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Malta: scheda fiscale e agevolazioni

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Scheda fiscale Malta. Come funziona il regime fiscale maltese? perché può essere conveniente trasferirsi a Malta se sei un imprenditore o un professionista? Tutte le informazioni che riguardano la normativa fiscale e societaria, per valutare un tuo possibile trasferimento in questo Paese. 


Trasferirsi all’estero e andare a cercare fortuna in Paese che offra maggiori opportunità è il sogno di molti. Per questo motivo ho deciso di dedicare questo report ad un Paese molto gettonato dagli Italiani per un trasferimento, ovvero Malta.

Andare a vivere all’estero, lasciando l’Italia, non è una situazione semplice. Se il trasferimento non è effettuato correttamente, possono esserci delle conseguenze da un punto di vista fiscale veramente importanti. Non sono pochi i soggetti che si sono visti recapitare accertamenti volti a riportare in Italia la propria residenza fiscale.

Questo anche se tali persone, magari, vivevano serenamente all’estero da anni. Questo non vuol dire che non sia possibile trasferirsi all’estero e vivere serenamente in un altro Paese senza avere noie fiscali. Tuttavia, per farlo è necessario conoscere bene quali sono i rischi che si corrono e quali siano le modalità per effettuare un trasferimento all’estero in tutta sicurezza e tranquillità.

Per questo, prima di leggere questo report, ti invito a riflettere bene e non prendere decisioni affrettate in merito ad un tuo possibile trasferimento. Avvalersi di professionisti preparati in questo ambito sarà per te un valore aggiunto e ti consentirà di dedicarti costantemente alla tua attività principale. Vediamo, quindi le informazioni fiscali necessarie per chi vuole trasferirsi a Malta.


Malta: la situazione economica

Malta è un Paese membro dell’Unione Europea dal maggio del 2004. Sotto il dominio inglese per più di un secolo a partire dal 1814, ha ottenuto la propria indipendenza il 21 settembre 1964. Anno di emanazione della Costituzione. Malta è una Repubblica basata su un sistema parlamentare di stampo britannico, l’isola rappresenta ancora oggi un punto strategico del Mediterraneo. L’influenza inglese è ben radicata nel Paese ed assume un’importanza di rilievo in ambito linguistico e giuridico. La lingua ufficiale in ambito commerciale è l’inglese anche se l’italiano è conosciuto e parlato dalla gran parte della popolazione.

La normativa sul diritto societario

Il diritto societario maltese si fonda sul Companies Act, testo che elenca e regola le forme d’esercizio di attività d’impresa e che nel 1995 ha sostituito il Commercial Partnerships Ordinance. A Malta, le principali tipologie di società sono:

PARTNERSHIP EN NOM COLLECTIF

Si tratta della nostra Società in nome collettivo (SNC). I soci (due o più persone fisiche o giuridiche) rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Non è previsto un capitale sociale minimo.

PARTNERSHIP EN COMANDITE

Si tratta della nostra Società in accomandita semplice. Società di persone in cui la compagine sociale è costituita da almeno un socio dotato di responsabilità illimitata (c.d. “general partner”). Gli altri soci sono responsabili solo per il capitale conferito. La gestione della società spetta al socio dotato di responsabilità illimitata. Non è previsto un capitale sociale minimo. Sono anche ammesse le società in accomandita per azioni, in cui il capitale è rappresentato da azioni.

PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY (LTD)

Si tratta della nostra SRL. I soci sono responsabili limitatamente al capitale conferito. Il capitale sociale minimo è pari a 500 MTL, di cui almeno il 20% deve essere versato all’atto della costituzione della società. È ammessa la costituzione in forma unipersonale. È richiesto almeno un amministratore. Questa tipologia societaria è caratterizzata dalla presenza di restrizioni al trasferimento delle quote, da limitazioni in merito al numero dei soci (massimo 50) e dal divieto di sollecitazione all’investimento nei confronti del pubblico.

PUBBLIC LIMITED COMPANY (PLC)

Si tratta della nostra Società per azioni. I soci (minimo due) sono responsabili limitatamente al capitale conferito. Il capitale sociale, rappresentato da azioni, è minimo pari a 20.000 MTL (di cui almeno il 25% deve essere versato alla costituzione). È necessaria la presenza di almeno due amministratori. È ammessa l’offerta al pubblico di azioni. Per ciascuna delle forme societarie sopra descritte è prescritta l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.


