HomeFisco InternazionaleTassazione di redditi esteriMarittimi su navi battenti bandiera estera: tassazione dei redditi

Marittimi su navi battenti bandiera estera: tassazione dei redditi

Il fenomeno della possibile doppia non imposizione del reddito per i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera. Fattispecie, normativa nazionale e convenzionale e chiarimenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate.

In questo articolo voglio concentrarmi su una particolarità legata ai redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero. Tra i redditi esteri è interessante analizzare la disciplina applicabile ai redditi percepiti da residenti italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera. Si tratta della disciplina legata alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente dei lavoratori marittimi.

Il nostro regime tributario ha introdotto soltanto di recente una normativa specifica su questo argomento. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni, invece, hanno sempre contenuto un esplicito riferimento alla disciplina dei lavoratori marittimi. Si tratta, in particolare, dei criteri di tassazione da applicare ai redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato svolto a bordo di navi in traffico internazionale.

Se sei un lavoratore dipendente è lavori su imbarcazioni che operano in acque internazionali in questa guida troverai tutte le informazioni sulla tua situazione. Individuerò il criterio di tassazione delle retribuzioni dei lavoratori del mare che operano su navi battenti bandiera estera. In particolare, si tratta di uno dei casi che derogano al criterio generale di attrazione in Italia del reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero.


Criteri generali per la tassazione del lavoro dipendente e specificità dei marittimi

Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia è sottoposto ad una duplice disciplina. Prima di tutto occorre analizzare la disciplina generale interna di cui all’articolo 3 del DPR n. 917/86 (TUIR), che prevede la tassazione in Italia dei redditi “mondiali“. In particolare, secondo la normativa interna, il reddito di lavoro dipendente è tassabile in Italia se:

  • Il percipiente è residente fiscalmente in Italia; oppure
  • Il reddito deriva da una attività svolta sul territorio italiano.

Pertanto, come regola generale, anche se l’attività lavorativa è svolta all’estero, il lavoratore dipendente residente in Italia è soggetto ad imposizione in Italia.

Accanto a questa disciplina deve essere analizzata la disciplina convenzionale. L’articolo di riferimento è il numero 15 del modello OCSE, che disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente prestati all’estero. Secondo questa norma se il reddito da lavoro dipendente è prestato all’estero per oltre 183 giorni si assiste ad una tassazione concorrente tra lo Stato della fonte del reddito e lo Stato di residenza fiscale del lavoratore.

È all’interno di questo contesto che deve essere analizzata la disciplina legata alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente dei lavoratori marittimi. In particolare, mi riferisco ai redditi derivanti da attività marittima di soggetti fiscalmente residenti in Italia su navi battenti bandiera estera. Questa disciplina, infatti, assume un carattere di “specialità” rispetto alla normativa generale dei redditi da lavoro dipendente. Si tratta, in particolare, di una disciplina specifica di tassazione che si pone in deroga ad una norma generale in virtù della specificità di questa tipologia di lavoro dipendente.

La normativa italiana sulla tassazione dei lavoratori marittimi

La normativa fiscale domestica legata alla tassazione dei lavoratori marittimi è legata alla Legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), all’art. 5, co. 5, la quale ha fornito la seguente interpretazione autentica:

Art. 5, co. 5 Legge n. 88/2001
Il comma 8-bis dell’articolo 48 (ora 51) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua a essere escluso dalla base imponibile scale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Pertanto, la norma citata esclude da tassazione in Italia i redditi di lavoro dipendente prodotti dai lavoratori marittimi:

  • Residenti fiscalmente in Italia;
  • Che svolgono la loro attività su navi battenti bandiera estera per un periodo superiore ai 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

Il tutto, continuando, di fatto, ad applicarsi, solamente per questa categoria di lavoratori, l’esclusione da tassazione in Italia precedentemente accordata, a tutti i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero da lavoratori residenti. Inoltre, poiché si tratta di una fattispecie legata a redditi esclusi dalla base imponibile è posto a carico del lavoratore marittimo l’onere di dimostrare l’esistenza del presupposto, ossia di essere stato imbarcato sulla nave per 183 giorni nell’arco di 12 mesi, esibendo idonea documentazione.

Al contrario, l’esenzione da tassazione italiana non può trovare accoglimento per i lavoratori marittimi che svolgono la loro attività su navi straniere per un periodo inferiore a 183 giorni. In tal caso sono applicabili le ordinarie regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Questo significa avere anche la possibilità di avvalersi della normativa internazionale qualora, ai sensi del combinato disposto degli articoli 169 del DPR n. 917/86 e 75 del DPR n. 600/73, risulti più favorevole di quella interna.

Quale documentazione utile a dimostrare i 183 giorni di imbarco nell’arco di 12 mesi?

Il contribuente che intende applicare l’esenzione di cui all’art. 5, comma 5, della Legge n. 88/2001, deve provare di essere stato imbarcato nell’imbarcazione battente bandiera estera per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi attraverso la seguente documentazione:

  • Contratti di lavoro sottoscritti e relative buste paga;
  • Libretto di navigazione della nave dove il lavoratore era imbarcato;
  • Ulteriore documentazione nominativa giustificativa della mancata presenza in Italia in quel periodo (documentazione, ad esempio, inerente al sostenimento di spese all’estero, legate alle tratte di navigazione dell’imbarcazione), etc.

Come si calcolano i 183 giorni di imbarco?

