modificati e soggetti alle loro osservazioni al riguardo, quando applicano e interpretano le disposizioni delle loro convenzioni fiscali bilaterali basate sul modello di convenzione.
Nel contesto storico l’impatto del modello di convenzione si è esteso ben oltre l’area OCSE. È stato utilizzato come documento di riferimento di base nei negoziati tra paesi membri e paesi terzi e persino tra paesi terzi, nonché nel lavoro di altre organizzazioni internazionali mondiali o regionali nel campo della doppia imposizione e dei problemi correlati. In particolare, è stato utilizzato come base per la stesura originale e la successiva revisione del modello di convenzione delle Nazioni Unite sulla doppia imposizione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, che riproduce una parte significativa delle disposizioni e dei Commentari del Modello di Convenzione OCSE. È in riconoscimento di questa crescente influenza del modello di convenzione nei paesi terzi che è stato deciso, nel 1997, di aggiungere al modello di convenzione le posizioni di un certo numero di questi paesi sulle sue disposizioni e commenti.
Linee guida del modello
Il modello di convenzione ne descrive innanzitutto il campo di applicazione (Capitolo I) e definisce alcuni termini (Capitolo II). La parte principale è costituita dai Capi da III a V, che stabiliscono in che misura ciascuno dei due Stati contraenti può tassare il reddito e il patrimonio e come eliminare la doppia imposizione giuridica internazionale. Seguono poi le Disposizioni Speciali (Capitolo VI) e le Disposizioni Finali (entrata in vigore e cessazione, Capitolo VII).
Ambito e definizioni
La Convenzione si applica a tutte le persone residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti (articolo 1). Si tratta delle imposte sul reddito e sul patrimonio, che sono descritte in modo generale nell’articolo 2. Nel capo II sono definiti alcuni termini utilizzati in più di un articolo della Convenzione. Altri termini come “dividendi” , “interessi” , “canoni” e “beni immobili” sono definiti negli articoli che trattano queste materie.
Al fine di eliminare la doppia imposizione, la Convenzione stabilisce due categorie di norme. In primo luogo, gli artt. da 6 a 21 determinano, con riferimento alle diverse classi di reddito, i diritti impositivi rispettivi dello Stato di origine e dello Stato di residenza, e lo stesso fa l’art. 22 con riguardo al patrimonio. Nel caso di più elementi di reddito e di patrimonio, il diritto esclusivo di imposizione è conferito ad uno degli Stati contraenti. In tal modo si impedisce all’altro Stato contraente di tassare tali articoli e si evita la doppia imposizione.
Di norma, tale diritto esclusivo di imposizione spetta allo Stato di residenza. Per gli altri elementi del reddito e del patrimonio il diritto all’imposta non è esclusivo. Per quanto riguarda due classi di reddito (dividendi e interessi), sebbene entrambi gli Stati abbiano il diritto di tassare, l’importo dell’imposta che può essere applicata nello Stato della fonte è limitato. In secondo luogo, nella misura in cui tali disposizioni conferiscono allo Stato della fonte o del luogo un diritto pieno o limitato all’imposizione, lo Stato di residenza deve concedere uno sgravio per evitare la doppia imposizione; questo è lo scopo degli articoli 23 A e 23 B. La Convenzione lascia agli Stati contraenti la scelta tra due metodi di rimedio, ovvero il metodo dell’esenzione e il metodo del credito.
Articoli del modello di Convenzione OCSE
Di seguito gli articoli del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.
Convention between (State A) and (State B) with respect to taxes on income and on capital
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
Article 1 | Persons covered |
Article 2 | Taxes covered |
Article 3 | General definitions |
Article 4 | Resident |
Article 5 | Permanent establishment |
Article 6 | Income from immovable property |
Article 7 | Business profits |
Article 8 | Shipping, inland waterways transport and air transport |
Article 9 | Associated enterprises |
Article 10 | Dividends |
Article 11 | Interest |
Article 12 | Royalties |
Article 13 | Capital gains |
[Article 14] | [Independent personal services] |
Article 15 | Income from employment |
Article 16 | Directors fees |
Article 17 | Entertainers and sportsperson |
Article 18 | Pensions |
Article 19 | Government service |
Article 20 | Students |
Article 21 | Other income |
Article 22 | Capital |
Article 23A | Exemption method |
Article 23B | Credit method |
Article 24 | Non discrimination |
Article 25 | Mutual agreement procedure |
Article 26 | Exchange of information |
Article 27 | Assistance in the collection of taxes |
Article 28 | Member of diplomatic mission and consular posts |
Article 29 | Territorial extension |
Article 30 | Enty into force |
Article 31 | Termination |