Il sistema tributario maltese

Il sistema fiscale maltese si articola in imposte dirette e indirette (principalmente IVA e accise). I testi legislativi di riferimento sono l’Income Tax Act del 1948 e l’Income Tax Management Tax Act del 1994. Il periodo d’imposta ha una durata di 12 mesi, generalmente dal 1 gennaio al 31 dicembre. In via generale, i soggetti residenti sono assoggettati ad imposta sui redditi ovunque prodotti (worldwide taxation). Mentre i non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi di fonte maltese (tassazione nello Stato della Fonte).

Le peculiarità del sistema fiscale

Non è prevista una specifica disciplina in materia di thin capitalization. In materia di transfer pricing, non è prevista una specifica disciplina. Tuttavia le disposizioni antielusive disciplinano le operazioni concluse tra soggetti residenti e non.

Tassazione delle persone fisiche

In generale, i residenti maltesi sono tassati sul loro reddito globale, il che significa che il reddito guadagnato sia all’interno che all’esterno di Malta è soggetto a imposizione. Tuttavia, per i non residenti, solo il reddito guadagnato o portato a Malta è tassabile. Questa distinzione è particolarmente rilevante per gli espatriati o per coloro che hanno fonti di reddito internazionali.

L’imposta sulle persone fisiche viene prelevata mediante applicazione di aliquote progressive, differenziate per scaglioni di reddito. Le aliquote di tassazione variano dal 15% al 35%.

Aliquota per persone “single

Aliquote persone “sposate

Aliquote persone “con figli

Resident but non domicilied a Malta

A Malta è in vigore un particolare regime fiscale “resident but non domicilied“. Il regime “resident but non-domiciled” a Malta è un concetto fiscale distintivo che offre vantaggi significativi per gli individui che scelgono di risiedere sull’isola pur non essendo “domiciliati” lì. Questo status si rivela particolarmente vantaggioso in termini fiscali e ha attirato molti individui internazionali e investitori a Malta.

Regime applicabile alle persone fisiche residenti a Malta, ma che non hanno ancora i requisiti per ottenere il domicilio Maltese (la volontà di restare a Malta in modo stabile).

Gli individui residenti ma non domiciliati a Malta godono di un regime fiscale particolarmente favorevole. Sono tassati solo sul reddito che viene generato a Malta e sul reddito estero che viene trasferito o ricevuto a Malta. Ciò significa che il reddito generato all’estero che non viene portato a Malta non è soggetto a tassazione maltese. Questa disposizione può risultare in significativi benefici fiscali per individui con sostanziali fonti di reddito estero.

Ad esempio, un imprenditore che risiede a Malta ma ha attività commerciali in altri paesi potrebbe non dover pagare imposte maltesi sui profitti generati da queste attività all’estero, a meno che non trasferisca tali fondi a Malta. Questa struttura è particolarmente attraente per individui che hanno investimenti, proprietà o altre fonti di reddito al di fuori di Malta.

Caratteristiche del regime

Il residente non domiciliato a Malta paga la tassazione standard su:

  1. I redditi percepiti come dipendente di una società maltese;
  2. I redditi prodotti in loco come lavoratore autonomo o se ha una società a Malta;
  3. Tutti i redditi prodotti all’estero successivamente alla data in cui diventa residente e trasferiti a Malta;
  4. Il capital gain ottenuto dalla vendita di beni mobili ed immobili detenuti a Malta;
  5. L’eredità mortis causa dei beni immobili detenuti a Malta.

Il residente non domiciliato a Malta non paga tasse su:

  1. I redditi percepiti come dipendente di una società non maltese se non li trasferisce a Malta;
  2. Il clean capital detenuto prima della data in cui diventa residente anche se li trasferisce a Malta;
  3. Il capital gain ottenuto dalla vendita di beni mobili ed immobili che non sono detenuti a Malta anche se percepiti dopo la data del cambio di residenza trasferimento ed anche se li trasferisce su un conto corrente maltese.
  4. I regali tra vivi o eredità mortis causa esclusi gli immobili detenuti a Malta.
  5. La tassa sugli immobili di proprietà, la tassa sui rifiuti e non esiste il canone TV.

I cittadini non Maltesi saranno soggetti ad una tassazione minima annuale di € 5.000, con un’aliquota fiscale del 15%.