Per il computo dei 183 giorni di imbarco e per quanto riguarda la situazione di continuità della prestazione occorre fare rifermento alla Circolare n. 207/E/00 (§ 5.5) dell’Agenzia delle Entrate. Questo documento di prassi ha chiarito che relativamente all’effettiva presenza all’estero del lavoratore, il periodo da considerare “non necessariamente deve risultare continuativo“. Infatti, è sufficiente che lo stesso lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

Questo significa che se vi è il contratto di lavoro estero che prevede al suo interno un periodo di imbarco superiore a 183 giorni (anche su un periodo a cavallo di due anni), si rende applicabile l’esonero da tassazione italiana dei compensi. A conferma di quanto indicato nel contratto si deve fare riferimento al libretto di imbarco del lavoratore, che indica i giorni di permanenza a bordo. In ogni caso, per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza all’estero del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

Navi in traffico internazionale assoggettate a legge dello Stato della bandiera

Particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui l’imbarcazione battente bandiera estera stazioni in modo abituale in territorio italiano. È considerato territorio nazionale anche quello delle zone marine prospicienti le coste nazionali. Le zone marine successive, quindi più esterne, non fanno parte delle acque territoriali di alcuno Stato.

Articolo 4 Codice della NavigazioneLe navi in traffico internazionale sono considerate assoggettate alla legge dello Stato della bandiera

Pertanto, deve intendersi come svolta in territorio estero l’attività lavorativa dei marittimi italiani operanti in alto mare a bordo di navi battenti bandiera estera. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, tende a valutare negativamente la posizione del marittimo imbarcato su nave battente bandiera estera che sosta continuativamente sul territorio nazionale (acque territoriali), in quanto potrebbe ritenere che il marittimo non risulti effettivamente imbarcato ma, piuttosto, residente sul territorio nazionale.

La normativa convenzionale sulla tassazione dei lavoratori marittimi

Come detto, il lavoro marittimo trova esplicita disciplina nell’ambito dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati secondo il modello definito dall’OCSE. Il paragrafo 3, dell’articolo 15 delle Convenzioni OCSE, infatti, dopo aver disciplinato genericamente i metodi per evitare la doppia imposizione per i redditi di lavoro dipendente prodotti in ambito transnazionale, prevede una norma ad hoc per i lavoratori marittimi che operano in acque internazionali. La norma dispone che:

Art. 15, par. 3 Modello OCSE
nonostante le disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività svolte a bordo di navi…in traffico internazionale…sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede effettiva dell’impresa

Quindi, per i lavoratori marittimi se l’attività si svolge prevalentemente in acque internazionali la determinazione dello Stato di tassazione non avviene secondo il primo comma dell’articolo 15. In questo caso, infatti, è necessario individuare, per la tassazione, lo Stato ove è situata la direzione dell’impresa (“place of effective managemet“). Si tratta del Paese ove risulta essere residente l’organo amministrativo della società che gestisce la nave. Questo Paese, nella pratica, può anche non coincidere con la nazione della bandiera della nave. In altre parole, il tenore letterale del terzo comma fa intendere che, per i lavoratori marittimi, non è necessario il verificarsi di un criterio temporale al fine di garantire la potestà impositiva esclusivamente al paese dove ha sede la direzione d’impresa.

Tuttavia, occorre tenere presente che all’interno del par. 3 dell’art. 15 del modello OCSE manca la locuzione “soltanto” (may be taxed). Pertanto se i marittimi sono residenti in Italia ed operano alle dipendenze di una compagnia marittima con sede di direzione effettiva in uno Stato estero, i redditi possono essere tassati sia in questo Stato, sia in Italia, in virtù del principio di tassazione mondiale sopra indicato. In questo caso, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 150/E/2020, l’imposta assolta all’estero a titolo definitivo dal marittimo può essere scomputata da quella italiana (ex art. 165 del TUIR).

Qualora, invece, il reddito del marittimo non derivi da traffico internazionale, ma nazionale, il paragrafo 3 non può trovare applicazione. Nel caso torna applicabile il paragrafo 1 che, comunque prevede tassazione nel solo Stato di residenza del lavoratore nel caso in cui, contemporaneamente, il datore di lavoro è residente in Italia (o, più precisamente, non è un residente di tale Stato) e la permanenza all’estero non si protrae per più di 183 giorni. Mentre, invece, se il datore di lavoro è residente nell’altro Stato (estero) il reddito è tassato anche in tale Stato (estero).

Tabella riassuntiva

In relazione ai lavoratori marittimi italiani che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera nazionale o straniera, si possono verificare le seguenti due situazioni:

CASISTICANORMA APPLICABILE CRITERIO DI TERRITORIALITA’
Reddito del marittimo per traffico internazionale, alle dipendenze di compagnia con sede esteraArt. 15, par. 3 OCSETassazione concorrente nello stato estero ed in Italia
Reddito del marittimo per traffico internazionale, alle dipendenze di compagnia con sede in ItaliaArt. 15, par. 1

Art. 15, par. 2
Tassazione concorrente in entrambi gli Stati se presenza nell’altro Stato maggiore di 183 giorni
Tassazione solo in Italia, se la permanenza nell’altro Stato non supera i 183 giorni
Redditi del marittimo per traffico nazionale nell’altro Stato, alle dipendenza di compagnia con sede esteraArt. 15, par. 2Tassazione sia nello Stato estero sia in Italia
Redditi del marittimo per traffico nazionale nell’altro Stato, alle dipendenza di compagnia con sede in ItaliaArt. 15, par. 1

Art. 15, par. 2
Tassazione concorrente in entrambi gli Stati se presenza nell’altro Stato maggiore di 183 giorni
Tassazione solo in Italia, se la permanenza nell’altro Stato non supera i 183 giorni

Cosa accade se il Paese estero non ha alcuna convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia?

Vediamo, a questo accade se il Paese estero non ha in essere alcuna convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia. Pensa al caso di stati aventi regimi fiscali privilegiati (es. Bahamas, Bermuda, Isole Cayman, etc). Ebbene, in tali ipotesi, le anzidette situazioni esposte in tabella conducono a conclusioni diametralmente opposte.

