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Conferimento simultaneo di partecipazioni intra UE realizzativo

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
4 min di lettura
In sintesi

Quando si applica la neutralità fiscale nei conferimenti transfrontalieri. Analisi della risposta AdE 217/2025 e come evitare tassazione.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 217/2025 chiarisce che il regime di neutralità europeo non si applica quando solo una delle partecipazioni conferite integra effettivamente il controllo societario.

La neutralità fiscale nei conferimenti transfrontalieri rappresenta uno degli strumenti più strategici per le operazioni di riorganizzazione societaria internazionale. La recente risposta a interpello n. 217/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha però chiarito aspetti cruciali che possono trasformare un’operazione apparentemente neutrale in un evento tassabile, con conseguenze fiscali significative per società e soci.

Il regime europeo di neutralità, disciplinato dagli articoli 178 e 179 del TUIR, consente di differire la tassazione delle plusvalenze nei conferimenti di partecipazioni tra Stati membri UE. Tuttavia, l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria sui conferimenti simultanei impone una rilettura completa dei requisiti applicativi, soprattutto quando più soggetti conferiscono contemporaneamente le proprie partecipazioni.

Il quadro normativo dei conferimenti transfrontalieri

Il regime di neutralità fiscale per i conferimenti intracomunitari trova la sua disciplina negli articoli 178 e 179 del TUIR, che recepiscono la direttiva europea 2009/133/CE relativa al regime fiscale comune per operazioni di riorganizzazione tra società di Stati membri diversi.

L’articolo 178, comma 1, lettera e) del TUIR stabilisce che il regime di neutralità si applica quando ricorrono specifiche condizioni cumulative. Si tratta del rispetto contemporaneo di tre requisiti essenziali, come chiarito dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa consolidata.

Requisito della residenza differenziata

Il primo requisito impone che la società conferitaria risieda in uno Stato comunitario diverso rispetto a quello del soggetto conferito. Questo elemento garantisce la natura transfrontaliera dell’operazione e giustifica l’applicazione del regime europeo anziché di quello nazionale.

Nel caso analizzato dalla risposta 217/2025, questo requisito risultava pienamente soddisfatto: Alfa2 Francia (conferitaria francese) acquisiva partecipazioni in Alfa Italia (società italiana), configurando chiaramente una operazione intracomunitaria.

Requisito del controllo societario

Il secondo requisito, particolarmente critico, prevede che la società conferitaria acquisisca o integri il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile, oppure incrementi la percentuale di controllo già detenuta in virtù di obblighi legali o vincoli statutari.

La nozione di controllo comprende:

  • Maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
  • Voti sufficienti per esercitare influenza dominante nell’assemblea ordinaria
  • Influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali

Requisito della residenza italiana

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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