Se anche tu stai leggendo questo articolo, molto probabilmente, hai bisogno di redigere il tuo ISEE, oppure ti stai informando sulle informazioni che ti occorrono. Il primo consiglio che voglio darti è quello di valutare attentamente l’opportunità di presentare l’attestazione ISEE ogni anno. Questo in quanto l’attestazione valida consente di poter fruire di varie agevolazioni. Sia per i servizi socio assistenziali, ma anche e soprattutto per determinare la contribuzione ai ticket sanitari. In alcune regioni, poi, consente anche di ottenere agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.
Detto questo andiamo ad analizzare i documenti occorrenti per la predisposizione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Indice degli Argomenti
Che cos’è l’ISEE?
ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente |
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L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un indicatore utilizzato per valutare la situazione economica delle famiglie che richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi a tariffe ridotte. L’ISEE mira a garantire che l’accesso a tali prestazioni e servizi sia basato sulla reale capacità economica del nucleo familiare. Ecco una definizione più dettagliata: |
L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente di un nucleo familiare. Si tratta di un attestato, ovvero una autocertificazione, che consente alle famiglie di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L’importanza di questo documento sta nel fatto che è in grado di individuare un parametro oggettivo per classificare in gruppi omogenei i nuclei familiari italiani. In questo modo, a seconda dei vari parametri previsti è possibile agevolare alcune classi rispetto ad altre.
Classici esempi di utilizzo dell’ISEE riguardano i servizi pubblici (prezzi agevolati per abbonamenti a tram, bus, e treni), mense scolastiche, quote di iscrizione a scuole superiori e università. L’indicatore della situazione economica è di importanza fondamentale anche per l’erogazione dell’assegno universale per i figli.
Una volta compreso come questo indicatore possa semplificarti la vita, cerchiamo di capire cosa possiamo fare per calcolarlo, ma soprattutto come viene determinato. Per conoscere quali sono i bonus necessari anche senza ISEE: “Bonus inps senza isee”.
Caratteristiche dell’ISEE
L’ISSE è uno strumento utilizzato per individuare la situazione economica e patrimoniale delle famiglie per ottenere prestazioni sociali agevolate. Tale strumento presenta delle specifiche caratteristiche che andiamo a riassumere:
- Calcolo su base familiare: L’ISEE valuta la situazione economica complessiva di un intero nucleo familiare, non solo quella del singolo individuo.
- Componenti della valutazione: Include vari fattori, come redditi, patrimoni immobiliari e mobiliari, e le caratteristiche specifiche del nucleo familiare (numero di componenti, presenza di persone disabili, ecc.).
- Scala di equivalenza: Usa una “scala di equivalenza” per adeguare il reddito e il patrimonio in base alla composizione del nucleo familiare. Ciò significa che famiglie più numerose con lo stesso reddito e patrimonio avranno un ISEE inferiore rispetto a famiglie più piccole.
- Finalità dell’ISEE: È utilizzato per accedere a prestazioni sociali agevolate, come borse di studio, sussidi per l’affitto, accesso a servizi di asilo nido, agevolazioni universitarie, e altre forme di assistenza sociale basate sul reddito.
- Documentazione necessaria: Per calcolare l’ISEE, è necessario presentare documentazione che attesti il reddito e il patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare.
- Certificazione ISEE: Una volta fornite tutte le informazioni, viene emessa una certificazione ISEE che riporta il valore dell’indicatore. Questa certificazione è generalmente valida per un anno.
- Dove richiederlo: L’ISEE può essere richiesto presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), presso gli uffici INPS, o online attraverso il sito dell’INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.
In sintesi, l’ISEE è uno strumento essenziale nel sistema di welfare italiano, progettato per garantire che l’accesso alle prestazioni sociali sia equo e basato sulle reali capacità economiche dei cittadini.
Che differenza c’è con la dichiarazione dei redditi?
Un errore che spesso viene commesso è confondere l’ISEE con la dichiarazione dei redditi. Sono due documenti completamente diversi e con finalità diverse. In particolare:
- L’ISEE è un indicatore che tiene conto della situazione economica, quindi reddituale, di un nucleo familiare, quindi di soggetti accomunati dalla stessa residenza anagrafica. Tuttavia, questo indicatore tiene conto anche di altri parametri, come il patrimonio detenuto in Italia ed all’estero e le situazioni debitorie del nucleo (es. presenza di mutuo sulla prima casa, etc);
- La dichiarazione dei redditi è un documento con cui singolarmente, ogni soggetto dichiara all’Amministrazione finanziaria i redditi che ha percepito in un periodo di imposta.