Nel caso di imbarco in nave battente bandiera estera per periodo inferire a 183 giorni in assenza di convenzione con l’Italia non vi è possibilità di definire la potestà impositiva del Paese estero. Di conseguenza, se il marittimo non supera i 183 giorni, anche non continuativi, nell’arco di 12 mesi gli è preclusa l’applicazione della norma domestica di interpretazione autentica. Questi, nel caso, è tenuto a dichiarare in Italia, in virtù dell’art. 3 del TUIR, tutti i redditi effettivamente percepiti a bordo delle navi in cui è stato imbarcato, anche se queste battevano bandiera estera. Il tutto senza poter contare sulle retribuzioni convenzionali. Sostanzialmente, non è possibile dedurre oneri previdenziali trattenuti dal datore estero e non è possibile fruire del credito per imposte estere. Rimane salvo solo l’ordinario computo delle detrazioni per lavoro dipendente.

Normativa per i lavoratori marittimi applicabile anche in caso di soggetti impatriati in Italia

L’Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire il tema dei lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera con la Risposta ad interpello n. 134/2020. Con questo documento l’Amministrazione finanziaria, confermando la disciplina esposta anche in questo articolo, l’ha ritenuta applicabile anche ad un cittadino spagnolo che si è trasferito stabilmente in Italia, acquisendone la residenza fiscale.

Sostanzialmente, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il regime di favore riservato ai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera trova applicazione anche per i soggetti non cittadini italiani, ma che abbiano trasferito residenza fiscale in Italia, da Paese che ha sottoscritto una convenzione contro le doppie imposizioni con il nostro Paese.


La tassazione dei redditi delle imprese di navigazione

La tassazione dei lavoratori dipendenti di navi battenti bandiera estera in acque internazionali è coerente con la disciplina fiscale legata alla tassazione delle imprese marittime. Questo tipo di tassazione è indicata all’articolo 15, comma 3, del modello 917/86. La questione della tassazione del reddito delle imprese di navigazione che esercitano il trasporto internazionale di merci e passeggeri, rappresenta un caso di doppia imposizione. La tassazione delle imprese marittime, invece, è disciplinata dall’articolo 8 della Convenzione legata al modello OCSE. La necessità di localizzare il reddito realizzato nell’esercizio dell’impresa armatoriale in un solo Stato trova risposta, nei paragrafi 1 e 2 dell’art. 8 del Modello. Questo articolo fa riferimento all’esercizio del trasporto nel traffico internazionale ed in acque interne, così dispongono:

“1. Gli utili derivanti dall’esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale saranno imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.
2. Gli utili derivanti dall’esercizio di battelli addetti al trasporto in acque interne saranno imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa”

Articolo 8 Modello OCSE commi 1 e 2

In generale, l’articolo 8 del modello OCSE prevede la tassazione delle imprese di navigazione nello Stato contraente nel quale è situato luogo di effettiva direzione dell’impresa interessata.

Esempio di applicazione dell’articolo 8 alle imprese di navigazione

Ad esempio ipotizza una nave che ha generato utili navigando da Atene ad Amsterdam. Tale nave ha potuto compiere un trasporto del genere in virtù di un lavoro direttivo svolto in territorio nazionale. Luogo dove sono state assunte le decisioni in merito alla combinazione di capitale e lavoro, dove si sono corsi i rischi, dove sono state prese le decisioni direttive. Per questo si è effettivamente originato il reddito in questo Stato. Per questo tale stato ha diritto di imposizione. Tutto questo a nulla rilevando il luogo di cui batte bandiera la nave.

Secondo questa regola il reddito di una impresa di navigazione avviene nel Paese ove sono prese le decisioni strategiche per l’impresa. Si tratta del c.d. “place of effective management“. In questi casi il Paese di identificazione della bandiera dell’imbarcazione non conta. Non tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia, tuttavia, si confanno a questo principio generale.

Tassazione dei redditi delle imprese marittime nel Paese di identificazione della bandiera della nave

Accanto a questa disciplina generale vi sono alcune eccezioni. Infatti, l’Italia ha siglato alcune convenzioni che prevedono la tassazione dei redditi prodotti in acque internazionali nello Stato di identificazione della bandiera della nave. Può essere il caso, ad esempio, delle Convenzioni siglate con Paesi come i seguenti:

  • Grecia;
  • Hong Kong.

Stati, ove la tassazione delle imprese di navigazione, per il traffico internazionale, avviene nel Paese ove è situata la bandiera dell’imbarcazione.

Consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di fornirti tutte le informazioni utili per andare a determinare le imposte sui redditi dei lavoratori marittimi. Se rientri in questa categoria di lavoratori il consiglio che posso darti è quello di verificare in dettaglio la tua situazione. Le variabili a disposizione sono:

  • La presenza o meno di 183 giorni di lavoro in acque internazionali
  • Lo Stato ove batte bandiera l’imbarcazione ove lavori.

L’esenzione da tassazione del reddito in Italia si ha soltanto qualora si lavori in imbarco per oltre 183 giorni in acque internazionali e con navi battono bandiera straniera. In tutti gli altri casi il lavoratore deve scontare tassazione italiana. Se desideri ricevere una consulenza personalizzata sulla tua situazione personale, non esitare, contattami!

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

87 COMMENTI

  1. Articolo chiarissimo. Una domanda: Da lavoratore su nave battente bandiera estera con più di 183 giorni in 12 mesi devo presentare il modello 730??

    Come funziona per le spese mediche?
    Possono essere scaricate?

    Grazie

  2. Non c’è obbligo nel suo caso di dichiarare il reddito in Italia. Non dichiarandolo non potrà detrarre spese mediche.

  3. Perfetto. Grazie per la risposta, altre 2 domande se possibile:
    Non ho obbligo di dichiarare il reddito ma volendo potrei farlo ed in quel caso detrarre spese mediche?

    Seconda domanda: In questo momento non ho nessuna proprietà a mio nome in Italia, (case o automobili per esempio) se un giorno dovessi averle, dovrei, in quel caso, dichiarare il reddito?