Requisiti minimi per essere considerato residente non domiciliato

I requisiti minimi per essere considerato residente non domiciliato (“non dom“) a Malta sono i seguenti:

  • Comprare un’abitazione residenziale da almeno 270 mila euro o prendere un’abitazione residenziale in affitto dal almeno 10 mila euro all’anno.
  • Investire almeno 250 mila euro in titoli di Stato maltesi;
  • Redditi esteri di almeno 100 mila euro all’anno, oppure possedere un patrimonio di almeno 500 mila euro.

Tuttavia, è importante notare che Malta ha implementato misure per prevenire l’evasione fiscale e per assicurarsi che le sue politiche siano in linea con gli standard internazionali. Di conseguenza, gli individui che desiderano avvalersi di questo regime devono assicurarsi di rispettare tutte le normative fiscali e di conformità, sia a Malta che nei loro paesi di origine.

La tassazione delle società a Malta

Il sistema fiscale maltese per le società è caratterizzato da una struttura chiara e da un regime di rimborsi fiscali unico, che rende l’isola particolarmente attraente per le attività commerciali.

In generale, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è pari al 35%. Aliquota che corrisponde a quella massima prevista per le persone fisiche. Il reddito d’impresa è determinato muovendo dalle risultanze contabili. Apportando le rettifiche prescritte ai fini fiscali. In generale, sono deducibili tutti i costi direttamente collegati con l’attività che produce il reddito imponibile. Le perdite possono essere riportate a nuovo senza limiti di tempo.

I piani di ammortamento seguono, in genere, il metodo dell’ammortamento a quote costanti e variano a seconda dei beni a cui si riferiscono. Ad esempio:

  • I software, i computer e le componenti elettroniche possono essere ammortizzate in quattro anni;
  • Veicoli in cinque;
  • I macchinari da impiegare in scavi e costruzioni e gli impianti di comunicazione e trasmissione in sei;
  • Le barche in dieci;
  • Gli aerei in dodici;
  • Le grandi infrastrutture in venti mentre le costruzioni e gli edifici industriali sono ammortizzabili con un’aliquota del 2% (a cui, nel primo anno, si aggiunge un’ulteriore deduzione del 10%).

La tassazione dei dividendi societari

In via generale, sui dividendi (distribuiti sia a società residenti che non) non viene applicata alcuna ritenuta, salvo alcune eccezioni. Le società maltesi devono prelevare una ritenuta d’imposta del 15% qualora distribuiscano dividendi relativi ad utili non tassati, a presone fisiche residenti, società o persone fisiche non residenti e trustee. Inoltre, nell’ipotesi di distribuzione (a persone fisiche o società residenti) di dividendi relativi a riserve soggette ad imposizione con un’aliquota inferiore rispetto a quella applicabile al momento della relativa distribuzione, le società maltesi devono applicare una ritenuta (c.d. “topping-up tax”) pari alla differenza tra le suddette aliquote.

La tassazione degli interessi finanziari

In via generale, sugli interessi non viene applicata alcuna ritenuta. Questo, salvo l’ipotesi in cui si tratti di redditi da investimenti, vale a dire interessi pagati dalle banche maltesi, dallo Stato o da enti pubblici maltesi (sui quali viene prelevata una ritenuta d’imposta del 15%). Anche sugli interessi corrisposti a società non residenti non viene applicata alcuna ritenuta (salvo l’ipotesi in cui detti interessi si riferiscano ad un debito relativo ad una stabile organizzazione in Malta del soggetto non residente).

La tassazione delle royalty

Le royalties e i compensi per servizi tecnici, corrisposti sia a soggetti residenti che non residenti, non sono soggetti a ritenuta (salvo l’ipotesi in cui si riferiscano ad una stabile organizzazione che un soggetto non residente possiede a Malta).

Il regime fiscale del capital gain

I capital gains realizzati dalle società residenti a Malta, in seguito al trasferimento di beni immobili, di attività patrimoniali, di marchi, brevetti e partecipazioni sono considerati come normale fonte di reddito quindi inclusi nella base imponibile e tassati all’aliquota standard del 35%.

Struttura societaria a due livelli

Una pratica comune a Malta è l’utilizzo di una struttura societaria a due livelli, che prevede una società holding maltese e una società operativa. Questa struttura è spesso adottata per ottimizzare la pianificazione fiscale e la gestione degli affari.

La società holding maltese detiene le azioni della società operativa e spesso gestisce i diritti di proprietà intellettuale, gli investimenti e altre attività strategiche. La società operativa, d’altra parte, si occupa delle attività quotidiane dell’impresa. Questa separazione può offrire vantaggi in termini di gestione dei rischi, oltre a fornire una struttura efficiente dal punto di vista fiscale.

