Avviare un’attività di impresa in Irlanda può rivelarsi una mossa intelligente. Tassazione per le imprese, accettabile, bassa disoccupazione e incentivi per le nuove da attività, da soli potrebbero essere sufficienti per identificare in questo Paese come una meta per fare business. Negli ultimi anni molte imprese multinazionali hanno scelto questo Paese come hub per le proprie attività in Europa. I motivi per cui l’Irlanda ha saputo ritagliarsi questo ruolo derivano da molti fattori, tra cui anche una normativa fiscale interessante.
Oggi l’Irlanda è sicuramente uno dei Paesi UE con il più basso livello di tassazione sui redditi di impresa, ma è anche un paese in cui vi sono molte agevolazioni per le assunzioni, per la formazione, e per le imprese che investono in ricerca. Sostanzialmente, l’Irlanda sta portando avanti una transizione verso un sistema di tassazione territoriale dei redditi, molto vantaggioso per le imprese, soprattutto per quelle multinazionali. Di seguito, molto schematicamente, andiamo ad analizzare i punti salienti del sistema tributario in Irlanda e le possibilità di business da sfruttare.
La tassazione delle imprese in Irlanda
L’imposta sui profitti societari prevede un’aliquota del 12,5% su tutti i profitti delle società. Compresi i profitti delle filiali o delle branch di società non residenti in Irlanda. Le società residenti sono tassabili in Irlanda sui loro profitti mondiali (compresi gli utili). Le società non residenti sono soggette all’imposta irlandese sulle società solo sugli utili commerciali di una filiale o agenzia irlandese e all’imposta irlandese sul reddito (generalmente tramite ritenuta alla fonte) su determinati redditi di origine irlandese.
Aliquota di tassazione del reddito delle società | 12,5% |
Il reddito non commerciale (passivo) dato dai dividendi provenienti da società fiscalmente residenti al di fuori dell’Irlanda (con alcune eccezioni), interessi, affitti e royalties è tassato con aliquota 25%. La legislazione prevede che alcuni redditi da dividendi (ad esempio i redditi derivanti dal commercio estero) siano tassati al 12,5%.
Come regola generale, una società costituita in Irlanda è considerata residente fiscale irlandese. Tuttavia, se, ai sensi delle disposizioni di un trattato contro la doppia imposizione (DTT), una società costituita in Irlanda è considerata residente fiscale in un altro territorio, la società non sarà considerata residente fiscale irlandese. Inoltre, una società sarà considerata residente ai fini fiscali in Irlanda se è gestita e controllata in Irlanda, indipendentemente dal luogo di costituzione.
Stabile organizzazione
Le società non residenti sono soggette a tassazione irlandese sugli utili attribuiti ad una stabile organizzazione nel Paese. In particolare, una società non residente avrà una stabile organizzazione in Irlanda nel caso in cui:
- Ha una sede fissa di attività in Irlanda attraverso la quale viene svolta in tutto o in parte l’attività della società, oppure
- Un agente che agisce per conto della società ha ed esercita abitualmente l’autorità di svolgere affari per conto della società in Irlanda.
Una sede fissa di attività può essere, ad esempio, una sede di direzione; un ramo; un ufficio; un’industria; un laboratorio; un’installazione o struttura per l’esplorazione delle risorse naturali; una miniera, un pozzo di petrolio o gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; o un progetto di costruzione, costruzione o installazione. Tuttavia, una società non è considerata avente una SO irlandese se le attività per le quali viene mantenuta la sede fissa di affari o che l’agente svolge sono solo di natura preparatoria o ausiliaria (anche definite nello statuto). In questi casi, infatti, si può parlare di ufficio di rappresentanza.
Esenzione da tassazione per le plusvalenze da partecipazioni
Un particolare vantaggio fiscale è dato dall’esenzione da tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie in società UE o con cui l’Irlanda ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni. L’esenzione si applica quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- Un minimo del 5% delle azioni è detenuto direttamente o indirettamente per un periodo continuativo di 12 mesi
- Le azioni sono state detenute per un periodo di 12 mesi entro i quali cade la data di cessione o per un periodo di 12 mesi che termina nei 24 mesi precedenti la data di cessione
- La società le cui azioni vengono vendute è residente in uno Stato membro dell’UE (compresa l’Irlanda) o in un paese con cui l’Irlanda ha una DTT al momento della cessione (questo include i trattati fiscali che sono stati firmati ma non ancora ratificati), e
- Al momento della cessione è soddisfatta una condizione commerciale in base alla quale: (i) l’attività della società le cui azioni vengono cedute consiste interamente o principalmente nell’esercizio di una o più attività commerciali o (ii) nel loro insieme, le attività di la holding irlandese e tutte le società nelle quali detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 5% consistono interamente o principalmente nell’esercizio di una o più attività commerciali.