Questo significa ad, esempio, che la dichiarazione dei redditi è uno dei documenti che è necessario produrre per poter calcolare l’indicatore ISEE. La dichiarazione tiene conto solo dei redditi di un soggetto, mentre l’ISEE è un indicatore complessivo della situazione economica e patrimoniale di tutto il nucleo familiare (e non solo di un singolo componente).
Come fare per ottenere l’attestazione ISEE?
Tutti i soggetti che intendono richiedere delle agevolazioni sociali e/o di pubblica utilità riconosciute dai vari enti erogatori in base all’indicatore ISEE hanno diverse possibilità. Infatti, è possibile:
- Presentare in autonomia la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), attraverso il portale INPS (accedendo con le proprie credenziali SPID). Questo è il link alla pagina dell’Inps: Attestazione I-SEE Inps;
- Farsi assistere da uno dei professionisti abilitati, per la predisposizione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), come ad esempio:
- Un dottore commercialista;
- Un ragioniere;
- Un CAF.
In ogni caso l’obiettivo è quello di predisporre tutte le informazioni necessarie affinché l’INPS possa procedere all’elaborazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Che cos’è la Dichiarazione Sostitutiva Unica?
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contiene informazioni anagrafiche, economiche e patrimoniale del nucleo familiare. La DSU è composta dal modello base e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo familiare del richiedente. Da non dimenticare che la dichiarazione sostitutiva è un atto importante che il cittadino effettua, assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato. La DSU è il documento principale con il quale viene poi elaborata l’attestazione ISEE. Per questo motivo è fondamentale sapere quali quadri la compongono e quali informazioni è necessario reperire per la sua compilazione.
Quadro A la composizione del nucleo familiare
Ai fini ISEE per nucleo familiare si intende quello compreso nello Stato di famiglia rilasciato da Comune di residenza del nucleo. Quindi, quello che conta è la residenza del nucleo. Ai fini dell’ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni.
Salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e che a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici altri soggetti non inclusi nello stato di famiglia che possono essere ordinariamente aggregati sono i figli maggiorenni, non conviventi se a carico fiscale dei genitori, se non sono coniugati e non hanno figli. Vediamo alcuni esempi:
Esempio A)
Due conviventi faranno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE. Allo stesso modo, due coniugi che vivono insieme ma con residenze diverse, faranno parte dello stesso nucleo familiare.
Esempio B)
Nello stato di famiglia di Luca sono presenti oltre a Luca, i genitori anziani, la moglie di Luca, e due figli minori di Luca. Luca ha poi un figlio maggiorenne non convivente, non coniugato e senza figli, che è ancora a carico fiscalmente di Luca. Tutte queste persone fanno parte dello stesso nucleo familiare e devono essere dichiarati chiunque di loro sia il dichiarante.
Non conta il grado di parentela tra i soggetti, ma lo stato di di famiglia, rilasciato dal Comune di residenza. Questo è il nucleo familiare utile. Ogni componente del nucleo familiare è tenuto, quindi, a compilare la propria DSU, valida per ottenere l’attestazione ISEE.
Coniugi con diversa residenza anagrafica: situazioni particolari
La composizione del nucleo familiare riveste pertanto particolare importanza ai fini ISEE ed è disciplinata dall’art. 3 del DPCM 159/2013, il cui comma 1 stabilisce il principio generale in base al quale il nucleo familiare ai fini ISEE del richiedente è costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. In generale, in base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 del DPCM 159/2013, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
A tal fine, i coniugi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare; una volta effettuata tale scelta, il coniuge con residenza anagrafica diversa viene attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In sostanza, come confermato anche dalle istruzioni per la compilazione della DSU, considerato che i due coniugi risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE.
Nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza
I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
- Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione, ai sensi dell’articolo 126 del codice civile;
- Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile;
- Nel caso in cui uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- Quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della Legge n. 898/70, e successive modificazioni. Se è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della Legge n. 470/88, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.
Figli minorenni e minori affidati
Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore in affidamento temporaneo (art. 2 della Legge n. 184/83), disposto con provvedimento del giudice, è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
La scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU. Il minore in affidamento preadottivo, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario. Tale minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé. Per il figlio minorenne coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.
Figli maggiorenni non conviventi
Per il figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori valgono le regole ordinarie (cioè fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive). Il figlio maggiorenne che non convive con alcuno dei genitori fa parte di un nucleo diverso, a meno che non sia a loro carico ai fini IRPEF. L’unica eccezione a tale ultima regola si verifica se il figlio è coniugato e/o ha figli: in tal caso il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori.
Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico IRPEF di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto. In tal caso, occorre che il genitore dichiarante acquisisca la volontà del figlio maggiorenne su quale stato di famiglia voglia prendere a riferimento: se quello del padre o quello della madre. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.
Esempi:
Andrea, maggiorenne, vive da solo ma è a carico IRPEF dei genitori. Andrea fa parte del nucleo dei genitori. Roberto, maggiorenne, è coniugato con Barbara ed è a carico IRPEF dei genitori. Roberto, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Barbara. Raffaella, maggiorenne non coniugata, ha un figlio Valerio ed è a carico IRPEF dei genitori. Raffaella, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Valerio.
Quando un figlio è considerato “a carico”?
I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 ex art. 12, comma 2 del TUIR. Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU.
Per approfondire: “Familiari a carico: le detrazioni“.
Convivenza anagrafica
La “convivenza anagrafica” è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall’articolo 5 del DPR n. 223/89. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione. Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé, a meno che non siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole precedentemente descritte). Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se stante. Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Esempio:
Maria si trova in una casa famiglia con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza. Il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.
Eventuale presenza di handicap
Nella compilazione della DSU è possibile andare ad identificare se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap. Questo, in quanto, il calcolo dell’ISEE terrà conto anche dello stato di handicap di soggetti appartenenti al nucleo familiare. Lo stato di handicap si dimostra attraverso una certificazione rilasciata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante l’handicap psicofisico permanente o l’invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa.
Tabella: determinazione del nucleo familiare dei coniugi ai fini ISEE
Situazione dei coniugi | Nucleo familiare ai fini ISEE |
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Stessa residenza, presenti nello stesso stato di famiglia, ma anche a seguito di separazione o divorzio. | SI |
Diversa residenza, salvo in caso di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente. | SI |
Separati o divorziati con due diverse residenze. | NO |
Coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE). | SI |
Unione civili tra persone dello stesso sesso; altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante. | Applicazione stesse disposizioni previste per i coniugi, separatamente per singolo componente dell’unione civile. |
La compilazione del Quadro A
Nella tabella che costituisce la prima sezione del Quadro A devono essere indicati i dati dei componenti il nucleo familiare del dichiarante. In particolare, devono essere indicati, per ogni riga, i dati anagrafici di ogni singolo componente (iniziando dal dichiarante) e, nelle prime cinque colonne, i dati relativi al cognome, nome, codice fiscale, data di nascita e Comune o Stato estero di nascita.
Nella sesta colonna bisogna barrare una delle due caselle (tra “M” e “F”) indicanti il sesso del singolo componente inserito in ciascuna riga. Nella settima e ultima colonna “Assenza di reddito / patrimonio del minore” bisogna barrare la casella esclusivamente in caso di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimonio (al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU).
Nota bene: l’inserimento di questa indicazione è importante in quanto, per i componenti per i quali è stata barrata tale casella, non si dovrà compilare il relativo Modulo FC, se non per la sezione relativa alla disabilità (Quadro FC7), laddove ricorra, e, in tal caso, le sezioni relative all’anagrafica (Quadro FC.1, sezioni I e II).
Quadro A, seconda sezione: nuclei familiari con figli minorenni
In questa sezione vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si abbia diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare. La sezione va compilata solo nel caso in cui siano presenti minorenni tra i componenti del nucleo familiare.
- In particolare si deve barrare la prima casella solo se, nel nucleo familiare, in presenza di figli minorenni, per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro o di impresa, e ancora nel caso in cui, nello stesso periodo di riferimento, l’unico genitore abbia svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi (nel 2022 l’anno di riferimento è il 2020). Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d’impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49, 50, 53 e 55 del TUIR;
- Si deve barrare la seconda casella della stessa tabella, invece, quando il nucleo è composto esclusivamente da un solo genitore con figlio/i minorenne/i. Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro, tale casella deve essere barrata solo se il genitore non convivente nel nucleo del minorenne si trovi in una delle situazioni di seguito indicate:
- Risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
- Risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
- Quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- Quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- Risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Precisazioni sulle condizioni sopra specificate
Se l’altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate (lettere a)-e)), ai fini ISEE il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore. Le ipotesi relative alle due caselle di questa sezione, che determinano un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare mediante una maggiorazione della scala di equivalenza, possono coesistere ed in tal caso possono essere barrate entrambe le caselle. Non è ad ogni modo possibile un cumulo delle maggiorazioni.
