La ricezione della fattura elettronica puรฒ comportare, in alcuni casi, l’applicazione del reverse charge. Si tratta, in dettaglio, delle ipotesi in cui si verifica il cd “reverse charge interno“. In queste fattispecie, il soggetto cessionario o committente nazionale รจ chiamato ad effettuare una integrazione della fattura elettronica ricevuta. Vediamo in questo articolo le modalitร utili per effettuare l’integrazione della fattura elettronica in caso di reverse charge interno.
Il meccanismo di inversione contabile in fattura
Il reverse charge o inversione contabile รจ un meccanismo particolare di applicazione dell’IVA. L’imposta รจ dovuta, in questo caso, dal cliente anzichรฉ dal fornitore. Il funzionamento dell’inversione contabile ha un preciso schema da rispettare. Le fatture sono emesse dal cedente (o prestatore) senza IVA, mentre, il cessionario (o committente) integra la fattura con IVA, effettuando la doppia registrazione. La fattura viene inserita:
- Nel registro IVA acquistiย (per il conteggio dell’IVA a credito) eย
- Nel registro IVA venditeย (per il conteggio dell’IVA a debito).
Il reverse charge รจ stato introdotto in alcuni settori economici. In particolare, in quelli a maggiore rischio evasione IVA, come il caso dell’edilizia o dei beni informatici. Il vantaggio dell’inversione contabile, infatti, รจ che si riduce il rischio del mancato versamento dell’IVA. Infatti, l’acquirente risulta essere allo stesso tempo creditore e debitore del tributo.
Casi di applicazione del reverse charge interno
La disciplina IVA nazionale prevede alcune casistiche di applicazione del reverse charge interno. Si tratta di fattispecie ove si rende necessaria l’integrazione della fattura elettronica ricevuta.
- Prestazioni di servizi nel settore edile. Sono comprese le prestazioni di manodopera rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attivitร di costruzione o ristrutturazione di immobili. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalitร dei lavori. Articolo 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72;
- Cessioni diย fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui aiย numeri 8-bis)ย eย 8-ter)ย dellโarticolo 10, comma 1 . Operazioni per le quali il relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione. Articolo 17, comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72;
- Prestazioni di servizi diย pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamentoย relative ad edifici. Articolo 17, comma 6, lettera a-ter), DPR n. 633/72;
- Cessioni diย rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosiย e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica. Nonchรฉ diย bancali in legno (pallet) recuperatiย ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altriย trattamenti atti a facilitarne lโutilizzazione, ilย trasportoย e loย stoccaggioย senza modificarne la natura. Articolo 74, comma 7, DPR n. 633/72.
Reverse charge e fattura elettronica
In ottica di fatturazione elettronica le operazioni rientranti nel regime dellโinversione contabile richiedono che il fornitore indichi lโimponibile, specificando la natura dellโoperazione con il codice โN6 โ Inversione contabileโ, con registrazione dellโoperazione nel registro IVA vendite.
Il cessionario (o committente) soggetto passivo IVA che riceve la fattura elettronica riportante la natura โN6โ, ai sensi dell’articolo 17 DPR n. 633/72, deve procedere all’integrazione della fattura elettronica ricevuta con l’imposta, effettuando la registrazione ai sensi degli articoli 23 e 25 DPR n. 633/72.
Integrazione della fattura elettronica
Con la fatturazione elettronica in formato xml, pertanto, il destinatario del file fattura ha l’onere di scegliere come assolvere all’integrazione del documento elettronico.
Integrazione in caso di reverse charge per operazioni intracomunitarie
LโAgenzia delle Entrate aveva affrontato la problematica giร nella Circolare n. 45/E/2005, paragrafo 2.7.2, analizzando lโipotesi degli acquisti intracomunitari:
Nella Circolare n. 13/E/2018, inoltre, lโAgenzia delle entrate evidenzia, che:
Integrazione in caso di reverse charge interno
Ai fini della corretta applicazione del reverse charge โinternoโ, l’integrazione della fattura elettronica passa necessariamente da un documento distinto predisposto dal cliente dell’operazione, che dovrร essere conservato insieme alla fattura ricevuta dal fornitore/prestatore. La conservazione deve essere effettuata tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno dell’operazione. A tal proposito lโAgenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito specifico sul tema, con la Faq n. 38 del 27 novembre 2018 propone quanto segue:
โal fine di rispettare il dettato normativo, lโAgenzia ha giร chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalitร alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per lโintegrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento โ che per consuetudine viene chiamato โautofatturaโ poichรฉ contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, lโidentificativo Iva dellโoperatore che effettua lโintegrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente โ puรฒ essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora lโoperatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dallโAgenzia delle entrate, il documento verrร portato automaticamente in conservazioneโ.
