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730 precompilato 2024: novità, calendario e scadenze

Il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione del contribuente, da parte dell’Agenzia delle entrate dal 30 aprile 2024. Nei giorni successivi il modello potrà essere accettato, modificato e inviato. La dichiarazione dei redditi precompilata è, sostanzialmente, una semplificazione per tutti i contribuenti. All’interno della dichiarazione ci sono già molti dati, come redditi, deduzioni e detrazioni. Naturalmente, non tutto è inserito in modo corretto, quindi attenzione. Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi pf precompilato per imprenditori individuali e professionisti.


Il modello 730 è il modello dichiarativo che lavoratori dipendenti e pensionati hanno la possibilità di utilizzare per dichiarare annualmente i propri redditi. L’Agenzia delle Entrate, ogni anno, mette a disposizione il modello 730 precompilato per agevolare i contribuenti andando ad inserire redditi percepiti ed oneri deducibili e detraibili sostenuti. Usufruire del modello precompilato è relativamente semplice e permette, in pochi passaggi di arrivare alla presentazione telematica della propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, occorre prestare molta attenzione ai dati inseriti nel modello, in quanto potrebbero esserci omissioni o errori.

Per questo motivo è consigliabile comunque avvalersi di un soggetto esperto, come un Commercialista, per la presentazione della dichiarazione reddituale. In questo modo eviterai di commettere errori e potrai adempiere in modo semplice ai tuoi obblighi fiscali. Il modello 730 precompilato è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, a partire dal prossimo 30 aprile 2024.


Chi può presentare il modello 730 precompilato?

Il modello 730 precompilato è la dichiarazione dei redditi, già predisposta e compilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, in base ai dati comunicati al Fisco, dall’Inps, dalle farmacie, dagli specialisti, dalle assicurazioni, dalle banche, dagli asili nido, dagli Istituti scolastici e degli amministratori dei condomini. Possono presentare la dichiarazione dei redditi precompilata coloro che sono titolari di:

  • Redditi da pensione,
  • Redditi da lavoro dipendente a tempo determinato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2023, se il 730 è presentato tramite il sostituto di imposta (datore di lavoro),
  • Reddito da lavoro dipendente, se la dichiarazione è presentata tramite Caf dipendenti, se il rapporto di lavoro a tempo determinato dura almeno da giugno a luglio 2023;
  • Reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato (compresi gli italiani che lavorano all’estero, quando il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni annuali convenzionali);
  • Redditi derivanti da disoccupazione Naspi, mobilità e cassa integrazione, dis-coll;
  • Redditi conseguiti come personale della scuola precario, con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto parte dal mese di settembre dell’anno 2023 sino al mese di giugno 2023;
  • Redditi dei soci delle cooperative;
  • Remunerazioni dei sacerdoti;
  • Retribuzioni dei giudici costituzionali, dei parlamentari e degli altri soggetti titolari di cariche pubbliche;
  • Compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
  • Redditi di lavoro autonomo occasionale.
  • Eredi che presentato la dichiarazione dei redditi per conto dei parenti deceduti e i produttori agricoli esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni 770 Irap e Iva.

Dal 2024 il modello 730 potrà essere presentato anche dai soggetti titolari di redditi diversi di natura finanziaria, o che abbiano effettuato investimenti esteri. L’obiettivo è quello di rendere accessibile il modello 730 a tutti i soggetti non titolari di partita Iva, mentre il modello Redditi sarà riservato ai soli soggetti titolari di partita Iva (imprenditori e professionisti).

Quali informazioni contiene il 730?

Per la predisposizione del modello precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • I dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
  • Oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di “sistemazione a verde”;
  • Informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • Altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro),
  • I pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Riepilogo delle informazioni e delle fonti da cui derivano del modello 730 precompilato

SEZIONE DEL MODELLO 730 PRECOMPILATOFONTE DELLE INFORMAZIONI
FrontespizioCertificazione Unica e anagrafe tributaria
Prospetto dei familiari a caricoCertificazione Unica
Quadro A – redditi dei terreniDichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
Quadro B – redditi dei fabbricatiDichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica locazioni brevi
Quadro C – redditi da lavoro dipendente e assimilatiCertificazione Unica
Quadro D – altri redditiCertificazione Unica
Quadro E – oneri e speseComunicazione oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica
Quadro F – acconti, ritenute, eccedenze e altri datiCertificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con modello F24
Quadro G – crediti di impostaDichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con modello F24 e certificazione unica

Come si accede al 730 precompilato?

La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, sul sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. È possibile accedere utilizzando i seguenti sistemi:

  • SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
  • CIE – Carta di identità elettronica;
  • Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

  • Il modello 730 precompilato;
  • Un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione. Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, vengono esposte anche le informazioni incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente;
  • L’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
  • Il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso.