Quadro A, terza sezione: nuclei familiari con almeno tre figli
È utile sapere che ai fini del valore dell’ISEE la presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare costituisce un elemento per il calcolo più vantaggioso della situazione economica (ad esempio per la scala di equivalenza sono previsti dei valori crescenti per nuclei con minimo tre figli; altro esempio, nel caso in cui il nucleo risieda in abitazione in locazione in presenza di almeno tre figli conviventi c’è una maggiore detrazione del canone per ogni figlio convivente a partire dal terzo). La presenza di tre o più figli va indicata nella seconda sezione “nuclei familiari con almeno tre figli”. In questa sezione devono essere indicati i figli di uno stesso componente e quelli del suo coniuge (il componente non deve necessariamente essere il dichiarante). Per i nuclei “aggregati” non si possono sommare i figli dei vari componenti.
Esempio:
Se Francesco ha due figli e la moglie di Francesco ne ha altri due, si può indicare nucleo con quattro figli. Giuseppe e Antonella, coniugati, hanno un figlio e tutti e tre vivono con Alberto, fratello di Giuseppe, che ne ha due che vivono insieme a loro. All’interno di questo nucleo ISEE composto da sei persone, si ha da una parte un componente ed il proprio coniuge con un figlio e dall’altra un altro componente che ne ha due. I rispettivi figli di Giuseppe e di Alberto non possono essere sommati. In questo caso pertanto la sezione non va compilata.
Quadro B: la casa di abitazione
Nel Quadro B devono essere riportate tutte le informazioni relative alla casa di abitazione del nucleo familiare dichiarato nel Quadro A. La casa di abitazione è quella in cui di solito risiedono tutti i componenti del nucleo. È comunque possibile che non tutti i componenti risiedano nella stessa abitazione. In tal caso i componenti devono scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risieda almeno un componente del nucleo e il dichiarante deve riportare tale scelta in DSU. La casa di abitazione del nucleo deve essere ubicata all’interno del territorio della Repubblica italiana. In caso di coniuge iscritto all’AIRE non potrà pertanto essere scelta come casa di abitazione del nucleo quella in cui risiede tale coniuge.
Quadro B, prima sezione: identificazione della casa di abitazione
Tale sezione va compilata indicando l’indirizzo della casa di abitazione ed inserendo nello specifico le seguenti voci:
- Via: indicazione della via / viale / piazza / vicolo / ecc.
- N.: numero civico
- CAP: codice di avviamento postale
- Comune: comune di riferimento
- PR : Provincia di riferimento
Occorre inoltre indicare la situazione che ricorre con riferimento all’immobile e cioè se si tratta di immobile:
- Di proprietà (o altro diritto reale di godimento come l’usufrutto, ecc.);
- In locazione;
- Altro (es. comodato gratuito): questa voce va barrata in tutti quei casi che non vengono ricompresi nelle prime due tipologie.
Quadro B, seconda sezione: contratto di locazione
Tale sezione deve essere compilata se la casa di abitazione è in locazione. Deve essere inserito il codice fiscale dell’intestatario o degli intestatari del contratto di locazione della casa di abitazione, facenti parte del nucleo indicato nella prima sezione del Quadro A. Qualora l’intestatario sia singolo si deve compilare solo la riga numero 1. Nel caso in cui invece vi siano più intestatari per lo stesso contratto di locazione è necessario inserire gli stessi dati per ognuno di essi. Occorre inoltre riportare gli estremi di registrazione del contratto. In particolare i dati che il dichiarante deve inserire sono i seguenti:
- Data: data di registrazione del contratto di locazione;
- Serie;
- Numero: numero pratica;
- Cod. ufficio: codice relativo all’ufficio presso cui è avvenuta la registrazione del contratto.
In caso di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per le quali non è previsto l’obbligo di registrazione del contratto, bisogna indicare il numero di protocollo del provvedimento di assegnazione. Nell’ultimo rigo della sezione va riportato il canone annuale di locazione previsto dal contratto. Se il contratto prevede un adeguamento del canone alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT, va indicato il valore adeguato (se effettivamente versato). Il canone previsto dal contratto (inclusivo dell’adeguamento) è quello al momento della presentazione della DSU.
Quadro B, terza sezione: coniugi con diversa residenza
Tale sezione va compilata solo dal dichiarante coniugato quando il coniuge ha una diversa residenza. In questi casi, come sopra già precisato, bisogna scegliere la residenza familiare di riferimento. Se questa coincide con la residenza del dichiarante va barrata la casella “del dichiarante”; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante va barrata la casella “del coniuge”.