Imposta sul Valore Aggiunto

L’imposta sul valore aggiunto a Malta è stata introdotta nel 1999. L’aliquota ordinaria, che colpisce in generale tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, è stabilita nella misura del 18%. Quella ridotta, del 5%, si applica invece sui servizi relativi al turismo compresi gli alloggi per vacanze, elettricità, medicinali, opere d’arte e oggetti da collezionismo. In sede di adesione, Malta ha negoziato alcune deroghe; in particolare:

  • Fino al 1º gennaio 2010, Malta può mantenere un’esenzione (con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore) sulla fornitura di prodotti destinati all’alimentazione umana e di prodotti farmaceutici;
  • Fino a quando non sarà soddisfatta la condizione di cui all’articolo 28, par. 4 della direttiva 77/ 388/CEE ovvero (se di data anteriore) fino al momento in cui la stessa esenzione sarà applicata da uno (o più) degli attuali Stati membri, è consentita l’esenzione IVA sui trasporti interni di persone, sui trasporti internazionali di persone e sui trasporti marittimi interinsulari interni di persone; sull’acqua erogata da un organismo di diritto pubblico; sulle cessioni di edifici e terreni edificabili.

Con la firma del Trattato di adesione, inoltre, è stata modificata la sesta direttiva IVA 77/388/CEE, con l’inserimento dell’art. 24-bis, che consente ad alcuni Stati di prevedere una franchigia per i soggetti passivi con un limitato volume d’affari annuo. Malta ha riservato tale franchigia Iva ai soggetti passivi con una cifra d’affari annua inferiore a:

  • €. 37.000 quando l’attività economica consiste principalmente nella fornitura di merci;
  • €. 24.300 quando l’attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); e
  • €. 14.600 negli altri casi, vale a dire fornitori di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).

I vantaggi di aprire una LTD a Malta

Come visto in precedenza, la LTD maltese è assimilabile ad una nostra SRL. Devi tenere presente che al SRL presuppone un capitale minimo di € 10.000 (tranne la SRLs). A Malta, invece, sono sufficienti € 1.165, di cui solo il 20% deve essere versato alla costituzione.

Come si costituisce una LTD?

Il primo passo per la costituzione di una LTD a Malta è la comunicazione al Registrar of Companies. Si tratta dell’omologo del REA italiano, ovvero un ufficio in cui sono registrate tutte le società, i soci, etc. Ogni anno la LTD è tenuta a versare una tassa legata all’ammontare del capitale sociale, con un minimo di € 210. Tieni presente che la costituzione di una società a Malta richiede soltanto 24 ore e si può effettuare autonomamente. Oppure, è possibile incaricare un consulente autorizzato (commercialista, avvocato, etc). Sono 2 i documenti indispensabili per aprire una LTD a Malta. Si tratta del:

  • Memorandum of Association. Lista dei soci che intendono avviare la società;
  • Articles of Association. Lista di articoli che regola i rapporti tra soci, i poteri e le responsabilità delle persone che gestiranno le attività.

Per semplificare il procedimento di registrazione di una nuova società è possibile presentare solo il Memorandum of Association. In tal caso saranno applicati gli Articles of Association standard previsti per legge. Questo è di solito l’opzione utilizzata quando la società ha un unico socio. Infine, ricorda che la società LTD maltese deve avere uno oggetto sociale ben definito come avviene per le SRL italiane. Dopo la registrazione della nuova società LTD al ROC (Registrar of Companies), l’ufficio preposto assegna il numero IVA

Tassazione con rimborso dei profitti societari

Come anticipato, a Malta l’imposta sul reddito delle società è al 35%. La peculiarità del sistema fiscale maltese è l’applicazione del full imputation system. Questo sistema di tassazione prevede un rimborso dei 6/7 o dei 5/7 di quanto versato come imposta sugli utili. Il rimborso viene erogato dalla amministrazione fiscale in capo al titolare delle quote della società LTD Maltese a fronte della distribuzione degli utili ed entro 60 giorni dalla richiesta. Il rimborso ottenuto è poi assoggettato ad imposizione in base alle leggi applicabili nel Paese ed al regime fiscale a cui il percettore è soggetto. Questo rimborso è pari ai:

  • 6/7 di quanto versato nel caso di utili generati da attività commerciali o di  
  • 5/7 nel caso di utili generati da interessi o royalties.