Se la holding irlandese non è in grado di soddisfare il requisito di partecipazione minima ma è membro di un gruppo (vale a dire, una società madre e le sue filiali al 51% a livello mondiale), la plusvalenza derivante dalla cessione dovrebbe comunque essere esentata se il requisito di partecipazione può essere soddisfatti includendo le partecipazioni di altri membri del gruppo.
Pertanto, la società irlandese può essere esentata dall’imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni anche se non detiene direttamente una partecipazione significativa. Tuttavia, non si applica alla vendita di azioni o beni correlati che derivano la maggior parte del loro valore (più del 50%) da proprietà immobiliari irlandesi, minerali, diritti minerari e diritti di esplorazione e sfruttamento in un’area designata.
Tassazione dei dividendi
I dividendi erogati tra società residenti in Irlanda non sono soggetti a tassazione. Per quanto riguarda, invece, i dividendi ricevuti da una società irlandese da parte di altre società residenti in stati membri UE o in un paese con cui l’Irlanda ha ratificato una Convenzione contro le doppie imposizioni possono essere tassati al 12,5%. Questo, a meno che non possa trovare applicazione la c.d. “Direttiva Madre – Figlia” per le società UE. Questo significa che, rispettando determinati requisiti una società irlandese controllata da una società italiana può distribuire un dividendo alla holding italiana, sfruttando la Direttiva Madre – Figlia, facendo arrivare il dividendo senza subire ritenute in uscita dall’Irlanda ed andando a tassare in Italia il dividendo solo su un imponibile del 5%.
I dividendi esteri ricevuti da una società irlandese in cui detiene il 5% o meno del capitale azionario e dei diritti di voto in tale società straniera sono esenti dall’imposta sulle società laddove la società irlandese sarebbe altrimenti tassata su questo reddito da dividendi come reddito commerciale.
Agevolazioni per le nuove imprese start-up
Un’esenzione dall’imposta sulle società si applica ad alcune start-up che iniziano a operare tra il 2009 e il 2026. Lo sgravio si applica per tre anni se l’importo totale dell’imposta sulle società dovuta non supera i 40.000 euro in ogni anno. Uno sgravio marginale è disponibile laddove l’imposta sulle società dovuta è compresa tra 40.000 e 60.000 euro. Lo sgravio disponibile è legato all’importo del PRSI del datore di lavoro pagato da un’azienda in un periodo contabile in quanto è destinato a fornire sgravi alle aziende che creano posti di lavoro.
Esenzioni per attività di ricerca e sviluppo
Le spese per la ricerca scientifica e lo sviluppo (R&S), particolarmente i primi euro 200.000 di spesa, godono di un credito d’imposta del 25%. Questo a condizione che:
- Le attività di R&S siano svolte nella Zona Economica Europea;
- La spesa non sia già deducibile in qualsiasi altro territorio;
- Le spese ammissibili non siano già ridotte da qualsiasi concessione, aiuto o sovvenzione di Stato o Europeo;
- Le spese siano svolte alle medesime normali condizioni di mercato, senza artificiali incrementi.
La R&S è ampiamente definita, in modo tale da includere le attività di indagine o sperimentali nel campo della scienza o della tecnologia per uno qualsiasi dei seguenti settori:
- La ricerca di base;
- Ricerca applicata;
- Sviluppo sperimentale.
Tali attività, tuttavia, non sarà considerata come attività di ricerca e sviluppo a meno che non:
- Cerchi di realizzare un progresso scientifico o tecnologico; e
- Comporti la risoluzione di problemi scientifici o tecnologici.
Tutela della proprietà intellettuale
La legislazione prevede una detrazione fiscale per le spese in conto capitale sostenute da una società, che svolge un’attività commerciale, per l’acquisizione di beni di proprietà intellettuale qualificanti. La definizione di patrimonio di proprietà intellettuale è ampiamente redatta e include l’acquisizione o la licenza d’uso di quanto segue:
- Brevetti e modelli registrati.