I contribuenti sono tenuti ad inviare con modalità telematica, al professionista scelto, la copia della delega (debitamente sottoscritta) per l’accesso alla propria dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre, sono tenuti ad inviare la copia della documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali unitamente alla copia del documento di identità.

Novità 730/2024

Restano ferme le modifiche dello scorso anno legate alle aliquote Irpef ed all’assegno unico per i figli sino ai 21 anni. Dal 2024, come anticipato si amplia la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello 730, andando a comprendere anche i redditi diversi di natura finanziaria e gli investimenti esteri. L’obiettivo è quello di rendere accessibile il 730 a tutti i soggetti non titolari di partita Iva. Quindi chi è in possesso di partita Iva (anche in regime forfettario) deve continuare a utilizzare il modello Redditi. 

Semplificazioni per i dipendenti

Riguardo alla dichiarazione dei redditi precompilata del 2024, si prevedono semplificazioni per i lavoratori dipendenti e assimilati. L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente le informazioni di cui dispone, che potranno essere confermate o modificate. 

A partire dal 2024, queste informazioni saranno accessibili direttamente ai contribuenti tramite un’apposita area riservata sul sito dell’Agenzia, attraverso un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati saranno automaticamente inseriti nella dichiarazione dei redditi, che potrà essere presentata telematicamente. Nel corso degli anni successivi, anche i soggetti delegati avranno accesso a queste informazioni e potranno confermarle o modificarle per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, il decreto stabilisce che, a partire dall’anno prossimo, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata anche per le persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Questa precompilata utilizzerà le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, i dati forniti da soggetti terzi e le certificazioni dei sostituti d’imposta.

In sostanza, con queste nuove regole, la dichiarazione precompilata diventa più trasparente e coinvolge un numero maggiore di contribuenti, semplificando così gli adempimenti fiscali. Il tutto, eliminando la necessità di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Attività estere nel modello 730

Il decreto semplificazioni ha introdotto anche l’inserimento di nuovi dati reddituali nel 730 precompilato a partire dal 2024. Questi includeranno i redditi derivanti da investimenti finanziari esteri e altri redditi non legati alla partita IVA. I dettagli su questi redditi saranno specificati dall’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito provvedimento.

Calendario e scadenze

Come si presenta il 730?

La presentazione del modello può avvenire mediante due diverse modalità:

  • Presentazione diretta;
  • Presentazione tramite sostituto di imposta, Caf o professionista abilitato.

Vediamo, di seguito, con maggiori dettagli queste modalità di presentazione.

Presentazione diretta

Nel caso in cui il contribuente intenda presentare la dichiarazione direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:

  • Indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • Compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
  • Verificare che i dati presenti siano corretti e completi.

Se la dichiarazione precompilata non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello (vedi “Modello 730 integrativo entro il 25 ottobre“). Una volta accettato o modificato, può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l’invio, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo “Rettifica del modello 730”. Altrimenti, vi è la possibilità di correggere la presentazione del modello 730 attraverso l’invio di un modello Redditi persone fisiche (vedi “Correzione del modello 730 con il modello Redditi PF“).

Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione precompilata può essere presentata:

  • Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
  • A un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

La trasmissione telematica di documenti e autorizzazioni

I professionisti abilitati potranno gestire a distanza l’attività di assistenza fiscale e di assistenza per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Gli intermediari abilitati potranno ricevere la delega sottoscritta dal contribuente con modalità telematica, copia della documentazione a supporto della dichiarazione e copia del documento di identità.

Qualora il contribuente non abbia a disposizione strumenti informatici, per stampare o scansionare le immagini delle deleghe, è consentito inviare la delega redatta (e sottoscritta), anche in forma libera da parte del contribuente stesso. Tale scelta è stata effettuata per agevolare i contribuenti e limitarne gli spostamenti, pertanto, è possibile trasmettere l’autorizzazione all’accesso al precompilato, ovvero tramite, posta elettronicasistemi di messaggistica istantanea, etc..

Come è stato specificato dall’Agenzia delle Entrate, l’autorizzazione redatta anche in forma libera, deve comunque contenere:

  • Il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente;
  • La denominazione dell’intermediario abilitato;
  • Il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
  • La sottoscrizione del contribuente.

Una volta cessata la situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus il contribuente deve regolarizzare la procedura con la normale consegna delle deleghe e della documentazione necessaria agli appositi Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le decisioni da prendere?

Una volta avuto accesso alla dichiarazione precompilata avrai la possibilità di:

  • Accettare in toto la dichiarazione dei redditi precompilata;
  • Presentare la dichiarazione precompilata con modifiche;
  • Presentare la dichiarazione modello 730 in forma autonoma.

Vediamo in dettaglio queste tre possibilità.

