Art. 4 modello OCSE convenzione contro le doppie imposizioni riguardante la residenza fiscale di persone fisiche e società.
| MODEL TREATY, ARTICLE 4 RESIDENT |
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| 1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national; d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. |
La nozione di “residente di uno Stato contraente” ha diverse funzioni ed è rilevante in tre casi:
| A) | nel determinare l’ambito di applicazione personale di una convenzione; |
| B) | nella risoluzione dei casi in cui la doppia imposizione deriva dalla doppia residenza; |
| C) | nella risoluzione dei casi in cui la doppia imposizione sorga in conseguenza dell’imposizione nello Stato di residenza e nello Stato di origine o situs. |
L’articolo ha lo scopo di definire il significato del termine “residente di uno Stato contraente” e di risolvere i casi di doppia residenza. Per chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo vengono di seguito formulate alcune osservazioni di carattere generale con riferimento ai due casi tipici di conflitto, es . tra due residenze e tra residenza e fonte o situs. In entrambi i casi il conflitto sorge perché, ai sensi delle loro leggi interne, uno o entrambi gli Stati contraenti affermano che la persona interessata è residente nel loro territorio.
Generalmente gli ordinamenti interni dei vari Stati impongono un assoggettamento tributario onnicomprensivo — “onere tributario pieno” — fondato sul legame personale dei contribuenti con lo Stato interessato (lo “Stato di residenza” ). Tale assoggettamento all’imposta non grava solo sulle persone che sono “domiciliate” in uno Stato nel senso in cui “domicilio” è abitualmente inteso nelle legislazioni (diritto privato). I casi di piena assoggettabilità fiscale sono estesi a comprendere anche, ad esempio, i soggetti che soggiornano continuativamente, o anche solo per un certo periodo, nel territorio dello Stato. Alcune legislazioni impongono il pieno assoggettamento fiscale alle persone fisiche che prestano servizi a bordo di navi che hanno il loro porto d’immatricolazione nello Stato.
Le convenzioni per evitare la doppia imposizione non riguardano normalmente le leggi interne degli Stati contraenti che stabiliscono le condizioni alle quali una persona deve essere trattata fiscalmente come “residente” e, di conseguenza, è pienamente assoggettata ad imposta in quel Stato. Essi non stabiliscono norme che le disposizioni delle leggi nazionali sulla “residenza” devono soddisfare affinché le richieste di pieno assoggettamento fiscale possano essere accettate tra gli Stati contraenti. A questo proposito gli Stati prendono posizione interamente sulle leggi interne.
Article 4 Paragrafo 1
Il paragrafo 1 fornisce una definizione dell’espressione “residente di uno Stato contraente” ai fini della Convenzione. La definizione fa riferimento alla nozione di residenza adottata negli ordinamenti interni (cfr. Osservazioni preliminari). Come criteri per la tassazione come residente la definizione menziona: domicilio, residenza, sede della direzione o qualsiasi altro criterio di natura simile. Per quanto riguarda le persone fisiche, la definizione mira a coprire le diverse forme di attaccamento personale ad uno Stato che, nelle leggi tributarie interne, costituiscono la base di una tassazione globale (piena assoggettabilità all’imposta). Copre anche i casi in cui una persona è ritenuta, secondo le leggi fiscali di uno Stato, residente di quello Stato e per questo motivo vi è pienamente assoggettata ad imposta (ad es .. diplomatici o altre persone al servizio del governo).
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