Una casistica a cui, sovente, si assiste in ambito di cessioni intracomunitarie è quella che vuole la cessione di beni sottoposti a lavorazione in Stato UE diverso da quello di destinazione finale. Classico caso è quello di beni inviati, ad esempio, in Germania per una lavorazione e venduti in Francia da parte di un soggetto passivo IVA italiano.
In situazioni come quella descritta è necessario identificare in modo corretto i criteri di territorialità per la corretta applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Questo tipo di operazioni, infatti, devono essere gestite da un punto di vista IVA in modo diverso. Il discrimine è dato dal cliente finale dell'operazione, che può essere un altro soggetto economico, oppure un consumatore finale. In questo articolo vediamo come gestire correttamente da un punto di vista IVA le lavorazioni di beni intracomunitarie.
Lavorazioni di beni intracomunitarie: territorialità IVA
Le lavorazioni relative a beni mobili da un punto di vista IVA sono rilevanti nel Paese del committente, purché soggetto passivo. Questo in applicazione della regola prevista per gli scambi di servizi tra soggetti IVA (c.d. "B2B").
Il criterio del luogo di esecuzione della prestazione resta applicabile nella sola ipotesi in cui il committente (italiano, UE o extra-UE) non sia un soggetto passivo (c.d. "B2C"). Queste sono le due regole fondamentali necessarie per individuare il corretto criterio di territorialità. Al fine di assoggettare o meno ad IVA le lavorazioni di beni mobili effettuate in Italia per conto di aziende estere. Oppure, al contrario, operazioni effettuate all'estero per conto di aziende italiane. Andiamo ad analizzare, di seguito, la particolare disciplina IVA legata alle lavorazioni di beni mobili.
Lavorazioni di beni in altro Stato UE: rilevanza ai fini IVA
L'articolo 41, comma 3, del D.L. n. 331/93 stabilisce che non costituisce cessione intracomunitaria, non imponibile IVA in Italia, l'invio dei beni in altro Stato UE per essere sottoposti ad operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali. Specularmente, l'articolo 38, comma 5, lettera a) del D.L. n. 331/93 stabilisce che non costituisce acquisto intracomunitario, imponibile IVA, l'introduzione in Italia di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali. Questa mancata imputazione ad acquisto intracomunitario è legata al successivo trasporto o spedizione al committente, soggetto passivo di imposta, dei beni stessi, nello Stato membro UE di provenienza.
La corretta individuazione del trattamento applicabile al trasferimento intracomunitario della merce, per lo meno per quello dall'Italia ad altro Paese UE, è desumibile dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera f) della Direttiva 2006/112/CE. Tale Direttiva esclude la natura intracomunitaria sottesa a tale movimentazione. Questo a condizione che:
"il bene, una volta terminati i lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a pa...
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