Accettare in toto la dichiarazione precompilata

Questa possibilità è quella che prevede l’invio telematico del modello dichiarativo senza apportare modifiche. È la soluzione migliore da attuare nel caso in cui dalla verifica effettuata non ci siano modifiche da apportare al modello. Il consiglio è quello di verificare con dettaglio la dichiarazione, in quanto le possibilità che vi siano errori è rilevante. Comunque, se il modello 730 precompilato è corretto puoi inviarlo accettando la dichiarazione.

Il vantaggio di questa opzione è l’esenzione dai controlli formali sulla dichiarazione dei redditi. Si tratta dei controlli di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600/73. Gli unici controlli che rimangono attivi sulla dichiarazione sono quelli legati alle condizioni soggettive che danno diritto alla detrazione. Si tratta, ad esempio delle detrazioni comprese per familiari a carico. Nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta che non hanno effettuato trattenute. Inoltre, in caso di invio senza modifiche del modello precompilato sono esclusi anche i controlli previsti in caso di rimborso non superiore a 4.000 euro.

Presentazione della dichiarazione con modifiche

Si tratta dell’opzione da utilizzare nel caso in cui dal controllo sulla dichiarazione emergano errori. Per tutti coloro che non si sentono in grado di controllare autonomamente la propria dichiarazione, è possibile rivolgersi ad un dottore Commercialista. In questo modo è possibile far fare a lui i controlli sulla dichiarazione ed eventualmente incaricarlo a modificarla. Attenzione però, se credi di essere in grado di capire da solo cosa vi sia di sbagliato o cosa manchi nella tua dichiarazione precompilata puoi intervenire autonomamente. Hai la possibilità di effettuare le modifiche direttamente online. Una volta effettuate le modifiche potrai inviare telematicamente la tua dichiarazione.

Ad esempio può rendersi necessario provvedere alla correzione dei dati catastali, quando questi sono non presenti o errati. I dati catastali fanno riferimento a particolari possedimenti, ovvero immobili, fabbricati, terreni e strutture di diverso tipo, che concorrono al patrimonio complessivo dei cittadino. In caso di errori, puoi rivolgerti al servizio telematico di segnalazione catastale, oppure inviare un documento, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, da destinare all’Ufficio del territorio competente, in base alla zona in cui si trova l’immobile. Risulta possibile correggere online alcuni errori tra i più frequenti:

  • Errore sul soggetto a cui è intestato l’immobile;
  • Errore sui dati dell’immobile, come l’indirizzo in cui è situato;
  • Incoerenza per fabbricato non dichiarato;
  • Incoerenza per fabbricato rurale;
  • Casi particolari.

Non è invece possibile procedere online per solleciti e reclami ai singoli uffici, per chiedere la revisione della rendita catastale, per assistenza informatica o per lo stato di avanzamento dei lavori, per cui il contribuente può fare richiesta agli uffici territoriali competenti.

Presentazione modello ordinario (non precompilato)

Alternativamente all’utilizzo del modello precompilato messo a disposizione dall’Agenzia puoi utilizzare il modello ordinario. Anche in questo caso vi è la possibilità di rivolgersi ad un Commercialista per la predisposizione e l’invio del modello dichiarativo. In questo caso, il professionista deve apporre il “visto di conformità” al modello dichiarativo. Si tratta dell’obbligo di certificare che la documentazione prodotta dal contribuente ricalchi quanto indicato nel modello dichiarativo. In sostanza, si tratta di una garanzia aggiuntiva che ha il contribuente avvalendosi di un professionista certificato per la sua dichiarazione dei redditi.

Debiti o crediti fiscali

Quando si provvede all’invio della dichiarazione dei redditi è possibile trovarsi in una situazione di debito o di credito con il fisco. Nel primo caso si dovrà provvedere a pagare una certa cifra, versandola all’Agenzia delle Entrate, che non è stata saldata precedentemente. Nel caso in cui il cittadino si trova a debito con il fisco, lo strumento da utilizzare per saldare questo debito è il modello F24, per saldare quanto dovuto.

Nell’altro caso, sarà il fisco a erogare una certa somma di credito al contribuente. Somma che può essere rimborsata direttamente o indirettamente. Quando tra il contribuente e il fisco c’è un sostituto di imposta, ovvero un datore di lavoro, questo credito può essere erogato direttamente nella busta paga, ovvero nella prima disponibile. In alternativa, quando ciò non è possibile, si può utilizzare il credito per il pagamento di altre imposte. Oppure sarà l’Agenzia delle Entrate a rimborsare quanto dovuto. Nel caso in cui non sia presente un sostituto di imposta, sarà sempre l’Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso del credito, al posto del sostituto.

Vantaggi del modello precompilato sui controlli fiscali

Se il modello precompilato precompilato viene presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:

  • Senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate;
  • Con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta.