Con la Faq dellโAgenzia risolve il problema della conservazione del documento di integrazione, dall’altro ci sembra fuorviante mischiare il concetto di โautofatturaโ con quello dellโintegrazione. Resta, pertanto, consigliabile valutare all’interno della propria struttura la soluzione piรน idonea per assolvere all’adempimento formale in commento, onde evitare lโapplicazione delle citate sanzioni.
Codici per la concreta integrazione elettronica delle fatture per operazioni in reverse charge
Il soggetto (operatore economico) che intende integrare la fattura soggetta all’applicazione del meccanismo di inversione contabile utilizzando la modalitร elettronica deve compilare il documento in formato XML da inviare al Sistema di Interscambio (SdI) – con la stessa procedura legata all’emissione della fattura elettronica – con l’utilizzo di un preciso codice da inserire nella casella “TipoDocumento“, individuato dai seguenti codici:
Codice TD16 |
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Il codice TD16 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative a operazioni soggette a reverse charge interno: โ nel campo โcedente/prestatoreโ devono essere inseriti i dati del cedente/prestatore; โ nel campo โcessionario/committenteโ devono essere inseriti i dati del cessionario/committente che effettua lโintegrazione; โ nel campo โdataโ deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore. Lโarticolo 17, co. 5 del DPR n. 633/72 prevede che l’integrazione debba avvenire entro il mese di ricevimento della fattura ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Inoltre: โ deve essere indicato lโimponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e la relativa imposta (applicata dal cessionario/committente); โ la fattura deve essere numerata (adottando una numerazione progressiva); โ nel campo โdati fatture collegateโ lโID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento. Il documento TD16 deve essere inviato al SdI. La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute. |
Codice TD17 |
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Il codice TD17 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative allโacquisto di servizi dallโestero (acquisti intracomunitari) o per emettere autofattura relativa allโacquisto di servizi dallโestero (acquisti extra-UE). Il cedente/prestatore estero emette una fattura, nei confronti del cessionario/committente residente o stabilito i Italia, senza applicazione dellโIVA, in quanto operazione rilevante in Italia. Il cessionario/committente crea il documento TD17 da inviare a SdI, indicando: โ nel campo โcedente/prestatoreโ i dati del cedente/prestatore; โ nel campo โcessionario/committenteโ i dati del cessionario/committente che effettua lโintegrazione; โ nel campo โdataโ, la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore; โ lโimponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e lโaliquota iva applicabile o della natura dellโoperazione qualora non fosse imponibile (ad esempio esente o non imponibile); โ la numerazione progressiva; โ nel campo โdati fatture collegateโ lโID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento. Il documento TD17 deve essere inviato al SdI. La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute. |
Codice TD18 |
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Il codice TD18 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni. Il cedente/prestatore UE emette fattura, nei confronti del cessionario/committente residente o stabilito in Italia, indicando solo lโimponibile. Il cessionario/committente che, ai sensi dellโarticolo 46 del D.L. n. 331/93, deve integrare il documento ricevuto per indicare lโimposta dovuta, crea il documento TD18 da inviare a SdI, indicando: โ nel campo โcedente/prestatoreโ i dati del cedente estero; โ nel campo โcessionario/committenteโ i dati del cessionario/committente che effettua lโintegrazione; โ nel campo โdataโ la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero); โ lโimponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario o committente o della Natura nel caso non si tratti di unโoperazione imponibile (ad esempio per gli acquisti con uso del plafond; o acquisti esenti, etc); โ la numerazione progressiva. โ nel campo โdati fatture collegateโ lโID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento. Il documento TD18 deve essere inviato a SdI. La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute. |
Codice TD19 |
