Mancata iscrizione AIRE e regime degli impatriati

Il cittadino italiano non iscritto AIRE ha la possibilità di verificare gli anni di residenza fiscale estera previsti dalla normativa sui lavoratori impatriati solo se proveniente da Paese che ha sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, e ne soddisfa i requisiti di residenza estera.

Il co. 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 prevede che l'agevolazione per i lavoratori impatriati, valida a partire dai rientri 2024, riguardi i cittadini italiani che hanno maturato almeno 3 anni di residenza fiscale estera (diventano 6 o 7 in caso di rientro per lo stesso datore estero o in caso di rientro presso lo stesso datore italiano per cui si operava prima del trasferimento).
Ai fini della verifica di questo requisito in relazione ai periodi di imposta precedenti (di residenza fiscale estera), i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Residenza fiscale estera da dimostrare in assenza di iscrizione AIRE
Di fatto, quindi, i cittadini italiani, ancorché non iscritti all'AIRE, possano comunque accedere ai benefici fiscali dei lavoratori impatriati purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Tale disposizione riconosce che il requisito della iscrizione anagrafica possa essere superato al cospetto di una diversa risultanza che emerga da una Convenzione internazionale.
Questo significa che, come peraltro già previsto nella precedente normativa sugli impatriati, che la mancata iscrizione AIRE non è da considerarsi come elemento dirimente per l'ottenimento dell'agevolazione. Il tutto, a condizione che il lavoratore possa verificare le condizioni di residenza fiscale estera in virtù di quanto disposto dalla convenzione internazionale vigente tra i due paesi coinvolti.

Per approfondire:

Elenco Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia

La dimostrazione della residenza fiscale estera del lavoratore
L'elemento che maggiormente deve essere analizzato in merito all'agevolazione impatriati è la residenza fiscale estera del lavoratore prima dell'impatrio in Italia. Indipendentemente dalla casistica del lavoratore e dal numero di anni di residenza fiscale estera richiesti, è necessario prima di tutto:

Individuare se il lavoratore sia coperto per l'intero periodo o parzialmente dall'iscrizione AIRE;
Non sia stato iscritto AIRE per il periodo all'estero.

Nel primo caso, la presenza dell'iscrizione AIRE che copre il periodo di residenza fiscale estera, deve essere valutata positivamente. Tuttavia, questa non rappresenta da sola elemento sufficiente a stabilire la residenza fiscale estera. Infatti, il lavoratore è chiamato a conservare documentazione in grado di dimostrare che la sua presenza fisica, la sua residenza ed il suo domicilio (dal 2024 inteso come il luogo dove si sviluppano principalmente le sue relazioni personali e familiari) sono legati al Paese estero.
La Convenzione con l'Italia e le tie breaker rules
In caso di assenza di iscrizione AIRE è necessario andare ad individuare se il Paese estero ha sottoscritto una Convenzio...

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