Modulo FC: dati del componente
Tralasciamo la compilazione di questa sezione, in quanto devono semplicemente essere riportati i dati anagrafici di un componente (per modulo) tra quelli inseriti nel “nucleo familiare“.
Quadro FC2: patrimonio mobiliare
Il patrimonio mobiliare è composto dalle voci di seguito indicate, anche detenute all’estero, possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU. Questo, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
Depositi e conti correnti bancari e postali
Depositi per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nel secondo anno precedente si sia proceduto all’acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media. Ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato.
Le carte prepagate con IBAN sono assimilate al conto corrente bancario o postale e vanno dichiarate con il codice 01.
Titoli di Stato ed equiparati
Si tratta di titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Nella determinazione dell’Indicatore della situazione economico equivalente – ISEE sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di stato nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri
Si tratta di azioni o quote per le quali deve essere assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati
Partecipazioni azionarie per le quali va assunto il valore rilevato al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU. Ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo.
Partecipazioni in società non quotate
Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU. Ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali.
Masse patrimoniali
Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Masse per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Altri rapporti finanziari
Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU. Nonché si tratta di contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali deve essere assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali deve essere assunto l’importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto.
Valore del patrimonio netto o il valore delle rimanenze finali
Il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.
Quadro FC3: patrimonio immobiliare
Il Quadro FC3 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all’estero dal soggetto a cui è intestato il Foglio componente. Deve essere indicato il valore dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che:
- Non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- Dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.
Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. “nuda proprietà”. Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro FC3 non deve essere compilato.
La compilazione del quadro
Il quadro FC3 è costituito da una tabella, le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il Foglio componente. Nella prima colonna, deve essere indicato il tipo di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno agricolo TA). Nella seconda colonna deve essere indicato il Comune o lo Stato estero in cui è situato il bene immobile. Poi, nella terza colonna si deve scrivere, in percentuale, la quota posseduta dal soggetto titolare (se l’immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%, se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito). Nella quarta colonna si dovrà indicare il valore dell’immobile:
- Come definito ai fini dell’IMU (Imposta municipale unica) se situato in Italia;
- Come definito ai fini IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) se situato all’estero.
Tale valore va dichiarato anche quando l’immobile è esente ai fini della stessa IMU. Nella quinta colonna occorre indicare per ciascun immobile il capitale residuo del mutuo al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, contratto per l’acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo.
Può capitare che il valore dell’immobile ai fini IMU, sia inferiore al valore della quota di debito residua del mutuo. In questo caso, si ha un abbattimento del valore del patrimonio ai fini ISEE. Questo, in quanto, il mutuo è valutato come un debito, ovvero un onere che grava sul nucleo familiare.
Quadro FC4: redditi da dichiarare ai fini ISEE
Per ciascun componente del nucleo, le principali informazioni reddituali sono fornite al “sistema informativo dell’ISEE” direttamente dall’Agenzia delle entrate e pertanto non devono essere auto-dichiarate. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, le predette informazioni dovranno essere fornite compilando l’apposito Quadro FC8. Devono invece essere sempre auto-dichiarati nel Quadro FC4 gli importi relativi ad alcune tipologie reddituali meno frequenti qualora percepite nell’anno di riferimento. I dati auto-dichiarati verranno sottoposti a successiva verifica.
Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (non inclusi nel Quadro FC8)
In questo campo occorre indicare i redditi percepiti nell’anno di riferimento che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, come ad esempio:
Lavori socialmente utili
I compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) in regime agevolato assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Si tratta dei contribuenti che hanno percepito nell’anno di riferimento esclusivamente redditi da LSU ovvero, oltre a percepire redditi da LSU, possiedono altri redditi ai fini IRPEF per un importo non superiore a euro 9.296,22 (al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze). L’importo assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta (quota imponibile) è riportato nella CU 2019 al punto 497 (la quota esente, indicata nel punto 496 della CU 2019, deve essere riportata nel relativo campo del presente quadro).
Previdenza complementare
Le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007. Se la prestazione viene erogata sotto forma di rendita, il contribuente deve indicare l’ammontare del relativo reddito così come indicato nelle annotazioni della CU 2019 con il codice AX. Non devono essere indicate le prestazioni erogate dai fondi pensione sotto forma di capitale.
Vendite a domicilio
I redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio: Il contribuente che ha percepito provvigioni derivanti da attività di vendita a domicilio deve indicare l’importo del campo 8 della Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l’anno d’imposta 2018 contenute nella CU 2019, se al punto 1 è presente il codice V o V2.