- Marchi e nomi di marca.
- Know-how (ampiamente in linea con la definizione di know-how del modello di convenzione fiscale dell’OCSE).
- Nomi di dominio, copyright, marchi di servizio e titoli editoriali.
- Autorizzazione a vendere medicinali, prodotti di qualsiasi disegno, formula, processo o invenzione (e diritti derivati dalla ricerca sugli stessi).
- Domande di tutela legale (es. domande di concessione o registrazione di marchi, marchi, brevetti, diritti d’autore, ecc.).
- Spese per software informatico acquistato a scopo di sfruttamento commerciale.
- Elenchi clienti acquisiti, diversi da quelli “direttamente o indirettamente connessi al trasferimento di azienda in continuità aziendale”.
- Avviamento, nella misura in cui si riferisce direttamente alle attività sopra indicate.
Le quote di capitale saranno disponibili allo stesso tasso della quota di ammortamento ai fini della contabilità finanziaria. In alternativa, la società può scegliere di richiedere le indennità per un periodo di 15 anni.
Disciplina del “transfer pricing”
Opera anche in Irlanda la disciplina sul transfer pricing, per effetto della Section 38 del Finance Bill 2010. Legge che ha introdotto il riconoscimento dell’arm’s length principle (valutazione per mezzo dei prezzi di mercato dei singoli prezzi di trasferimento tra imprese collegate) come stabilito dall’art. 9 del Modello OCSE di Convenzione. La disciplina è applicabile a tutte le transazioni infragruppo, consistenti in cessione di beni (materiali e immateriali), nella prestazione di servizi e nei finanziamenti, che tutte uniformemente trovano la definizione di “arrangement”.
Condizione soggettiva e oggettiva dell’applicazione delle norme è quindi data, rispettivamente, dal fatto che siano intervenute transazioni poste in essere tra consociate residenti all’estero con società residenti in Irlanda. Il principale caso di esclusione è dato dal riferimento alle SME, piccole e medie imprese di tipo europeo, che fuoriescono dal campo applicativo della normativa.
Esse rimangono identificate sulla base dei criteri contenuti nella Raccomandazione del 6 maggio 2003 della Commissione UE (numero di dipendenti inferiore a 250 o un fatturato di 50 milioni di euro o un ammontare del patrimonio netto inferiore a 43 milioni di euro). Perciò, è opportuno che la singola società contribuente predisponga un’idonea documentazione per provare il rispetto dell’arm’s length principle. A tale scopo, il Finance Bill ha espressamente previsto che siano funzionari espressamente autorizzati dal Revenue Commissioners a svolgere gli audit relativi al transfer pricing.
La costituzione di una LTD in Irlanda
Una volta individuate le caratteristiche del sistema fiscale irlandese è interessante capire come è strutturata la principale tipologia di società del Paese, ovvero la Limited Company o LTD. Si tratta di una società di capitali ove i soci restano responsabili per le obbligazioni contratte dalla società per il solo capitale sociale versato (che per legge deve essere superiore ad euro 1). Pertanto, possiamo dire che la LTD corrisponde grosso modo alla Società a Responsabilità Limitata del diritto italiano. Per la sua costituzione sono, infatti, necessari l’atto costitutivo, lo statuto sociale e la compilazione del c.d. Mod. A1. La costituzione richiede normalmente 10-14 giorni, mentre la costituzione telematica (Sistema CRODISK) permette l’operazione in 5 giorni ed è possibile anche l’acquisto di società precostituite (shelf company).
Caratteristiche e registrazione della LTD
L’atto costitutivo della Ltd deve contenere, per essere valido, alcuni elementi indispensabili, tra cui l’oggetto sociale, il capitale sociale e la sua ripartizione in quote od azioni. Deve essere firmato da tutti i soci e la denominazione sociale deve comprendere la dicitura “Limited” oppure “Teoranta”. Il diritto societario irlandese, inoltre, limita il numero dei sottoscrittori da un minimo di 2 a un massimo di 50 soci (esclusi i dipendenti). Sono tuttavia possibili società unipersonali, dove l’unico socio può essere una persona fisica oppure una persona giuridica (una società).
Comune ad ogni Limited Company è l’obbligo di registrazione, entro un mese dalla costituzione, nell’albo delle società (Companies Register) tenuto a Dublino presso il Companies Registration Office, dove deve essere depositata una copia dell’atto costitutivo, dello statuto, del Mod. A1 e di ogni possibile variazione successiva.