Ad esempio, un residente italiano possiede le quote di una società maltese che vende software, a fine anno ha un utile di € 10.000, la società versa al fisco maltese € 3.500. La società, poi, distribuisce gli utili al netto in capo al titolare italiano versandogli € 6.500, l’amministrazione fiscale maltese effettua il rimborso di 6/7, ossia € 3.000, versandoli al titolare italiano della società.

Dal punto di vista della società maltese quindi la tassazione si riduce al 5% degli utili. Utili e rimborso ottenuto dal titolare sono poi tassati in Italia come reddito personale in base alle aliquote italiane. I vantaggi offerti da questo sistema fiscale possono essere massimizzati se il titolare delle quote societarie è residente in un Paese che non tassa i redditi percepiti all’estero.

Per approfondire: “Società a Malta: i vantaggi della struttura a due livelli“.

Conto corrente societario

Per operare e per adempiere agli obblighi fiscali, la società LTD deve dotarsi di un conto corrente. L’apertura del conto deve avvenire, necessariamente, presso gli istituti bancari presenti a Malta. La Malta Financial Services Authority (MFSA), l’autorità che vigila sul sistema bancario e commerciale maltese, è modellata sulla falsa riga della omologa authority britannica (FSA) di cui ha adottato la maggior parte degli standard qualitativi. Le banche maltesi hanno un approccio molto conservativo e prudenziale.

Se non sei residente a Malta uno degli aspetti più importanti di cui devi preoccuparti, prima di avviare le procedure di incorporazione, è di trovare un istituto bancario disposto ad aprirti un conto societario.


Convenzione Italia / Malta contro le doppie imposizioni

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Malta è stata firmata il 16 luglio 1981 e successivamente ratificata in Italia con la Legge n. 304/83. Il testo della Convenzione riproduce in ampia misura, salvo alcuni scostamenti, il Modello OCSE, sebbene Malta non sia un membro di tale organizzazione.

Imposte convenzionali

L’articolo 2 della Convenzione, nel definire le imposte considerate contiene una precisazione ulteriore rispetto al Modello OCSE, secondo la quale:

quando l’Accordo stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente è, in tutto o in parte, esente da imposta in tale Stato e, in base alla legislazione in vigore nell’altro Stato contraente, detto reddito è tassabile con riguardo all’ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all’intero suo ammontare, l’esenzione da accordare nel detto primo Stato è limitata alla sola parte del reddito rimessa o ricevuta nell’altro Stato

Stabile organizzazione

Nel definire il concetto di stabile organizzazione, il Protocollo della Convenzione, al punto II, precisa che le miniere e le cave (citate all’art. 5, par. 2, lett. f della Convenzione) comprendono anche i luoghi di perforazione lontani dalla costa. Inoltre, nell’elencazione delle c.d. “ipotesi negative”, l’art. 5, par. 3 della Convenzione non esclude l’esistenza di una stabile organizzazione se la sede fissa d’affari è utilizzata unicamente per una “combinazione” delle attività elencate come non caratterizzanti una stabile organizzazione (fattispecie espressamente prevista dal Modello OCSE).

Potestà impositiva

Nelle Convenzioni stipulate dall’Italia (in deroga rispetto a quanto previsto dal Modello OCSE) viene di solito fatta salva la facoltà impositiva (seppur in forma limitata) dello Stato della fonte con riferimento a dividendi, interessi e royalties. Anche in questo caso, la Convenzione in vigore con Malta ammette la tassazione alla fonte su dividendi (art. 10), interessi (art. 11) e royalties (art. 12) entro il limite del 15% per i primi e del 10% per interessi e canoni (a condizione che il percipiente sia l’effettivo beneficiario).


Consulenza fiscale online

Quello che hai letto è un report che può aiutarti a capire come funziona da un punto di vista economico e fiscale Malta. Sicuramente, da solo questo report non può farti prendere una decisione. Sicuramente trasferirsi a Malta è conveniente sia per chi vuole dedicarsi ad un’attività di lavoro dipendente o autonomo, ma anche per chi punta su attività di locazione o immobiliari.

Trasferirsi all’estero, in questo caso trasferirsi a Malta è una procedura che non deve essere sottovalutata. Una volta definito il Paese ove ci si vuole trasferire è necessario prendere in considerazione l’ausilio di un consulente esperto in questo tipo di aspetti. Ricevere un’accertamento fiscale, se non si effettuano prima i giusti accorgimenti, è quasi inevitabile.

Per questo se hai dubbi e vuoi chiedere la nostra consulenza ed esporci il tuo caso concreto contattaci attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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