    Grazie per la disponibilità

  4. Non capisco perché vuole tassare in Italia un reddito che non deve essere ivi tassato. La proprietà in Italia non determina l’obbligo di dichiarare in Italia. Bisogna vedere una serie di aspetti ulteriori. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  5. Buongiorno,
    ho lavorato da agosto a dicembre 2017, come showman su una nave da crociera estera in Asia, devo fare la dichiarazione dei redditi?

    grazie e buon lavoro

  6. Nel suo caso considerato che si tratta di nave battente bandiera estera non c’è obbligo di dichiarare il reddito in Italia.

  7. Salve,
    Grazie per l’articolo ben scritto e interessantissimo.

    Mi piacerebbe ricevere un piccolo chiarimento su questa questione:

    Lavoro da 5 anni su una nave battente bandiera estera per circa 8 mesi l’anno (quindi superiore ai 183 giorni). Nello stesso tempo da anni faccio la dichiarazione in Italia, in quanto socio di una piccola societa agricola e nella dichiarazione ovviamente non ho mai dichiarato i redditi derivati dal mio principale lavoro, ma solo quello percepisco dalla mia partecipazione alla societa agricola.
    Adesso, sto investendo in una startup innovativa e dovendo compilare una “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione” per l’antiriclaggio sono confuso su cosa indicare alla domanda:

    (se socio persona fisica/titolare effettivo) di percepire il seguente reddito medio annuo (in riferimento alle fasce indicate di seguito riportare ‘A’, ‘B’ o ‘C’): A (A € 20.000,00 € 50.000,00);

    Quale fascia devo indicare? devo considerare i redditi percepiti su nave bandiera estera, che non sono tenuto a dichiarare?

    Alla domanda:

    di svolgere la seguente attività lavorativa (barrare una delle due caselle):
    quale devo indicare?

    lavoro dipendente in qualità di (specificare qualifica): ??????
    presso (indicare l’ente o l’impresa datore di lavoro): ?????
    lavoro autonomo o di impresa (indicare in modo chiaro l’attività svolta; in caso di attività d’impresa vanno riportati gli estremi dell’impresa di cui si è titolari, legali rappresentati o amministratori):

    La ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta.

    Marco

  8. Salve Marco, lei deve indicare che svolge attività di lavoro dipendente alle dipendenze di una società estera. Per il reddito deve capire se si intende reddito complessivo (nel caso va indicato tutto comprensivo del reddito alle dipendenze estere), oppure se si tratta di reddito imponibile (allora deve considerare solo il reddito dell’attività agricola).

  9. Comunque volevo far presente che se lavori su nave con bandieta italiana risulta come territorio nazionale italiano però ci viene negato il diritto al voto

  10. Buonasera, una persona di mia conoscenza ha lavorato nel corso dell’ anno 2017 come dancer su una nave battente bandiera estera. Il periodo l’imbarco è stato inferiore ai 183 giorni. Deve dichiarare i redditi percepiti al fisco italiano?
    Grazie

  11. Buongiorno lavoro su nave con bandiera straniera più di 183 gg nel l’arco di12 mesi. Ho un esenzione per patologia e alla ASST mi hanno detto che potrei avere un esenzione per reddito inferiore a 75000 euro lordi. Considerando che non dichiaro nessun reddito in virtù della legge di cui sopra, posso usufruire dell esenzione per reddito anche se è superiore a 75000 euro?
    Grazie

  12. buona sera,
    sono moglie di un maritimo battente bandiera estera.
    non abbiamo fatto dichiarazione dei redditi in italia,ma per l’iscrizione di mia figlia al nido, pretendono un reddito del 2017 visto che un genitore (mio marito) è lavoratore.
    cosa devo dichiarare?
    grazie mille

  13. Deve dichiarare il reddito imponibile in Italia di suo marito, nel caso in cui suo marito abbia un reddito imponibile in Italia. Da quello che mi dice sembra di no, quindi dovrà spiegare la situazione e capire se vogliono comunque che si indichi il reddito, anche se non imponibile in Italia.

  14. Salve sono un marittimo che lavora su bandiera estera, sto cercando di aprire un impresa in Italia sempre in campo marittimo, dovrei aprire una partita iva, mi sa dire se devo dichiarare solo il fatturato della ditta o anche quello che guadagno all’estero ? E in caso quello che guadagno a bordo mi verrà tassato o no ?
    Grazie mille in anticipo.
    Buona giornata

  15. Buongiorno

    E se un lavoratore autonomo o libero professionista (fiscalmente residente in Italia) lavora più di 183 giorni all’anno su un vascello battente bandiera estera in acque britanniche, deve dichiarare il reddito al fisco?

    Grazie
    Giovanni

  16. Salve Marco, se avvia un’impresa in Italia dovrà dichiarare in Italia tutti i redditi, compresi quelli esteri. Questo in generale, poi bisogna analizzare la situazione con maggiore livello di dettaglio. Se vuole ci sentiamo in privato in consulenza.

  17. Per il professionista le cose cambiano occorre capire se sul vascello ha la propria sede fissa di affari o meno.

  18. Salve nel 2017 ho fatto 3 mesi su navi con bandiere estere…devo fare dichiarazione redditi ? Grazie

  19. Buonasera! Ho capito che lavorando più di 183 entro l’anno solare in una nave da crociera di bandiera estera non dovrei pagare le tasse riguardo al monto percepito ma il mio dubbio é: nella dichiarazione dei redditi, devo dichiararli? cé qualche campo da compilare dove questa particolarità dell’esenzione delle tasse venga messa? ossia, viene scritto e dichiarato tutto quello percepito (nave estera e qualche lavoro in Italia) ma il valore imponibile sia solo quello del lavoro svolto in Italia? Chiedo perchè per il futuro mi può servire una dichiarazione dei redditi con tutto quello da me percepito in un anno.