Attività sportive dilettantistiche
I compensi percepiti per le attività sportive dilettantistiche. Il contribuente che ha percepito redditi per attività sportive dilettantistiche di importo superiore a 10.000,00 euro indica l’ulteriore importo (fino 20.658,28 euro) riportato nel punto 8 della CU 2019 – Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Se l’importo indicato nel punto 8 della CU 2019 – Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, è uguale o maggiore a 20.658,28 euro, il contribuente indica 20.658,28 euro. Se il contribuente è in possesso di più CU e la somma degli importi indicati nel punto 8 delle diverse CU 2019 è uguale o maggiore a 20.658,28 euro, il contribuente indica 20.658,28 euro.
Premi di risultato aziendale
Sono quei compensi percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato titolari del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, che il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva entro i limiti di reddito previsti dalla normativa di riferimento.
Se è stata presentata la dichiarazione dei redditi (redditi PF o 730) indicare le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, nei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente, indicati rispettivamente nel rigo RC4 o nel rigo C4 in cui è barrata la casella “tassazione sostitutiva”. In assenza di dichiarazione o nei casi in cui gli incrementi della produttività non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, occorre indicare le somme assoggettate ad imposta sostitutiva riportate nella Certificazione Unica, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, nei punti 576 o 586.
Redditi esenti da imposta
In questo campo indicare i redditi percepiti che, in base alle norme vigenti, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione in Italia, come ad esempio:
- Le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa;
- Somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale);
- Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), per i docenti e ricercatori che rientrano in Italia dall’estero (indicate al punto 467, con codice 1 al punto 466 della CU – Certificazione di lavoro dipendente e assimilati oppure nel punto 8 della CU;
- Le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato) per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero indicate al punto 469, con codice 5 al punto 468 della CU;
- Quota esente relativa ai compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato (indicata nella CU 2019 al punto 496);
- Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 7 della CU;
- La quota esente relativa ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al soggetto residente in Italia che ha prestato, in via continuativa, la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi – lavoratori frontalieri;
- Quota esente relativa alle somme per premi di risultato e welfare aziendale (indicata nei punti 573 e 583 della CU).
Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli
Nel quadro FC5 vanno inseriti gli importi relativi agli assegni periodici destinati al coniuge e ai figli, percepiti o corrisposti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2024 indicare gli assegni percepiti o corrisposti nel 2022).
Quadro FC5, prima sezione: assegni percepiti
In tale sezione vanno inseriti solo gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli in quanto gli assegni percepiti per il coniuge sono già inclusi nel reddito complessivo (direttamente rilevato dall’Agenzia delle entrate).
Quadro FC5, seconda sezione: assegni corrisposti
In tale sezione vanno inseriti:
- L’importo, come indicato nel provvedimento del giudice, degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva (compresi quelli destinati al mantenimento dei figli) o in seguito allo scioglimento o annullamento del matrimonio. Tale importo va inserito anche nel caso in cui il coniuge a cui sono corrisposti gli assegni sia residente all’estero
- L’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore nel caso in cui i genitori non siano coniugati o effettivamente e legalmente separati anche in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia stabilito l’importo degli assegni.
Quadro FC6: autoveicoli ed altri beni durevoli
Nel Quadro FC6 bisogna indicare gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati, alla data di presentazione della DSU, al componente del nucleo a cui si riferisce il Modulo FC.1. In particolare, la riga (o le righe in caso di molteplici mezzi intestati al componente) va compilata inserendo:
- Nel primo campo: il tipo di veicolo intestato, attraverso l’apposizione del codice corretto definito nella parte sinistra del Quadro e che riporta le seguenti tipologie:
- A = autoveicolo
- M = motoveicolo
- N = nave
- I = imbarcazione da diporto
- Nel secondo campo: per ogni veicolo inserito, la targa dello stesso o gli estremi di registrazione presso il registro competente (es. P.R.A. per gli autoveicoli ed i motoveicoli, R.I.D. per le navi o le imbarcazioni da diporto).
Come si calcola l’ISEE?
L’ ISEE è un indicatore che rappresenta la situazione economica di un nucleo familiare in un dato momento. Il calcolo è basato su due componenti principali:
- Il reddito del nucleo familiare. Si tratta dei redditi percepiti nell’anno precedente a quando si effettua l’autocertificazione. È necessario prendere a riferimento i dati risultanti dall’ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF;
- Il patrimonio del nucleo familiare. Si tratta di tutto il patrimonio, immobiliare (terreni e fabbricati), e mobiliare (conti correnti, titoli, derivati, ecc) di tutti i componenti il nucleo.
