Conti esteri con IVAFE di € 100 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Applicazione dell'IVAFE nella misura fissa di € 100 per i conti correnti esteri detenuti da soggetti diversi dalle persone fisiche.

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L’IVAFE, imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie di fonte estera prevede l’applicazione in misura fissa di € 100 anche per i conti correnti detenuti all’estero da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche. Previsto un limite massimo annuale di € 14.000.

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ha introdotto alcune novità sui soggetti, residenti nel territorio italiano, che sono soggetti all’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Ufficialmente possiamo chiamarla esigenza di armonizzazione di un’imposta, indirettamente, invece, possiamo dire che il Governo ha introdotto una nuova fattispecie legata all’applicazione dell’IVAFE.

Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ha introdotto alcune novità sui soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che sono obbligati all’applicazione dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero.

L’IVAFE è un’imposta patrimoniale che si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.

I prodotti finanziari sono soggetti all’aliquota proporzionale dello 0,2%, mentre i conti correnti ed i libretti di risparmio scontano l’imposta fissa di 34,20 euro se i titolari sono persone fisiche.

IVAFE

A partire dal 1° gennaio 2020, la Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha esteso l’ambito di applicazione dell’IVAFE anche ai conti correnti ed i prodotti finanziari esteri posseduti:

  • Dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni, residenti nel territorio dello Stato;
  • Dalle società semplici e gli enti equiparati.

IVAFE per i conti correnti esteri detenuti da enti diversi dalle persone fisiche

L’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere, risulta dovuta, oltre che dalle persone fisiche residenti, anche dagli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW).

Tale imposta prevede un’aliquota proporzionale dello 0,2%, mentre i conti correnti ed i libretti di risparmio scontano l’imposta fissa di € 34,20, se i titolari dei conti correnti sono persone fisiche residenti.

Ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE anche ad enti non commerciali e società semplici

La Legge n. 160/2019 ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione dell’IVAFE. In particolare, l’imposta patrimoniale è dovuta per quanto riguarda i conti correnti ed i finanziamenti esteri posseduti anche da soggetti diversi dalle persone fisiche. In particolare:

La ratio legata all’ampliamento dell’ambito soggettivo dell’IVAFE

Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall’imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari situati in Italia, l’art. 134 del D.L. n. 34/2019 ha modificato l’art. 19 comma 20, del D.L. n. 201/2011, stabilendo per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

  • La misura fissa di € 100 per l’IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio;
  • La misura massima dell’imposta dovuta annualmente. Il limite massimo di applicazione dell’imposta è stabilito nella misura massima di € 14.000 come previsto per l’imposta di bollo.

Limiti per l’applicazione dell’IVAFE sui conti correnti esteri

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’IVAFE è dovuta in misura fissa di:

  • € 34,20 per le persone fisiche;
  • € 100 per gli enti diversi dalle persone fisiche.

L’imposta patrimoniale risulta dovuta quando il valore della giacenza media annua del conto corrente estero, risultante dagli estratti conto e dai libretti, sia superiore a € 5.000. Quando il valore medio dei conti correnti (complessivamente considerati) non supera tale soglia l’imposta IVAFE non è dovuta.

Conti correnti complessivamente detenuti:
Occorre tenere presente che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E/2012 ha chiarito che nel calcolo della giacenza media annua dei conti correnti si deve tenere in considerazione tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario. A questi fini a nulla rileva il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di prova.

Inoltre, qualora il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.

Esempio di calcolo dell’IVAFE sui conti correnti esteri

Prendendo a riferimento quanto indicato sino ad ora privato a fare il seguente esempio. Prendiamo a riferimento i seguenti conti correnti detenuti all’estero:

  • Conto 1) possesso al 100% per 365 giorni con valore medio di € 3.500;
  • Conto 2) possesso al 50% per 365 giorni con valore medio di € 5.500.

Sulla base di questo esempio il valore medio dei due conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario si attesta ad € 6.2500.

Calcolo:
(3.500 + (5.500*0,5)) = 6.250

Superando la soglia di € 5.000 entrambi i conti correnti trovano spazio nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Devono essere compilati due distinti righi del quadro, uno per ciascun conto corrente e liquidata la relativa imposta patrimoniale.

L’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE

Le modifiche apportate alla disciplina dell’IVAFE non hanno alcun impatto sul sui profilo oggettivo di applicazione. Questo significa che nulla è cambiato in merito all’aliquota del 2 per mille prevista per:

  • Prodotti finanziari e non finanziari;
  • Ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (es. strumenti del mercato monetario, contratti a termine, derivati, merci, indici finanziari e non finanziari, etc).

Pertanto, possiamo affermare che rimangono, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta:

  • Le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli;
  • Finanziamenti dei soci;
  • Le banconote o le monete estere ed i metalli preziosi (es. criptovalute).

I titoli equiparabili alle azioni in società estere scontano l’imposta, la quale è esclusa in caso di mero possesso di una quota partecipativa in un soggetto estero.

Inoltre, l’IVAFE si applica su tutti i prodotti finanziari esteri o detenuti all’estero. Questo, a prescindere dalla circostanza che siano immessi in relazioni con intermediari obbligati a rendicontazione.

Pertanto, i titoli posseduti in nuda proprietà e depositati all’estero sono esclusi.

Gli obblighi dichiarativi ai fini IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Il passaggio attraverso il versamento dell’IVAFFE passa dalla predisposizione del modello Redditi. Questo vale anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, considerata che la prima annualità oggetto di questo obbligo è il 2020 i primi effetti nelle dichiarazioni dei redditi si vedranno nel modello Redditi 2021 in relazione al 2020.

Per avere maggiori informazioni su IVAFE puoi consultare questo articolo dedicato:

IVAFE sui conti correnti esteri di soggetti diversi dalle persone fisiche: consulenza

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2 COMMENTI

  1. Buonasera ho una domanda, avendo un conto paypal e un conto estero in francia, il calcolo della giacenza media dei 5000 euro annui devo effettuarla per ogni singolo conto giusto? Non devo calcolare il totale dei due conti esteri per capire la giacenza media? quindi al max pagherò solo IVAFE di 1 conto corrente e basta (nel caso supero i 5000 euro annui di giacenza media). Grazie mille per il chiarimento

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