  20. Ciao, sono appena venuto a vivere in Italia, vivo a Brescia, lavoro in mare, sono residente in Italia, ho tutti i documenti necessari, come posso iniziare a pagare le tasse? e nessuno sa niente

  21. Salve Igor, le imposte si pagano in dichiarazione dei redditi in relazione alla sua residenza fiscale e al Paese di fonte del reddito. Se ha bisogno di una consulenza in relazione all’analisi dettagliata della sua situazione personale mi contatti in privato.

  22. Salve.
    Complimenti per la competenza e gentilezza nel rispondere alle domande.
    Spero di ricevere qualche chiarimento anche sulle mie.
    Io, e mio marito, siamo artisti – acrobati, presentiamo lo spettaccolo in teatro sulle navi da crociera, bandiera estera, lavoriamo con le compagnie come Royal Carribean, NCL, Holland America e etc. Però,lavoriamo molto meno di 183 giorni. Faciamo contratti brevi di 5-10 giorni a volta (8-10 contratti in un anno).
    Da due anni non facciamo la dichiarazione di redditti, seguendo i consigli del nostro commercialista, ma ho qualche dubbio, sempre ritornando sulla legge di 183 giorni?
    Invece in caso quando devo dichiarare il reditto in istanze diverse, come la banca è etc cosa devo fare? Vale anche l’auto dichiarazione?
    Grazie mille anticipamente!
    P.S. Stiamo anche cercando la persona compitente per poter aiutare a chiarire la nostra situazione contributiva-pensionistica (settore lavoratori dello spettacolo, ex-ENPALS) dato che la legge cambia di continuo…
    Cordiali saluti, Sofia.

  23. Salve Sofia, la normativa sui lavoratori marittimi dipende da una serie di variabili, ma se il committente è nave battente bandiera estera, quel reddito non è imponibile in Italia. Altri redditi, invece, probabilmente lo saranno.

  24. Salve, Grazie per la chiarezza di esposizione, ho alcune domande: l’azienda può versare lo stipendio su un conto corrente bancario italiano? Qualora ci fosse un accertamento da parte dell’agenzia delle entrate è sufficiente mostrare il libretto marittimo dove sono riportate le date di imbarco e sbarco oppure servono altri documenti? Mi conferma che nel computo dei 183 giorni sono inclusi anche i giorni di ferie eventualmente cumulati indipendentemente da dove vengono trascorsi?

  25. Salve Emanuele, non conta dove viene bonificato il compenso, ma i requisiti per la non tassazione in Italia ai sensi della eventuale convenzione contro le doppie imposizioni in essere.

  26. Buongiorno vi scrivo per avere se possibile un chiarimento
    nell anno corrente avrei intenzione di limitarmi come lavoratore su BANDIERA ESTERA e secondo i miei calcoli saranno 181 gg per l anno corrente
    saro tassato considerando che noi marittimi lavoriamo anche nei festivi??

    grazie

  27. Buongiorno a tutti, per essere considerato marittimo tax free in Italia, oltre a essere residente italiano, lavorare su nave battente bandiera estera, sempre al di fuori delle 12 miglia italiane e per almeno 183 giorni totali l’anno, bisogna anche svolgere una mansione compresa tra quelle possibili che l’ordinamento italiano contempla per i marittimi, nonche’ avere libretto di navigazione italiano.
    Io lavoro come idrografo su navi posa cavi di societa’ Olandese, battente bandiera di Cipro, sempre in acque non italiane, a volte per meno di 183 giorni l’anno e sono residente in Italia. Ma ho libretto di navigazione di Cipro e Olandese e il mio titolo non e’ tra quelli considerati marittimi per il fisco italiano (per esempio ufficiale, macchinista, comandante…). Per cui, oltre a non avere sempre i 183 giorni, pur non avendo mai lavorato per societa’ italiane, ne in acque italiane, ne su navi battenti bandiera Italiana, non ho ne posso ottenere il libretto di navigazione italiano, ne potrei mai averlo svolgendo una funzione quale ingegnere, geologo, geofisico, idrografo ecc che figurano come personale tecnico, ma non marittimo. Per cui, percependo uno stipendio lordo estero, dovro’ sempre e comunque pagare irpef e addizionali italiane. Sono solo esente da INPS e verso infatti una pensione privata. E’ un caso particolare, che l’ordinamento non contempla, ma che interessa diversa gente in Nord Europa dove oil&gas e eolico sono sviluppatissimi e crea un’area grigia nella legge. Molti cercano di sfruttarla, ma esistono gia’ sentenze contro questi casi. Saluti Vittorio Zanobbi

  28. Ciao a Federico, volevo chiederti se per i lavoratori che svolgono le prestazioni di servizi interni come stuwardness sono assente delle imposte?

  29. Buongiorno, lavoro su uno yacht battente bandiera estera, acque internazionali, ho le idee chiare per quAnto riguarda che non ho obbligo di dichiarare in Italia.
    Ho paura che Versando sul conto italiano il salario un bel giorno arrivi agenzie entrare a bussarmi la porta e chiedermi da che provenienza arrivino i soldi, e che mi venga fatta una sanzione e/o impormi una tassazione retroattiva.Come posso tutelarmi?

  30. Salve Marco, se ha ragionevole sicurezza di ritenere che non ha tassazione in Italia quello che deve fare è dimostrare la sua non presenza in Italia, e la dimostrazione che non è tenuto a dichiarare i suoi redditi in Italia. Se vuole approfondire sono a disposizione per una consulenza.