Queste due componenti, in forme diverse, vengono sommate tra loro e poi il risultato è suddiviso per un coefficiente (parametro della scala di equivalenza) legato al numero di componenti del nucleo familiare. Il calcolo dell’ISEE viene effettuato direttamente dall’INPS in relazione ai dati comunicati dal contribuente dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Formula di calcolo ISEE
Formula di calcolo ISEE |
---|
ISE = Reddito + [(Patrimonio mobiliare + Patrimonio immobiliare) * 0,20] ISEE = ISE / SE dove: SE = Parametro della scala di equivalenza |
Parametro della scala di equivalenza
La scala di equivalenza (SE) determina il parametro indispensabile per il calcolo. Questo in quanto la scala di equivalenza individua il parametro legato al numero dei componenti del nucleo familiare. La scala di equivalenza da applicare è la seguente:
Numero componenti | Parametro scala di equivalenza (SE) |
---|---|
1 | 1,00 |
2 | 1,57 |
3 | 2,04 |
4 | 2,46 |
5 | 2,85 |
Ulteriori componenti | + 0,35 |
Sono, inoltre, previste le seguenti maggiorazioni:
- 0,2 punti in caso di familiari con tre figli;
- 0,35 punti in caso di quattro figli;
- 0,2 punti per nuclei con figli minorenni;
- 0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore ai tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un genitore solo non lavoratore e da figli minorenni;
- 1 punto se tra i componenti del nucleo familiare vi è un soggetto ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo familiare a se stante.
Esempio (semplificato) di calcolo ISEE
Ipotizziamo la presenza di un nucleo familiare con la presenza di due coniuge e di un figlio di età inferiore ai tre anni. I dati di partenza sono:
Reddito complessivo dei due coniugi: 64.000 euro;
Valore del patrimonio mobiliare del nucleo: 40.000 euro ed immobiliare per 70.000 euro.
Calcolo ISEE:
Valore ISE: 64.000 + [(70.000 + 40.000) * 0,2] = 86.000
Valore ISEE: 86.000 / 2,24 (valore SE di 2,04 + maggiorazione figlio minore di 3 anni 0,2) = 38.392
La documentazione utile per l’ISEE
Innanzitutto il soggetto richiedente l’attestazione deve esibire al commercialista o al CAF un documento di riconoscimento in corso di validità. Una volta avvenuto il riconoscimento è necessario avere a disposizione una serie di documenti utili per la predisposizione della DSU. A titolo esemplificativo, si riportano i documenti utili per la compilazione della DSU:
- La situazione reddituale;
- Il patrimonio mobiliare;
- Valore delle partecipazioni societarie;
- Contratti di assicurazione sulla vita;
- Terreni e fabbricati;
- Mutui prima casa;
- Contratti di locazione.
La situazione reddituale
Non è necessario inserire nella DSU i redditi percepiti dal nucleo familiare che sono già stati oggetto di dichiarazione dei redditi. Questo in quanto è compito dell’Amministrazione finanziaria andare ad identificare quei redditi ed attribuirli ai vari componenti del nucleo familiare. Gli unici redditi che devono essere inseriti nella DSU, sono i redditi esenti da imposta. Per individuare i redditi esenti, puoi semplicemente prendere a riferimento i redditi non inseriti nella dichiarazione dei redditi. In tutti gli altri casi, ovvero quando tutti i redditi sono finiti nella dichiarazione dei redditi, la sezione deve essere lasciata vuota.
Patrimonio mobiliare
Nella DSU deve essere inserita anche la situazione del patrimonio mobiliare del nucleo familiare al 31.12 del 2022 per l’ISEE 2024. In particolare è necessario conservare tutta la documentazione attestante le attività finanziarie detenute in Italia ed all’estero da parte del nucleo familiare. Il patrimonio immobiliare conta per circa il 20% nella determinazione del calcolo dell’indicatore ISEE. Tra la documentazione da conservare deve esserci il codice di identificazione dell’intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare. O comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi od elenchi (codice ABI per le banche, ecc.);
All’interno di questa sezione deve esserci anche la documentazione attestante il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, dei depositi e conti correnti bancari e postali. Allo stesso modo anche la documentazione attestante il valore nominale dei titoli di Stato. Obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, se detenuti. Sono oggetto di dichiarazione anche il valore degli investimenti effettuati da organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani od esteri. Investimento risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di sottoscrizione della DSU.
Valore delle partecipazioni
Anche il valore delle partecipazioni societarie detenute dal nucleo familiare deve essere monitorato. Per questo occorre la documentazione attestante il valore delle partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, al 2021. Ovvero, in mancanza, al giorno antecedente più prossimo. Devono essere dichiarate anche le partecipazioni in società non residenti.