Residenza fiscale
Una società è considerata residente in Irlanda se è costituita in Irlanda, a meno che non sia tenuta a essere residente fiscale in un’altra giurisdizione ai sensi dei termini di un trattato contro le doppie imposizioni.
Una società è residente fiscale in Irlanda se la sua gestione e controllo centrale si trovano in Irlanda. Il significato di “gestione e controllo centrale” deriva dal livello più alto di controllo dell’attività della società, ovvero le decisioni strategiche chiave. È ampiamente determinato dai fatti, concentrandosi in particolare sul fatto che coloro a cui è legalmente affidato l’esercizio della gestione e del controllo della società lo facciano effettivamente in Irlanda.
Alcuni dei fattori che determineranno dove risiederà la gestione e il controllo centrale includono:
- Dove si tengono le riunioni dei direttori;
- Dove vengono determinate le questioni chiave della politica aziendale;
- Dove risiede la maggior parte dei direttori;
- Dove si tengono le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie;
- Dove si svolge la negoziazione di contratti importanti;
- Dove si trova la sede centrale della società;
- Dove vengono tenuti i libri contabili, i conti preparati ed esaminati, i conti verificati, il libro dei verbali, il sigillo aziendale e il registro delle azioni.
Il luogo in cui si riuniscono i direttori è solitamente indicativo di dove vengono esercitati la gestione e il controllo centrale e di conseguenza dove risiede la società. Questo perché la gestione e il controllo centrale vengono nella maggior parte dei casi esercitati tramite le riunioni dei direttori.
Organi della LTD
Gli organi principali delle Limited Liability Company sono:
- Il consiglio di amministrazione: deve essere formato da almeno due direttori di cui anche nessuno residente in Irlanda (si può optare per amministratori solo italiani);
- L’assemblea degli azionisti: deve essere convocata almeno una volta l’anno e ciò deve avvenire in Irlanda. Il numero legale ai fini della validità di costituzione dell’assemblea nella Private Limited è di due soci con diritto di voto. Per il caso unipersonale è possibile convenire la firma di una dichiarazione scritta da parte dell’unico socio, quale sufficiente requisito formale della delibera assembleare (la dichiarazione può essere chiaramente resa ovunque);
- Sindaci (la cui presenza non è indispensabile nelle società unipersonali);
- È previsto che un amministratore possa svolgere anche le funzioni di segretario.
Contabilità e adempimenti periodici
Il bilancio deve essere inviato annualmente al Company Registration Office (CRO www.cro.ie) insieme ad una relazione della situazione aziendale preparata e presentata da un revisore di contabilità (auditor). Il costo previsto per la registrazione di una nuova società è di circa euro 60. Ogni tipo di società ha l’obbligo di depositare presso il CRO un Annual Return (dichiarazione annua) contenente i seguenti documenti:
- Copia del bilancio annuale di esercizio certificate da un amministratore e dal segretario come copia autentica dello stesso;
- Copie certificate delle relazioni degli amministratori e degli auditors;
- Traduzioni in lingua irlandese o inglese, nel caso in cui fossero stati redatti in lingue diverse.
In tema di contabilità sono previste alcune deroghe:
- Le Small companies possono evitare il deposito della copia del conto economico e della relazione degli amministratori e possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Tuttavia hanno l’obbligo di presentare la Relazione dei sindaci (non le società unipersonali) e il Prospetto degli amministratori, che spieghi i criteri in base ai quali è stato redatto il Prospetto finanziario;
- Le grandi società devono rappresentare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico con la Nota Integrativa e la Relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale.
Il controllo dei conti è affidato ad uno o più revisori (auditors) iscritti nell’apposito albo tenuto presso il Ministero dell’Industria e del Commercio. Soggetti che, non possono essere né amministratori della società, né parenti degli stessi (non è necessaria revisione per le Small companies).