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Il codice TD19 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative allโacquisto di beni da soggetti esteri (comunitari) o per emettere autofattura relativa allโacquisto di beni da soggetti esteri (extra-comunitari). Il cedente comunitario che cede beni giร esistenti sul territorio italiano a soggetti ivi residenti o stabiliti, emette fattura indicando solo lโimponibile in quanto lโoperazione รจ rilevante ai fini iva in Italia. Il cessionario integra la fattura ricevuta dal cedente creando il documento TD19, nel quale indica: โ i dati del cedente estero nel campo โcedente/prestatoreโ; โ i dati del cessionario che effettua lโintegrazione nel campo โcessionario/committenteโ; โ la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa); โ lโimponibile presente nella fattura inviata dal cedente e lโimposta calcolata dal cessionario o la Natura nel caso non si tratti di una operazione imponibile; โ la numerazione progressiva. โ nel campo โdati fatture collegateโ lโID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento. Il documento TD19 deve essere inviato a SdI. La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute. |
Considerazioni sull’integrazione della fattura elettronica
Il reverse charge interno va gestito (solo) attraverso i registri, mentre pare del tutto inutile rincorre ad altre soluzioni con non funzionano. Nelle operazioni assoggettata a reverse charge interno (articolo 17, commi 5 ss., e articolo 74, commi 7 e 8, DPR n 633/72) la tecnica contabile che gli operatori devono utilizzare รจ quella dell’integrazione (lo dice chiaramente la norma stessa), che consiste:
- Nelย riportare sul documentoย l’aliquota e l’imposta;
- Nell’effettuare laย protocollazioneย e l’annotazione nel registro vendite o corrispettiviย (per assolvere lโimposta) nel mese di arrivo (o al massimo entro 15 giorni, ma con imputazione al mese di arrivo);
- Inoltre, nell’annotareย (senza piรน obbligo di protocollazione) nelย registro acquistiย per esercitare il diritto alla detrazione. Questo nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell’articolo 19 DPR n 633/72.
L’integrazione (adempimento di cui al precedente punto 1), con riferimento ad una fattura XML, pare del tutto evidente, รจ adempimento che materialmente non puรฒ essere realizzato. Infatti, la fattura elettronica deve essere, fra le altre cose, non modificabile (โintegraโ) per definizione (articolo 21, comma 3, DPR n. 633/72). Ora, vale la pena di notare che quello che รจ impossibile fare non lo si fa, semplicemente, senza ricercare (tantomeno imporre) strade alternative non previste da alcuna norma. Sul punto deve essere ricordato che, in mancanza di integrazione, puรฒ essere consentito procedere con lโemissione di unโautofattura o comunque di un โallegatoโ integrativo.
Soluzioni pratiche per l’integrazione della fattura
L’Agenzia delle Entrate รจ successivamente intervenuta con la Circolare n. 14/E/2019. Secondo l’Agenzia delle Entrate:
LโAgenzia delle entrate non ha fornito alcuna indicazione circa la possibilitร di integrare la fattura attraverso un documento in formato analogico, con lโindicazione dalla base imponibile, dellโaliquota e dellโimposta. Il documento in rassegna non ha fatto alcun riferimento alla Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 che a sua volta richiama la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017. Secondo i documenti di prassi citati รจ possibile generare un separato documento recante il numero progressivo e collegato alla fattura ricevuta. Si tratta, in un sistema di tipo digitale, di un collegamento non fisico, ma virtuale, cioรจ che utilizza il protocollo di collegamento. Il documento separato sarร cosรฌ allegato all’immagine della fattura e conterrร sia i dati necessari per lโintegrazione, ma anche gli estremi della stessa. Detto documento sarร predisposto da un apposito software, che provvederร alla sua conservazione sostitutiva unitamente alla fattura di riferimento, senza che entrambi vengano mai stampati in formato cartaceo.
L’annotazione del documento solo nei registri IVA
L’Agenzia delle Entrate lascia aperta la possibilitร applicare esclusivamente lโannotazione nei registri (punti 2 e 3). Questo, come se il documento fosse โvirtualmenteโ integrato. Nulla vieta ovviamente di generare un allegato di appoggio ma da gestire rigorosamente con la cara carta (e come tale da conservare) evitando il formato XML e la trasmissione al SdI. Altrimenti finirebbe nella grande totalitร dei casi per autocertificare i ritardi nell’applicazione dell’integrazione. I tempi per assolvere lโimposta con inversione contabile sono infatti, a norma dellโarticolo 17, comma 5, DPR n. 633/72, molto stretti: lโassolvimento entro il mese di arrivo della fattura, nei fatti, si presenta incompatibile con una normale prassi aziendale.
Si pensi, ad esempio, alla fattura elettronica dellโimpresa di pulizia dei locali emessa il 31 gennaio con applicazione del reverse charge che il committente dovrebbe integrare lo stesso giorno o al piรน tardi entro il 15 febbraio ma con riferimento al 31/1 (per buona pace di tutte le discussioni sul fatto che emissione e trasmissione dovrebbe essere sincrona).
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