Se il precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi

In determinate situazioni non occorre la presentazione della dichiarazione dei redditi e pertanto nemmeno la presentazione del Modello 730. Per quanto riguarda i casi di esonero, occorre ricordare che, la dichiarazione dei redditi deve comunque essere presentata, qualora:

  • Le addizionali IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in maniera inferiore a quanto dovuto;
  • Sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati.

Soggetti esonerati

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno dichiarativo e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle.

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna. L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus IRPEF.

Tabella: principali casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi

(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale.

Esonero per limiti di reddito

In alternativa alle condizioni sopra elencate, infatti, sono altresì esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi sotto indicati, rispettando i limiti di reddito previsti per ogni tipologia reddituale.

Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze

Titolari di soli redditi fondiari fino a 500,00 euro

L’articolo 11, comma 2-bis, del DPR n 917/86 stabilisce che l’IRPEF non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un importo non superiore a 500,00 euro. Conseguentemente:

  • Non sono dovute neppure le relative addizionali IRPEF;
  • Non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi (sempreché il contribuente non sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili).

Effetto sostitutivo dell’IMU

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5, nel verificare il superamento del suddetto limite di 500,00 euro non bisogna considerare i redditi fondiari degli immobili per i quali è dovuta solo l’IMU. Se non è dovuta l’IMU, il limite di 500,00 euro in esame è da considerare al lordo della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’articolo 10 comma 3-bis del DPR n. 917/86.

Condizione generale di esonero

Infine, vi è l’ultimo, tra i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo, al netto della deduzione per l’abitazione principale e sue pertinenze.

In questo caso, se il risultato del calcolo è inferiore alla soglia di 10,33 euro, non vi sono imposte da versare. Quindi, di conseguenza, e si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo senza incorrere in sanzioni o penalità.

Conclusioni

In conclusione, il modello 730 precompilato rappresenta un’importante novità, già in vigore da alcuni anni, per la dichiarazione dei redditi in Italia. Grazie all’utilizzo di informazioni già presenti presso l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono evitare di dover compilare manualmente la dichiarazione, risparmiando tempo e fatica. Inoltre, l’utilizzo di questo sistema permette di aumentare la precisione e la trasparenza delle dichiarazioni, contribuendo a prevenire errori e frodi fiscali. Tuttavia, è importante verificare attentamente i dati presenti nel modello 730 precompilato per essere sicuri che siano corretti e completi, e correggere eventuali inesattezze. In definitiva, il modello 730 precompilato rappresenta un passo avanti verso una dichiarazione dei redditi più semplice e trasparente, che ben si adatta alle esigenze dei contribuenti moderni.

Domande frequenti

Quali sono le novità principali introdotte dal Decreto Legislativo sulla semplificazione degli adempimenti tributari?

Il decreto prevede l’avvio di una modalità sperimentale per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2024, sostituendo il sistema attuale basato sulla compilazione dei moduli con un percorso guidato tramite una piattaforma web.

Chi potrà beneficiare della nuova modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi?

Inizialmente, il nuovo sistema sarà disponibile per pensionati e dipendenti, con l’accesso successivo previsto anche per i Caf e i professionisti delegati per l’assistenza fiscale.

Qual è il ruolo dell’Agenzia delle Entrate nel contesto della dichiarazione dei redditi precompilata del 2024?

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente le informazioni di cui dispone, permettendo loro di confermare o modificare i dati direttamente tramite un’apposita area riservata sul suo sito.

Quali sono le altre novità riguardanti la dichiarazione precompilata?

A partire dal 2024, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata anche per le persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, utilizzando le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria e le certificazioni dei sostituti d’imposta.

Come cambia l’interazione dei contribuenti con il 730 precompilato in seguito al decreto?

Grazie al decreto, i contribuenti non dovranno più intervenire manualmente sui campi del modulo dichiarativo. Avranno accesso a un’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove potranno confermare o modificare direttamente le informazioni già disponibili, semplificando così il processo di dichiarazione dei redditi.

Daniela Sechi
Daniela Sechi
Laurea triennale in Diritto dell'impresa del lavoro e delle Pubbliche amministrazioni. Iscrizione all'albo dei Consulenti del Lavoro. Mi occupo di aspetti giuslavoristici e pratiche contabili.

1 COMMENTO

  1. Buongiorno, in relazione alla premessa sul modello precompilato 730/2023, inserire il dubbio che ci possono essere dei dati omessi, suscita qualche perplessità, se i dati inseriti sono quelli in possesso dell’agenzia delle entrate nel quale Istituto il contribuente deve avere fiducia, come può un commercialista intuire che ci possono essere delle omissioni o peggio ancora errori? Il dubbio crea sempre incertezza. Grazie

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