Imprenditori e professionisti
Imprenditori e professionisti all’interno del nucleo familiare sono chiamati ad individuare il valore del patrimonio netto della loro attività. In particolare occorre documentazione attestante il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di sottoscrizione della DSU. Questo per le partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati, per le partecipazioni in società non azionarie e per le imprese individuali.
Contratti di assicurazione sulla vita
E’ necessario conservare anche la documentazione attestante il valore corrente degli altri strumenti e rapporti finanziari nonché documentazione attestante l’importo dei premi complessivamente versati per i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto.
Terreni e fabbricati
Anche la situazione immobiliare del nucleo familiare deve essere inserita all’interno della DSU. In particolare occorre conservare visure catastali di terreni e/o di fabbricati posseduti. Possesso a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, al 31.12.2021. Occorre anche eventuale documentazione attestante il valore venale in comune commercio dei terreni edificabili.
Il calcolo del valore ai fini IMU di un immobile è dato dal valore della rendita catastale maggiorata del 5%, moltiplicata per 160.
Mutui prima casa
Se l’abitazione del nucleo è di proprietà e l’acquisto è avvenuto con mutuo fondiario, allora deve essere indicato nella DSU. In particolare occorre, documentazione attestante l’ammontare dell’eventuale capitale residuo.
Contratto di locazione
Qualora, invece, il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, anche questo aspetto deve essere segnalato. Questo in quanto è prevista una detrazione per contratti di locazione. Infatti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, contratto di locazione registrato con relativi estremi di registrazione ed importo del canone di locazione alla data di sottoscrizione della DSU.
Riepilogo Documentazione ISEE 2024
Per la DSU ai fini ISEE 2024 sono necessari i documenti anagrafici, su redditi e patrimoni riguardanti tutti i componenti del nucleo familiare.
– Stato di famiglia del nucleo |
– Codice fiscale di ciascun componente del nucleo |
– Documento d’identità valido |
– Dichiarazione dei redditi (modello Redditi o modello 730) o in caso di mancata presentazione la Certificazione Unica (modello CU) |
– Contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, se il nucleo risiede in abitazione in casa d’affitto |
– Estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2021 |
– Azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio |
– Dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale |
– Contratto di assicurazione sulla vita |
Tali documenti sono sottoposti ai controlli dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS incrociando i dati in loro possesso e verificando la correttezza delle informazioni dichiarate.
Per quanto riguarda la situazione reddituale, vanno presentati:
– Dichiarazione dei redditi |
– Documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini IRPEF, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) |
– Redditi relativi ad attività di lavoro dipendente prestato all’estero |
– Reddito dichiarato da coniuge estero iscritto all’AIRE |
– Reddito relativo a pensioni estere |
– Reddito da attività agricole |
Per la situazione patrimoniale occorre presentare i documenti che attestano il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare:
– Titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc |
– Saldo e giacenza media di conto correnti, depositi bancari e postali, libretti postali e simili al 31/12/2021 |
– Mutui (Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà (Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni) |
– Assicurazioni sulla vita |
– Targa o estremi di registrazione di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione |
Isee sbagliato: come rimediare?
Per evitare conseguenze, anche penali, a seguito di un Isee sbagliato, nel momento in cui ci si accorge di errori è possibile chiedere la correzione. Ci sono due modalità attraverso cui procedere.
La prima è la compilazione di un modello integrativo, chiamato FC3, necessario per comunicare tutte le informazioni inizialmente mancanti. Questo ‘escamotage’ è pensato proprio per comunicare all’Agenzia delle Entrate oppure all’INPS le informazioni mancanti. In linea teorica, il modulo debitamente compilato deve essere inoltrato entro 15 giorni dalla prima richiesta del calcolo dell’ISEE.
La seconda prevede invece la presentazione di una nuova DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, questa volta completa di tutte le informazioni mancanti e corrette, affinché l’Isee stesso possa essere ricalcolato. Questa procedura andrà a sostituire la precedente errata, risolvendo di fatto l’intoppo.
Per approfondire: “Isee errato: come accedere ai bonus?“.
Attestazione ISEE 2024: conclusioni e check list di compilazione
Di seguito ti lascio il link per scaricare le istruzioni di compilazione della dichiarazione ISEE.
Se queste informazioni non ti sono state sufficienti per la tua decisione. Oppure se c’è qualcosa che non ti è chiaro scrivimi un commento. Commettere errori è semplice, quindi meglio affidarsi ad esperti. Ma se vuoi fare da solo ricorda di chiedere aiuto a persone competenti in materia.