Perché una società italiana dovrebbe valutare l’internazionalizzazione in Irlanda
Nonostante l’Irlanda sia stata scelta da molte multinazionali come “porta” di accesso all’Europa, anche le imprese europee possono validamente pensare a questo Paese nel proprio processo di internazionalizzazione. Gli incentivi fiscali legati alle attività di ricerca e sviluppo e le agevolazioni legate allo sfruttamento di attività immateriali possono consentire di valutare il Paese per la formazione di attività di ricerca o di detenzione e sfruttamento economico di beni immateriali. In quest’ottica l’impresa italiana dovrebbe guardare verso un processo di internazionalizzazione in questo Paese. Il tutto, considerando i possibili vantaggi ottenibili dal fatto che l’ipotetica holding italiana potrebbe avere dallo sfruttamento della Direttiva Madre – Figlia per la distribuzione dei dividendi della controllata irlandese verso la holding italiana. Questa normativa, infatti, consente il trasferimento dei dividendi verso la holding UE dei dividendi senza applicazione di ritenute in uscita (withholding tax) da parte dello Stato erogante (alla presenza di determinate condizioni). In questo caso la holding italiana potrebbe incassare il 100% del dividendo distribuito dall’Irlanda, che verrebbe tassato in Italia per il solo 5% (con una tassazione effettiva dell’1,2%, ex art. 89 del TUIR). In questo modo la holding italiana potrà beneficiare annualmente del flussi di cassa che derivano dall’Irlanda sfruttando queste disposizioni.
Una modalità alternativa di internazionalizzazione in Irlanda di un’impresa italiana può essere legata all’apertura di una stabile organizzazione (branch) nel Paese. In questo caso l’impresa italiana si deve identificare direttamente in Irlanda per operare nel Paese con la propria denominazione. In questo caso il reddito generato in Irlanda verrebbe tassato nel Paese in relazione alla propria normativa interna e poi assoggettato nuovamente a tassazione in Italia. Per attenuare la doppia imposizione che si viene a creare la Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due paesi prevede (art. 24) la possibilità di poter applicare in Italia un credito per imposte estere. Si tratta del credito che si forma in relazione alle imposte versate all’estero dalla branch a titolo definitivo. Questo tipo di struttura di internazionalizzazione, solitamente, viene sfruttata per progetti di penetrazione nel mercato estero soltanto temporanei e non stabili (per le quali può essere maggiormente conveniente valutare l’ipotesi della costituzione di una subsidiary estera).
Conclusioni e consulenza fiscale online
In questo articolo ho cercato di spiegarti quali sono i principi fondamentali di tassazione delle imprese in Irlanda. Il consiglio migliore che posso darti è quello di affidarti sempre a consulenti preparati. Prima di avviare questo tipo di procedura, chiedimi una consulenza personalizzata ed insieme verificheremo la bontà dell’idea di business che hai avuto e di come poterla concretamente realizzare. Il rischio che corri è che per recuperare una situazione già avviata in modo sbagliato tu debba spendere molto più tempo e denaro di quanto avresti speso facendo tutto in regola fin dall’inizio.
Altro gravissimo errore che commette chi apre una LTD negli Irlanda è quello di creare la società solo come schermo per non pagare imposte in Italia. Molte persone credono che gestire un business online nel mercato italiano, gestendolo da casa propria con una LTD in Irlanda sia il modo migliore per non pagare le imposte. In realtà non è così, ma posso assicurarti che ci sono consulenti, o presunti tali, che fanno affermazioni di questo tipo. Il rischio, in questi casi è quello di ricevere un doppio accertamento fiscale. Uno dall’Irlanda perché magari l’autorità fiscale irlandese verifica la non residenza nel Paese dell’imprenditore, con la conseguenza che si incorre in sanzione sia personalmente sia a livello societario. Inoltre, le autorità dell’Irlanda possono informare quelle italiane. A questo punto parte il secondo controllo dall’Italia, e questa volta ci sono conseguenze peggiori, come l’esterovestizione societaria. Non è mia intenzione spaventarti, ma soltanto farti capire che aprire una LTD in Irlanda è molto vantaggioso ma il tutto deve essere gestito nel modo giusto.
Quello che ho cercato di farti capire in questo articolo è di come sia necessario affidarti a professionisti per aprire la tua società in Irlanda. L’obiettivo dell’apertura di una società all’estero deve essere legato a delle vere esigenze di business e sono queste che andremo a valutare e verificare insieme. Solo successivamente parleremo di quale tipo societario è per te il migliore. Non ci occupiamo di apertura di società all’estero ma possiamo indicarti come gestire la tua fiscalità in Italia, relazione ad aspetti come legati alla disciplina sul monitoraggio fiscale da rispettare, ma anche le disposizioni che riguardano l’esterovestizione e la normativa CFC.
Contattami al link seguente e mettiti in contatto con me per ricevere una consulenza personalizzata.