  31. Buongiorno,
    Io sono residente in Italia ma lavoro come idrografo per un’azienda estera e sono imbarcato su navi battenti bandiera estera per piu’ di 183 giorni all’anno.
    Sono iscritto e immatricolato a gente di mare come mozzo ma non sono in possesso di un vero libretto di navigazione.
    Nel mio caso come mi dovrei comportare?
    Sono esente dalla tassazione italiana?
    Nel caso di esenzione in Italia, dovrei comunque pagare le tasse nello stato della societa’ per cui lavoro (Germania) oppure negli stati di bandiera delle navi su cui lavoro (Malta, Gibilterra)?
    Grazie

  32. Salve Mattia, per essere considerato marittimo tax free in Italia, oltre a essere residente italiano, lavorare su nave battente bandiera estera, sempre al di fuori delle 12 miglia italiane e per almeno 183 giorni totali l’anno, bisogna anche svolgere una mansione compresa tra quelle possibili che l’ordinamento italiano contempla per i marittimi, nonché avere libretto di navigazione italiano. Senza questi requisiti c’è tassazione concorrente del reddito. Per analizzare la sua situazione mi contatti in privato per una consulenza.

  33. Buonasera, a breve inizio a fare il comandante su barca privata da regata di 16 metri battente bandiera inglese ma di base in Italia. Ipotizzando un contratto a passaporto della durata di 1 anno, tra il sottoscritto e la società inglese (con stipendio versato sul mio conto italiano) va dichiarato qualcosa in Italia ? devono essere pagate delle tasse in Inghilterra da parte mia o dalla società? (Faccio la dichiarazione dei redditi da anni essendo amministratore di una struttura ricettiva)
    Leggendo tutte le informazioni sopra mi chiedo se anche per yacht privati così piccoli persistono i requisiti del libretto di navigazione, 183 giorni etc..
    inoltre in caso di un futuro controllo, basta mostrare il contratto ??
    Grazie in anticipo

  34. Salve Enrico, quello che le posso dire è che il punto di partenza è capire se avrà o meno un libretto marittimo o meno. Per analizzare in dettaglio la sua situazione ed indicarle i suoi obblighi fiscali mi scriva in privato per una consulenza.

  35. Salve ,l’anno scorso ho lavorato 4 mesi su navi battenti bandiera italiana e 3 mesi circa su navi battenti bandiera maltese ,il mio commercialista dice che i 3 mesi su bandiera maltese vanno dichiarati ma da quello che leggo qui non vanno dichiarati potrei sapere se ho capito bene e se non vanno dichiarati cosa devo dire al mio commercialista per fargli capire che non è come dice lui grazie

  36. Gentile Federico,
    La legge parla di lavoro estero per almeno183 giorni nell’arco di 12 mesi. Se quindi si è iniziato a lavorare a novembre 2018 e finito a giugno 2019, non va comunque fatta la dichiarazione dei redditi percepiti nei due mesi del 2018?

    Inoltre, in certi paesi si può imbarcare anche senza libretto, basta il passaporto o documento di identità. Pertanto, può bastare il contratto di lavoro a dimostrazione del lavoro effettuato su imbarcazione estera? Grazie

  37. Salve Vanessa, il periodo da verificare è di 183 giorni in 12 mesi. Il requisito richiesto è il libretto di navigazione, non è sufficiente il contratto. Se si dispone solo del contratto si rischia di non vedersi riconosciuta l’esenzione da tassazione.

  38. 1) quando ci si imbarca a passaporto si può registrare la navigazione nel proprio libretto italiano e perciò legalizzare i periodi di navigazione estera
    2) se dovessero anche tassare chi ne ha diritto, questi sarebbero costretti a chiedere un aumento salariale non da poco facendoli quindi non essere competitivi come gli altri colleghi stranieri, automaticamente quanti nuovi disoccupati insieme agli altri 60 mila marittimi a terra ? E i centri di formazione? Quanti candidati perderebbero?
    3) quanti italiani sarebbero disposti a fare i marittimi con tutto ciò che ne consegue come, essere lontani da casa e dai propri cari lunghissimi peeiodi, lavorare anche 14 ore al giorno per 6/8 mesi e vivere nel posto di lavoro in spazi ristretti per tutto quel tempo?

  39. Salve
    mi interesserebbe capire adesso come comportarsi dopo la pandemia globale.
    Il Covid ci ha fatto perdere giorni necessari al raggiungimento della soglia dei 183 gg che ci permettono di non subire la doppia imposizione.
    come dovremo comportarci visto che non sappiamo quando riprenderà l’industria del turismo crociere?

    la ringrazio anticipatamente
    Cordiali saluti

  40. I soggetti imbarcati in acque internazionali su navi battenti bandiere estere se non superano i 183 giorni di imbarco dovranno dichiarare tutti i propri redditi nel Paese di residenza fiscale.

  41. Ciao federico, dall’articolo e dalla risposta che hai dato a Vanessa, mi sembra di capire che non esiste anno fiscale o solare, ma semplicemente 12 mesi dalla data in cui si inizia il conto giusto?
    Grazie

  42. Non esiste un inizio o fine ma per la verifica per quel periodo di imposta bisogna vedere se il requisito è verificato. Io posso anche iniziare prima dell’anno di imposta o finire dopo, ma all’interno di quell’anno dichiarativo devo verificare il requisito.

  43. Salve, sono un marittimo presso una compagnia bandiera estera, a febbraio ho iniziato a seguire la costruzione di una nuova nave della mia compagnia a Trieste con un contratto di comandata. Dovrò fare la dichiarazione dei redditi per il periodo in cui ho lavorato in Italia?

  44. Salve, sono un marittimo presso una compagnia estera , sono imbarcato ad ottobre 2019 e ad oggi sto ancora a bordo, il conteggio dei 183 giorni viene fatto dal giorno di imbarco oppure a partire dal 1 Gennaio di quest’anno?

  45. Salve Sig Migliorini,
    Sono marittimo di societa estera di navigazione, con regolare libretto di navigazione italiano, ma purtroppo, quando sono partito a maggio 2020, a causa del covid 19 e della impossibilita di fare pratica a libretto in capitaneria, abbiamo dovuto stuipulare convenzione a passaporto.
    Volevo sapere se questo periodo ha comunque valenza nei 183 giorni previsti dalla normativa.

  46. Purtroppo se non ci sono evidenze sul libretto di navigazione possono esserci problemi a dimostrare il periodo trascorso in acque internazionali come richiesto dalla norma, qualora vi fosse un controllo sulla sua posizione.

  47. Salve lavoro su una nave da crociera battente Bandiera Delle Bahamas nel caso in cui non si raggiungono i 183 giorni a causa del Covid19 bisogna sempre dichiarare nel paese di residenza fiscale?

  48. Una cosa non tenuta in considerazione sono i giorni festivi ( domenica e festività ) che dovrebbero contare come doppia giornata, ho fatto un imbarco su bandiera maltese noleggiata da. Compagnia Italiana. Ero pagato dalla mia società italiana e ogni mese a statino pagavo regolarmente le tasse, allo sbarco mi sono state restituite le tasse pagate in virtù del fatto che ho speso sulla nave 4 mesi e 20 giorni, ma considerando i compensativi superavo i 183 giorni tutto questo a cavallo di due anni solari. Imbarcato a dicembre e sbarcato a metà aprile all’incirca.
    Si può confermare la validità doppia delle domeniche e dei festivi?

  49. Grazie per la risposta, circolare 207/2000 al paragrafo 1.5.7 riguardo art. 36
    Dove spiega appunto il periodo dei dodici mesi non continuativi conclude dicendo:”Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.”

  50. Salve, come funziona per i marinai residenti in Italia ma con cittadinanza estera? Nel Febbraio 2019 sono venuto in Italia, ho ottenuto il permesso di soggiorno e sono rimasto in Italia fino alla fine di Luglio. Dopodiché mi sono recato nel mio paese d’origine e mi sono imbarcato nel mese di Ottobre su nave battente bandiera estera ove sto lavorando sino ad oggi. Risulta quindi che nel 2019 ho lavorato 86 giorni. Come devo comportarmi? Il mio stipendio l’ho inviato su conto italiano.

  51. Prima di tutto occorre capire il Paese di sua residenza fiscale per verificare quale disciplina fiscale è necessario applicare per la tassazione dei suoi redditi. Questo è quanto le posso dire in relazione alle info fornite. Se desidera approfondire la sua situazione ci scriva in privato per una consulenza.

  52. Gentile Dott. Migliorini, una mirata azione normativa per il recupero a tassazione dei redditi dei marittimi otterrebbe il solo risultato di disincentivare i marittimi Italiani a lavorare su bandiera estera cosa che, penso sia ovvio, non avviene per scelta nostra. Per cui l’effetto sarebbe quello di lasciare ancora più spazio ai colleghi stranieri, che già ora sono molto avvantaggiati rispetto a noi (almeno in ambito yacht).
    La normativa fiscale plasmata ad hoc non genera alcun danno sulla collettività. Se infatti è vero che non siamo tassati è anche vero che non percepiamo alcun beneficio e non avremo alcuna pensione.
    Le uniche prestazioni statali di cui usufruiamo penso siano quelle mediche (molto raramente viste le tempistiche non compatibili col nostro stile di vita), di cui normalmente paghiamo il ticket come tutti, salvo in emergenza.
    Il riverbero positivo è una pura utopia, perché le entrate tangibili non esisterebbero in quanto nessuno di noi sarebbe più disposto a lavorare su bandiera estera, ma le barche di certo non cambierebbero bandiera per agevolare noi. Oltre al fatto che la maggior parte degli armatori sono stranieri e non hanno motivo di avere bandiera Italiana.
    Risultato, quello che lei propone andrebbe a creare disoccupazione e nient’altro.

  53. Buongiorno dott Migliorini.

    lei fa riferimento a :….La presenza o meno di 183 giorni di lavoro in acque internazionali …

    ma la legge mi pare che fa riferimento a:
    ….i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera
    senza alcun riferimento alla posizione fisica della nave.
    visto che una nave con bandiera estera è di per se già territorio estero anche se staziona in porto, e un marittimo imbarcato su nave estera è fisicamente all’estero, non capisco da dove nasce il riferimento alle acque internazionali. ( e sarebbe molto complicato computare il tempo di navigazione fuori dalle acque nazionali di ogni paese.)
    grazie per il chiarimento

  54. Buongiorno di nuovo per un secondo chiarimento. In una FAQ Lei dice che se la navigazione estera non è riportata sul libretto di navigazione italiana non è valida al fine della non imponibilità. Tuttavia molti tra cui mia moglie imbarcano con libretti di navigazione esteri. Una recente risposta dell’agenzia entrate sarebbe per ininfluente la registrazione sul libretto italiano. Mi può chiarire da dove verrebbe questo obbligo?
    Riporto quanto risposto da ADE a un marittimo spagnolo imbarcato su nave estera e evidentemente privo di libretto italiano. Grazie

    Con “lavoratori marittimi italiani” si fa riferimento non soltanto ai marittimi con nazionalità italiana, bensì anche a tutti i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano. Il reddito derivante dal lavoro marittimo svolto su nave battente bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi da un contribuente spagnolo fiscalmente residente in Italia dovrà essere escluso dalla base imponibile dell’anno o degli anni d’imposta di riferimento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 134 del 20 maggio 2020.

  55. Soltanto le navi in acque internazionali sono soggette alle norme legate allo Stato della bandiera, quindi se la nave si trova in acque territoriali, il marittimo è soggetto alle disposizioni della normativa fiscale italiana. La norma parla di indicazione nel libretto di navigazione dell’imbarco (non strettamente di libretto di navigazione italiano).

  56. articolo molto ben scritto, sulla questione. Domanda: se un anno non si raggiungono i fatidici 183 giorni si pagano le tasse, quanto in percentuale sullo stipendio lordo? SE l’anno successivo si supera nuovamente la fatidica quota di giorni, si torna a NON dover pagare/dichiarare tasse in Italia? So che certi paesi tipo UK richiedono che la quota di giorni sufficienti venga raggiunta per 2 anni prima di poter godere del beneficio.
    Infine, è mai possibile che l’Italia non abbia designato personale dell’Agenzia delle Entrate o delle Capitanerie (così fa la Croazia ad esempio) atte a firmare di anno in anno il raggiungimento dei giorni sufficienti del marittimo, previa presentazione di certificati o libretto di navigazione? Questo per evitare inutili controlli a ritroso facendo perdere tempo sia al marittimo che al Fisco (anche se non so quanto sia frequente la cosa).

  57. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  58. Gentile sig. Federico Migliorini, la ringrazio per aver fornito queste utili informazioni a tutta la categoria. Io rientro nella fascia dei lavoratori residenti in Italia in acque estere e bandiera estera. Qualcuno mi reputa fortunato, peccato che tale fascia di marittimi non ha la possibilità di accedere a mutui e prestiti. C’est la vie. Saluti, GS

  59. Buongiorno dott. Migliorini,
    Vorrei gentilmente avere un chiarimento su un punto dell’articolo. Quando scrive:

    Cosa accade se il paese estero non ha alcuna convenzione contro le doppie imposizioni con l’italia?
    Vediamo, a questo accade se il Paese estero non ha in essere alcuna convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia. Pensa al caso di stati aventi regimi fiscali privilegiati (es. Bahamas, Bermuda, Isole Cayman, etc). Ebbene, in tali ipotesi, le anzidette situazioni esposte in tabella conducono a conclusioni diametralmente opposte.

    Vuol dire che se la barca batte bandiera Cayman ad esempio, la tassazione c’è, anche per periodi superiori a 183 giorni? Mille grazie in anticipo.

  60. Buongiorno dott. Migliorini,

    se i redditi prodotti come dipendente a bordo delle navi battenti bandiera estera non assumono rilevanza nei confronti del Fisco italiano, questi se detenuti su conto corrente estero, dovranno essere riportati nel quadro RW? In caso di omissione cosa si rischia?

    Grazie
    Angelo

  61. Dott. Migliorini la ringrazio per quanto scritto in questo articolo, era da tempo che cercavo risposte e finalmente le ho trovate.
    Sono uno dei fortunati a non dover pagare imposte a nessuno Stato.
    Però ora il mio dubbio è: posso riscattare in alcun modo i miei anni di lavoro a bordo della compagnia straniera ai fini pensionistici qui in Italia? Magari pagando all’inps dei contributi volontari.
    La ringrazio

  62. Buonasera Sig. Migliorini,
    complimenti per l’articolo.
    Quello scritto vale anche su imbarcazione da diporto e non Navi?
    ( mi riferisco di permanenza a bordo di imbarcazione sotto i 24 metri battente bandiera estera ).
    grazie mille

  63. Dott. Migliorini,
    Le sottopongo un paio di semplici domande, forse banali:

    1- Condizione necessaria per poter essere considerati “lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera” è l’iscrizione a “Gente di Mare” ed il possesso del libretto di navigazione?

    2- Volendo imbarcarsi su imbarcazione privata (no commerciale, no società) battente bandiera estera quali documenti sarebbero necessari/sufficienti a documentare l’imbarco stesso ai fini della possibile esenzione fiscale?

    Grazie
    Saluti

  64. Buongiorno,
    ho letto attentamente il suo articolo.
    La domanda che le porrei è semplice:

    – Navigo oltre 183 gg, su bandiera estera EUROPEA ( esempio Polacca ), fuori dalle acqua nazionali italiane.
    Secondo quanto letto non sono tenuto, a condizione che dimostri sul libretto di navigazione tale periodo su tale bandiera, a pagamento di tasse in Italia.
    Essendo però uno stato europeo, il principio dovrebbe essere la non DUPLICE TASSAZIONE.

    Questo significa che in caso di eventuale accertamento da parte dell’ Agenzia delle Entrate, io devo dimostrare che le tasse sono state pagate nello stato di bandiera della nave ( Polonia in questo caso ) ?
    Oppure dimostrare che sono state pagate nello stato di residenza della società, se diversa da quello di bandiera.
    Ma cmq qualcosa immagino dovrò dimostrare, o sbaglio?

    Grazie per la cortese risposta.
    Michele

  65. Come indicato si deve dimostrare che si è operato in imbarco su nave battente bandiera estera in acque internazionali: aspetto sicuramente non facile da verificare e per questo la materia è sicuramente delicata. Il consiglio è di chiedere ausilio al suo commercialista.

  66. Buonasera Dottore Migliorini.
    Lavoro su uno yacht di 25 metri basato a Monaco Monte Carlo di bandiera estera (Isle of Man); da maggio 2021..Sono residente in Italia da fine dicembre 2021. (Rimpatriato dall’Irlanda)
    Ho un libretto di navigazione Irlandese.
    Essendo fuori dall’Italia per 183+ giorni all’anno.. Dovrei pagare le tasse? O dovrei dichiarare quello che guadagno?.. sono un po’ confuso.
    In attesa di una Sua risposta.
    Cordiali Saluti

  67. Ciao Federico, mi sono già avvalso della tua consulenza circa due anni fa (con la stessa mail che lascio qui), ora ho una domanda puntuale ma non escludo di rivolgermi nuovamente a te per un approfondimento.
    Ho letto con attenzione e più volte ma non riesco ad avere certezza su un punto: io mi troverò a lavorare in acque NON internazionali per oltre 183gg, quindi credo di NON rientrare in alcuna delle casistiche sopra descritte, essendo quello delle acque internazionali una sorta di prerequisito.
    Ho capito bene?
    Cambia qualcosa che sia in acque greche o in quelle delle Vergini Britanniche?
    Grazie e buon lavoro!

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